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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali
Ufficio I

Circolare Ministeriale 7 luglio 2006, n. 54

Prot. n. 344

Oggetto: PERMESSI SINDACALI ANNO 2006. Comparto Ministeri, personale delle aree funzionali - Area I della dirigenza

PREMESSA


La presente circolare provvede alla determinazione e alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti per l'anno 2006, con riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri" appartenente alle aree funzionali e al personale con qualifica dirigenziale dell'Area I, in applicazione dei seguenti accordi:

  • Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, così come integrato dal CCNQ 27 gennaio 1999;
  • Contratto Collettivo Nazionale Quadro 25 novembre 1998 sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza, così come integrato dal CCNQ il 27 gennaio 1999;
  • Contratto Collettivo Quadro 9 agosto 2000 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001;
  • Contratto collettivo Quadro 27 febbraio 2001 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 2001;
  • Contratto Collettivo Nazionale Quadro 18 dicembre 2002 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003;
  • Contratto Collettivo Nazionale Quadro 18 dicembre 2002 per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 - 2005;
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 giugno 2003 del Comparto "Ministeri"- personale delle aree funzionali per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003;
  • Contratto Collettivo Nazionale Quadro 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005;
  • Accordo Quadro 23 settembre 2004 per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2002-2005;
  • Contratto Collettivo Quadro 3 ottobre 2005 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005;
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 dicembre 2005 del Comparto "Ministeri"- personale delle aree funzionali per il biennio economico 2004 - 2005;
  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.04.2006 dell'Area I della dirigenza per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003.

Pur nella considerazione del variato assetto organizzativo dell'ex MIUR a seguito dell'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca (Decreto Legge n.181/2006), occorre per l'anno in corso determinare un monte ore unico di permessi sindacali retribuiti in quanto l'elaborazione da effettuare a tal fine tiene conto, ai sensi della normativa contrattuale vigente, di parametri che si riferiscono a situazioni precedenti all'entrata in vigore del citato Decreto Legge, e precisamente:

1. personale in servizio alla data del 1° gennaio 2006;
2. ultime elezioni delle RSU, anno 2004;
3. rilevazione biennale del Ministero dell'Economia sulle deleghe rilasciate dal personale a favore delle OOSS rappresentative, al 31 dicembre 2004.

PERMESSI SINDACALI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI COMPARTO MINISTERI


A) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI

Determinazione e ripartizione del monte-ore


Il monte-ore dei permessi sindacali - ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005, sottoscritto il 3 agosto 2004 - è pari al prodotto ottenuto moltiplicando 71 minuti per il numero di unità di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di comando o fuori ruolo. Il suddetto monte-ore complessivo, riguardante sia le organizzazioni sindacali che le R.S.U., viene pertanto quantificato, per l'anno 2006, nella misura di ore 9.887 (Allegato 1).
I permessi in parola, ai sensi del medesimo art. 3, commi 2 e 3, spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative e alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nella misura rispettivamente di 41 minuti e di 30 minuti per dipendente in servizio. Il suddetto contingente complessivo di permessi sindacali viene pertanto ripartito come segue (Allegato 1):

ORGANIZZAZIONI SINDACALI ore 5.709
RSU ore 4.178

Permessi sindacali di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative


Le organizzazioni sindacali rappresentative nel biennio 2004 - 2005, aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2006 sono:

FP - CGIL
CISL - FPS
UIL - PA
CONFSAL - UNSA 1
FEDERAZIONE INTESA 2
FLP 3
RDB PI

Il monte-ore complessivo spettante alle predette organizzazioni sindacali rappresentative è pari a ore 5.709 e viene ripartito tra le stesse in base alla media tra il dato associativo (numero delle deleghe rilevate al 31 dicembre 2004 4 ) e il dato elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle RSU del 15 - 18 novembre 2004), come illustrato nell'Allegato 2.

Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (R. S. U.)


La ripartizione del contingente di permessi spettanti alle R.S.U. è riportata nel prospetto allegato alla presente nota (Allegato 3).
I permessi di spettanza delle RSU sono gestiti autonomamente dalle stesse, nel rispetto del tetto massimo attribuito.

Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali


Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005, sottoscritto il 3 agosto 2004, ha confermato la regolamentazione dettata dall'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, e dell'art. 9 del CCNQ del personale del Comparto dei "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999. Hanno pertanto titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato:

1. i componenti delle RSU;

2. i dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro; - delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8,comma 1 del CCNL del personale del Comparto "Ministeri"; - componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.
Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni di natura sindacale. I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura va previamente avvertito, secondo le modalità concordate in sede decentrata, della fruizione del permesso sindacale. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi, di cui alla lettera A) della presente circolare, la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Permessi retribuiti spettanti alle Organizzazioni Sindacali


Come già accennato nella Premessa, pur nella considerazione dell'avvenuta istituzione dei Ministeri dell'Istruzione e dell'Università, tutti gli Uffici centrali (ex MIUR e gli attuali MI e MUR) provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi di cui alla presente lettera A) a questa Direzione Generale, Ufficio IV, al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnato a ciascuna organizzazione sindacale.
Le Direzioni Regionali provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi di cui alla presente lett. A), secondo le istruzioni operative che verranno a suo tempo impartite.

