Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Ufficio 3
Nota 13 novembre 2007
Prot. n. 3415
Oggetto: Riapertura Funzioni di Organico di Fatto A.S.
2007/08
Al fine di consentire il completamento delle attività di acquisizione
al Sistema Informativo dei dati di organico di fatto, di tutti gli
ordini scuola per l’a. s. 2007/08, si comunica che verranno riaperte le
funzioni di aggiornamento, classi, alunni, ecc. dal 19 al 26 novembre
2007.
Si precisa, inoltre, che a seguito di tale apertura sul SIMPI e della
contemporanea apertura delle funzioni di acquisizione dei contratti a
tempo determinato sul nuovo ambiente SIDI, le funzioni delle
disponibilità in organico di fatto saranno disattivate, in quanto non
sarà possibile integrare i dati degli organici con quelli del fascicolo
del personale disponibili in due ambienti diversi.
IL DIRIGENTE
P. De Santis
Direzione Generale Sistemi Informativi
Ufficio III
Nota 7 settembre 2007
Prot. n. 2672
Oggetto: Funzioni Organico di fatto 2007/08 –
Personale Docente
Si comunica che le funzioni di aggiornamento dei dati di organico di
fatto, per l’A.S. 2007/08, del personale docente della scuola
dell’infanzia, primaria, d’istruzione secondaria di primo e secondo
grado saranno di nuovo disponibili a partire dal 10.09.2007.
IL DIRIGENTE
Paolo De Santis
Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Ufficio 3
Nota 27 agosto 2007
Prot.n. AOODGSI 2577
Oggetto: Funzioni Organico di fatto 2007/08 –
Personale Docente
Con riferimento alla nota del 25 giugno 2007, n. 1987 di
quest’Ufficio, si comunica che le funzioni di aggiornamento dei dati di
organico di fatto, per l’A.S. 2007/08, del personale docente della
scuola dell’infanzia, primaria, d’istruzione secondaria di primo e
secondo grado, sono temporaneamente disattivate, dal 28.08.2007.
PER IL DIRIGENTE
A. De Santis
Direzione Generale per i Sistemi Informativi
Ufficio 3
Nota 25 giugno 2007
Prot. AOODGSI 1987
Oggetto: Avvio anno scolastico 2007/08 - apertura
delle funzioni di organico di fatto del personale docente
Si comunica che, al fine di consentire gli adeguamenti dell'organico
di diritto alla situazione di fatto, in conformità a quanto previsto
dalla C.M. 51 del 12 giugno 2007, il 26 giugno 2007, saranno rilasciate
le funzioni relative all'aggiorna- mento degli organici in situazione di
fatto per tutti gli ordini scuola.
Le funzioni relative alla variazione del numero degli alunni e delle
classi saranno rilasciate anche alle istituzioni scolastiche.
Ciascun Ufficio Provinciale potrà, comunque decidere di chiudere tali
funzionalità alle istituzioni scolastiche utilizzando i nodi seguenti:
HAN Scuola dell'infanzia
HBO Scuola primaria
HCI Scuola secondaria di I grado
HDO Scuola secondaria di II grado
Il materiale informativo è disponibile sulla INTRANET alla voce
Processi Amministrativi / Area Amministrativa / Organico di fatto .
Si precisa che tale documentazione mantiene validità per l'a.s. 2007/08.
IL DIRIGENTE
Paolo de Santis
Dipartimento per l'istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uffici 4 e 5
Circolare Ministeriale 12 giugno 2007, n. 51
Prot. n. 915/DIP/U04 Oggetto: Anno scolastico 2007/2008
- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto
In vista dell'imminente inizio delle operazioni di sistemazione e di
nomina del personale docente, educativo ed ATA relative al prossimo anno
scolastico, si impartiscono con la presente circolare istruzioni e
indicazioni finalizzate all'adeguamento delle consistenze degli organici
di diritto alle situazioni di fatto.
Si sottolinea preliminarmente che la predetta operazione costituisce un
adempimento importante per realizzare pienamente quelle condizioni di
funzionalità ed efficacia dell'attività delle scuole che, per le
variabilità delle situazioni esistenti e sopravvenienti, non abbiano
eventualmente potuto essere compiutamente realizzate in sede di
elaborazione dell'organico di diritto.
Al fine di assumere, in materia di adeguamento degli organici alle
effettive esigenze delle scuola, opportune scelte il più possibile
condivise, le SS.LL. vorranno attivare i necessari incontri con gli
Assessori Regionali per acquisirne gli orientamenti, in vista di una
programmazione integrata dell'offerta formativa.
