Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica – Ufficio III
Circolare Ministeriale 23 giugno 2009, n. 59 MIURAOODGOS
prot. n. 6636 /R.U./U Oggetto: Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione - diplomi e relativi
certificati Nella C.M. n. 51 del 20 maggio 2009 è detto che,
dal corrente anno scolastico, viene utilizzato un nuovo modello di
diploma (“Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione”),
approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009.
Al riguardo, si precisa che tale modello continua ad essere stampato
dall’Istituto Poligrafico dello Stato e che i diplomi verranno
consegnati alle scuole, secondo i consueti canali, dagli Uffici
scolastici provinciali.
Relativamente a tale nuovo modello si evidenziano, in particolare, le
seguenti novità: ciascun diploma reca, in basso a sinistra, un numero
progressivo e l’anno di stampa (i diplomi con anno di stampa ad esempio
2009 eccedenti il fabbisogno sono, prioritariamente, utilizzati anche
per i licenziati dell’anno scolastico successivo); sul retro del diploma
è presente unicamente un riquadro ove occorre indicare la data di
consegna ed il numero progressivo assegnato sul “Registro dei diplomi”.
Su tale Registro figurano:
* il numero progressivo assegnato al diploma;
* il numero del diploma e del relativo anno di stampa (i numeri dei
diplomi ed i relativi anni di stampa devono figurare anche sui “Registri
di carico e scarico dei diplomi” tenuti sia dalle scuole che dagli
Uffici scolastici provinciali);
* le generalità del licenziato (nome, cognome, data e luogo di nascita);
* studente interno ovvero privatista;
* la data di conferimento del diploma;
* la votazione complessiva espressa in decimi;
* le generalità della persona alla quale viene consegnato il diploma
(all’atto della consegna tale persona deve essere invitata a controllare
l’esattezza dei dati apposti sul diploma);
* la qualità di colui/ei che ritira il diploma avendone titolo
(genitore, ecc.);
* gli estremi di un valido documento di identità o di riconoscimento del
ricevente (art. 35 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
* la data di consegna del diploma (quale riportata anche sul retro del
diploma medesimo);
* la firma per esteso del ricevente (per ricevuta).
Si ricorda che il registro dei diplomi ed il registro di carico e
scarico, da tenere costantemente aggiornati, hanno un tempo di
conservazione illimitato. I dirigenti scolastici sono personalmente
responsabili della custodia dei diplomi e della tenuta di detti
registri.
La compilazione del diploma è facilitata dall’indicazione, apposta sotto
ogni rigo, di ciò che occorre scrivere. Si sottolinea che il nome del
diplomato precede il cognome e che la votazione complessiva e la data di
conferimento del diploma (che è la data di chiusura della sessione
d’esame) devono essere riportate in lettere. Il Presidente della
commissione appone sul diploma la propria firma, per esteso, dopo che
siano stati ivi indicati (tra parentesi), a stampa o a stampatello, il
suo nome e cognome.
Si richiama l’attenzione sul fatto che, per le sessioni d’esame
(ordinaria e suppletive) relative al corrente anno scolastico, non viene
attribuita la lode in quanto prevista solo dal regolamento (di cui
all’articolo 3, comma 5, del decreto legge n. 137/2008, convertito dalla
legge n. 169/2008) che non è ancora in vigore.
Ferme restando la responsabilità e la competenza del Presidente alla
firma dei diplomi, per tutti i licenziati ed al termine delle operazioni
d’esame, previa verifica dell’esattezza dei loro contenuti in relazione
agli atti d’esame, si precisa che, nel caso questi non siano disponibili
all’atto della chiusura della relativa sessione, il Presidente medesimo
delega, per iscritto, alla firma dei diplomi medesimi il dirigente
scolastico della scuola sede d'esame. Tale documento deve essere
conservato agli atti della scuola.
In questa evenienza:
* il soggetto delegato, non appena i diplomi sono disponibili, ne cura
la sottoscrizione per tutti i licenziati, previa verifica dell’esattezza
dei loro contenuti in relazione agli atti d’esame;
* la dizione prestampata sul diploma “Il Presidente della Commissione”
deve essere preceduta da un “per” e, sotto, occorre indicare, a stampa o
a stampatello, in colonna “Il Dirigente Scolastico” e, tra parentesi, il
suo nome e cognome.
Si precisa che, ove in sede di compilazione del diploma vengano compiuti
degli errori di trascrizione di dati e ciò emerga prima della sua
consegna, il diploma medesimo deve essere annullato con doppia barratura
obliqua, apposta con inchiostro indelebile, accompagnata dalla scritta
“ANNULLATO” e dal taglio, con asportazione, degli angoli (comprensivi
della cornice che delimita il diploma) superiore sinistro (angolo questo
opposto a quello ove figura la bandiera U.E.) ed inferiore destro
(prestare attenzione a non tagliare l’altro angolo inferiore dove è
stampato il numero del diploma e l’anno di stampa).
