Circolare Ministeriale 29 gennaio 2000, n. 66
Prot. n. 11153/BL
Oggetto: Conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte
Si trasmette in allegato copia dell'O.M. n. 65 Prot. n. 11152/BL del 28.1.1997, in corso di registrazione, che disciplina in via permanente in conferimento degli incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte a decorrere dall'anno scolastico 1997/98.
Le disposizioni recate da detta ordinanza, che sostituisce l'O.M. n. 34 del 25.1.1996, avranno efficacia dalla data di registrazione, di cui si fa riserva di comunicare tempestivamente gli estremi, unitamente ad eventuali modifiche conseguenti ai controlli di legge.
Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1997, n. 65
Prot. n. 11152/BL
VISTO l'art.477 del D.L.vo 16.4.1994, n.297;
VISTI gli artt. 410, 411, 412 e 429 del D.L.vo 16.4.1994, n.297;
VISTA la legge 29/9/1967, n°946 (art.7);
VISTO il D.P.R. 1.10.1970, n.1508;
VISTO il D.P.R.1.2.1971, n.980;
VISTO il D.P.R. 31/10/1975, n°97O;
VISTO il D.L.vo 3/2/1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale per il Comparto Scuola sottoscritto in data 4 agosto 1995;
Art. 1 - 1. Gli
incarichi di presidenza negli istituti e scuole di istruzione
secondaria nonché nei licei artistici e negli istituti
d'arte sono disciplinati, in via permanente, dalle disposizioni
che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni ed
integrazioni da impartire entro il 31 gennaio di ciascun anno.
2. Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza
sono annualmente pubblicate dal Provveditore agli Studi di ciascuna
provincia mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico
provinciale il 15 marzo.
Art. 2 - 1. Gli
incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle
scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti
d'arte, sono conferiti, a domanda, dal Provveditore agli Studi
in base ad apposite graduatorie distintamente formate per ciascun
tipo di istituto.
2. Per i licei artistici e gli istituti d'arte deve
essere formata un'unica graduatoria, così come un'unica
graduatoria deve essere formata per gli istituti tecnici commerciali,
per geometri e per il turismo.
3. Per le scuole con lingua d'insegnamento diversa
da quella italiana devono essere formate apposite graduatorie.
4. Apposite graduatorie devono essere formate, altresì,
per le scuole magistrali e per le scuole aventi particolari finalità
di cui al D.P.R. 31 ottobre 1975, n°97O.
5. Nella graduatoria formulata, ai fini del conferimento
dell'incarico di presidenza, nella scuola magistrale con metodo
Montessori di Roma sono inseriti solo i docenti i quali, oltre
che dei requisiti di cui agli artt. 408 e segg. del D.L.vo 16.4.1994,
n. 297, siano in possesso di laurea in Pedagogia e del titolo
di specializzazione per l'insegnamento della metodologia montessoriana
negli istituti di istruzione secondaria, conseguito al termine
di uno dei corsi organizzati dall'Ente Montessori ed autorizzati
dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell'art.2 del
D.P.R. 1° febbraio 1971, n. 98O.
Art. 3 - 1. Per
ciascun tipo di istituto o scuola sono compilate due distinte
graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:
a) professori compresi nelle graduatorie di merito
dei concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti
del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano.
Coloro i quali hanno superato le prove di recenti
concorsi a posti di preside possono documentare tale circostanza,
qualora non sia ancora possibile conseguire la prevista certificazione
di rito, allegando alla domanda di incarico di presidenza una
dichiarazione con la quale, sotto la propria personale responsabilità,
attestino la votazione complessiva riportata (voto di esame e
punteggio assegnato per i titoli);
b) professori con contratto a tempo indeterminato
che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di incarico di presidenza, fissato dal successivo art.
6, siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 4O7
e segg. del D.L.vo 16.4.1994, n. 297 per partecipare ai concorsi
a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo
tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Ai fini
del computo del quinquennio é preso in considerazione il
servizio effettivamente prestato per almeno 18O giorni, nonché
i servizi equiparati dalla legge come servizi di istituto nella
scuola.
