Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per il personale della scuola Uff.III
Circolare Ministeriale 17 giugno
2005, n. 57
Prot. n. 1018
Oggetto: Graduatorie di circolo e di
istituto del personale docente ed educativo per l’a.s. 2005/2006 -
Secondo anno di funzionamento per il triennio 2004/2006 - Presentazione
domande
TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
ART. 1 (POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO - POSTI DI
PERSONALE EDUCATIVO)
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio
2000, n. 201 - in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5
dell’art. 5 e per effetto delle domande da presentarsi negli anni
scolastici successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo
art. 5 - le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente
ed educativo per l’a.s. 2005/2006 sono costituite - per ciascun posto di
insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come
segue.
GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA
Le graduatorie di prima fascia per l’a.s. 2005/2006
risultano già definite in adempimento delle disposizioni di cui all’art.
10 del Decreto dirigenziale 31 marzo 2005 , relativo all’integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed
educativo per il biennio scolastico 2005/2007.
Ciascun aspirante è incluso nelle graduatorie delle scuole richieste per
l’a.s. 2005/2006 - per effetto dell’avvenuta presentazione, nei termini
previsti dal citato D.D. 31 maggio 2005, del relativo mod. 3 o, nel caso
di mancata presentazione di tale modello, nelle scuole in cui figurava
nell’a.s. 2004/2005 - secondo l’ordine di scaglione e relativo punteggio
con cui figura nelle graduatorie permanenti.
GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 2° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e
12 dell’art.5 del D.M. n.201/2000, che prevedono l’inserimento in coda
degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l’inclusione in
ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 2^ fascia sono
composte dagli eventuali aspiranti abilitati non inclusi in graduatoria
permanente, ordinati nel modo seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella seconda fascia della scuola in
cui figuravano nel precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il
punteggio già acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella seconda fascia delle graduatorie
di circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005, sia nella stessa che in
altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta
nell’a.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio già acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione
annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i
titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo
art. 4.
GRADUATORIE DI TERZA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 2° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e
12 dell’art.5 del D.M. n. 201/2000, che prevedono l’inserimento in coda
degli aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l’inclusione in
ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 3^ fascia sono
composte dagli aspiranti forniti del solo titolo di studio di accesso,
ordinati nel modo seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella terza fascia della scuola in
cui figuravano il precedente a.s. 2004/2005, graduati secondo il
punteggio già acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella terza fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto per l’a.s. 2004/2005, sia nella stessa che in
altra provincia, che si inseriscono nella scuola per la prima volta
nell’a.s. 2005/2006, graduati secondo il punteggio acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di valutazione
annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio spettante per i
titoli, dichiarati nel modulo di domanda, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al successivo
art. 4.
ART. 2 (ELENCHI DI SOSTEGNO E INSEGNAMENTI
NELLE SCUOLE SPECIALI)
In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le
attività didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap
secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del D.M. del 28 luglio 2004,
tenendo conto, per quanto riguarda gli elenchi di sostegno tratti dalla
seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dei
medesimi criteri di priorità illustrati nel precedente art. 1. Secondo
le specifiche disposizioni di cui al medesimo art. 12 del D.M. 28 luglio
2004 si opera per le graduatorie relative agli insegnamenti delle scuole
speciali per non vedenti e sordomuti.
TITOLO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 3 (IPOTESI PREVISTE)
L’assetto delle graduatorie per l’a.s. 2005/2006,
così come specificato nel precedente titolo I, viene definito in due
fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi dell’art. 10 del Decreto dirigenziale
31 marzo 2005, riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente
che hanno avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non
hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di esprimere
“ex novo” le loro opzioni per quanto riguarda la provincia e le sedi
prescelte per l’inclusione in graduatorie di circolo e di istituto.
Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere le variazioni di
provincia e di sedi scolastiche previste dalla presente circolare ma
possono, esclusivamente, presentare eventuale domanda quali nuovi
aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno) per i
quali non figuravano nell’a.s. 2004/2005.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in graduatoria
permanente ed attivata con la presente circolare, per realizzare le
ipotesi previste dal comma 10, dell’art. 5, del D.M. n. 201/2000 e cioè:
PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI
CIRCOLO E DI ISTITUTO DI SECONDA E TERZA FASCIA PER L’A.S. 2004/2005:
a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino al massimo
previsto (Mod.A);
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi scolastiche
(Mod.B);
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova indicazione
delle scuole prescelte (Mod.C).
PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI
CIRCOLO E DI ISTITUTO PER L’A.S. 2004/2005:
d) possibilità di presentazione di domanda d’insegnamento (Mod. D).
Rientra in quest’ultima categoria di “nuovi aspiranti” anche il
personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto che
intenda presentare domanda per nuovi insegnamenti.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d) può
riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la prima
volta domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di
istituto, anche le seguenti categorie di aspiranti:
- personale incluso, anche con riserva, in graduatoria permanente per
l’a.s. 2005/2006: ferme restando le sedi scolastiche già espresse col
Mod. 3 allegato al D.D. del 31 marzo 2005, può presentare domanda per
l’inclusione in seconda e/o terza fascia delle graduatorie di circolo
e d’istituto per nuovi insegnamenti per i quali non era presente nelle
predette graduatorie relative all’a.s. 2004/2005;
- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di
seconda e/o terza fascia per l’a.s. 2004/2005: ferme restando le sedi
scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo di una delle
possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c) - può presentare
domanda di inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi
insegnamenti per i quali non era presente nelle graduatorie relative
all’a.s. 2004/2005;
- personale già incluso in graduatorie di circolo e di istituto di
terza fascia per l’a.s. 2004/2005 che, avendo conseguito i relativi
titoli di idoneità o abilitazione, richieda l’inclusione nella
corrispondente seconda fascia, ferme restando le precedenti sedi
scolastiche in cui già figura, ovvero usufruendo di una delle
possibilità di cui ai precedenti punti a, b e c.
Il cambiamento del titolo di accesso nelle graduatorie comporta che
l’aspirante figuri come nuovo incluso nelle predette graduatorie e sia
conseguentemente trattato secondo il sistema di priorità illustrato
nel precedente art. 1.
ART. 4 (TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE - TERMINI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI
VALUTABILI)
Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b,
c, d, del precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente
circolare appositi moduli di corrispondente tipologia.
Il modulo relativo alla tipologia d) “nuovi aspiranti”, quando è
adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già inclusi in
graduatoria, è opportunamente caratterizzato per limitarne la
compilazione all’evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo
insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra
loro alternative sicché uno stesso candidato può presentarne soltanto
uno.
In tutti i casi in cui l’espressione di sedi scolastiche risulti
complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni
scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti saranno
considerate nulle. Secondo quanto già specificato al punto 1) del
precedente art. 3, il personale incluso in graduatoria permanente non
può presentare moduli relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o
provincia (tipologie a, b, e c).
Il modulo di domanda deve essere spedito con raccomandata A/R, ovvero
consegnato a mano, all’istituzione scolastica cui è affidata la gestione
della domanda stessa, secondo quanto specificato ai due commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di istituto
per l’a.s. 2004/2005, rimangono per l’a.s. 2005/2006 nella stessa
provincia, è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva in
precedenza la domanda. Conseguentemente tale sede non può rientrare tra
quelle variabili per effetto della presentazione del modulo di cui alla
tipologia b.
Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto
per l’a.s. 2004/2005 e per l’a.s. 2005/2006 cambiano provincia, ovvero
per coloro che non figuravano nelle graduatorie di circolo e di istituto
dell’a.s. 2004/2005, la sede scolastica di gestione della domanda, cui
deve essere indirizzata la domanda stessa, deve essere prescelta
dall’interessato e, nel caso di aspiranti all’insegnamento in diversi
gradi scolastici, deve appartenere all’ordine scolastico di grado
superiore.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 18 luglio
2005.
Analogamente, al medesimo termine del 18 luglio 2005, è richiesto, per i
nuovi inclusi, il possesso dei requisiti generali e dei titoli per
l’accesso, così come il conseguimento dei titoli valutabili ai sensi
delle tabelle A e B annesse al Regolamento emanato con D.M. 25 maggio
2000, n. 201 e di qualsiasi altra situazione influente ai fini della
presente procedura.
