Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio VI
Circolare Ministeriale 20 giugno
2003, n. 53
Prot. n. 1699 /Uff. VI
Oggetto: Graduatorie di circolo e di
istituto del personale docente ed educativo per l'a.s. 2003/2004 -
Presentazione domande
TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
ART. 1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO -
POSTI DI PERSONALE EDUCATIVO)
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio
2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5
dell'art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni
scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo
art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente
ed educativo per l'a.s. 2003/2004 sono costituite - per ciascun posto di
insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come
segue.
GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA
(VALIDITÀ ANNUALE)
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2
della legge 20 agosto 2001, n. 333, concernenti l'aggiornamento annuale
delle graduatorie permanenti, e delle disposizioni di cui all'art. 8 del
D.D.G. del 17 aprile 2003, le graduatorie di circolo e di istituto di
prima fascia, integralmente riformulate, comprendono gli aspiranti
inseriti nelle graduatorie permanenti relative all'a.s. 2003/2004,
graduati secondo l'ordine riferito a ciascuno scaglione ed il punteggio
con cui figurano nelle graduatorie permanenti medesime. Ciascun
aspirante si intende incluso nelle graduatorie delle scuole richieste
per l'a.s. 2003/2004 per effetto dell'avvenuta presentazione, nei
termini previsti dal D.D.G. 17 aprile 2003, del relativo Mod. 3 ovvero,
nel caso di mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in cui
figurava nell'a.s. 2002/2003.
GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 3° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e
12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda
degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in
ulteriore coda dei nuovi aspiranti, alle graduatorie di 2^ fascia, già
ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di cui
alla C.M. n.68 del 14 giugno 2002, si aggiungono ulteriori tre blocchi
composti da eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria
permanente che si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto
dall'a.s. 2003/2004, secondo il seguente ordine:
4° blocco: |
aspiranti iscritti dall'a. s. 2001/02 che si trasferiscono; |
5° blocco: |
aspiranti iscritti dall'a. s. 2002/03 che si trasferiscono; |
6°blocco: |
nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2003/04
in base alla tabella di valutazione di titoli annessa al D.M. n.201/2000,
in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (mod. d) e posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
cui al successivo art.4. |
All'interno di ciascun blocco gli aspiranti sono
ordinati secondo il rispettivo punteggio o, a parità di punteggio, in
base alle preferenze.
GRADUATORIE DI TERZA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 3° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e
12 dell'art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda
degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in
ulteriore coda dei nuovi aspiranti, alle graduatorie di 3^ fascia, già
ordinate in tre blocchi di aspiranti in base alle indicazioni di cui
alla C.M. n.68 del 14 giugno 2002, si aggiungono ulteriori tre blocchi
composti da aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso che
si inseriscono nella graduatoria della scuola con effetto dall'a.s.
2003/2004, secondo il seguente ordine:
4° blocco: |
aspiranti iscritti dall'a. s. 2001/02 che si trasferiscono; |
5° blocco: |
aspiranti iscritti dall'a.s. 2002/03 che si trasferiscono; |
6° blocco: |
nuovi aspiranti, con punteggio da valutarsi per l'a.s. 2003/04
in base alla tabella di valutazione dei titoli annessa al D.M. n.201/2000,
in relazione ai titoli dichiarati nella domanda (mod.d), posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
cui al successivo art.4. |
All'interno di ciascun blocco gli aspiranti sono ordinati secondo il
rispettivo punteggio o, a parità di punteggio, in base alle preferenze.
ART. 2 (ELENCHI DI SOSTEGNO)
In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le
attività didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap
secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. n. 103 del 4 giugno
2001. Per quanto riguarda gli aspiranti all'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado presenti in più graduatorie,
l'inserimento nei relativi elenchi di sostegno avverrà con procedura
automatizzata, in base alla graduatoria di classe di concorso che per
collocazione di fascia ed ordine di inclusione risulti più favorevole
agli interessati e col punteggio relativo a tale graduatoria. Per l'a.s.
2003/2004 gli elenchi di sostegno sono composti dagli aspiranti che
siano in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di
sostegno agli alunni in situazione di handicap, conseguito entro le
rispettive date sottoindicate, ordinati secondo la seguente sequenza:
1) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO DI PRIMA FASCIA
1° raggruppamento: aspiranti inclusi negli elenchi di sostegno tratti
dalle graduatorie permanenti ai sensi dell'art.5 del D.D.G. del 17
aprile 2003 ( possesso del titolo di specializzazione entro il 17 maggio
2003);
2° raggruppamento: aspiranti in possesso di titolo di specializzazione
conseguito successivamente al 17 maggio 2003 ed entro la data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo
art.4.
