Dipartimento per l'istruzione
Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento - Ufficio 4
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Uffici 4 e 5
Circolare Ministeriale 21 giugno
2005, n. 58
Prot. n. 1274 /DIP/U04
Oggetto: Anno scolastico 2005/2006 -
adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto
La presente circolare reca istruzioni e indicazioni
finalizzate all'adeguamento, per l'anno scolastico 2005/2006, degli
organici di diritto alle situazioni di fatto.
Gli adempimenti di cui alla circolare in questione rivestono particolare
urgenza in quanto propedeutici alle operazioni di inizio del prossimo
anno scolastico (sistemazioni, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e
assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente ed
ATA).
E' appena il caso di precisare che gli interventi di adeguamento delle
consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto debbono
tener conto del nuovo impianto ordinamentale previsto dal decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n.59, e dalle disposizioni attuative dello
stesso.
Perché la SS.LL. possano disporre di un quadro sistematico delle
disposizioni che disciplinano la materia degli adempimenti finalizzati
all' avvio del prossimo anno scolastico, si richiamano:
- la circolare n. 90 del 30.12.2004, avente ad oggetto "iscrizioni nella
scuola dell'infanzia e alle classi di ogni ordine e grado nell'a.s.
2005/2006;
- la circolare n. 29 del 5.3.2004, recante indicazioni e istruzioni in
ordine all'applicazione di taluni aspetti e profili rilevanti del
Decreto legislativo n.59/2004;
- lo schema di decreto interministeriale, concernente le dotazioni
organiche del personale docente per l'anno scolastico 2005/2006 - e la
C.M. n. 36 in data 8.3.2005 esplicativa e di commento del D.I. stesso;
- il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 13
giugno 2005, relativo alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per
l'a.s. 2005/2006;
- la circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004, concernente lo studio
delle due lingue comunitarie nella scuola secondaria di I grado.
1. Formazione delle classi
Come è stato anche nel passato evidenziato, la puntuale e corretta
determinazione e formazione delle classi e dei posti richiede apporti e
collaborazioni dei diversi soggetti ed organismi a vario titolo
competenti e coinvolti, e si rivela di fondamentale importanza ai fini
di uno stabile e ordinato assetto delle istituzioni scolastiche.
L'istituzione delle classi e dei posti deve, pertanto, poggiare su
previsioni di carattere duraturo che copriranno l'intero sviluppo dei
relativi corsi.
Premesso che la normativa vigente stabilisce che si deve procedere
all'esatta definizione del numero delle classi e dei posti e della
relativa articolazione nella fase di predisposizione degli organici di
diritto, ne consegue che eventuali interventi di modifica dei citati
organici configurano operazioni di carattere non ordinario, intese a
realizzare, nel rispetto della normativa vigente, adeguamenti alle
effettive esigenze della scuola e ad assicurare la funzionalità delle
stesse.
In coerenza con quanto sopra, nell'ipotesi in cui in sede di
determinazione dell'organico di diritto siano state costituite classi
con un numero di alunni superiore a quello fissato dal D.M. n. 331/98
(come modificato dal D.I. n. 131 del 18 dicembre 2002 che disciplina la
formazione degli organici dei docenti per l'anno scolastico 2003/2004,
nonché dal D.I. n. 141/99 concernente le classi che accolgono alunni
portatori di handicap), le SS.LL., su segnalazione adeguatamente
motivata dei dirigenti scolastici e sulla base di puntuali riscontri,
autorizzeranno i dirigenti stessi a dimensionare tali classi in
conformità di quanto previsto dalle citate disposizioni. Ovviamente
dovrà essere preliminarmente verificato che le consistenze degli alunni
segnalate dai Dirigenti scolastici al fine della determinazione degli
organici siano quelle effettive e che, pertanto, non si determinino
significativi scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello
dei frequentanti.
Pertanto, anche la possibilità riconosciuta ai dirigenti scolastici di
attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n. 333/2001, non
costituisce adempimento di ordinaria gestione, ma operazione resa
necessaria per normalizzare eventuali situazioni eccedenti le quantità
previste per la costituzione delle classi e/o per far fronte ad
incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione degli
organici di diritto e tali da determinare la formazione di classi con un
numero di frequentanti eccedente quello stabilito dalle vigenti
disposizioni.
