Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio I
Circolare 3 giugno 2002, n. 62
Prot. n. 313
Oggetto: Permessi sindacali -
Comparto Ministeri - Anno 2002
PREMESSA
Con la presente si provvede alla determinazione ed
alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti
disponibile in questa Amministrazione per l'anno 2002, con
riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto
"Ministeri" appartenente alle aree funzionali ed al
personale con qualifica dirigenziale, in applicazione dei seguenti
accordi:
-
Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché
delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998 e
pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1998, cosi
come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 pubblicato
nella G.U. n.33 del 10 febbraio 1999.
-
Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla
ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome
aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre
1998 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n.292 del 15 dicembre 1998,
cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 e
pubblicato nella G.U. n. 33 del 10 febbraio 1999.
-
Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione
dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni
sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001,
sottoscritto il 9 agosto 2000 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n.
222 del 22 settembre 2000.
-
Contratto collettivo quadro per la ripartizione
dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 2001
sottoscritto il 27 febbraio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 56
dell'8 marzo 2001.
-
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del
Comparto del personale dipendente dai "Ministeri"
sottoscritto il 16 febbraio 1999.
Si fa inoltre riferimento alla nota ARAN n. 4827
del 10 maggio 2002.
PERMESSI SINDACALI PER IL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI
"MINISTERI" INQUADRATO NELLE AREE FUNZIONALI
A)PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL CCNQ
Determinazione e ripartizione del contingente
Ai sensi dell'art. 8, comma 2,del CCNQ sulle
modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché
delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998,
integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 e successivamente
modificato dall'art. 3, commi 2 e 3, del CCQ sottoscritto il 9 agosto
2000, i permessi sindacali ammontano complessivamente a 77 minuti per
unità di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, compreso il personale in posizione di comando,
utilizzato o fuori ruolo.
I permessi in parola, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 9
agosto 2000 spettano sia alle organizzazioni sindacali rappresentative
di cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come
sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo
sottoscritto il 27 gennaio 1999, che alle Rappresentanze sindacali
unitarie (RSU).
Il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa
Amministrazione riguardante sia le organizzazioni sindacali che le
R.S.U. per l'anno 2002 viene cosi determinato:
personale in servizio all'1.1.2002: 9.312 unità
9.312 x 77 minuti = 720.104
pari a 11.950 ore e 24 minuti arrotondate in 11.950
ore
Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai
sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 9 agosto 2000, viene
attribuito, nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante
alle organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:
RSU ORE 4.656
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ORE 7.294
Permessi di spettanza delle Organizzazioni
Sindacali rappresentative
Le organizzazioni sindacali rappresentative - di
cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite
ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27
gennaio 1999 - aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per
l'anno 2002 sono:
CGIL -FP
CISL - FPS
UIL - PA
FAS/CISAL-FAS
CONFSAL - UNSA
RDB PI
Fed. Naz. UGL Stat./ANDCD
La ripartizione dei permessi spettanti alle
Organizzazioni sindacali viene effettuata in base alla media tra il
dato associativo (deleghe rilevate al 31 dicembre 2000) ed il dato
elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle RSU del 19 - 22 novembre
2001), nel modo che segue:
CGIL - FP |
1.842 |
CISL - FPS |
1.621 |
UIL - PA |
1.362 |
CONFSAL - UNSA |
1.971 |
FAS/CISAL-FAS |
130 |
RDB PI |
298 |
Fed. Naz. UGL Stat./ANDCD |
70 |
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R
S U )
Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. è
riportato nel prospetto all. 1
I permessi di spettanza delle RSU sono gestiti autonomamente dalle
stesse, nel rispetto del tetto massimo attribuito. Come risulta dal
sopracitato prospetto all.1, non sono stati attribuiti permessi alle
RSU nelle sedi in cui non si sono tenute le elezioni. La relativa
quota resta comunque disponibile, qualora dette elezioni avessero
luogo.
Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali
Ai sensi dell'art. 10 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27
gennaio 1999 e dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del personale del Comparto dei "Ministeri"
sottoscritto il 16 febbraio 1999, hanno titolo ad usufruire dei
permessi sindacali retribuiti giornalieri od orari, per l'espletamento
del proprio mandato:
1. - i componenti delle RSU;
2. - i dirigenti sindacali:
-
dei terminali di tipo associativo delle
associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle
RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;
-
delle organizzazioni sindacali firmatarie
aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva
integrativa, ai sensi dell'art. 8,comma 1 del CCNL del personale
del Comparto "Ministeri";
-
componenti degli organismi statutari delle
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria
rappresentative.
Le associazioni sindacali rappresentative
comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti
sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono
comunicate le eventuali successive modifiche.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche
per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a
convegni di natura sindacale.