ART. 5 (TITOLI DI ACCESSO ALLE FASCE DELLE
GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO)
1. Ai sensi dell’art. 5 comma 3 del Regolamento hanno
titolo all’inclusione nelle seguenti fasce delle graduatorie di circolo
e d’istituto:
- Prima fascia: gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il
medesimo posto o classe di concorso, cui è riferita la graduatoria di
circolo o d’istituto, secondo le modalità di cui all’art. 5, comma 4,
del Regolamento.
- Seconda fascia: gli aspiranti non inseriti nella corrispondente
graduatoria permanente, forniti, relativamente alla graduatoria di
circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di
specifica idoneità conseguite a seguito di partecipazione a procedure
concorsuali o abilitanti, ovvero a seguito di superamento dell’esame
finale di Stato al termine del corso svolto nelle scuole di
specializzazione di cui all’art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341.
Sono, altresì, inseriti in tale fascia, coloro che hanno ottenuto il
riconoscimento professionale, ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48
e 92/51. La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo
di scuola materna ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella
graduatoria di scuola per l’infanzia.
La laurea in scienze della formazione primaria per l’indirizzo di scuola
elementare ha valore abilitante e dà titolo all’inclusione nella
graduatoria di scuola elementare.
Il diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola
secondaria di secondo grado ed al diploma di conservatorio ha valore
abilitante e dà titolo all’inclusione nelle graduatorie 31/A e 32/A.
- Terza fascia: gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per
l’accesso all’insegnamento richiesto.
I titoli di accesso all’insegnamento richiesto, che sono quelli
stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti
di ruolo, sono i seguenti:
a) Posti di insegnamento di scuola dell’infanzia (già scuola materna):
- Diploma di scuola magistrale
- Diploma di istituto magistrale
Purché conseguiti entro l’a.s. 2001/2002
b) Posti di insegnamento di scuola primaria (già scuola elementare):
- Diploma di istituto magistrale, purché conseguito entro l’a.s.
2001/2002
c) Cattedre di scuola secondaria di I grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni e
modificazioni, e lauree specialistiche equiparate, di cui al D.M. n. 22
del 9 febbraio 2005 per l’accesso a classi di concorso della scuola
secondaria di I grado. Per la classe di concorso di strumento musicale
nella scuola media si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 del
D.M. 28 luglio 2004 d) Cattedre e posti di scuola secondaria di II
grado:
- Titoli previsti dal D.M. 30.01.1998 n. 39 e successive integrazioni
modificazioni, e lauree specialistiche di cui al D.M. n. 22 del 9
febbraio 2005 equiparate, per l’accesso a classi di concorso della
scuola secondaria di II grado.
- La laurea in scienze delle attività motorie e sportive è titolo di
accesso alle graduatorie 29/A e 30/A, per effetto dell’equiparazione,
disposta dalla legge 18 giugno 2002, n. 136 con il diploma di istituto
superiore di educazione fisica (I.S.E.F.).
e) Posti di personale educativo:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che dia accesso a
facoltà universitaria.
f) Posti di sostegno
- Si rinvia alle disposizioni contenute nell’art. 12 del D.M. 28 luglio
2004.
2. I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini
dell’accesso, solo se siano stati già dichiarati equipollenti al
corrispondente titolo italiano, ai sensi degli artt. 170 e 332 del T.U.
della legge sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto
1933, n. 1592 e, ai fini dell’attribuzione del punteggio come “altri
titoli”, di cui alla lett. C, comma 1 della tabella di valutazione
annessa al Regolamento emanato con D.M. n. 201/2000, se siano
debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica
italiana.
3. Gli aspiranti che producano domanda per effetto del possesso di
laurea specialistica che, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2005, preveda,
ai fini dell’accesso alla classe di concorso, il superamento di uno
specifico percorso didattico attestato dal prescritto elenco dei settori
scientifico-disciplinari e relativi crediti (CFU), devono riportare in
regime di autocertificazione sul modulo di domanda, integrato, nel caso,
anche con foglio a parte, le medesime indicazioni contenute, al
riguardo, nel relativo certificato rilasciato dall’Università dove hanno
conseguito il titolo. Tale certificazione deve essere, pertanto, in
possesso degli interessati al momento di compilazione delle domande
anche ai fini dei previsti controlli esperibili ai sensi degli articoli
71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari, in materia di documentazione
amministrativa”.