L'adempimento in questione dovrà essere formalizzato con provvedimento
debitamente motivato, da comunicare tempestivamente ai CSA ed alle SS.LL.,
per quanto di rispettiva competenza. L' attivazione di nuove classi, ai
sensi della legge 333/2001, da parte dei dirigenti scolastici, nonché l'
autorizzazione al funzionamento di nuove classi da parte delle SS.LL.,
nel rispetto dei parametri di cui al DM 331/98, dovrà essere sempre
preceduta da una attenta analisi, riferita a ciascuna scuola, della
serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e
quello degli alunni effettivamente frequentanti: ciò al fine di evitare
che, con l'inizio delle lezioni, la effettiva consistenza degli alunni
risulti inferiore alla previsione, e determini aggravi per l'erario, dei
quali questa Amministrazione e i soggetti a vario titolo competenti sono
chiamati a rendere conto.
A tale ultimo riguardo, si fa rinvio alla disposizione dell'articolo 2
della legge 22 novembre 2002 n. 268, che configura l'obbligo, per i
dirigenti scolastici e per gli Uffici, anche nella fase di adeguamento
degli 'organici di diritto alle situazioni di fatto, di disporre
accorpamenti delle classi allorché il numero degli alunni accertato
successivamente alla definizione dell'organico di diritto risulti
inferiore alle previsioni e non giustifichi, pertanto, tutte le classi
autorizzate. Peraltro, con riferimento alle situazioni previste dal
comma 1 dell'art. 6 dello schema di decreto interministeriale che
disciplina la materia degli organici per l'anno scolastico 2005/2006, le
prime classi di sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso
indirizzo e specializzazione, anche sperimentali, funzionanti con un
solo corso, possono essere mantenute, in via eccezionale e con adeguata
motivazione, anche se il numero accertato degli alunni risulti di
qualche unità inferiore a 20.
Anche l'eventuale istituzione di nuove classi dei corsi serali degli
istituti di istruzione secondaria di II grado, si intende subordinata
alla formale autorizzazione da parte delle SS.LL., da rilasciare previo
attento esame delle serie storiche delle presenze e dei tassi di
abbandono degli alunni e semprechè ricorrano le condizioni e risultino
applicabili i parametri di cui al D.M. 331/98. Si ricorda che le classi
iniziali dei predetti corsi serali potranno essere attivate solo in
presenza di un numero di alunni corrispondente a 20 unità o
tendenzialmente vicino alle 20 unità.
Si ribadisce quanto rappresentato nei precedenti anni scolastici, in
ordine alla necessità che i nulla osta all'eventuale trasferimento degli
alunni vengano concessi solo in presenza di situazioni particolari,
adeguatamente motivate. Appare evidente che anche ai sensi dell'art. 2
della legge n. 268/2002, la concessione del nulla osta non potrà
comportare modifiche del numero delle classi già formate. Le SS.LL.
vorranno rinnovare invito in tal senso alle istituzioni scolastiche di
rispettiva competenza.
In relazione a quanto sopra, le SS.LL. disporranno l'attivazione di ogni
utile iniziativa (puntuali e mirate verifiche, interlocuzioni con le
istituzioni scolastiche interessate, ecc…) finalizzata ad un accurato
esame e verifica delle situazioni e ad un rigoroso aggiornamento dei
dati in possesso del Sistema Informativo.
I dirigenti scolastici dovranno comunicare entro il 10 luglio p.v. ai
competenti CSA, come previsto dall'art. 3 - comma 3 - della legge n.
333/2001, sia le variazioni del numero delle classi, sia il numero dei
posti e degli spezzoni di orario che non sia stato possibile coprire con
personale a disposizione all'interno della stessa istituzione
scolastica; peraltro, deve ritenersi comunque eccezionale l'istituzione
di nuove classi nel periodo successivo alla predetta data del 10 luglio.
Si rammenta che, sempre per effetto del citato articolo 2 della legge n.
268/2002, non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove
classi, comprese quelle serali, dopo il 31 agosto. Le SS.LL. vorranno
richiamare l'attenzione degli Uffici competenti e delle istituzioni
scolastiche in ordine all'esigenza di comunicare tempestivamente e
comunque entro il 31 agosto p.v., al Sistema Informativo e a questo
Ufficio, il numero delle classi autorizzate ai sensi del D.M. 331/98, le
variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della
legge 333/01 e gli accorpamenti disposti in conformità di quanto
previsto dalla legge 268/2002. I citati dati debbono essere trasmessi a
questo Ufficio utilizzando l'allegato modello A, da restituire,
debitamente compilato, via e-mail a gildo.deangelis@istruzione.it o a
mezzo fax 06 58492848. Ovviamente tale modello va di volta in volta
aggiornato in relazione alle eventuali modifiche del numero delle classi
comunicate al Sistema informativo.