Si richiama l’attenzione sul fatto che il diploma può essere, se
necessario, annullato unicamente nel caso in cui non sia stato già
rilasciato all’interessato; diversamente è consentita, a cura degli
Uffici scolastici provinciali, solo la rettifica dei dati errati. Non
possono essere rilasciati duplicati dei diplomi.
Ai candidati che superano l’esame, ma che risultano essere stati ammessi
a questo con riserva, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito
dello scioglimento positivo della riserva stessa. Possono, invece,
essere rilasciate certificazioni che rechino, d’obbligo, espressa
indicazione della riserva pendente. Nel caso in cui l’esame sostenuto
positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già
predisposto verrà annullato con le modalità sopra indicate. Lo stesso
dicasi per i diplomi in bianco non più utilizzabili per deterioramento.
A richiesta degli interessati, i dirigenti scolastici possono rilasciare
certificati (debitamente numerati e registrati: Registro dei certificati
e degli attestati) relativi al conseguimento del titolo di studio in
argomento. Si suggerisce di utilizzare il modello riportato in calce
recante indicazione: delle lingue straniere oggetto di prove d’esame
(atteso che tale informazione non è più presente sul retro del diploma);
dello strumento musicale oggetto di prova d’esame (per i corsi
ricondotti ad ordinamento ai sensi dell’articolo 11, comma 9, della
legge 3 marzo 1999, n. 124).
Si ricorda che agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza
è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo
per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini
del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l’accesso ai
percorsi integrati di istruzione e formazione.
Il rilascio dei certificati, degli attestati e dei diplomi di licenza é
gratuito; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo
(articolo 187 T.U.). Quanto di competenza dei dirigenti scolastici è da
riferire, per le scuole paritarie, ai coordinatori delle attività
educative e didattiche.
Al termine di ciascuna sessione d’esame, dopo la predisposizione e firma
di tutti i diplomi, viene inviato all’Ufficio scolastico provinciale,
con apposita nota a firma dei dirigenti scolastici:
* un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno di
questi, del numero del diploma predisposto (che sia stato o meno già
consegnato) e del relativo anno di stampa;
* un unico elenco dei diplomi non compilati (con indicazione del loro
numero ed anno di stampa) in quanto eccedenti il fabbisogno. Questi
diplomi sono conservati dalle scuole;
* la segnalazione del fabbisogno presunto per il nuovo anno scolastico.
A tal fine si terrà conto del numero dei diplomi non utilizzati giacenti
presso la scuola;
* un unico elenco dei diplomi eventualmente annullati, come sopra detto,
con apposita distinta recante indicazione del numero di ciascun diploma
e del relativo anno di stampa. I diplomi annullati vengono uniti a tale
distinta e consegnati a mano; della avvenuta ricezione farà fede un
verbale, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale
rilevato con apposito conteggio. Il verbale viene datato e sottoscritto
da chi consegna e da chi riceve.
Per quanto riguarda i diplomi in uso fino all’anno scorso e non
utilizzati in quanto eccedenti il fabbisogno (è da controllare se per
tutti i licenziati siano stati predisposti i diplomi; altrimenti occorre
provvedervi), si precisa che tutti questi devono essere sollecitamente
restituiti, a mano e con nota di trasmissione a firma dei dirigenti
scolastici, agli Uffici scolastici provinciali, con indicazione del loro
numero complessivo. Della avvenuta ricezione farà fede un verbale di
consegna, in duplice copia, recante indicazione del loro numero quale
rilevato con apposito conteggio. Il verbale viene datato e sottoscritto
da chi consegna e da chi riceve.
La restituzione dei diplomi agli Uffici scolastici provinciali e
l’acquisizione di questi viene puntualmente annotata, dalle scuole e dai
detti Uffici, sui propri registri di carico e scarico.
Successivamente verranno dettate, da questa Direzione generale,
istruzioni agli Uffici scolastici provinciali in merito alle modalità da
seguire per la distruzione di tali diplomi acquisiti dalle scuole e di
quelli attualmente giacenti presso i detti Uffici (modelli non più in
uso). Si precisa che la distruzione dei diplomi non più in uso e di
quelli annullati per errata compilazione è di esclusiva competenza degli
Uffici scolastici provinciali (non possono provvedervi le scuole).
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Mario G. Dutto
Modello di certificato |