2. Ai professori, con contratto a tempo indeterminato,
dei tipi di istituto cui si riferiscono le graduatorie degli aspiranti
ad incarico di presidenza, sono equiparati, ai sensi dell'art.
4O8, II comma, del D.L.vo n. 297/94, i docenti che abbiano fatto
parte in passato dei ruoli relativi agli istituti stessi, conservando
titolo alla restituzione al ruolo di provenienza.
3. Per quanto concerne gli incarichi di presidenza
nelle scuole medie, dal requisito di cui alla lettera b) dell'art.41O
del D.L.vo n.297/94., si prescinde, per gli insegnanti laureati
in servizio con contratto a tempo indeterminato nei ruoli delle
scuole secondarie di secondo grado, purché provenienti
dai ruoli della scuola media, anche se immessi in tali ruoli per
effetto di leggi speciali.
4. Nelle graduatorie relative agli istituti menzionati
dall'art.411, 3° comma del D.L.vo.n.297/94 nonchè
dell'art.11 del D.P.R.n.15O8/70, sono inclusi gli insegnanti che,
forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi
a cattedra di materie tecniche degli istituti stessi,appartengano
ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto o abbiano titolo al trasferimento
o al passaggio a cattedre di insegnamento presso i tipi degli
istituti interessati o abbiano appartenuto, in passato, ai ruoli
del personale docente dei tipi di istituto di cui trattasi e conservino
titolo alla restituzione ai suddetti ruoli.
5. Nelle graduatorie relative ai licei artistici
ed agli istituti d'arte sono inclusi gli insegnanti appartenenti
ai ruoli di materie artistiche e professionali, ivi compresi gli
insegnanti di arte applicata, di storia dell'arte o di storia
dell'arte applicata in servizio nei licei artistici e negli istituti
d'arte, che siano in possesso di laurea o diploma di accademia
di belle arti.
6. Si prescinde dai titoli di studio indicati nel
precedente comma per i docenti di materie artistico-professionali
e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e
degli istituti d'arte, per effetto di precedenti norme che non
prevedano detti titoli. Tale particolare situazione va attestata
con dichiarazione personale nella domanda di incarico.
7. Gli aspiranti sono inclusi nelle graduatorie
con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei
titoli indicati nella annessa tabella, che fa parte integrante
della presente ordinanza.
8. E' riconosciuta una precedenza nella scelta della
sede, agli aspiranti che, avendo maturato il diritto all'incarico,
si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) Non vedenti di cui alla legge 29.9.1967 n.946
e art.3 della legge 28.3.1991 n.120;
2) Portatori di handicap di cui all'art.21 della
legge 1O4/1992 richiamato dall'art.601 del D.L.vo, n.297/94;
3) Appartenenti ad una della categorie previste dai
commi 5, 6 e 7 dell'art.33 della legge n.104/1992 richiamato dall'art.601
del D.L.vo n.297/94 nonchè il coniuge che assiste l'altro
coniuge portatore di handicap.
Art. 4 - 1. Le
graduatorie sono compilate da una commissione nominata dal Provveditore
agli studi, composta da un preside, con contratto a tempo indeterminato
appartenente ai ruoli delle scuole della provincia, che la presiede,
da un docente con contratto a tempo indeterminato, appartenente
ai ruoli della medesima provincia, e da un impiegato del Provveditorato
agli Studi.
2. Le graduatorie, approvate dal Provveditore agli
Studi, sono pubblicate all'albo entro il 22 giugno.
3. Il Provveditore agli Studi darà comunicazione
della data di pubblicazione delle graduatorie ai presidi degli
istituti e delle scuole della provincia, invitando i presidi stessi
a pubblicare un apposito avviso all'albo dell'istituto.
4. Ai sensi degli artt. 7 e 8 del C.C.N.L. del Comparto
scuola sottoscritto in data 4.8.1995 il Provveditore agli Studi,
prima della formazione delle graduatorie, fornisce tempestivamente
alle Organizzazioni Sindacali elementi conoscitivi in merito alla
situazione degli organici delle presidenze della propria provincia
e delle sedi vacanti, nonché i criteri di formazione delle
graduatorie stesse.
