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ISPETTORATO PER LE PENSIONI
DIVISIONE I


Prot. 120/N
Roma, 27.01.1997

Circ. 63

Ai Dirigenti Generali e ai Capi degli Ispettorati e Servizio LORO SEDI
Alla Direzione Generale del Personale e degli AA. GG. e Amm.vi - Div. VII SEDE
Alla Direzione Generale del Personale e degli AA. GG. e Amm.vi - Div. XV - Ufficio per le Relazioni con il pubblico SEDE
Ai Sovrintendenti Scolastici Regionali LORO SEDI
Ai Provveditori agli Studi LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola in Lingua Tedesca BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine BOLZANO
Ai Conservatori di Musica LORO SEDI
Alle Accademie di Belle Arti LORO SEDI
Alla Accademia Nazionale di Danza ROMA
Alla Accademia Nazionale di Arte Drammatica ROMA
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ROMA
Al Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - ROMA
Alle Ragionerie Provinciali dello Stato LORO SEDI
Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale e Affari Culturali - Ufficio V - Reparto II Scuola e X ROMA
Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale - Div. VII ROMA
Alla Corte dei Conti - Coordinamento del Controllo ROMA
Alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Pensioni Civili ROMA
Al Sovrintendente agli Studi della Valle d'Aosta AOSTA
All'I.N.P.D.A.P. - Gestione Autonoma E.N.P.A.S. - Via S: Croce in Gerusalemme 55 - ROMA
Alle Direzioni Provinciali del Tesoro LORO SEDI
e,p.c. Al Gabinetto dell'On.le Ministro SEDE


OGGETTO: Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Ulteriori istruzioni.

L'articolo 1 - comma 41 - della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) prevede, tra l'altro, che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime.

Nelle forme di previdenza esclusive rientra pure il trattamento di pensione per i dipendenti civili, categoria comprendente anche il personale del comparto scuola.

La nuova normativa spiega i suoi effetti dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della suddetta legge n. 335 del 1995.

In materia di pensioni ai superstiti, questo Ministero ha trasmesso, con la circolare n. 07/96 - prot. 12/N dell'8 gennaio 1996, la circolare n. 234 del 25 agosto 1995 dell'I.N.P.S. - D.G. Pensioni - Ufficio Normativa, confermandone l'applicazione con la circolare n. 103 - prot. 257/N - dell'8 marzo 1996.

Poiché sono pervenuti quesiti su singoli aspetti della disciplina regolatrice le pensioni ai superstiti, si forniscono con la presente circolare i chiarimenti richiesti anche su altri argomenti regolati dalla nuova legge di riforma.

A) Aliquote di rendimento

La materia è disciplinata dall'art. 44 - comma 1 - del T.U. approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, dall'art. 17 - comma 1 - della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 2 - comma 19 - della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per l'applicazione congiunta di tali disposizioni è necessario tener presente anche l'unita tabella F allegata alla circolare n. 54 del 16 giugno 1993, del Ministero del Tesoro.

Alla stregua della normativa richiamata l'aliquota annua di rendimento del 2 per cento, per i servizi resi dal 1° gennaio 1995, è considerata qualora non comporti un trattamento superiore a quello derivante dall'applicazione della statuizione di cui all'art. 44 - comma 1 - del citato D.P.R. n. 1092/1973.

Alla stato attuale detta aliquota di rendimento del 2 per cento deve essere applicata nei casi di possesso di un'anzianità di servizio inferiore ad anni 15 al 31 dicembre 1994.

Concretamente, all'aliquota individuata nella surrichiamata tabella F in relazione all'anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1994 deve essere aggiunta quella derivante dal prodotto del 2 per cento per ogni anno di anzianità di servizio maturato dal 1° gennaio 1995 in poi.

Pertanto, in via esemplificativa, l'importo di un trattamento pensionistico, determinato sulla base di anni 12 di servizio reso sino al 31 dicembre 1994 e di anni 2 di servizio svolto dal 1° gennaio 1995 in poi, è commisurato all'aliquota di rendimento complessiva del 32 per cento, costituita dal 28 per cento per le anzianità di servizio possedute sino al 31 dicembre 1994 e dal 4 per cento per quelle successive.

B) Misura della pensione ai superstiti

L'Amministrazione di appartenenza del dipendente deceduto in attività di servizio calcola preliminarmente l'importo della pensione diretta e successivamente determina l'ammontare del trattamento pensionistico spettante in base alle seguenti aliquote:

- 60% al coniuge;

- 80% al coniuge e un figlio;

- 100% al coniuge e due figli;

A ciascun figlio spetta il 20% fino ad un massimo del 40% in presenza di più figli se ha diritto anche il coniuge.