La C.M. n. 19 del 13 febbraio 2007, che ha trasmesso il decreto
interministeriale relativo agli organici dell'a.s. 2007/08, in corso di
perfezionamento, oltre a quantificare le riduzioni da operare e a
fornire le prime indicazioni sulle modalità operative per raggiungere
l'obiettivo fissato dalla legge finanziaria 2007 in organico di diritto
e in quello di fatto, ha anche previsto che le suddette riduzioni
potevano essere conseguite dalle SS.LL. attraverso strategie
autonomamente determinate in funzione degli specifici bisogni del
territorio di competenza, valorizzando a tal fine le autonome scelte
delle scuole.
Nell'ambito di tali strategie e salvo restando l'esigenza di assicurare
l'obiettivo complessivo di contenimento, le SS.LL. hanno operato con
flessibilità nella fase di determinazione dell'organico di diritto e ora
si apprestano a completare tale adempimento nell'attuale fase di
adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto.
Va sottolineato che le azioni di adeguamento in organico di fatto,
mentre da un lato dovranno tendere ad una rigorosa razionalizzazione
delle effettive esigenze di personale, dall'altro dovranno tener conto
degli effettivi incrementi del numero degli alunni, in vista
dell'obiettivo politico di dare risposte alla domanda di istruzione
espressa dalle famiglie, tenendo anche conto del sopravvenuto avvio sin
dall'anno scolastico 2007/08 della fase di prima attuazione dell'obbligo
di istruzione.
Ciò premesso, fermo restando che alla determinazione del numero delle
classi e dei posti, (compresi quelli di organico funzionale
espressamente autorizzati per la scuola dell'infanzia e per la scuola
primaria) e alla relativa articolazione si è già provveduto all'atto
della predisposizione degli organici di diritto, gli interventi di
adeguamento di tale organico alle situazioni di fatto debbono essere
effettuati nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla
normativa vigente assicurando il regolare funzionamento delle
istituzioni scolastiche in relazione al numero effettivo degli alunni. I
dirigenti scolastici cui compete, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
333/2001, l'attivazione di nuove classi per normalizzare eventuali
situazioni eccedenti le quantità fissate per la costituzione delle
classi e/o per far fronte ad incrementi di alunni non previsti in sede
di determinazione degli organici di diritto, dovranno tener conto della
possibilità, come stabilito dal decreto interministeriale relativo agli
organici del prossimo anno scolastico, di non procedere a sdoppiamenti
in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente
i parametri previsti dal D. M. n. 331/98.
Si richiama l'attenzione sulla disposizione dell'articolo 2 della legge
22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i dirigenti
scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento degli
organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre accorpamenti
di classi allorché il numero degli alunni accertato successivamente alla
definizione dell'organico di diritto risulti inferiore a quello previsto
e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.
Con riferimento alle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 6 dello
schema di decreto interministeriale che disciplina la materia degli
organici per l'anno scolastico 2007/2008, le prime classi di sezioni
staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo e
specializzazione funzionanti con un solo corso, possono essere
eccezionalmente mantenute, con adeguate motivazioni, anche se il numero
accertato degli alunni risulti di una o due unità inferiore a 20.
Si potrà procedere all'istituzione di nuove classi di corsi serali degli
istituti di istruzione secondaria di II grado, qualora ricorrano le
condizioni e risultino applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98, da
verificare previo attento esame delle serie storiche delle presenze e
dei tassi di abbandono degli alunni. Si ricorda che le classi iniziali
dei predetti corsi serali potranno essere attivate in presenza di un
numero di alunni tendenzialmente vicino alle 20 unità.
Si ribadisce l'esigenza che i nulla osta all'eventuale trasferimento
degli alunni siano concessi solo in presenza di situazioni particolari,
opportunamente motivate. Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare
modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL. vorranno
rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di rispettiva
competenza.
I dirigenti scolastici, dal canto loro, comunicheranno entro il 10
luglio c.a. ai competenti USP, come previsto dall'art. 3 - comma 3 -
della legge n. 333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia
il numero dei posti e degli spezzoni di orario che non sia stato
possibile coprire con personale a disposizione, per il completamento
dell'orario obbligatorio, all'interno della stessa istituzione
scolastica. La richiesta di costituzione di nuove classi dopo la
predetta data del 10 luglio configura, comunque, una ipotesi
eccezionale.
Sempre ai sensi del citato articolo 2 della legge n. 268/2002, non sono
consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, comprese quelle
serali, successivamente al 31 agosto. Le SS.LL. vorranno invitare gli
uffici competenti e le istituzioni scolastiche a comunicare
tempestivamente e, comunque, entro il 31 agosto p. v., al Sistema
Informativo e a questo Ufficio, le variazioni in aumento del numero
delle classi in applicazione della legge 333/01 e gli accorpamenti
disposti ai sensi della legge 268/2002. Tali dati debbono essere
trasmessi a questo Ufficio utilizzando l'allegato modello A, che,
debitamente compilato in ogni sua parte, va restituito via e-mail a
questo Dipartimento - gildo.deangelis@istruzione.it.
