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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio I

Circolare 3 giugno 2002, n. 62

Prot. n. 313

Oggetto: Permessi sindacali - Comparto Ministeri - Anno 2002

PREMESSA

Con la presente si provvede alla determinazione ed alla ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti disponibile in questa Amministrazione per l'anno 2002, con riferimento, rispettivamente, al personale del Comparto "Ministeri" appartenente alle aree funzionali ed al personale con qualifica dirigenziale, in applicazione dei seguenti accordi:

  • Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 207 del 5 settembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 pubblicato nella G.U. n.33 del 10 febbraio 1999.

  • Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n.292 del 15 dicembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 e pubblicato nella G.U. n. 33 del 10 febbraio 1999.

  • Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 222 del 22 settembre 2000.

  • Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000 - 2001 sottoscritto il 27 febbraio 2001 e pubblicato sulla G.U. n. 56 dell'8 marzo 2001.

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto del personale dipendente dai "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999.

Si fa inoltre riferimento alla nota ARAN n. 4827 del 10 maggio 2002.

 


PERMESSI SINDACALI PER IL COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE DAI "MINISTERI" INQUADRATO NELLE AREE FUNZIONALI
 
A)PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL CCNQ
 
Determinazione e ripartizione del contingente

Ai sensi dell'art. 8, comma 2,del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali sottoscritto il 7 agosto 1998, integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 e successivamente modificato dall'art. 3, commi 2 e 3, del CCQ sottoscritto il 9 agosto 2000, i permessi sindacali ammontano complessivamente a 77 minuti per unità di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale in posizione di comando, utilizzato o fuori ruolo.
I permessi in parola, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 9 agosto 2000 spettano sia alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999, che alle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione riguardante sia le organizzazioni sindacali che le R.S.U. per l'anno 2002 viene cosi determinato:

personale in servizio all'1.1.2002: 9.312 unità 9.312 x 77 minuti = 720.104

pari a 11.950 ore e 24 minuti arrotondate in 11.950 ore

Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 9 agosto 2000, viene attribuito, nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:

RSU ORE 4.656
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ORE 7.294

Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

Le organizzazioni sindacali rappresentative - di cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 - aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2002 sono:

CGIL -FP
CISL - FPS
UIL - PA
FAS/CISAL-FAS
CONFSAL - UNSA
RDB PI
Fed. Naz. UGL Stat./ANDCD

La ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali viene effettuata in base alla media tra il dato associativo (deleghe rilevate al 31 dicembre 2000) ed il dato elettorale (voti ottenuti nell'elezione delle RSU del 19 - 22 novembre 2001), nel modo che segue:

CGIL - FP 1.842
CISL - FPS 1.621
UIL - PA 1.362
CONFSAL - UNSA 1.971
FAS/CISAL-FAS 130
RDB PI 298
Fed. Naz. UGL Stat./ANDCD 70
 
Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R S U )

Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. è riportato nel prospetto all. 1
I permessi di spettanza delle RSU sono gestiti autonomamente dalle stesse, nel rispetto del tetto massimo attribuito. Come risulta dal sopracitato prospetto all.1, non sono stati attribuiti permessi alle RSU nelle sedi in cui non si sono tenute le elezioni. La relativa quota resta comunque disponibile, qualora dette elezioni avessero luogo.

 
Titolarità e flessibilità dei permessi sindacali

Ai sensi dell'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999 e dell'art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto dei "Ministeri" sottoscritto il 16 febbraio 1999, hanno titolo ad usufruire dei permessi sindacali retribuiti giornalieri od orari, per l'espletamento del proprio mandato:

1. - i componenti delle RSU;

2. - i dirigenti sindacali:

  1. dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo l'elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro;

  2. delle organizzazioni sindacali firmatarie aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 8,comma 1 del CCNL del personale del Comparto "Ministeri";

  3. componenti degli organismi statutari delle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative.

Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
I dirigenti sindacali possono fruire dei permessi in questione anche per la partecipazione a trattative sindacali e per presenziare a convegni di natura sindacale.
I permessi sindacali giornalieri od orari sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato e possono essere cumulati fino al tetto massimo spettante. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a dodici giorni a trimestre.
Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera A) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, e dell'art. 3 del CCQ del 9 agosto 2000.

