Dipartimento per la programmazione ministeriale e
per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e
dell'informazione
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari
generali
Ufficio I
Circolare Ministeriale 7 luglio
2006, n. 54
Prot. n. 344
Oggetto: PERMESSI SINDACALI ANNO 2006. Comparto
Ministeri, personale delle aree funzionali - Area I della dirigenza
PREMESSA
La presente circolare provvede alla determinazione e alla ripartizione
del contingente di permessi sindacali retribuiti per l'anno 2006, con
riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri"
appartenente alle aree funzionali e al personale con qualifica
dirigenziale dell'Area I, in applicazione dei seguenti accordi:
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 7 agosto 1998 sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché
delle altre prerogative sindacali, così come integrato dal CCNQ 27
gennaio 1999;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 25 novembre 1998 sulla
ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree
di contrattazione della dirigenza, così come integrato dal CCNQ il
27 gennaio 1999;
- Contratto Collettivo Quadro 9 agosto 2000 per la ripartizione
dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001;
- Contratto collettivo Quadro 27 febbraio 2001 per la ripartizione
dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 2001;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 18 dicembre 2002 per la
ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 18 dicembre 2002 per la
definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 -
2005;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 giugno 2003 del
Comparto "Ministeri"- personale delle aree funzionali per il
quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 -
2003;
- Contratto Collettivo Nazionale Quadro 3 agosto 2004 per la
ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2004 - 2005;
- Accordo Quadro 23 settembre 2004 per la definizione delle
autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio
2002-2005;
- Contratto Collettivo Quadro 3 ottobre 2005 per la ripartizione
dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nelle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 7 dicembre 2005 del
Comparto "Ministeri"- personale delle aree funzionali per il biennio
economico 2004 - 2005;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21.04.2006 dell'Area I
della dirigenza per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo
biennio economico 2002 - 2003.
Pur nella considerazione del variato assetto organizzativo
dell'ex MIUR a seguito dell'istituzione del Ministero
dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca
(Decreto Legge n.181/2006), occorre per l'anno in corso determinare
un monte ore unico di permessi sindacali retribuiti in quanto
l'elaborazione da effettuare a tal fine tiene conto, ai sensi della
normativa contrattuale vigente, di parametri che si riferiscono a
situazioni precedenti all'entrata in vigore del citato Decreto
Legge, e precisamente:
1. personale in servizio alla data del 1° gennaio 2006;
2. ultime elezioni delle RSU, anno 2004;
3. rilevazione biennale del Ministero dell'Economia sulle
deleghe rilasciate dal personale a favore delle OOSS
rappresentative, al 31 dicembre 2004.
PERMESSI SINDACALI RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI
COMPARTO MINISTERI
A) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI
Determinazione e ripartizione del monte-ore
Il monte-ore dei permessi sindacali - ai sensi dell'art. 3, commi 1,
2 e 3, del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio
2004 - 2005, sottoscritto il 3 agosto 2004 - è pari al prodotto
ottenuto moltiplicando 71 minuti per il numero di unità di personale
in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso
il personale in posizione di comando o fuori ruolo. Il suddetto
monte-ore complessivo, riguardante sia le organizzazioni sindacali
che le R.S.U., viene pertanto quantificato, per l'anno 2006, nella
misura di ore 9.887 (Allegato 1).
I permessi in parola, ai sensi del medesimo art. 3, commi 2 e 3,
spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative e alle
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nella misura rispettivamente
di 41 minuti e di 30 minuti per dipendente in servizio. Il suddetto
contingente complessivo di permessi sindacali viene pertanto
ripartito come segue (Allegato 1):
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ore 5.709
RSU ore 4.178
Permessi sindacali di spettanza delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative
Le organizzazioni sindacali rappresentative nel biennio 2004 - 2005,
aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2006 sono:
FP - CGIL
CISL - FPS
UIL - PA
CONFSAL - UNSA 1
FEDERAZIONE INTESA 2
FLP 3
RDB PI
Il monte-ore complessivo spettante alle predette organizzazioni
sindacali rappresentative è pari a ore 5.709 e viene ripartito tra
le stesse in base alla media tra il dato associativo (numero delle
deleghe rilevate al 31 dicembre 2004 4 ) e il dato elettorale (voti
ottenuti nell'elezione delle RSU del 15 - 18 novembre 2004), come
illustrato nell'Allegato 2.
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (R. S.
U.)
La ripartizione del contingente di permessi spettanti alle R.S.U. è
riportata nel prospetto allegato alla presente nota (Allegato 3).