All'interno di ciascun raggruppamento la posizione ed il punteggio degli
aspiranti derivano direttamente dall'analoga posizione e dal punteggio
con cui gli aspiranti medesimi figurano nelle corrispondenti graduatorie
di circolo e di istituto di prima fascia relativamente al posto di
insegnamento o classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento
negli elenchi medesimi.
2) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA
FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di
specializzazione entro la data di scadenza del termine di presentazione
della domanda di cui al successivo art.4, ordinati secondo la medesima
sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la
classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di
sostegno medesimi.
3) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI TERZA
FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di
specializzazione entro la data di scadenza di presentazione della
domanda di cui al successivo art.4, ordinati secondo la medesima
sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di insegnamento o la
classe di concorso che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi di
sostegno medesimi.
4) In posizione subordinata a tutti gli aspiranti precedentemente
individuati ai punti 1, 2 e 3, e secondo i medesimi criteri di ordine,
si colloca, con riserva, un ulteriore raggruppamento di aspiranti che
abbiano dichiarato - con apposita attestazione sul modulo di domanda -
di avere in corso di conseguimento il titolo di specializzazione per il
sostegno in data successiva a quella di scadenza di presentazione della
domanda ed entro il 31 ottobre 2003.
A tale categoria di aspiranti, subordinatamente a tutti coloro che hanno
conseguito il titolo di specializzazione entro la data di scadenza di
presentazione della domanda, possono essere attribuite, su posti di
sostegno disponibili per l'intero anno scolastico, supplenze a titolo
provvisorio condizionate all'effettivo conseguimento del titolo entro il
31 ottobre 2003. Entro lo scadere di quest'ultimo termine i predetti
aspiranti dovranno far pervenire la dichiarazione di aver conseguito il
titolo di specializzazione alle scuole che gestiscono la loro domanda,
al fine di far acquisire tale situazione a tutte le scuole interessate.
TITOLO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 3 (IPOTESI PREVISTE)
L'assetto delle graduatorie per l'a.s. 2003/2004,
così come specificato nel precedente titolo I, viene definito in due
fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi dell'art. 8 del
D.D.G. 17 aprile 2003, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria
permanente che hanno già avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i
quali non hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di
esprimere "ex novo" le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e
le sedi prescelte per l'inclusione in graduatorie di circolo e di
istituto ovvero, non esprimendosi, di confermare per l'a.s. 2003/04 la
situazione dell'anno scolastico precedente.
Tali aspiranti sono, pertanto, esclusi dalla possibilità di compilare
modelli, previsti dalla presente circolare, che riguardino l'espressione
della provincia e/o delle sedi scolastiche dove essere inclusi in
graduatorie di circolo e di istituto ma possono soltanto presentare
eventuale domanda quali nuovi aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi
incluso quello di sostegno) per i quali non figuravano nell'a.s.
2002/2003.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria
permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le
ipotesi previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M. n. 201/2000 e cioè:
PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
DI SECONDA E TERZA FASCIA PER L'A.S. 2002/2003:
a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo
previsto;
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche;
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione
delle scuole prescelte.
PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLA GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
PER L'A.S. 2002/2003:
d) possibilità di presentazione di domanda di inclusione.
Rientra in quest'ultima categoria di "nuovi aspiranti" anche il
personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto che
intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti, ivi incluso quello di
sostegno.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può
riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima volta
domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, anche
le seguenti categorie di aspiranti:
- personale incluso in graduatoria permanente per l'a.s. 2003/2004:
ferme restando le sedi scolastiche già espresse col mod. 3 allegato al
D.D.G. del 17 aprile 2003 o, in sua assenza, le sedi in cui figurava
nell'anno scolastico precedente, può presentare domanda per l'inclusione
in seconda e/o terza fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto
per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle predette
graduatorie relative all'a.s. 2002/2003;
- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di
seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2002/2003: ferme restando le sedi
scolastiche in cui già figura - per le quali può usufruire
esclusivamente di una delle possibilità di cui ai precedenti punti a),
b) e c) - può presentare domanda di inclusione in seconda e/o terza
fascia per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle
graduatorie relative all'a.s. 2002/2003;
ART. 4 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b,
c, d, del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente
circolare appositi moduli di corrispondente tipologia. Il modulo
relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti", quando è adottato, per
nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in graduatoria, è
opportunamente caratterizzato per limitarne la compilazione
all'evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra
loro alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto
uno. In tutti i casi in cui l'espressione di sedi scolastiche risulti
complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni
scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti saranno
considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il
personale incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli
relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a, b,
e c).