Art. 5 - 1. Il
Provveditore agli Studi convoca gli aspiranti ad incarico di presidenza
inclusi nelle apposite graduatorie, invitandoli a scegliere la
scuola in cui desiderino essere nominati e che risulti disponibile
al momento della convocazione. I docenti impossibilitati a presenziare
alla convocazione possono essere rappresentati per delega.
2. Il Provveditore agli Studi conferisce, seguendo
l'ordine di graduatoria, gli incarichi di presidenza per tutti
i posti di durata annuale, ivi compresi quelli che si rendano
vacanti o disponibili entro il ventesimo giorno dall'inizio delle
lezioni per effetto di provvedimenti aventi decorrenza giuridica
dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferisce l'incarico
stesso.
3. All'atto dell'assegnazione delle sedi si terrà
conto delle precedenze previste dall'ultimo comma dell'art.3 e
secondo l'ordine ivi indicato.
4. In sede di convocazione, le preferenze espresse
nella domanda non hanno carattere vincolante.
5. Gli aspiranti che abbiano chiesto di permanere
nell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto ricoperto
nell'anno scolastico in corso ed ai quali siano stati attribuiti
i dieci punti di cui alla lettera g, punto B dell'allegata tabella
di valutazione dei titoli, qualora in relazione ai posti disponibili
rientrino nel novero dei nominandi e sia disponibile la presidenza
di cui trattasi, sono con precedenza confermati d'ufficio, per
esigenze di continuità di direzione, nell'incarico ricoperto
nel corrente anno scolastico. Nel caso di indisponibilità
della presidenza chiesta per conferma, la scelta di altra presidenza
avviene secondo il turno di nomina.
6. I docenti non presenti alla convocazione e non
rappresentati per delega sono nominati d'ufficio sulla base delle
preferenze espresse. Qualora non siano disponibili le scuole indicate
da questi ultimi nelle preferenze, il Provveditore conferisce
la nomina in altre scuole, a meno che l'aspirante abbia esplicitamente
dichiarato di non gradire incarichi in scuole diverse da quelle
segnalate.
7. L'aspirante trasferito d'ufficio ai sensi dell'art.
468 del D.L.vo n. 297/94, per incompatibilità, non può
conseguire l'incarico di presidenza nella scuola o nella sede
dalla quale è stato trasferito.
8. Il Provveditore agli Studi dichiara decaduto
chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data
di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine conferite
successivamente a tale data, entro tre giorni.
9. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale
non si fa luogo a nomine di aspiranti inclusi nella graduatoria
di cui alla lettera b) del precedente art.3 se prima non sia stata
esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a)
dello stesso articolo.
10. La presidenza che si renda vacante o disponibile
nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso
é conferita, per incarico, a docenti scelti tra quelli
in servizio nella scuola interessata, iscritti nelle graduatorie
provinciali di cui al precedente art.3 e secondo l'ordine di inclusione
nelle stesse. In mancanza di iscritti nelle graduatorie, il Provveditore
agli Studi nomina un docente con contratto a tempo indeterminato
in servizio nella scuola nel seguente ordine:
1) il collaboratore vicario del preside;
2) un collaboratore del preside;
3) un altro docente tenendo presente l'anzianità
di servizio.
11. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del
titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva,
nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza,
ad altro preside ai sensi dell'art.33, comma 1 lettera b, del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola, sottoscritto
in data 4.8.1995.
12. A tal fine il Provveditore agli Studi conferisce
l'incarico di reggenza:
1) al direttivo appartenente al ruolo dello stesso
tipo di istituzione scolastica a cui si riferisce l'incarico;
2) al direttivo appartenente al ruolo di altro tipo
di istituzione scolastica e in possesso di idoneità conseguita
in un concorso a posti di preside di tipo di scuola o istituto
a cui si riferisce l'incarico;
3) al direttivo appartenente al ruolo di altro tipo
di istituzione scolastica e in possesso dei requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni per partecipare al concorso a posti
di preside per lo stesso tipo di scuola o istituto a cui si riferisce
l'incarico.
13. In caso di comprovata impossibilità del
conferimento dell'incarico di reggenza ad un preside indicato
nei precedenti punti, le funzioni direttive sono svolte, ai sensi
dell'art. 396, comma 5, del D.L.vo n. 297/94, dal collaboratore
vicario.