I permessi di spettanza delle RSU sono gestiti autonomamente dalle
stesse, nel rispetto del tetto massimo attribuito.
Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali
Il Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei
distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative
nei comparti nel biennio 2004 - 2005, sottoscritto il 3 agosto 2004,
ha confermato la regolamentazione dettata dall'art. 10 del CCNQ del
7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, e
dell'art. 9 del CCNQ del personale del Comparto dei "Ministeri"
sottoscritto il 16 febbraio 1999. Hanno pertanto titolo ad usufruire
dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per
l'espletamento del proprio mandato:
1. i componenti delle RSU;
2. i dirigenti sindacali:
- dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali
rappresentative che, dopo l'elezione delle RSU, siano rimasti
operativi nei luoghi di lavoro; - delle organizzazioni sindacali
firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione
collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8,comma 1 del CCNL del
personale del Comparto "Ministeri"; - componenti degli organismi
statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di
categoria rappresentative.
Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto
all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari
dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali
successive modifiche.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche
per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a
convegni di natura sindacale. I permessi sindacali giornalieri od
orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e
possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante. Per i
componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi,
anche frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la
funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità
operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A
tale scopo, il dirigente responsabile della struttura va previamente
avvertito, secondo le modalità concordate in sede decentrata, della
fruizione del permesso sindacale. La verifica dell'effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente
sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale
di appartenenza dello stesso.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si
invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di
fruizione dei permessi, di cui alla lettera A) della presente
circolare, la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del
CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il
27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCNQ del 9 agosto 2000.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Permessi retribuiti spettanti alle Organizzazioni Sindacali
Come già accennato nella Premessa, pur nella considerazione
dell'avvenuta istituzione dei Ministeri dell'Istruzione e
dell'Università, tutti gli Uffici centrali (ex MIUR e gli attuali MI
e MUR) provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione
dei permessi di cui alla presente lettera A) a questa Direzione
Generale, Ufficio IV, al fine di verificare il rispetto del tetto
massimo di ore assegnato a ciascuna organizzazione sindacale.
Le Direzioni Regionali provvederanno a dare comunicazione della
fruizione dei permessi di cui alla presente lett. A), secondo le
istruzioni operative che verranno a suo tempo impartite.
Permessi retribuiti spettanti alle RSU
Sempre al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore
assegnate a ciascuna RSU, si procederà come di seguito indicato:
- gli Uffici centrali (ex MIUR e gli attuali MI e MUR)
comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio
IV - i permessi fruiti dai componenti delle RSU;
- le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi
assicureranno la corretta applicazione delle disposizioni di cui
alla presente circolare, tenendo puntuale conteggio delle ore di
permessi fruite dai componenti delle RSU.
B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
L'art. 5 del CCNQ del 3 agosto 2004 ha confermato la disciplina
dettata dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998 - così come
integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e confermato dall'art. 5,
comma 1, del CCNQ sottoscritto il 18 dicembre 2002. Le sessioni
contrattuali sopra citate stabiliscono che le associazioni sindacali
rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi
retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni
degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali,
provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano
componenti degli organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed
organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o
aspettativa.
Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali
rappresentative nel comparto "Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma
2, del già citato CCNQ sottoscritto il 3 agosto 2004 è riportato
nella tavola 21 allegata all'Accordo medesimo.
Sono confermate tutte le modalità di utilizzo dei permessi previste
dall'art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, come integrato e modificato
dal CCNQ del 27 gennaio 1999. Le organizzazioni sindacali sono
tenute a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti
sindacali aventi titolo.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità
descritte nella lett. A) della presente circolare.
In particolare, per le medesime ragioni sopra evidenziate, si
invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di
fruizione dei permessi di cui alla lettera B) della presente
circolare la spettanza dei medesimi ai sensi dell' art. 11 del CCNQ
del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27
gennaio 1999.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno
puntuale e apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della
presente lettera B) al fine di consentire la prescritta
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Le Direzioni
scolastiche regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione
dei permessi in questione, secondo le istruzioni operative che
verranno a suo tempo impartite.
Per la stessa finalità, tutti gli Uffici centrali (ex MIUR e gli
attuali MI e MUR) provvederanno a comunicare a questa Direzione
Generale - Ufficio IV i permessi di cui alla presente lett. B),
fruiti dalle organizzazioni sindacali.