Nel caso in cui abbiano diritto alla pensione soltanto i figli, o i fratelli o le sorelle, o i genitori, le aliquote di riversibilità sono le seguenti:

- un figlio: 60% per le pensioni aventi decorrenza anteriore al primo settembre 1995; 70% per le pensioni aventi decorrenza dal primo settembre 1995 in poi;

- due figli: 80% da dividere in parti uguali;

- tre o più figli: 100% da dividere in parti uguali;

- un genitore: 15%;

- due genitori: 30%;

- un fratello o sorella: 15%;

- due fratelli o sorelle: 30%;

- tre fratelli o sorelle: 45%;

- quattro fratelli o sorelle: 60%;

- cinque fratelli o sorelle: 75%;

- sei fratelli o sorelle: 90%;

- sette fratelli o sorelle: 100%.

La somma delle quote non può, comunque, superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

C) Importo della pensione ai superstiti in relazione al reddito prodotto.

Il citato art. 1 - comma 41 - della legge n. 335/1995 prevede altresì che l'ammontare del trattamento pensionistico ai superstiti, determinato sulla base delle indicazioni di cui alla precedente lett. B), è cumulabile con il reddito posseduto dal beneficiario secondo le percentuali specificate nella tabella F allegata alla legge stessa.

La percentuale di cumulabilità è pari al:

- 75% se il beneficiario ha un reddito annuo superiore a tre volte il trattamento minimo che per il 1996 è di £. 25.702.950, ma fino a £. 34.270.600;

- 60% se il beneficiario ha un reddito annuo superiore a quattro volte il trattamento minimo che per l'anno 1996 è di £. 34.270.600, ma fino a £. 42.838.250;

- 50% se il beneficiario ha un reddito annuo superiore a cinque volte il trattamento minimo che per l'anno 1996 è di £. 42.838.250.

Il comma 41 richiamato dispone pure che il trattamento derivante dal cumulo del reddito prodotto con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca.

La norma comporta il riconoscimento di una integrazione, il cui meccanismo di determinazione è evidenziato dal seguente esempio:

Decesso avvenuto in data 31 ottobre 1996

- Importo ipotetico della pensione diretta (A) = £. 40.000.000

- Importo teorico della pensione di riversibilità (B) = £. 24.000.000 (60% di A)

- Ammontare del reddito presunto dell'anno 1995 £. 30.000.000 (superiore a tre volte il trattamento minimo annuo)

- Importo teorico della pensione rideterminata per cumulo (C) = £. 18.000.000 (75% di B)

R A F F R O N T O

FASCIA PRECEDENTE FASCIA TEORICA

- [659.050 (trattamento minimo) x 13 x 3] = £. 25.702.950 30.000.000 (reddito presunto per il 1996)

- Importo di B + 1/12 di esso (13 mensilità) = £. 26.000.000 19.500.000 (C + 1/12 di C)

________________ ______________

totale f.p. £. 51.702.950 (D) totale ft 49.500.000 (E)

- differenza tra D ed E = £. 2.202.950 (F)

- tredicesima mensilità di F = £. 169.458 (1/13 di F) (G)

- importo della pensione di riversibilità

complessivo spettante con correttivo = £. 20.033.500 (C + F - G)

Le suddette percentuali di cumulabilità non si considerano qualora nel nucleo familiare siano presenti figli di minore età, studenti ovvero inabili nella normativa I.N.P.S.

In suddetta ipotesi l'importo della pensione ai superstiti non è soggetta ad alcuna riduzione.

Il reddito cui bisogna far riferimento è quello assoggettabile all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

La Direzione Provinciale del Tesoro determina l'importo pensionistico effettivamente spettante agli aventi causa sulla base dell'ammontare calcolato dall'Amministrazione di appartenenza e della percentuale di cumulabilità in questione, acquisendo a tale scopo una apposita dichiarazione, come da unito modello.

Ai fini di cui trattasi alla formazione del reddito non concorrono:

- i trattamenti di fine rapporto;

- il reddito della casa di proprietà in cui si abita;

- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;

- la stessa pensione di riversibilità, nonché le altre di riversibilità di cui gli interessati siano eventualmente titolari.

D) Inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base pensionabile.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, secondo l'art. 15 - comma 3 - della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la pensione spettante è calcolata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, salvo il disposto dell'art. 2 - comma 20 - della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Tale emolumento, per effetto di detta disposizione, non costituisce più una voce distinta dalle altre che entrano a far parte della base pensionabile.

Pertanto l'indennità integrativa speciale corrisposta al dante causa è compresa nella base pensionabile individuata per la determinazione del trattamento pensionistico al superstite, anche se costui gode dell'assegno di cui trattasi ad altro titolo.

E) Cause di cessazione della pensione ai superstiti

Sull'argomento si rinvia alle istruzioni contenute nella circolare n. 234 del 25 agosto 1995 dell'I.N.P.S., diramata da questo Ispettorato con la circolare n. 7/96 - prot. 12/N - dell'8.1.1996.

