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Dipartimento per i servizi nel territorio Circolare Ministeriale 3 luglio 2003, n. 55 Prot. n. U1°/754 Oggetto: PERMESSI SINDACALI - Comparto Ministeri - Anno 2003
PREMESSA
Con la presente si provvede alla determinazione ed alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti disponibile in questa Amministrazione per l'anno 2003, con riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri" appartenente alle aree funzionali ed al personale con qualifica dirigenziale, in applicazione dei seguenti accordi:
Si fa inoltre riferimento alla nota ARAN n. 4827 del 10 maggio 2002 sulle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla contrattazione nazionale nel quadriennio contrattuale 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 - 2003.
PERMESSI SINDACALI PER IL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI
"MINISTERI" INQUADRATO NELLE AREE FUNZIONALI.
A) PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL CCNQ Determinazione e ripartizione del contingente Ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del CCNQ per la
ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nei comparti nel biennio 2002 - 2003 sottoscritto il 18
dicembre 2002, i permessi sindacali ammontano complessivamente a 71
minuti per unità di personale in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di comando o
fuori ruolo; il contingente complessivo di permessi sindacali
disponibile in questa Amministrazione riguardante sia le organizzazioni
sindacali che le R.S.U. per l'anno 2003 viene pertanto così determinato:
Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative
Il monte - ore complessivo spettante alle
organizzazioni sindacali - pari a 6.071 ore - viene ripartito tra le
stesse in base alla media tra il dato associativo (numero delle deleghe
rilevate al 31 dicembre 2002) ed il dato elettorale (voti ottenuti
nell'elezione delle RSU del 19 - 22 novembre 2001); poiché in data 12
giugno 2003 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio
normativo 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 - 2003, tale
ripartizione viene effettuata con le seguenti modalità: 1 Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNAAS, SNALS e SULPI Di seguito si riporta il risultato di tale calcolo.
(1) Attribuite in quanto organizzazione sindacale
rappresentativa nel quadriennio normativo 1998 - 2001, secondo biennio
economico 2000 - 2001; Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (R S U) Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. è riportato nel
prospetto allegato alla presente nota. Il permessi di spettanza del
Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali
In attesa degli esiti dell'apposita sessione negoziale prevista dall'art. 7, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio normativo 2002 - 2005, primo biennio economico 2002 - 2003 sulla fruibilità dei permessi sui luoghi di lavoro, la materia è disciplinata dall'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto dei "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999; hanno pertanto titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato:
Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche. I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni di natura sindacale. I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera A) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCQ del 9 agosto 2000.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Permessi di spettanza delle RSU Al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnate a ciascuna RSU le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi assicureranno la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente circolare tenendo puntuale conteggio delle ore di permessi fruite dai componenti delle RSU. I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio III - i permessi fruiti dai componenti delle RSU.
Permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali
Le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi provvederanno a dare comunicazione dei permessi di cui alla presente lett. A) fruiti dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, utilizzando la procedura automatizzata secondo le istruzioni operative a suo tempo diramate. I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui alla presente lett. A) a questa Direzione Generale - Ufficio III.
B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
L'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro
del 7 agosto 1998 - così come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e
confermato dall'art. 5, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale
Quadro sottoscritto il 18 dicembre 2002 - stabilisce che le associazioni
sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi
retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni
degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e
territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli
organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed organizzazioni
sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Al fine di consentire all'amministrazione la
prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, le
Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno puntuale
ed apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della presente
lettera B).
C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
Ai sensi dell'art.12 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27
gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli
organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e
organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative
sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. Per tale
fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità previste
dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50% del limite
massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi
sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza
sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ
sottoscritto il 27 gennaio 1999, al personale con qualifica dirigenziale
si applicano le disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del CCNQ
del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative
e permessi nonché delle altre prerogative sindacali. Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del CCNQ in parola, viene attribuito, nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:
Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative Le organizzazioni sindacali rappresentative di cui alle tavole
allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art.
4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 e
confermate nelle tabelle allegate al CCQ sottoscritto il 27 febbraio
2001 aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2003 sono: 2 Aderiscono alla CONFSAL - UNSA: SNADAS e SNALS Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 sopracitato la ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali rappresentative sopracitate è effettuata in proporzione alla rappresentatività accertata in base al solo dato associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con qualifica dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale, atteso che non si sono a tutt'oggi costituite le RSU, nel modo che segue:
Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, alle organizzazioni sindacali indicate nella tabella 6) - area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi statutari. Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1, comma 3, del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi dello stesso art.1, comma 2 , per la partecipazione alla riunioni degli organismi statutari.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Le Direzioni regionali provvederanno a dare
comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti fruiti ai sensi
dell'art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come
integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, a carico del monte
ore come sopra determinato e ripartito, utilizzando la procedura
automatizzata allo scopo istituita, secondo le istruzioni operative a
suo tempo impartite.
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie (R S U)
Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. viene accantonato e reso disponibile qualora nel corso del 2003 si dovessero svolgere le elezioni delle RSU nell'autonoma area di contrattazione della dirigenza, ovvero avessero luogo successive contrattazioni relative all'utilizzo del contingente medesimo.
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