C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
Il CCNQ del 3 agosto 2004 nulla ha innovato rispetto alla precedente
regolamentazione. Pertanto, ai sensi dell'art.12 del CCNQ del 7
agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, i
dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni
sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali
non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità
previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50%
del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
I dirigenti sindacali indicati ai nn.1 e 2 (lett. a, b, c) della
precedente lett. A) della presente circolare hanno diritto a
permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non
inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente. I
dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non
retribuiti devono darne comunicazione scritta all'amministrazione di
regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione
sindacale.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità
descritte nella lettera A) della presente circolare.
PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale
Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle
autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25
novembre 1998, così come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27
gennaio 1999, al personale con qualifica dirigenziale si applicano
le disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del CCNQ del 7
agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e
permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCNQ 3 ottobre 2005, il
contingente complessivo di permessi sindacali è pari al prodotto
ottenuto moltiplicando 67 minuti per il numero di unità di personale
dirigente in servizio all'1.01.2006, compresi i dirigenti utilizzati
(Allegato 4) . Il suddetto monte ore complessivo, riguardante sia le
organizzazioni sindacali che le R.S.U., viene pertanto quantificato,
per l'anno 2006, nella misura di ore 623 e minuti 10 (Allegato 5).
I permessi in parola spettano alle organizzazioni sindacali
rappresentative (Art.3, comma 4, CCNQ 3.10.2005) e alle
Rappresentanze sindacali unitarie (Art.4, comma2, CCNQ 3.10. 2005)
nella misura rispettivamente di 37 minuti e di 30 minuti per
dirigente in servizio.
Il suddetto contingente complessivo di permessi sindacali viene
pertanto ripartito come segue (Allegato 5):
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ore 344 e minuti 10
RSU ore 279
Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
Le organizzazioni sindacali rappresentative (art.2, comma 5 del CCNQ
3.10.2005) aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno
2006 sono:
DIRSTAT
CISL FPS
CIDA / UNADIS MINISTERI
CGIL FP
CONFSAL - UNSA 5
UIL PA
Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 la
ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali
rappresentative sopra indicate è effettuata in proporzione alla
rappresentatività accertata in base al solo dato associativo
costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con qualifica
dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale, come
illustrato nell'Allegato 5.
Atteso che non si sono costituite a tutt'oggi le RSU, il contingente
di permessi ad esse riservato non è stato ripartito.
Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale
Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle
autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25
novembre 1998, alle organizzazioni sindacali indicate nella tabella
6) - area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio
1999) del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano
altresì le ore di permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni
degli organismi direttivi statutari.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si
invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di
fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1,
comma 3, del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come
integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi
dello stesso art.1, comma 2 , per la partecipazione alla riunioni
degli organismi statutari.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Le Direzioni regionali provvederanno a dare comunicazione
all'Ufficio IV di questa Direzione Generale, della fruizione dei
permessi retribuiti - art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25
novembre 1998, integrato dal CCNQ 27 gennaio 1999 - facenti parte
del monte ore sopra determinato e ripartito, secondo le istruzioni
operative che verranno a suo tempo impartite.
Tutti gli Uffici centrali (ex MIUR o attualmente MI e MUR)
provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi di
cui sopra a questa Direzione Generale - Ufficio IV.
Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta
comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli
uffici in indirizzo terranno puntuale ed apposito conteggio dei
permessi fruiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi
direttivi statutari ai sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ
sottoscritto il 25 novembre 1998, così come integrato dal CCNQ
sottoscritto il 27 gennaio 1999.
Le Direzioni regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione
dei suddetti permessi, utilizzando secondo le istruzioni operative
che verranno a suo tempo impartite.
Tutti gli Uffici centrali (ex MIUR o attualmente MI e MUR)
provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei
suddetti permessi a questa Direzione Generale - Ufficio IV.
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (
R.S.U )
Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. viene accantonato e
reso disponibile qualora nel corso del 2006 si dovessero svolgere le
elezioni delle RSU nell'autonoma area di contrattazione della
dirigenza ovvero avessero luogo successive contrattazioni relative
all'utilizzo del contingente medesimo.
1 Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS,
SNALS e SADMUR
2 Federazione inserita giusta ordinanza del Tribunale di Roma
del 3 agosto 2004, con la quale viene riconosciuto il requisito
della "rappresentatività sindacale"
3 Aderiscono alla FLP: FLP, ANIPA e FAS
4 Dati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
fissati al 31.12.2004
5 Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS, SNALS e SADMUR
f.to IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani
Allegati |