 

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI Permessi di spettanza delle RSU

Al fine di verificare il rispetto del tetto massimo di ore assegnate a ciascuna RSU le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi assicureranno la corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente circolare tenendo puntuale conteggio delle ore di permessi fruite dai componenti delle RSU.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale comunicheranno tempestivamente a questa Direzione Generale - Ufficio III - i permessi fruiti dai componenti delle RSU.

 

Permessi spettanti alle Organizzazioni Sindacali

Le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi provvederanno a dare comunicazione dei permessi di cui alla presente lett. A) fruiti dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, utilizzando la procedura automatizzata secondo le istruzioni operative a suo tempo diramate.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei permessi da parte dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui alla presente lett. A) a questa Direzione Generale - Ufficio III.

 

B) PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

Ai sensi dell'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi nelle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa.
Il contingente destinato alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto "Ministeri" ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Contratto Collettivo Quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative nei Comparti nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 9 agosto 2000 è pari a n.° 37.600 ore, che saranno ripartite con l'accordo di cui all'art. 2, comma 4, del medesimo CCQ.
Le confederazioni possono far utilizzare i propri permessi alle rispettive organizzazioni di categoria.
Da parte delle organizzazioni sindacali rappresentative appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazione in forma compensativa dei permessi sindacali fra Comparto e rispettiva Area della dirigenza ovvero tra diversi Comparti e/o Area.
I permessi di cui alla presente lett. B) non possono essere cumulati, se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previste dalla norma, specificamente indicate. Le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lett.A) della presente circolare. In particolare, per le medesime ragioni sopra evidenziate, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi di cui alla lettera B) della presente circolare la spettanza dei medesimi ai sensi dell' art. 11 del CCNQ del 7 agosto 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.

 

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

Al fine di consentire all'amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, le Direzioni Regionali e i Centri Servizi Amministrativi terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti ai sensi della presente lettera B).
I suddetti uffici comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei permessi in questione, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.
I Dirigenti degli uffici dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione, a questa Direzione Generale - Ufficio III - dei permessi di cui alla presente lett. B) fruiti dalle organizzazioni sindacali.

 

C) ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

Ai sensi dell'art.12 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998, come integrato dal CCNQ del 27 gennaio 1999, i dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.
Per tale fattispecie è possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art.7 dello stesso CCNQ in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
I dirigenti sindacali indicati ai nn.1 e 2 (lett. a, b, c) della precedente lett. A) della presente circolare hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.
I dirigenti sindacali che intendono avvalersi dei permessi non retribuiti devono darne comunicazione scritta all'amministrazione di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.
Per l'utilizzo dei permessi in parola valgono le medesime modalità descritte nella lettera A) della presente circolare.

 

PERMESSI SINDACALI PER IL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998 e pubblicato nel S.O. alla G.U. n.292 del 15 dicembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999 e pubblicato nella G.U. n.33 del 10 febbraio 1999, al personale con qualifica dirigenziale si applicano le disposizioni di cui agli artt.8, comma 2, e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del CCQ del 27 febbraio 2001, il contingente complessivo di permessi sindacali disponibile in questa Amministrazione, per l'anno 2002, viene cosi determinato:

personale in servizio all'1.1.2002: unità 566 566 x 67 minuti = 37.922

pari a 632 ore e 2 minuti arrotondate in 632 ore

Il suddetto contingente di permessi sindacali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del CCNQ in parola, viene attribuito, nella misura di 30 minuti alle RSU e per la quota restante alle organizzazioni sindacali rappresentative, come segue:

RSU ORE 283
ORGANIZZAZIONI SINDACALI ORE 349

Permessi di spettanza delle Organizzazioni Sindacali rappresentative

Le organizzazioni sindacali rappresentative di cui alle tabelle allegate al CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 e confermate nelle tabelle allegate al CCQ sottoscritto il 27 febbraio 2001 aventi titolo a fruire dei permessi sindacali per l'anno 2002 sono:

UIL -Stato/dirigenti
CGIL -F.P. Ministeri/dir
CISL - FPS
CONFSAL - UNSA
CIDA/UNADIS/ ministeri
CONFEDIR/DIRSTAT