Tale adempimento, richiesto, tra l'altro, dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze è necessario per poter disporre di elementi e di dati
attendibili all'atto dei ricorrenti riscontri.
Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le
variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche
alla composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra
costituita tra più scuole potrà completare l'orario nella scuola di
titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità
di ore o, comunque, una disponibilità che consenta di ridurre il numero
delle scuole in cui presta servizio. La modifica della composizione
della cattedra non comporterà riaggregazione dello spezzone rimasto
inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.
Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di
ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla
determinazione dell'organico di diritto, alla formazione di posti e,
quindi, alla definizione del quadro delle disponibilità, così come
previsto dall'art. 4 del citato contratto collettivo nazionale
integrativo sulle utilizzazioni.
2. Scuola dell'infanzia - risorse disponibili ed eventuale
applicazione dell'istituto degli anticipi
Com'è noto, la scuola dell'infanzia non ha carattere obbligatorio e ,
pertanto, alla stessa non si applica il disposto di cui all'art. 3,
comma 1, della legge n.333/01 relativo all'obbligo di istituire, in sede
di adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, nuove
classi in presenza di un incremento di alunni iscritti. Ne consegue che
eventuali domande di iscrizione in esubero rispetto alla capienza delle
sezioni autorizzate, non possono consentire variazioni in aumento del
numero sezioni e di conseguenza dei posti.
Giova comunque evidenziare che, nell' ottica di una graduale
generalizzazione del servizio e della sperimentazione degli anticipi
previsti dalla legge 53/03, anche per l' anno scolastico 2005/2006 si è
ulteriormente incrementata la dotazione organica della scuola
dell'infanzia con il consolidamento in organico di diritto dei 408
posti, già assegnati nella situazione di fatto dell'a.s. 2004/2005 e
finanziati con l'art. 7, comma 5, della legge 53/03, e con
l'attribuzione, sempre in organico di diritto, di ulteriori 410 posti
istituiti con quota parte delle risorse previste dalla legge n. 311/94
(finanziaria del 2005); pertanto, il numero complessivo dei posti in
aumento istituiti in organico di diritto ammonta a 818 unità. Per quanto
riguarda la frequenza degli alunni anticipatari, la C.M. n. 90, del 30
dicembre 2004, relativa alle iscrizioni alle scuola dell'infanzia e alle
classi delle scuole di ogni ordine e grado, ha confermato, anche per l'a.s.
2005/2006, la possibilità di iscrivere anticipatamente i bambini e le
bambine che compiranno tre anni di età entro la data del 28 febbraio
2006. La frequenza sarà consentita, esclusivamente, alle condizioni
previste al paragrafo "anticipi "della circolare stessa.
3. Insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria
Com'è noto, il contingente dei posti relativo allo studio generalizzato
della lingua straniera ai sensi dalla legge n.53/03, è stato computato
nell'ambito della dotazione complessiva degli organici di diritto, come
risulta dalla tabella B) allegata allo schema di decreto
interministeriale. Per l'individuazione delle quantità orarie e la
determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano, nel
rispetto delle necessarie flessibilità, i criteri utilizzati per la
definizione degli organici relativi all'insegnamento della lingua (cfr.
C.M. n. 58 del 9 luglio 2003 paragrafo 2).
Si premette che in tutte le prime e seconde classi dovrà essere
impartito l'insegnamento della lingua inglese, e che nelle classi
successive alle prime e alle seconde si proseguirà nello studio della
lingua (anche diversa dall'inglese) praticata nell'anno scolastico
2004/2005. Si rammenta che l'art. 1, comma 128, della legge finanziaria
2005 prevede che l'insegnamento delle lingua straniera deve essere
impartito dai docenti della classe, o da altro docente facente parte
dell'organico di istituto, semprechè in possesso dei requisiti
richiesti. Solo in via residuale potranno, pertanto, essere istituiti
posti da destinare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di un
posto per ogni 6 o 7 classi, ferma restando l'esigenza di assegnare a
ciascun docente almeno 18 ore di insegnamento. Le ore eventualmente non
utilizzate per la costituzione di posti interi, concorreranno a formare
l'insieme delle disponibilità da destinare alle operazioni di
utilizzazione, di sistemazione e di nomina; tali ore dovranno essere
comunicate al sistema utilizzando l'apposita funzione attivata nel
corrente anno scolastico.