14. Negli istituti comprensivi di scuola materna,
elementare e secondaria di 1° grado, istituiti ai sensi dell'art.
21 della legge 31.1.994, n.97, l'incarico di reggenza viene conferito,
ove possibile, con precedenza, ad altro direttivo di analoga istituzione
scolastica.
15. Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti
tenendo conto dei criteri di economicità e di efficienza.
16. In caso di assenza o di impedimento temporanei,
per un periodo inferiore a due mesi, dei titolari non si fa luogo
al conferimento di incarico e la funzione direttiva é esercitata
dal collaboratore vicario ai sensi dell'art. 396, comma 5 del
D.L.vo n. 297/94.
17. Non si fa luogo a conferimento di incarico di
presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare
superiore alla censura e non siano stati riabilitati o che siano
stati sospesi cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento
di custodia cautelare.
18. Il Provveditore agli Studi, per gravi e documentati
motivi, sentito il parere della commissione di cui al primo comma
del precedente art. 4), con provvedimento motivato, da comunicare
all'interessato, può disporre la nomina in sede diversa
da quella a cui l'interessato avrebbe avuto titolo secondo la
graduatoria o la revoca dell'incarico di presidenza.
19. Del provvedimento adottato deve essere data
comunicazione per la conferma entro dieci giorni al competente
Ufficio del Ministero, che nei dieci giorni successivi é
tenuto a confermare o meno il provvedimento adottato.
20. Le nomine conferite devono essere pubblicate
all'albo.
Art. 6 - 1. Coloro
che aspirano ad un incarico di presidenza, compresi coloro che
sono in assegnazione provvisoria in provincia diversa da quella
di titolarità, debbono presentare domanda in carta semplice
nel periodo dal 16 marzo al 15 aprile direttamente al Provveditore
agli Studi della provincia in cui hanno la sede di titolarità
al momento della presentazione della domanda.
2. I docenti incaricati nell'anno scolastico 1996/97
della presidenza in scuole o istituti ubicati nelle province interessate
alle suddivisioni territoriali previste dai D.L.vi 6 marzo 1992
n.248, 249, 250, 251, 252, 253, 27 marzo 1992, n. 254 e 30 aprile
1992, n. 277, possono presentare, limitatamente all'anno scolastico
1997/98, domanda di incarico nella provincia nella quale svolgono
servizio di preside incaricato, qualora quest'ultima non coincida
con quella di titolarità.
3. Coloro che conseguono il trasferimento o il passaggio
di cattedra in scuole o istituti di provincia diversa da quella
di titolarità possono chiedere con apposita istanza che
la domanda di incarico di presidenza, prodotta nei termini previsti
dalla presente ordinanza, venga trasmessa al Provveditore agli
Studi della provincia per la quale hanno ottenuto il trasferimento
o il passaggio di cattedra. L'istanza di cui sopra, nella quale
l'interessato ha facoltà di indicare le sedi di preferenza
nella nuova provincia, va indirizzata e fatta pervenire entro
cinque giorni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio
scolastico provinciale dell'elenco dei movimenti del personale
docente al Provveditore agli Studi della provincia di titolarità,
il quale provvede immediatamente a trasmettere l'istanza anzidetta
e la domanda di incarico di presidenza dell'interessato con la
prevista documentazione al Provveditore agli Studi della provincia
nella quale l'interessato stesso ha ottenuto il trasferimento
o il passaggio di cattedra.
4. Gli aspiranti sono tenuti a dichiarare nella
domanda le eventuali sanzioni disciplinari riportate e se siano
stati trasferiti d'ufficio per incompatibilità, nonché
la qualifica riportata nell'ultimo triennio in caso di servizio
prestato come preside incaricato.
5. Non sono inclusi nella graduatoria gli aspiranti
che nell'ultimo triennio di servizio prestato quale preside incaricato,
abbiano riportato qualifiche inferiori ad "ottimo".