ART. 6 (VALUTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI
LEVA E SERVIZI ASSIMILATI)
Si richiama l’attenzione, per i conseguenti
adempimenti nei casi di aspiranti che richiedano la valutazione del
servizio militare di leva ai sensi delle disposizioni di cui alla nota
n. 10 in calce alla tabella dei titoli allegata al D.M. 25 maggio n.
201, sulla Sentenza del Consiglio di Stato n. 1453/04 che si è espresso
nel senso che il periodo svolto in servizio di leva comporta
l’attribuzione di massimo 12 punti a prescindere dal fatto che detto
servizio investa due anni scolastici.
Le predette disposizioni in materia di valutazione del servizio militare
di leva si applicano anche alla Tab. “B” annessa al D.M. n. 201/2000,
relativa alla classe di concorso di “strumento musicale nella scuola
media”.
ART. 7 (SITUAZIONI PARTICOLARI DI ASPIRANTI
GIÀ PRESENTI NELLE GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA)
Sia gli aspiranti che hanno presentato domanda di
inclusione nelle graduatorie provinciali per titoli di Trento (con
eccezione di quelli aventi titolo a figurare in graduatorie permanenti
di due province) sia gli aspiranti cancellati dalle graduatorie
permanenti per mancata presentazione di domanda ai sensi dell’art.1,
comma 2, del D.D.G. del 31 marzo 2005, non hanno più titolo a figurare
nelle graduatorie permanenti per il biennio scolastico 2005/6 e 2006/7
e, conseguentemente, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e
4 dell’art.5 del D.M. n. 201/2000, non hanno più titolo a figurare nelle
graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia, ma possono essere
inclusi solo nelle medesime graduatorie di seconda e terza fascia.
I predetti aspiranti possono, comunque, relativamente agli insegnamenti
per i quali figuravano in prima fascia, presentare domanda (Mod.D) in
qualità di abilitati, ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti
articoli della presente circolare, per essere collocati come nuovi
inclusi nelle corrispondenti graduatorie di seconda fascia.
Per quanto riguarda la situazione di validità delle sedi scolastiche in
cui figuravano per l’a.s. 2004/05, gli interessati, per l’a.s. 2005/06,
mantengono le sedi tuttora collegate ad insegnamenti di 2^ e 3 fascia
mentre perdono le sedi esclusivamente collegate ad insegnamenti di 1^
fascia; gli aspiranti medesimi, comunque, in relazione alla situazione
di conservazione delle sedi utili che è venuta a determinarsi per
effetto delle disposizioni precedenti, possono provvedere alle richieste
di rideterminazione delle sedi scolastiche per l’a.s. 2005/06 secondo
una delle specifiche possibilità, e relativa modulistica, previste dal
precedente art.3.
ART. 8 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)
Per gli aspetti generali relativi all’espletamento
della presente procedura che non trovano esplicita trattazione nella
presente circolare, rimangono valide le corrispondenti disposizioni
impartite per l’a.s. 2004/2005, in occasione della costituzione, per il
primo anno del triennio 2004/2006, delle graduatorie di circolo e di
istituto del personale docente ed educativo, col D.M. 28 luglio 2004.
Tale provvedimento - unitamente alla presente circolare, al Regolamento
sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato con D.M. 25
maggio 2000, n. 201, alla relativa tabella di valutazione dei titoli, al
tabulato relativo ai titoli di studio che consentono l’accesso agli
insegnamenti di scuola secondaria e al tabulato contenente l’elencazione
delle scuole statali esprimibili con il relativo codice meccanografico -
è accessibile tramite il sito Internet di questo Ministero
“www.istruzione.it” e tramite la rete Intranet disponibile presso gli
Uffici Scolastici Regionali, i Centri Servizi Amministrativi di ciascuna
provincia e presso tutte le istituzioni scolastiche. La presente
circolare deve essere, comunque, affissa all’albo di ciascun Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe COSENTINO
Allegati |