Nel modello in questione, di volta in volta aggiornato in relazione alle
eventuali modifiche del numero delle classi comunicate al Sistema
informativo, dovrà essere indicato anche il numero delle classi e dei
posti di tempo pieno e di tempo prolungato attivate nel fatto.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le
variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche
nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra
costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di
titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità
di ore o, comunque, una disponibilità che, nel rispetto degli orari
previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole
di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche agli
insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra
non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato
nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di
ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla
determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e,
quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come
previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale
integrativo sulle utilizzazioni.
Poiché alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità
riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono
anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri o semi
esoneri alla formazione del quadro delle disponibilità, si rappresenta
la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti
scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle citate
operazioni e comunicati contestualmente ai competenti USP.
Personale docente
Per quanto attiene alle disposizioni relative ai singoli ordini e gradi
di istruzione si fa esplicito rinvio a quanto disposto con la C.M. n. 45
del 9 giugno 2006, riferita all'adeguamento degli organici dell'a.s.
2006/07, che ha dettagliatamente regolato i necessari adempimenti
concernenti la definizione dell'adeguamento degli organici di diritto
alle situazioni di fatto.
Con la presente circolare si evidenziano soltanto alcune specifiche
esigenze dei singoli settori:
a) scuola dell'infanzia: si fa riserva di far conoscere l'entità
dell'eventuale incremento di posti necessari per eliminare le liste di
attesa e continuare nell'azione di graduale generalizzazione del
servizio;
b) scuola primaria: come fatto presente nella C.M. n. 19/2007, i
dirigenti scolastici nella costituzione dei posti di specialista di
lingua dovranno tener conto dei docenti che conseguiranno la
certificazione richiesta per l'insegnamento delle lingua inglese entro
il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione
linguistico-comunicativa e metodologico-didattica. Detti docenti sono
tenuti ad insegnare la lingua inglese nelle proprie classi;
c) scuola secondaria di I grado: stante il disposto dell'art. 1 comma 7,
della legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione del decreto legge 12
maggio 2006, n. 173, che ha prorogato all'a.s. 2008/09 la fase
transitoria, anche per l'anno 2007-2008 restano confermati, per l'intero
corso, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal DPR 14 maggio
1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni;
d) tempo pieno e tempo prolungato: qualora in sede di organico di
diritto non sia stato possibile soddisfare pienamente le richieste
dell'utenza e si renda assolutamente necessaria l'attribuzione di
ulteriori posti, in relazione a comprovate e non altrimenti esitabili
esigenze delle istituzioni scolastiche, le relative richieste, per
evidenti ragioni di contenimento della spesa, dovranno essere
debitamente motivate e sottoposte all'esame e al vaglio delle SS.LL..
Tanto anche al fine di ripristinare il tempo pieno e il tempo prolungato
secondo modalità organizzative ispirate al modello didattico
tradizionale.
e) scuola secondaria di II grado: con circolare prot. n. 802 del 29
maggio 2007, che ha trasmesso il D.M. n. 41/2007, sono state emanate le
opportune disposizioni in ordine alla riduzione delle 4 ore settimanali
di lezione riferite all'area di approfondimento dell'istruzione
professionale. La riduzione, per l'anno scolastico 2007/08 si applica
alle sole classi prime.
Posti di sostegno
In attesa di dare attuazione alla previsione dell'art. 1, comma 605,
lettera b) della legge 296/2006, si richiama l'osservanza delle
disposizioni vigenti per quanto concerne le modalità di individuazione
dei soggetti portatori di handicap e dei criteri per la costituzione dei
posti in deroga. Tenuto conto che l'attribuzione dei posti in deroga
nella situazione di fatto è finalizzata a sopperire all'inadeguatezza
del parametro fissato dalla legge n. 449/97, si sottolinea l'esigenza
che sia garantita l'assegnazione delle ore di sostegno per le quali
ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Per quel
che attiene al numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun
alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al
gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Ai sensi dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002 le SS.LL.
dovranno provvedere all'emissione dei relativi provvedimenti
autorizzativi.
Considerato che i predetti posti debbono essere autorizzati in tempo
utile per la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate
alle utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle
operazioni entro il 31 luglio c. a., le SS.LL. inviteranno i dirigenti
scolastici a comunicare tempestivamente a codesti Uffici le eventuali
esigenze di posti in deroga.
Si ritiene opportuno evidenziare che anche con riguardo al sostegno ogni
variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori
di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata
sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto anche al fine
di poter informare al riguardo il Ministero dell'Economia e di motivare
nei confronti dello stesso gli scostamenti che si rendessero necessari.