Il termine per la presentazione dei moduli di domanda in questione scade
il 21 luglio 2003. Improrogabilmente entro tale termine il modulo di
domanda deve essere spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a
mano, all'istituzione scolastica cui è affidata la gestione della
domanda stessa, secondo quanto specificato ai due commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto
per l'a.s. 2002/2003 rimangono per l'a.s. 2003/2004 nella stessa
provincia, è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in
precedenza la domanda. Conseguentemente tale sede non può rientrare tra
quelle variabili per effetto della presentazione del modulo di cui alla
tipologia b. Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo
e di istituto per l'a.s. 2002/2003 e per l'a.s. 2003/2004 cambiano
provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle graduatorie di
circolo e di istituto dell'a.s. 2002/2003, la sede scolastica di
gestione della domanda deve essere prescelta dall'interessato e, nel
caso di aspiranti all'insegnamento in diversi gradi scolastici, deve
appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.
ART. 5 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE TRAMITE INTERNET)
Limitatamente agli aspiranti già inclusi nelle
graduatorie di circolo e di istituto di seconda e terza fascia per l'a.s.
2002/2003 che intendono presentare domanda per una delle ipotesi di cui
alle lettere - e relativi moduli di domanda - a), b) e c) del precedente
art.3, è data la possibilità di comunicare direttamente al sistema
informativo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca i dati richiesti nel rispettivo modulo di domanda, tramite
un'apposita funzione che è resa disponibile sul sito internet di questo
Ministero (www.istruzione.it) alla sezione "graduatorie di
istituto-domande on line", secondo le modalità descritte nell'apposita
guida.
Al termine dell'operazione effettuata attraverso la predetta funzione e
in caso di esito positivo, l'aspirante, seguendo le relative istruzioni
operative, produrrà una stampa che, a seconda del modello usato,
riporterà come intestazione " modello A" ovvero "modello B" ovvero
"modello C"- inserito tramite www.istruzione.it.
L'aspirante che si avvarrà di tale modalità di trasmissione potrà
operare esclusivamente nel periodo intercorrente tra il 4 e il 19 luglio
2003. L'aspirante medesimo, comunque, dovrà, come indispensabile
convalida dell'operazione, con le modalità e i termini di cui al
precedente art.4, spedire o consegnare a mano alla scuola che gestisce
la sua domanda il modulo stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo
della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le
informazioni registrate dal sistema informativo e quelle ottenute nel
modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
ART. 6 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)
Per gli aspetti generali relativi all'espletamento
della presente procedura rimangono valide le corrispondenti disposizioni
impartite per l'a.s. 2001/2002, in occasione della prima costituzione
delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed
educativo, col D.M. 4 giugno 2001, n. 103.
Per quanto riguarda i titoli di accesso alle graduatorie di circolo e di
istituto si segnala:
- L'equiparazione, disposta dalla legge 18.6.2002, n.136, tra il diploma
di istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) e la laurea in
scienze delle attività motorie e sportive; tale laurea è, pertanto,
titolo di accesso alla terza fascia delle graduatorie 29/A e 30/A.
- Il valore abilitante del diploma di didattica della musica congiunto a
diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di
conservatorio (art.6 D.L. 25.9.2002, n.212 convertito dalla legge
22.11.2002, n.268); tale titolo, così congiunto, consente, pertanto,
l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie 31/A e 32/A.
- Il valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
(art.5 della legge 28.3.2003, n.53) che, pertanto, a seconda del
rispettivo indirizzo, consente l'accesso alla seconda fascia delle
graduatorie di scuola materna o di scuola elementare.
La presente circolare, unitamente a:
- Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201;
- D.M. 4 giugno 2001, n.103;
- tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l'accesso agli
insegnamenti di scuola secondaria (contenente anche indicazioni della
tipologia di istituti ove l'insegnamento è impartito);
- l'elenco delle scuole statali, con il relativo codice meccanografico,
esprimibili ai fini della presente procedura ;
- l'elenco delle scuole di montagna è accessibile tramite il sito
Internet di questo Ministero "www.istruzione.it" e, tramite la rete
Intranet, disponibile presso gli Uffici Scolastici Regionali, i Centri
Servizi Amministrativi di ciascuna provincia e presso tutte le
istituzioni scolastiche.
La presente circolare deve essere, comunque, affissa all'albo di
ciascuno degli Uffici in indirizzo.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
Allegati |