Si ribadisce che la previsione di cui al citato art. 1, comma 128 della
legge finanziaria 2005, relativa all'assegnazione dei docenti
specialisti su posto comune, potrà trovare attuazione solo una volta
espletati i corsi di formazione linguistica previsti dalla medesima
legge finanziaria.
Per quel che concerne le attività, comprensive della mensa, di cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 59/04 (già tempo pieno), poiché da
riscontri effettuati risulta che in sede di elaborazione dell'organico
di diritto, i posti assegnati a livello regionale sono stati
completamente utilizzati, nessuna ulteriore istituzione di posti per
tali finalità, si renderà possibile nell'attuale fase di adeguamento
degli organici di diritto alle situazioni di fatto.
4. Scuola secondaria di I grado
In conformità di quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art.
14 del decreto legislativo n.59/04, la riforma della scuola secondaria
di I grado, per l'a.s. 2005/2006, troverà applicazione anche nelle
classi seconde, mentre andrà a regime, nell' intero corso di studi,
dall'a.s. 2006/07. Come più volte si è avuto modo di precisare,
nell'attuale fase transitoria, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del
D.L.vo n.59/04, le articolazioni e le consistenze delle cattedre e delle
ore continuano ad essere determinate sulla base di quanto previsto dal
DPR 14.5.82, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
Per quel che concerne le attività, comprensive della mensa, di cui
all'art. 10 del decreto legislativo n. 59/04 (già tempo prolungato)
poiché da riscontri effettuati è risultato che già in sede di
elaborazione degli organici di diritto i posti assegnati a livello
regionale sono stati completamente utilizzati, nessuna ulteriore
istituzione di ore e di posti per tali finalità, si renderà possibile
nell'attuale fase di adeguamento degli organici alle situazioni di
fatto.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, dovranno provvedere ad assicurare
gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e il servizio di
assistenza educativa alla mensa entro i limiti delle risorse e delle
dotazioni a ciascuna attribuite.
Fermo restando quanto sopra, le istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'art. 14, comma 2 del più volte citato decreto legislativo n. 59/04,
sono tenute ad adottare l'impianto pedagogico, didattico ed
organizzativo di cui alla Indicazioni nazionali per i Piani di studio
personalizzati (allegato C del decreto), facendo riferimento al Profilo
individuato nell'allegato D.
Resta inteso che dall'adeguamento delle configurazioni orarie delle
cattedre ai nuovi piani di studio, di cui all'art. 14, comma 4, del
D.L.vo n.59/04, non potranno derivare situazioni di soprannumerarietà
dei docenti titolari. Nei confronti di quei docenti il cui orario
obbligatorio dovesse subire contrazione per effetto dei nuovi assetti
orari previsti dalle Indicazioni nazionali, le istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 14, comma 5 del citato D.L.vo n.59/04, assicureranno
il completamento dell' orario, nel limite delle 18 ore, con ore di
insegnamento obbligatorio comunque presenti nella scuola e/o utilizzando
le ore eventualmente disponibili della quota opzionale facoltativa.
Qualora tale completamento non si rendesse possibile o non dovesse
risultare sufficiente ai fini predetti, i docenti titolari saranno
impiegati nella scuola stessa in iniziative di arricchimento
dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle
supplenze brevi e saltuarie ( art.6 del CCNI sulle utilizzazioni).
Le cattedre e i posti costituiti con le ore di insegnamento comunque
presenti nella scuola, nonché con le ore delle attività facoltative
opzionali sono utilizzabili per tutte le fasi e le operazioni relative
all'avvio dell'anno scolastico.
Relativamente a taluni insegnamenti, si ritiene opportuno precisare
quanto segue:
-
Lingue comunitarie
Com'è noto, la dotazione organica di diritto della lingua straniera è
stata determinata, per l'anno scolastico 2004/2005 e fino alla entrata
a regime della scuola secondaria di I grado, ai sensi dell'art. 14,
comma 3, del Decreto legislativo n.59/04, con riferimento alla sola
lingua insegnata in ciascun corso e sulla base delle consistenze
orarie stabilite dal citato DPR n.782/82. A tale dotazione è stata
aggiunta quella relativa alla sperimentazione della seconda lingua
straniera, ove già attivata.