Centri Territoriali Permanenti
In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, saranno
consentiti limitati incrementi di posti qualora ricorrano e siano
debitamente motivate le condizioni previste dall'attuale normativa, ciò
in attesa di dare applicazione a quanto previsto dalla legge finanziaria
n. 296/06.
Progetti
Si conferma che le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie
indispensabili per la realizzazione dei progetti che abbiano una
riconosciuta rilevanza educativa e sociale, con particolare riferimento
alle situazioni di disagio e all'accoglienza e all'inserimento degli
alunni stranieri, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s. 2006/2007.
La necessità di eventuali ulteriori posti, debitamente motivata, dovrà
essere rappresentata a questo Ufficio che, previa consultazione con il
Ministero dell'economia, valuterà la possibilità della relativa
autorizzazione. Tali progetti dovranno essere debitamente monitorati e
verificati, anche sotto il profilo degli esiti. A tale riguardo saranno
diramate ulteriori indicazioni.
Personale ATA
Anche per il personale ATA, la circolare prot. n. 8225 del 23 aprile
2007 che ha trasmesso lo schema di decreto interministeriale relativo
agli organici dell'a.s. 2007/08, in corso di perfezionamento, oltre a
quantificare le riduzioni da operare per i vari profili professionali,
ha previsto che le stesse potevano essere effettuate dalle SS.LL., con
la dovuta flessibilità e con le soluzioni ritenute più idonee, non solo
in organico di diritto, ma anche nella fase dell'adeguamento dello
stesso alle situazioni di fatto e ciò in analogia con quanto avvenuto
per il personale docente.
L'istituzione da parte delle SS.LL. di nuovi posti riferita alle
situazioni di fatto si rende possibile solo nei casi in cui vi sia un
accertato incremento del numero di alunni rispetto alla previsione.
Tuttavia, le SS.LL. potranno consentire contenute deroghe nei casi,
motivati adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni
scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento dei
servizi scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell'orario di
lavoro; ad esempio: in scuole articolate su più plessi, in situazioni di
particolare complessità amministrativa e per garantire adeguata
sicurezza nei laboratori). Ciò in attesa di ridefinire, alla luce delle
nuove competenze attribuite all'autonomia scolastica, i criteri di
determinazione degli organici e dei carichi di lavoro.
Nella fondata previsione che nell'a.s. 2007/2008, possano riproporsi in
numerose scuole situazioni di difficoltà derivanti da una elevata
presenza di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di
salute, cessato dal collocamento fuori ruolo, le SS.LL., per compensare
le ridotte erogazioni del servizio, valuteranno l'opportunità di
assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti
ove sono presenti due/tre unità di detto personale inidoneo.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque
"figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione
degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo
scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le
valutazioni e gli interventi consequenziali.
Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente tecnico si
richiamano le modalità di prestazione dell'orario di sevizio che, com'è
noto, sono disciplinate dalle prescrizioni di cui all'art. 52, punto 2,
del CCNL del 24 luglio 2003, con particolare riguardo alla manutenzione
dei laboratori.
Si ricorda che lo schema di decreto prevede che l'istituzione dei posti
nelle fase dell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di
fatto dovrà avvenire solo a seguito di formale provvedimento disposto
dalle SS.LL., prima che inizi la fase delle utilizzazioni del personale
a tempo indeterminato. Detto provvedimento e gli eventuali
aggiornamenti, da disporre entro il 31 agosto , vanno trasmessi a questo
Dipartimento con cortese sollecitudine.
Monitoraggio
Al fine di verificare l'effettiva consistenza delle classi autorizzate
in ogni singola istituzione scolastica è necessario organizzare negli
Uffici scolastici regionali un Osservatorio diretto a monitorare gli
esiti delle disposizioni delle presente circolare. I predetti
Osservatori regionali faranno confluire i dati e riferiranno
all'osservatorio nazionale.
Per consentire il monitoraggio, delle consistenze degli alunni e degli
organici, è indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per
la parte di rispettiva competenza:
- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini
oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e a
quantificare in maniera rigorosa le risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico
riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei
posti eventualmente attivati;
- rilevino le condizioni e le consistenze delle classi eccessivamente
sovradimensionate e quelle delle classi eccessivamente
sottodimensionate.
Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre
aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le
frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne derivano sulla
consistenza e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo il Sistema informativo, con propria nota tecnica, farà
conoscere le modalità di interlocuzione e di intervento, sia da parte
degli uffici amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche.
Si fa riserva di inviare ulteriori indicazioni alla luce di eventuali
modificazioni del quadro normativo attuale.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Cosentino
Allegato |