6. Coloro i quali aspirano all'inclusione in più
graduatorie debbono presentare distinte domande per l'inclusione
in ciascuna di esse. In ogni domanda deve essere fatto riferimento
alle altre domande presentate allo stesso Provveditore agli Studi
con l'indicazione dell'ordine di preferenza per i singoli tipi
di istituto. L'ordine di preferenza per i singoli tipi di istituto
deve essere identico in tutte le domande.
7. Ove il docente non produca distinte domande per
l'inclusione in ciascuna graduatoria o in ciascuna domanda non
faccia riferimento alle altre domande presentate, si terrà
conto soltanto della domanda di inclusione nella graduatoria relativa
al tipo di istituto in cui il docente medesimo è titolare
all'atto della scadenza dei termini fissati dai precedenti commi.
Nel caso in cui non indichi in ciascuna domanda nell'identico
ordine di preferenza i singoli tipi di istituto per i quali aspira
ad incarico, le preferenze si considerano come non espresse.
8. Nelle domande gli aspiranti possono indicare
nell'ordine, per ogni graduatoria, le sedi preferite e gli istituti
in cui desiderino essere nominati.
9. Alle domande vanno allegati i documenti attestanti
il possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili
ai sensi dell'annessa tabella.
10. Gli aspiranti di cui all'ultimo comma dell'art.3
che intendano far valere il diritto a precedenza nella scelta
della sede, devono produrre idonea documentazione medica.
11. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui
agli artt.21 e 33 della legge n.1O4/'92 devono produrre la certificazione
rilasciata dalle Commissioni delle competenti U.S.L. previste
dall'art.4 della legge medesima. Per i soggetti di cui ai commi
5, 6 e 7 dell'art.33 della stessa legge dovrà essere indicata
anche la situazione di gravità.
12. Qualora le suddette Commissioni non si pronuncino
entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati,
ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.L. 27.8.1993 n.324, convertito
con modificazioni in legge 27.1O.1993 n.423, documenteranno, in
via provvisoria, la situazione di handicap, con certificazione
rilasciata da un medico specialista della patologia denunciata,
in servizio presso l'U.S.L. da cui è assistito l'interessato.
13. La mancata emissione dell'accertamento definitivo
per il decorso dei 9O giorni dovrà essere rilevata e dichiarata
in sede del predetto accertamento provvisorio.
14. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione
dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica
di cui all'art.1 della legge 15.10.1990 n.295, integrata, ex art.4
della legge n.104/'92, da un operatore sociale e da un esperto
in servizio presso le Unità Sanitarie Locali.
15. Gli aspiranti compresi nelle categorie di cui
ai commi 5 e 7 dell'art.33 della citata legge dovranno, inoltre,
documentare:
A) Il rapporto di parentela ed affinità entro
il 3° grado, di adozione, di affidamento e di coniugio con
il soggetto handicappato, con dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità, redatta ai sensi della legge n.15/'68,
ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia
della sentenza di affidamento o di adozione;
B) L'effettiva convivenza anagrafica con il soggetto
handicappato dovrà essere posseduta al momento della presentazione
della domanda. Premesso che tale effettività presuppone
che i soggetti in questione convivano nella stessa abitazione
e non solo nello stesso comune, il personale interessato deve
comprovare tale effettiva convivenza con una dichiarazione personale
sotto la propria responsabilità redatta ai sensi della
legge n.15/68 conforme al modello riportato nella nota n. 11 della
tabella di valutazione,da documentare con certificazione anagrafica
di cui all'art. 13 del D.P.R. n.223/89 ovvero mediante presentazione
dello stato di famiglia o di certificato di residenza dai quali
si evinca la coabitazione tra il soggetto interessato al trasferimento
ed il soggetto portatore di handicap;
C) L'attività di assistenza con carattere
continuativo a favore del soggetto handicappato, con dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
della legge n.15/'68.
16. L'aspirante qualora non si tratti di coniuge
o genitore, dovrà inoltre, certificare mediante dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi
della legge n.15/68 che non vi sono altri conviventi, parenti
o affini, di grado più stretto ovvero dello stesso grado,
idonei a prestare assistenza continuativa alla persona handicappata
e di essere pertanto, l'unico membro della famiglia in grado di
poter provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza
comporta che nessun altro membro del nucleo familiare in questione
si avvalga della precedenza relativa all'art. 33 per il medesimo
soggetto handicappato.
