[Archivio]

GAB/IV
Circ. n. 51
Prot. n. 10826/BL
Roma, 21 gennaio 1997

Ai Provveditori agli Studi
LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per
la provincia di TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per
la provincia di BOLZANO

All' Intendente Scolastico per le
scuole in lingua tedesca
BOLZANO

All' Intendente Scolastico per le
scuole delle localitą ladine
BOLZANO

Ai Sovrintendenti Scolastici
Regionali LORO SEDI

Al Sovrintendente Scolastico per
la Valle D'Aosta AOSTA

All' Assessore alla P.I. della
Regione Siciliana PALERMO

e, per conoscenza

Alle Direzioni Generali, Ispettorati e
Servizio Scuola Materna
LORO SEDI

All' Ufficio Studi, Bilancio e
Programmazione SEDE

Al Servizio di Controllo Interno
SEDE



OGGETTO: Termine per la presentazione delle domande di dimissioni e di revoca delle dimissioni.

Si trasmette, per conoscenza e norma, l'unito Decreto Ministeriale n. 48 del 21 gennaio 1997 che fissa il termine per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio e per la eventuale revoca delle domande presentate da parte del personale con contratto a tempo indeterminato del comparto scuola al 15 marzo 1997 per gli effetti a valere dal 1° settembre successivo.

Lo stesso Decreto prevede che restano fermi i termini per l'accettazione da parte degli Uffici delle domande di dimissioni stabiliti con D.M. n. 190 del 6 aprile 1995. Al fine di coordinare tale adempimento con lo svolgimento delle operazioni di mobilitą le SS.LL. sono pregate di definire l'istruttoria delle domande con la necessaria tempestivitą.

Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente Circolare e di trasmettere l'allegato Decreto a tutte le Istituzioni scolastiche, compresi i Conservatori e le Accademie.


IL CAPO DI GABINETTO



Decreto Ministeriale n. 48 del 21 gennaio 1997

VISTO l'art.1, comma 74, della legge 23.12.1996, n.662, il quale prevede che i termini per la presentazione o la revoca delle dimissioni volontarie dal servizio del personale di ruolo della scuola sono fissati con proprio decreto dal Ministro della Pubblica Istruzione, e che di conseguenza sono abrogati i commi 2 e 3 degli artt. 510 e 580 del Testo Unico approvato con D.L.vo 16.4.1994, n.297;

CONSIDERATA l'esigenza di individuare termini che, per la connessione con le altre operazioni afferenti alla rilevazione delle disponibilitą dei posti ed alla mobilitą del personale, siano coerenti nella misura massima possibile con le scadenze operative preordinate alla tempestiva assegnazione alle singole scuole del personale

DECRETA:

Art.1 I termini per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio e per la eventuale revoca delle domande presentate in precedenza da parte del personale con contratto a tempo indeterminato del comparto scuola sono fissati al 15 marzo 1997 per gli effetti a valere dal 1° settembre successivo;

Art.2 I termini di cui al precedente articolo 1 possono essere eventualmente modificati con successivo decreto da emanarsi entro il 15 gennaio di ciascun anno per il 1° settembre successivo;

Art.3 Rimangono fermi i termini per l'accettazione delle domande di dimissioni volontarie stabiliti con D.M. n.190 del 6.4.1995;

Art.4 Il presente decreto verrą inviato agli Organi di controllo per il riscontro di legge.

IL MINISTRO