I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli
effetti al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto
massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono
essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a dodici
giorni a trimestre.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la
funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità
operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A
tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente
avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità
concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva
utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale
rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di
appartenenza dello stesso.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si
invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di
fruizione dei permessi di cui alla lettera A) della presente circolare
la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7
agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio
1999, e dell'art. 3 del CCQ del 9 agosto 2000.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI Permessi di
spettanza delle RSU
Al fine di verificare il rispetto del tetto massimo
di ore assegnate a ciascuna RSU le Direzioni Regionali e i Centri
Servizi Amministrativi assicureranno la corretta applicazione delle
disposizioni di cui alla presente circolare tenendo puntuale conteggio
delle ore di permessi fruite dai componenti delle RSU.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale comunicheranno
tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio III - i permessi
fruiti dai componenti delle RSU.
Permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali
Le Direzioni Regionali e i Centri Servizi
Amministrativi provvederanno a dare comunicazione dei permessi di cui
alla presente lett. A) fruiti dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali, utilizzando la procedura automatizzata secondo le
istruzioni operative a suo tempo diramate.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a
dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi da parte
dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui alla presente
lett. A) a questa Direzione Generale - Ufficio III.
B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI
Ai sensi dell'art. 11 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27
gennaio 1999, le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì,
titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari
nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti
sindacali che siano componenti degli organismi direttivi nelle proprie
confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati
in distacco o aspettativa.
Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative
nel comparto "Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma 3, del
Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei
permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei
Comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000 è pari
a n.° 37.600 ore, che saranno ripartite con l'accordo di cui all'art.
2, comma 4, del medesimo CCQ.
Le confederazioni possono far utilizzare i propri permessi alle
rispettive organizzazioni di categoria.
Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti
alla stessa sigla sono ammesse utilizzazione in forma compensativa dei
permessi sindacali fra Comparto e rispettiva Area della dirigenza
ovvero tra diversi Comparti e/o Area.
I permessi di cui alla presente lett. B) non possono essere cumulati,
se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei
dirigenti alle riunioni degli organismi previste dalla norma,
specificamente indicate. Le organizzazioni sindacali sono tenute a
comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali
aventi titolo.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità
descritte nella lett.A) della presente circolare. In particolare, per
le medesime ragioni sopra evidenziate, si invitano le organizzazioni
sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui
alla lettera B) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai
sensi dell' art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato
dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Al fine di consentire all'amministrazione la
prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, le
Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno
puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della
presente lettera B).
I suddetti uffici comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei
permessi in questione, utilizzando la procedura automatizzata allo
scopo predisposta.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a
dare tempestiva comunicazione, a questa Direzione Generale - Ufficio
III - dei permessi di cui alla presente lett. B) fruiti dalle
organizzazioni sindacali.
C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI
Ai sensi dell'art.12 del Contratto Collettivo
Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27
gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli
organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e
organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative
sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità
previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50%
del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
I dirigenti sindacali indicati ai nn.1 e 2 (lett. a, b, c) della
precedente lett. A) della presente circolare hanno diritto a permessi
sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali
o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore
ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
I dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non
retribuiti devono darne comunicazione scritta all'amministrazione di
regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione
sindacale.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità
descritte nella lettera A) della presente circolare.
PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e
permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della
dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998 e pubblicato nel S.O. alla
G.U. n.292 del 15 dicembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ
sottoscritto il 27 gennaio 1999 e pubblicato nella G.U. n.33 del 10
febbraio 1999, al personale con qualifica dirigenziale si applicano le
disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del CCNQ del 7 agosto
1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi
nonché delle altre prerogative sindacali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 27 febbraio 2001, il
contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa
Amministrazione, per l'anno 2002, viene cosi determinato:
personale in servizio all'1.1.2002: unità 566 566
x 67 minuti = 37.922
pari a 632 ore e 2 minuti arrotondate in 632 ore
Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai
sensi dell'art. 9, comma 2, del CCNQ in parola, viene attribuito,
nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante alle
organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:
RSU ORE 283
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ORE 349
Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali
rappresentative
Le organizzazioni sindacali rappresentative di cui
alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27
gennaio 1999 e confermate nelle tabelle allegate al CCQ sottoscritto
il 27 febbraio 2001 aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per
l'anno 2002 sono:
UIL -Stato/dirigenti
CGIL -F.P. Ministeri/dir
CISL - FPS
CONFSAL - UNSA
CIDA/UNADIS/ ministeri
CONFEDIR/DIRSTAT
Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto
1998 sopracitato la ripartizione dei permessi spettanti alle
Organizzazioni sindacali rappresentative sopracitate è effettuata in
proporzione alla rappresentatività accertata in base al solo dato
associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con
qualifica dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale,
atteso che non si sono a tutt'oggi costituite le RSU, nel modo che
segue:
UIL -Stato/dirigenti |
25 |
CGIL -F.P. Ministeri/dir |
61 |
CISL - FPS |
131 |
CONFSAL - UNSA |
160 |
CIDA/UNADIS/ ministeri |
108 |
CONFEDIR/DIRSTAT |
147 |
Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto
Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e
permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della
dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, alle organizzazioni
sindacali indicate nella tabella 6) - area I - "Ministeri"
(pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ integrativo
sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di permessi
sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi
statutari.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si
invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di
fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1,
comma 3, del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come
integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi
dello stesso art.1, comma 2 , per la partecipazione alla riunioni
degli organismi statutari.
ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI
Le Direzioni regionali provvederanno a dare
comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti fruiti ai sensi
dell'art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi
come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, a carico del
monte ore come sopra determinato e ripartito, utilizzando la procedura
automatizzata allo scopo istituita, secondo le istruzioni operative a
suo tempo impartite.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a
dare comunicazione della fruizione dei permessi di cui sopra a questa
Direzione Generale - Ufficio III.
Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta comunicazione
al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli uffici in indirizzo
terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti per la
partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari ai
sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998,
cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.
Le Direzioni regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione
dei suddetti permessi, utilizzando la procedura automatizzata allo
scopo predisposta.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a
dare tempestiva comunicazione della fruizione dei suddetti permessi a
questa Direzione Generale - Ufficio III
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R
S U )
Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U.
viene accantonato e reso disponibile qualora nel corso del 2002 si
dovessero svolgere le elezioni delle RSU nell'autonoma area di
contrattazione della dirigenza, ovvero avessero luogo successive
contrattazioni relative all'utilizzo del contingente medesimo.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
SEDE |
|
Personale in servizio
(compreso il personale comandato) |
ORE |
|
|
|
|
Amministrazione
centrale |
|
|
|
RSU n. 1 |
(1) |
191 |
95 e 30 minuti |
RSU
n. 2 |
(2) |
1124 |
562 |
Totale
AC |
|
1315 |
657 e 30
minuti |
|
|
|
|
|
|
|
|
AGRIGENTO |
|
91 |
45 e 30 minuti |
ALESSANDRIA |
|
45 |
22 e 30
minuti |
ANCONA |
|
58 |
29 |
AREZZO |
|
52 |
26 |
ASCOLI |
|
51 |
25 e 30
minuti |
ASTI |
(3) |
0 |
|
AVELLINO |
|
86 |
43 |
BARI |
|
161 |
80 e 30
minuti |
BELLUNO |
|
39 |
19 e 30
minuti |
BENEVENTO |
|
81 |
40 e 30
minuti |
BERGAMO |
|
112 |
56 |
BIELLA |
|
34 |
17 |
BOLOGNA |
|
78 |
39 |
BRESCIA |
|
65 |
32 e 30
minuti |
BRINDISI |
|
72 |
36 |
CAGLIARI |
|
116 |
58 |
CALTANISSETTA |
|
50 |
25 |
CAMPOBASSO |
|
52 |
26 |
CASERTA |
|
122 |
61 |
CATANIA |
|
133 |
66 e 30
minuti |
CATANZARO |
|
103 |
51 e 30
minuti |
CHIETI |
|
55 |
27 e 30
minuti |
COMO |
|
57 |
28 e 30
minuti |
COSENZA |
|
155 |
77 e 30
minuti |
CREMONA |
|
40 |
20 |
CROTONE |
|
48 |
24 |
CUNEO |
|
57 |
28 e 30
minuti |
ENNA |
|
41 |
20 e 30
minuti |
FERRARA |
|
54 |
27 |
FIRENZE |
|
93 |
46 e 30
minuti |
FOGGIA |
|
117 |
58 e 30
minuti |
FORLI'
- CESENA |
|
60 |
30 |
FROSINONE |
|
70 |
35 |
GENOVA |
|
143 |
71 e 30
minuti |
GORIZIA |
|
39 |
19 e 30
minuti |
GROSSETO |
|
44 |
22 |
IMPERIA |
|
35 |
17 e 30
minuti |
ISERNIA |
|
40 |
20 |
L'AQUILA |
|
43 |
21 e 30