Da quanto sopra è derivato che la dotazione organica relativa alla
seconda lingua straniera (inglese o altra lingua comunitaria) è stata
determinata solo in sede di adeguamento degli organici di diritto alle
situazioni di fatto ed ha costituito un contingente a parte, non
rientrante nelle consistenze organiche fissate con il D.I. relativo
agli organici di diritto. Per il 2005/2006, ultimo anno soggetto al
regime transitorio di cui al citato decreto legislativo n.59/04,
continuerà ad applicarsi il criterio sopra accennato. Ne consegue che
per la quantificazione del numero delle ore da assegnare
all'insegnamento di ciascuna delle due lingue comunitarie (inglese e
altra lingua) e per l'impiego del personale docente incaricato a tempo
indeterminato, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 6 del CCNI e
dal paragrafo 16 della circolare prot. n. 1383 del 25 giugno 2004.
Perché questo Ministero possa avere esatta contezza delle seconde
lingue prescelte e dei relativi orari di insegnamento, comprensivi
dell' eventuale ora facoltativa, le SS.LL. vorranno invitare le
istituzioni scolastiche a fornire al Sistema informativo i relativi
dati ed elementi conoscitivi, utilizzando la funzione di rilevazione
già attivata in organico di fatto nel corrente anno scolastico. Si
prega di vigilare attentamente sul puntuale espletamento di tale
adempimento.
Una volta conclusa la predetta rilevazione, la SS.LL. vorranno
disporre per l'elaborazione e la trasmissione dei dati di cui
all'unito modello B, da restituire, compilato in ogni sua parte, entro
il 15 settembre p.v., mediante posta elettronica, all'indirizzo
gildo.deangelis@istruzione.it ovvero al numero di fax 06 58492848.
-
Educazione tecnica
In conformità di quanto previsto dalla C.M. n. 54 in data 6 luglio
2004, i docenti di educazione tecnica anche per l'anno 2005/2006
saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro dell'area
disciplinare "matematica, scienze e tecnologia". Considerato che il
monte ore di insegnamento di tecnologia, in base alle Indicazioni
nazionali, è inferiore a quello relativo all'insegnamento di
educazione tecnica previsto in ciascuna classe dal DPR n. 782/82 e
successive modifiche, i docenti di educazione tecnica interessati da
eventuali riduzioni completeranno l'orario di cattedra sia con ore di
insegnamento della stessa materia, comunque disponibili nell'ambito
della scuola, sia con ore di attività facoltative opzionali
(comprensive anche delle attività laboratoriali ed informatiche) di
cui all'art. 14 comma 5, del D.L.vo 59/2004. Qualora i citati
completamenti non risultassero sufficienti ai fini predetti, i docenti
saranno impiegati nella stessa scuola in iniziative di arricchimento
dell'offerta formativa, fermo restando l'obbligo della copertura delle
supplenze brevi e saltuarie.
Si ritiene opportuno precisare che i posti costituiti con le ore di
insegnamento di educazione tecnica comunque disponibili nell'ambito
della scuola, nonché con le ore delle attività facoltative opzionali,
sono utilizzabili per tutte le operazioni relative all'avvio dell'anno
scolastico.
-
Strumento Musicale
Anche per tale insegnamento si intendono confermati i criteri seguiti
per la determinazione delle dotazioni organiche secondo la previgente
normativa. Pertanto, non si segnalano innovazioni rispetto a quanto
stabilito per il decorso anno scolastico. Si ricorda che in sede di
adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto non è
consentita l'attivazione di nuovi posti relativi allo studio dello
strumento musicale.
5. Costituzione delle cattedre della scuola
secondaria di I e II grado
Come è noto, in applicazione dell'art.35 comma 1 della legge 289/2002,
le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di
insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, sono state ricondotte a 18 ore settimanali, "anche mediante
l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando, però, l'unitarietà
dell'insegnamento di ciascuna disciplina".
Tale operazione è stata effettuata solo nel caso in cui non ha
comportato situazioni di soprannumerarietà dei docenti titolari delle
cattedre interne.
Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle lingue
straniere e alle classi di concorso A028, A030, A032, sono state
strutturate su 18 ore di insegnamento nei limiti in cui è stato
possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed
esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui
presenti nella scuola (sede centrale e sezioni staccate) e con
l'estensione anche alle cattedre orario esterne.
