GAB/IV
Circ. n. 51
Prot. n. 10826/BL
Roma, 21 gennaio 1997
Al Sovrintendente Scolastico per
la provincia di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la provincia di BOLZANO
All' Intendente Scolastico per le
scuole in lingua tedesca
BOLZANO
All' Intendente Scolastico per le
scuole delle localitą ladine
BOLZANO
Ai Sovrintendenti Scolastici
Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Valle D'Aosta AOSTA
All' Assessore alla P.I. della
Regione Siciliana PALERMO
e, per conoscenza
Alle Direzioni Generali, Ispettorati e
Servizio Scuola Materna
LORO SEDI
All' Ufficio Studi, Bilancio e
Programmazione SEDE
Al Servizio di Controllo Interno
SEDE
OGGETTO: Termine per la presentazione delle domande di dimissioni
e di revoca delle dimissioni.
Si trasmette, per conoscenza e norma, l'unito Decreto Ministeriale n. 48 del 21 gennaio 1997 che fissa il termine per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio e per la eventuale revoca delle domande presentate da parte del personale con contratto a tempo indeterminato del comparto scuola al 15 marzo 1997 per gli effetti a valere dal 1° settembre successivo.
Lo stesso Decreto prevede che restano fermi i termini per l'accettazione da parte degli Uffici delle domande di dimissioni stabiliti con D.M. n. 190 del 6 aprile 1995. Al fine di coordinare tale adempimento con lo svolgimento delle operazioni di mobilitą le SS.LL. sono pregate di definire l'istruttoria delle domande con la necessaria tempestivitą.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
Circolare e di trasmettere l'allegato Decreto a tutte le Istituzioni
scolastiche, compresi i Conservatori e le Accademie.
VISTO l'art.1, comma 74,
della legge 23.12.1996, n.662, il quale prevede che i termini
per la presentazione o la revoca delle dimissioni volontarie dal
servizio del personale di ruolo della scuola sono fissati con
proprio decreto dal Ministro della Pubblica Istruzione, e che
di conseguenza sono abrogati i commi 2 e 3 degli artt. 510 e 580
del Testo Unico approvato con D.L.vo 16.4.1994, n.297;
CONSIDERATA l'esigenza
di individuare termini che, per la connessione con le altre operazioni
afferenti alla rilevazione delle disponibilitą dei posti
ed alla mobilitą del personale, siano coerenti nella misura
massima possibile con le scadenze operative preordinate alla tempestiva
assegnazione alle singole scuole del personale
Art.1 I termini per la
presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio
e per la eventuale revoca delle domande presentate in precedenza
da parte del personale con contratto a tempo indeterminato del
comparto scuola sono fissati al 15 marzo 1997 per gli effetti
a valere dal 1° settembre successivo;
Art.2 I termini di cui
al precedente articolo 1 possono essere eventualmente modificati
con successivo decreto da emanarsi entro il 15 gennaio di ciascun
anno per il 1° settembre successivo;
Art.3 Rimangono fermi
i termini per l'accettazione delle domande di dimissioni volontarie
stabiliti con D.M. n.190 del 6.4.1995;
Art.4 Il presente decreto
verrą inviato agli Organi di controllo per il riscontro
di legge.
IL MINISTRO