Permessi retribuiti spettanti alle RSU


Sempre al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnate a ciascuna RSU, si procederà come di seguito indicato:

- gli Uffici centrali (ex MIUR e gli attuali MI e MUR) comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio IV - i permessi fruiti dai componenti delle RSU;
- le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi assicureranno la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente circolare, tenendo puntuale conteggio delle ore di permessi fruite dai componenti delle RSU.

B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

L'art. 5 del CCNQ del 3 agosto 2004 ha confermato la disciplina dettata dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 - così come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e confermato dall'art. 5, comma 1, del CCNQ sottoscritto il 18 dicembre 2002. Le sessioni contrattuali sopra citate stabiliscono che le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto "Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del già citato CCNQ sottoscritto il 3 agosto 2004 è riportato nella tavola 21 allegata all'Accordo medesimo.
Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato dal CCNQ del 27 gennaio 1999. Le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lett. A) della presente circolare.
In particolare, per le medesime ragioni sopra evidenziate, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera B) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi dell' art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI


Le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno puntuale e apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della presente lettera B) al fine di consentire la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Direzioni scolastiche regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei permessi in questione, secondo le istruzioni operative che verranno a suo tempo impartite.
Per la stessa finalità, tutti gli Uffici centrali (ex MIUR e gli attuali MI e MUR) provvederanno a comunicare a questa Direzione Generale - Ufficio IV i permessi di cui alla presente lett. B), fruiti dalle organizzazioni sindacali.

C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI


Il CCNQ del 3 agosto 2004 nulla ha innovato rispetto alla precedente regolamentazione. Pertanto, ai sensi dell'art.12 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
I dirigenti sindacali indicati ai nn.1 e 2 (lett. a, b, c) della precedente lett. A) della presente circolare hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente. I dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non retribuiti devono darne comunicazione scritta all'amministrazione di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lettera A) della presente circolare.

PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE


Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, al personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNQ 3 ottobre 2005, il contingente complessivo di permessi sindacali è pari al prodotto ottenuto moltiplicando 67 minuti per il numero di unità di personale dirigente in servizio all'1.01.2006, compresi i dirigenti utilizzati (Allegato 4) . Il suddetto monte ore complessivo, riguardante sia le organizzazioni sindacali che le R.S.U., viene pertanto quantificato, per l'anno 2006, nella misura di ore 623 e minuti 10 (Allegato 5).
I permessi in parola spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative (Art.3, comma 4, CCNQ 3.10.2005) e alle Rappresentanze sindacali unitarie (Art.4, comma2, CCNQ 3.10. 2005) nella misura rispettivamente di 37 minuti e di 30 minuti per dirigente in servizio.
Il suddetto contingente complessivo di permessi sindacali viene pertanto ripartito come segue (Allegato 5):

ORGANIZZAZIONI SINDACALI ore 344 e minuti 10
RSU ore 279

Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative Le organizzazioni sindacali rappresentative (art.2, comma 5 del CCNQ 3.10.2005) aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2006 sono:

DIRSTAT
CISL FPS
CIDA / UNADIS MINISTERI
CGIL FP
CONFSAL - UNSA 5
UIL PA

Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 la ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali rappresentative sopra indicate è effettuata in proporzione alla rappresentatività accertata in base al solo dato associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con qualifica dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale, come illustrato nell'Allegato 5.
Atteso che non si sono costituite a tutt'oggi le RSU, il contingente di permessi ad esse riservato non è stato ripartito.

Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, alle organizzazioni sindacali indicate nella tabella 6) - area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi statutari.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1, comma 3, del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi dello stesso art.1, comma 2 , per la partecipazione alla riunioni degli organismi statutari.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI


Le Direzioni regionali provvederanno a dare comunicazione all'Ufficio IV di questa Direzione Generale, della fruizione dei permessi retribuiti - art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, integrato dal CCNQ 27 gennaio 1999 - facenti parte del monte ore sopra determinato e ripartito, secondo le istruzioni operative che verranno a suo tempo impartite.
Tutti gli Uffici centrali (ex MIUR o attualmente MI e MUR) provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi di cui sopra a questa Direzione Generale - Ufficio IV.

Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli uffici in indirizzo terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari ai sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.
Le Direzioni regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei suddetti permessi, utilizzando secondo le istruzioni operative che verranno a suo tempo impartite.
Tutti gli Uffici centrali (ex MIUR o attualmente MI e MUR) provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei suddetti permessi a questa Direzione Generale - Ufficio IV.

Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R.S.U )


Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. viene accantonato e reso disponibile qualora nel corso del 2006 si dovessero svolgere le elezioni delle RSU nell'autonoma area di contrattazione della dirigenza ovvero avessero luogo successive contrattazioni relative all'utilizzo del contingente medesimo.

1 Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS, SNALS e SADMUR
2 Federazione inserita giusta ordinanza del Tribunale di Roma del 3 agosto 2004, con la quale viene riconosciuto il requisito della "rappresentatività sindacale"
3 Aderiscono alla FLP: FLP, ANIPA e FAS
4 Dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fissati al 31.12.2004
5 Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS, SNALS e SADMUR

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani


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