In relazione a quanto sopra i posti costituiti ai soli fini della
salvaguardia della titolarità, ai sensi dell'art. 4 del decreto
interministeriale sugli organici per l'anno 2005/2006, qualora si siano
resi vacanti nel corso dei movimenti, sono da considerare indisponibili
per qualsiasi altra operazione.
Nel caso, invece, detti posti siano rimasti occupati dai titolari al
termine dei movimenti, le istituzioni scolastiche procederanno alla
ricomposizione delle cattedre in numero corrispondente a quello dei
titolari, fermo restando il limite delle 18 ore settimanali. Ove
necessario per il miglior funzionamento dei servizi scolastici, anche
sotto il profilo della continuità didattica, le SS.LL valuteranno
l'opportunità di intervenire sugli assetti orari costituiti,
riarticolandone la composizione e aggiungendo, se possibile, quelle ore
che consentano, entro il limite delle 18 ore, di assicurare una migliore
funzionalità alla cattedra.
6. Posti di sostegno
Si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni per quanto
concerne le modalità di individuazione dei soggetti portatori di
handicap e i criteri per la costituzione dei posti in deroga. Per quel
che concerne il numero delle ore di sostegno da assegnare per ciascun
alunno disabile, si rammenta che la relativa proposta è affidata al
gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994.
Così come disposto dall'art. 35, comma 7, della citata legge n. 289/2002
compete poi alle SS.LL. l'emissione dei relativi provvedimenti
autorizzativi.
Attesa la necessità che tali posti siano autorizzati in tempo utile per
la predisposizione del quadro delle disponibilità destinate alle
utilizzazioni e, comunque, per poter garantire la chiusura delle
operazioni entro il 31 luglio c.a., le SS.LL. non mancheranno di
sollecitare i dirigenti scolastici a rappresentare tempestivamente a
codesti Uffici le eventuali esigenze dei posti in deroga.
Tenuto conto del consistente aumento dei posti di sostegno
nell'adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto, le
SS.LL. vorranno gestire la delicata operazione di cui al comma 7 del
citato articolo 35, con la massima cautela e attenzione, verificando che
siano state attentamente valutate, oltre al numero degli alunni e alla
gravità dell'handicap, anche le situazioni organizzative e l'entità
delle risorse professionali disponibili nella scuola. Si ritiene
opportuno evidenziare che, anche con riguardo al sostegno, ogni
variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori
di handicap e dei relativi posti dovrà essere puntualmente comunicata
sia a questo Ministero che al Sistema Informativo. Tanto al fine di
renderne edotto il Ministero dell'Economia e di motivare nei confronti
dello stesso eventuali scostamenti che si rendessero necessari.
7. Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento
Nel premettere che l'art. 3, comma 88 della legge 24 dicembre 2003 n.
350 (legge finanziaria 2004) ha modificato i parametri di cui all'art.
459 del decreto legislativo n. 297/94, si evidenzia che l'esonero o il
semiesonero dall'insegnamento può essere disposto nei confronti di uno
dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento
delle attività di collaborazione previste dall'art. 31 del CCNL
sottoscritto il 24 luglio 2003.
Si ritiene importante ribadire che l'espressione "plessi di qualunque
ordine di scuola", contenuta nel comma 4 dell' art. 459, come
riformulato dalla legge finanziaria n. 350/03, va riferita anche alle
succursali delle scuole secondarie di I e II grado, in quanto situate in
strutture diverse da quelle dalle sedi principali.
Considerato che i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri
o semi esoneri concorrono alla formazione del quadro delle disponibilità
riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico, i relativi
provvedimenti dovranno essere adottati dai Dirigenti scolastici in tempo
utile rispetto all'effettuazione delle citate operazioni e comunicati
contestualmente ai competenti CSA.
8. Centri Territoriali Permanenti
In relazione alla limitata disponibilità delle risorse, la dotazione di
personale dei Centri Territoriali Permanenti definita nell'organico di
diritto non potrà subire incrementi di posti complessivamente istituiti
a livello provinciale se non nel caso di assegnazione di docenti in
esubero non diversamente utilizzabili.
9. Progetti
Le SS.LL. potranno assegnare le risorse orarie indispensabili per la
prosecuzione dei progetti in atto, nel limite dei posti utilizzati nell'a.s.