minuti |
LA
SPEZIA |
|
49 |
24 e 30
minuti |
LATINA |
|
73 |
36 e 30
minuti |
LECCE |
|
124 |
62 |
LECCO |
|
38 |
19 |
LIVORNO |
|
57 |
28 e 30
minuti |
LODI |
|
34 |
17 |
LUCCA |
|
51 |
25 e 30
minuti |
MACERATA |
|
41 |
20 e 30
minuti |
MANTOVA |
|
44 |
22 |
MASSA
CARRARA |
|
37 |
18 e 30
minuti |
MATERA |
|
55 |
27 e 30
minuti |
MESSINA |
|
109 |
54 e 30
minuti |
MILANO |
|
248 |
124 |
MODENA |
|
52 |
26 |
NAPOLI |
|
344 |
172 |
NOVARA |
|
40 |
20 |
NUORO |
|
58 |
29 |
ORISTANO |
|
55 |
27 e 30
minuti |
PADOVA |
|
109 |
54 e 30
minuti |
PALERMO |
|
169 |
84 e 30
minuti |
PARMA |
|
53 |
26 e 30
minuti |
PAVIA |
|
40 |
20 |
PERUGIA |
|
95 |
47 e 30
minuti |
PESARO
e URBINO |
|
53 |
26 e 30
minuti |
PESCARA |
|
63 |
31 e 30
minuti |
PIACENZA |
|
42 |
21 |
PISA |
|
56 |
28 |
PISTOIA |
|
30 |
15 |
PORDENONE |
|
45 |
22 e 30
minuti |
POTENZA |
|
64 |
32 |
PRATO |
|
27 |
13 e 30
minuti |
RAGUSA |
|
53 |
26 e 30
minuti |
RAVENNA |
|
53 |
26 e 30
minuti |
REGGIO
CALABRIA |
|
112 |
56 |
REGGIO
EMILIA |
|
52 |
26 |
RIETI |
|
54 |
27 |
RIMINI |
|
51 |
25 e 30
minuti |
ROMA |
|
387 |
193 e 30
minuti |
ROVIGO |
|
33 |
16 e 30
minuti |
SALERNO |
|
141 |
70 e 30
minuti |
SASSARI |
|
76 |
38 |
SAVONA |
|
42 |
21 |
SIENA |
|
43 |
21 e 30
minuti |
SIRACUSA |
|
80 |
40 |
SONDRIO |
|
38 |
19 |
TARANTO |
|
81 |
40 e 30
minuti |
TERAMO |
|
50 |
25 |
TERNI |
|
60 |
30 |
TORINO |
|
164 |
82 |
TRAPANI |
|
80 |
40 |
TREVISO |
|
48 |
24 |
TRIESTE |
|
55 |
27 e 30
minuti |
UDINE |
|
51 |
25 e 30
minuti |
VARESE |
|
60 |
30 |
VENEZIA |
|
87 |
43 e 30
minuti |
VERBANO-C.O. |
|
22 |
11 |
VERCELLI |
|
52 |
26 |
VERONA |
|
64 |
32 |
VIBO
VALENTIA |
|
41 |
20 e 30
minuti |
VICENZA |
|
57 |
28 e 30
minuti |
VITERBO |
|
54 |
27 |
Totale
CSA |
|
7388 |
3694 |
|
|
|
|
Direzioni
regionali |
|
|
|
ABRUZZO |
|
54 |
27 |
BASILICATA |
|
15 |
7 e 30
minuti |
CALABRIA |
|
48 |
24 |
CAMPANIA |
|
47 |
23 e 30
minuti |
EMILIA
ROMAGNA |
|
19 |
9 e 30
minuti |
FRIULI
V. G. |
|
29 |
14 e 30
minuti |
LAZIO |
|
51 |
25 e 30
minuti |
LIGURIA |
(4) |
|
|
LOMBARDIA |
|
29 |
14 e 30
minuti |
MARCHE |
|
20 |
10 |
MOLISE |
|
13 |
6 e 30
minuti |
PIEMONTE |
|
40 |
20 |
PUGLIA |
|
74 |
37 |
SARDEGNA |
|
39 |
19 e 30
minuti |
SICILIA |
|
56 |
28 |
TOSCANA |
|
16 |
8 |
UMBRIA |
|
23 |
11 e 30
minuti |
VENETO |
(4) |
|
|
Totale
DR |
|
573 |
286 e 30
minuti |
|
|
|
|
Totale AP |
|
7961 |
3980 e 30 minuti |
|
|
|
|
Totale MIUR |
(5) |
9276 |
4638 |
(1) Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
del Ministro
(2) Dipartimento per il servizi nel territorio e
per lo sviluppo dell'istruzione il
Servizio per gli affari economico-finanziari, Servizio per
l'automazione informatica e
l'innovazione tecnologica e il Servizio per la comunicazione
(3) Non si sono tenute le elezioni
(4) È stata eletta una unica rappresentanza
unitaria per la Direzione regionale e il CSA del capoluogo di
regione
(5) Unità in servizio presso Uffici che hanno
eletto RSU: 9.276 (9.312 - 36 unità in servizio presso il CSA di
Asti)
Ore effettivamente attribuite: 9.276 x 30 = 4.638 - Sono
accantonate le 18 ore relative al personale del CSA di Asti |
|