Ai sensi dell'art.9, comma 4, del CCNQ del 7 agosto 1998 sopracitato la ripartizione dei permessi spettanti alle Organizzazioni sindacali rappresentative sopracitate è effettuata in proporzione alla rappresentatività accertata in base al solo dato associativo costituito dalle deleghe rilasciate dal personale con qualifica dirigenziale per la riscossione del contributi sindacale, atteso che non si sono a tutt'oggi costituite le RSU, nel modo che segue:

UIL -Stato/dirigenti 25
CGIL -F.P. Ministeri/dir 61
CISL - FPS 131
CONFSAL - UNSA 160
CIDA/UNADIS/ ministeri 108
CONFEDIR/DIRSTAT 147

Ai sensi dell'art.1, comma 2 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonome aree di contrattazione della dirigenza sottoscritto il 25 novembre 1998, alle organizzazioni sindacali indicate nella tabella 6) - area I - "Ministeri" (pag. 62 della G.U. n.33 del 10 febbraio 1999) del CCNQ integrativo sottoscritto il 27 gennaio 1999 spettano altresì le ore di permessi sindacali ivi indicate, per le riunioni degli organismi direttivi statutari.
Per migliore correntezza ed al fine di evitare inconvenienti, si invitano le organizzazioni sindacali a precisare nella richiesta di fruizione dei permessi la spettanza dei medesimi ai sensi dell'art.1, comma 3, del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, ovvero ai sensi dello stesso art.1, comma 2 , per la partecipazione alla riunioni degli organismi statutari.

 

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI

Le Direzioni regionali provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi retribuiti fruiti ai sensi dell'art.1, comma 3 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999, a carico del monte ore come sopra determinato e ripartito, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo istituita, secondo le istruzioni operative a suo tempo impartite.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare comunicazione della fruizione dei permessi di cui sopra a questa Direzione Generale - Ufficio III.

Al fine di consentire all'Amministrazione la prescritta comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, tutti gli uffici in indirizzo terranno puntuale ed apposito conteggio dei permessi fruiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari ai sensi dell'art.1, comma 2 del CCNQ sottoscritto il 25 novembre 1998, cosi come integrato dal CCNQ sottoscritto il 27 gennaio 1999.
Le Direzioni regionali comunicheranno i dati relativi alla fruizione dei suddetti permessi, utilizzando la procedura automatizzata allo scopo predisposta.
I Dirigenti generali dell'Amministrazione centrale provvederanno a dare tempestiva comunicazione della fruizione dei suddetti permessi a questa Direzione Generale - Ufficio III

 

Permessi di spettanza delle Rappresentanze sindacali unitarie ( R S U )

Il contingente di permessi spettanti alle R.S.U. viene accantonato e reso disponibile qualora nel corso del 2002 si dovessero svolgere le elezioni delle RSU nell'autonoma area di contrattazione della dirigenza, ovvero avessero luogo successive contrattazioni relative all'utilizzo del contingente medesimo.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO


SEDE Personale in servizio (compreso il personale comandato) ORE
Amministrazione centrale
RSU n. 1 (1) 191 95 e 30 minuti
RSU n. 2 (2) 1124 562 
Totale AC 1315 657 e 30 minuti
AGRIGENTO 91 45 e 30 minuti
ALESSANDRIA 45 22 e 30 minuti
ANCONA 58 29 
AREZZO 52 26 
ASCOLI 51 25 e 30 minuti
ASTI (3) 0  
AVELLINO 86 43 
BARI 161 80 e 30 minuti
BELLUNO 39 19 e 30 minuti
BENEVENTO 81 40 e 30 minuti
BERGAMO 112 56 
BIELLA 34 17 
BOLOGNA 78 39 
BRESCIA 65 32 e 30 minuti
BRINDISI 72 36 
CAGLIARI 116 58 
CALTANISSETTA 50 25 
CAMPOBASSO 52 26 
CASERTA 122 61 
CATANIA 133 66 e 30 minuti
CATANZARO 103 51 e 30 minuti
CHIETI 55 27 e 30 minuti
COMO 57 28 e 30 minuti
COSENZA 155 77 e 30 minuti
CREMONA 40 20 
CROTONE 48 24 
CUNEO 57 28 e 30 minuti
ENNA 41 20 e 30 minuti
FERRARA 54 27 
FIRENZE 93 46 e 30 minuti
FOGGIA 117 58 e 30 minuti
FORLI' - CESENA 60 30 
FROSINONE 70 35 
GENOVA 143 71 e 30 minuti
GORIZIA 39 19 e 30 minuti
GROSSETO 44 22 
IMPERIA 35 17 e 30 minuti
ISERNIA 40 20 
L'AQUILA 43 21 e 30 minuti
LA SPEZIA 49 24 e 30 minuti
LATINA 73 36 e 30 minuti
LECCE 124 62 
LECCO 38 19 
LIVORNO 57 28 e 30 minuti
LODI 34 17 
LUCCA 51 25 e 30 minuti
MACERATA 41 20 e 30 minuti
MANTOVA 44 22 
MASSA CARRARA 37 18 e 30 minuti
MATERA 55 27 e 30 minuti
MESSINA 109 54 e 30 minuti
MILANO 248 124 
MODENA 52 26 
NAPOLI 344 172 
NOVARA 40 20 
NUORO 58 29 
ORISTANO 55 27 e 30 minuti
PADOVA 109 54 e 30 minuti
PALERMO 169 84 e 30 minuti
PARMA 53 26 e 30 minuti
PAVIA 40 20 
PERUGIA 95 47 e 30 minuti
PESARO e URBINO 53 26 e 30 minuti
PESCARA 63 31 e 30 minuti
PIACENZA 42 21 
PISA 56 28 
PISTOIA 30 15 
PORDENONE 45 22 e 30 minuti
POTENZA 64 32 
PRATO 27 13 e 30 minuti
RAGUSA 53 26 e 30 minuti
RAVENNA 53 26 e 30 minuti
REGGIO CALABRIA 112 56 
REGGIO EMILIA 52 26 
RIETI 54 27 
RIMINI 51 25 e 30 minuti
ROMA 387 193 e 30 minuti
ROVIGO 33 16 e 30 minuti
SALERNO 141 70 e 30 minuti
SASSARI 76 38 
SAVONA 42 21 
SIENA 43 21 e 30 minuti
SIRACUSA 80 40 
SONDRIO 38 19 
TARANTO 81 40 e 30 minuti
TERAMO 50 25 
TERNI 60 30 
TORINO 164 82 
TRAPANI 80 40 
TREVISO 48 24 
TRIESTE 55 27 e 30 minuti
UDINE 51 25 e 30 minuti
VARESE 60 30 
VENEZIA 87 43 e 30 minuti
VERBANO-C.O. 22 11 
VERCELLI 52 26 
VERONA 64 32 
VIBO VALENTIA 41 20 e 30 minuti
VICENZA 57 28 e 30 minuti
VITERBO 54 27 
Totale CSA 7388 3694
 
Direzioni regionali  
ABRUZZO 54 27 
BASILICATA 15 7 e 30 minuti
CALABRIA 48 24 
CAMPANIA 47 23 e 30 minuti
EMILIA ROMAGNA 19 9 e 30 minuti
FRIULI V. G. 29 14 e 30 minuti
LAZIO 51 25 e 30 minuti
LIGURIA (4)    
LOMBARDIA 29 14 e 30 minuti
MARCHE 20 10 
MOLISE 13 6 e 30 minuti
PIEMONTE 40 20 
PUGLIA 74 37 
SARDEGNA 39 19 e 30 minuti
SICILIA 56 28 
TOSCANA 16 8 
UMBRIA 23 11 e 30 minuti
VENETO (4)    
Totale DR 573 286 e 30 minuti
Totale AP 7961 3980 e 30 minuti
 
Totale MIUR (5) 9276 4638

(1) Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione del Ministro

(2) Dipartimento per il servizi nel territorio e per lo sviluppo dell'istruzione il Servizio per gli affari economico-finanziari, Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e il Servizio per la comunicazione

(3) Non si sono tenute le elezioni

(4) È stata eletta una unica rappresentanza unitaria per la Direzione regionale e il CSA del capoluogo di regione

(5) Unità in servizio presso Uffici che hanno eletto RSU: 9.276 (9.312 - 36 unità in servizio presso il CSA di Asti)
Ore effettivamente attribuite: 9.276 x 30 = 4.638 - Sono accantonate le 18 ore relative al personale del CSA di Asti

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