2004/2005, ed abbiano una riconosciuta rilevanza educativa e sociale. E'
appena il caso di precisare che tali progetti dovranno essere
debitamente monitorati e verificati, anche sotto il profilo degli esiti.
A tale riguardo lo scrivente Dipartimento fa riserva di ulteriori
indicazioni.
10. Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al
termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche
istruzioni ed indicazioni.
Si richiama l'esigenza di assicurare, comunque, prioritariamente il
conferimento delle supplenze sui posti di sostegno (supplenze che, com'è
noto, vanno conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri
insegnamenti) agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione.
11. Personale ATA
Si richiama l'attenzione sulla circostanza che la possibilità da parte
delle SS.LL. di istituire nuovi posti nelle situazioni di fatto ricorre
esclusivamente nei casi in cui le richieste dei dirigenti scolastici si
riferiscano a scostamenti dell'organico di diritto eccedenti rispetto
alle quantità previste per la costituzione dei posti ai sensi dello
schema di decreto interministeriale relativo agli organici per l'anno
scolastico 2005/2006 e/o a situazioni sopravvenute, da motivare
adeguatamente da parte dei dirigenti scolastici interessati, sulla base
di un accertato incremento del numero di alunni rispetto alla
previsione.
Com'è noto, l'art. 35 della citata legge n. 289/2002 ha disposto, a
decorrere dal 1 settembre 2003, la cessazione dal collocamento fuori
ruolo del personale ATA dichiarato inidoneo ai compiti del profilo di
appartenenza e la conseguente restituzione del personale stesso ai
compiti d'istituto. L'assegnazione della sede di titolarità al predetto
personale, anche a seguito dell'espletamento delle operazioni di
trasferimento disposte su domanda degli interessati, ha determinato, in
numerose scuola, con specifico riguardo al profilo dei collaboratori
scolastici, la concentrazione di più unità di personale inidoneo. In
relazione alle difficoltà che da tale situazione sono derivate alla
puntuale erogazione del servizio, questo Ministero, nell' anno decorso,
demandò alle SS.LL. il compito di valutare se ricorressero le condizioni
atte a giustificare, in talune scuole, contenuti incrementi di posti, e
ciò tenendo anche conto della presenza di personale destinatario di
contratti di appalto per i lavori di pulizia. Fu, pertanto, predisposta
un'apposita tabella recante gli incrementi di posti di cui le SS.LL.
potevano disporre.
Ciò premesso, nella fondata previsione che il problema sopra accennato
possa riproporsi anche nell'a.s. 2005/2006, si fa riserva di comunicare,
una volta effettuati i movimenti, il contingente di posti da utilizzare
per le stesse finalità. Tale contingente potrà essere, a giudizio delle
SS.LL., e ricorrendone le condizioni, impiegato anche per garantire la
funzionalità del servizio nelle istituzioni scolastiche articolate su
più plessi.
Qualora lo stato di inidoneità riguardi il personale appartenente al
profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi o comunque
"figure uniche" e non si renda possibile procedere all'utilizzazione
degli interessati in altri profili, le SS.LL. rappresenteranno allo
scrivente le eventuali difficoltà nell'erogazione del servizio per le
valutazioni e gli interventi consequenziali.
Al fine di consentire il monitoraggio per l'intero arco dell'anno
scolastico, delle consistenze degli alunni e degli organici, è
indispensabile che le SS.LL. e i dirigenti scolastici, per la parte di
rispettiva competenza:
- pongano in essere tutti gli interventi atti a definire in termini
oggettivi e puntuali l'esatta consistenza delle platee scolastiche e la
quantificazione rigorosa delle risorse occorrenti;
- comunichino al Sistema informativo tutte le variazioni di organico
riguardanti sia il numero degli alunni, che quello delle classi e dei
posti eventualmente attivati.
Ciò perché questo Ministero possa disporre di un quadro preciso e sempre
aggiornato delle situazioni e delle dinamiche che caratterizzano le
iscrizioni e le frequenze degli alunni, nonché degli effetti che ne
derivano sulla consistenza e sulle tipologie dei posti.
Al riguardo l'EDS, con propria nota tecnica, farà conoscere le modalità
di interlocuzione e di intervento, sia da parte degli uffici
amministrativi che delle singole istituzioni scolastiche. Si fa riserva
di impartire specifiche indicazioni e istruzioni per il conferimento
delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to - Pasquale Capo -
Allegati |