F) Indennità "una tantum" in luogo di pensione

L'indennità "una tantum" è liquidata secondo le norme del T.U. approvato con il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 se gli aventi diritto, all'atto della cessazione dal servizio, non sono il possesso dell'anzianità di servizio prescritta per il diritto all'attribuzione della pensione.

G) Trattamento minimo delle pensioni

L'art. 2 - comma 13 - della legge 8 agosto 1995, n. 335 prescrive che, con effetto dal 1° gennaio 1995, alle pensioni liquidate ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, spettanti ai dipendenti civili dello Stato, per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, per infermità, nonché ai superstiti in caso di morte dei dipendenti stessi, si applica la disciplina prevista per il trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Per l'anno 1996 l'importo mensile lordo del trattamento minimo è di £. 659.050.

Per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l'integrazione al trattamento minimo compete:

- alle persone non coniugate oppure legalmente ed effettivamente separate che posseggano redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo inferiore a £. 17.135.300, per il 1996 (due volte l'importo annuo della pensione minima I.N.P.S. determinato su 13 mensilità), calcolato sull'importo del mese di gennaio 1996.

- alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che posseggano:

a) redditi propri per un importo non superiore a £. 8.567.650;

b) redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a £. 34.270.600 annue (pari a quattro volte l'importo annuo della pensione minima I.N.P.S.).

Per le persone coniugate, l'integrazione al minimo non può essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Analogamente, l'integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite suddetto e il reddito cumulato supera tale limite.


	REDDITO PERSONALE

Per aver diritto alla	     Per aver diritto alla     Non spetta
INTEGRAZIONE INTERA	     INTEGRAZIONE RIDOTTA      ALCUNA INTEGRAZIONE

ANNO				DA		A
1996	£. 8.567.650	      8.567.651	    17.135.299	      17.135.300


	REDDITO CUMULATO CON QUELLO DEL CONIUGE

Per aver diritto alla	     Per aver diritto alla     Non spetta
INTEGRAZIONE INTERA	     INTEGRAZIONE RIDOTTA      ALCUNA INTEGRAZIONE

ANNO				DA		A
1996	£. 17.135.300	     17.135.301    34.270.599	       34.270.600


Dal calcolo dei redditi sono esclusi:

- i redditi esenti da IRPEF (pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni degli invalidi civili, ecc.);

- i trattamenti di fine rapporto;

- il reddito della casa di proprietà in cui si abita;

- gli arretrati sottoposti a tassazione separata;

- l'importo della pensione da integrare al minimo.

La competente Direzione Provinciale del Tesoro provvede a corrispondere l'integrazione al trattamento minimo della pensione, secondo le istruzioni che saranno impartite dalla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro.

Chi inizia a lavorare per la prima volta dal 1° gennaio 1996 non ha diritto alla pensione integrata al minimo, essendo la rendita rapportata ai contributi versati.

Con riserva di fornire ulteriori istruzioni su altri aspetti disciplinati dalla legge n. 335 del 1995.

La presente circolare viene emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica -, il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. - e, ai sensi dell'art. 190 delle Istruzioni Generali sui servizi del Tesoro, con la Direzione Generale dei Servizi Periferici di detto Dicastero.


IL MINISTRO









Tabella F allegata alla circolare n. 54 del 16 giugno 1993 del Ministero del Tesoro.

ALIQUOTE PER LA PENSIONE NORMALE DEL PERSONALE CIVILE DELLO STATO

(D.P.R. 29.12.1973, N. 1092 ART. 44)


	ANNI	ALIQUOTA
	1	2,33
	2	4,67
	3	7,00
	4	9,33
	5	11,67
	6	14,00
	7	16,33
	8	18,67
	9	21,00
	10	23,33
	11	25,67
	12	28,00
	13	30,33
	14	32,67
	15	35,00
	16	36,80
	17	38,60
	18	40,40
	19	42,20
	20	44,00
	21	45,80
	22	47,60
	23	49,40
	24	51,20
	25	53,00
	26	54,80
	27	56,60
	28	58,40
	29	60,20
	30	62,00
	31	63,80
	32	65,60
	33	67,40
	34	69,20
	35	71,00
	36	72,80
	37	74,60
	38	76,40
	39	78,20
	40	80,00




ALL. 1

Al ..........................................................

..........................................................




. .l... sottoscritt ..........................................................................

consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false, ai fini di quanto prescritto dall'art. 1, comma 41, della legge 335/95, dichiara, sotto la propria responsabilità, che il proprio reddito relativo all'anno ............................. da prendere in considerazione ai fini della cumulabilità con la pensione richiesta ammonta a £. ................................ e che del proprio nucleo familiare fanno parte n. ....................... figli di minore età, studenti ovvero inabili conviventi, contitolari del trattamento di riversibilità.

Si impegna a comunicare le variazioni della situazione sopra dichiarata (reddituale e/o familiare), entro 30 giorni dalla data in cui le variazioni stesse si sono verificate.

............................................