17. Nel caso di assistenza domiciliare, la situazione
di non ricovero a tempo pieno del soggetto handicappato in istituto
specializzato, deve essere documentata mediante certificato rilasciato
dalla competente U.S.L. oppure dichiarazione personale sotto la
propria responsabilità ai sensi della legge n.15/'68.
18. La particolare condizione fisica che da' titolo
alla precedenza deve avere carattere permanente.
19. Tutte le predette certificazioni devono essere
prodotte contestualmente alla domanda.
20. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni
che hanno determinato il diritto alla precedenza dei soggetti
di cui all'art.33 della legge n.104/'92, i medesimi hanno l'obbligo
di comunicare tempestivamente ai Provveditori agli Studi la cessazione
delle condizioni relative all'handicap entro la data di inizio
delle operazioni di conferimento degli incarichi di presidenza.
21. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli
interessati l'Amministrazione provvede salvo le sanzioni previste
dalla legge a revocare l'incarico di presidenza.
22. Nell'ambito delle precedenze previste dal predetto
art. 3 ultimo comma, il personale non vedente ha precedenza assoluta
ai sensi dell'art. 3 della legge n.12O/91 nel conferimento dell'incarico.
23. Può essere fatto riferimento ai documenti
allegati alla domanda di incarico di presidenza presentata allo
stesso Provveditore agli Studi nell'anno precedente, nonchè
ad altri documenti che risultino già in possesso dello
stesso ufficio, specificando, in tale ultimo caso, la data e l'occasione
di presentazione dei medesimi documenti.
24. Nel caso di pluralità di domande è
ammesso il riferimento ai titoli allegati ad una delle domande
di incarico.
25. La nomina conferita ed accettata comporta il
depennamento del nominato da tutte le graduatorie in cui è
incluso.
26. La eventuale rinuncia alla nomina comporta il
depennamento dalla sola graduatoria cui si riferisce la nomina
conferita.
Art. 7 - 1. In
caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti
articoli, il Provveditore agli Studi nomina, tra i docenti in
servizio nella provincia, nell'ordine:
1) un professore con contratto a tempo indeterminato
in servizio nei ruoli delle scuole secondarie o artistiche dello
stesso grado, incaricato della presidenza nell'anno scolastico
in corso o nel precedente (sarà data la preferenza al docente
con maggiore anzianità di servizio prestato in qualità
di preside incaricato);
2) un professore con contratto a tempo indeterminato
in servizio nella stessa scuola;
3) un professore con contratto a tempo indeterminato
in servizio in altre scuole.
2. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui
ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso dei
requisiti di cui agli artt.408 e segg. del D.L.vo n.297/94, ma
sarà data la precedenza all'aspirante che abbia i requisiti
stessi.
3. Negli istituti tecnici o professionali alla
cui presidenza si accede con il possesso di laurea tecnica, il
Provveditore agli Studi procede al conferimento dell'incarico
di presidenza secondo l'ordine sopra indicato ai soli docenti
forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi
a cattedre di materie tecniche negli istituti stessi a norma dell'art.411,
3° comma, del D.L.vo n.297/94 e dell'art. 11 del D.P.R.n.15O8/7O.
Analogamente si procede nei licei artistici e negli istituti d'arte,
avuto riguardo al disposto di cui all'art.412 del medesimo decreto
legislativo.
4. Dal requisito di cui sopra può prescindersi
solo nel caso in cui non vi sia nella provincia un docente fornito
del titolo di cui al comma precedente.
Art. 8 - 1. Contro
gli atti emanati in applicazione della presente ordinanza è
ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale o Capo dell'Ispettorato
competente, nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione
all'Albo del Provveditorato o della comunicazione dell'atto impugnato
o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Il ricorso, indirizzato al Ministero della Pubblica
Istruzione Direzione Generale o Ispettorato che amministra il
tipo di istituto o scuola cui si riferisce la graduatoria impugnata
deve essere presentato al Provveditore agli Studi direttamente
o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, ed inviata in copia anche al Ministero. Il ricorso
deve essere notificato ad eventuali controinteressati i quali
hanno facoltà di produrre le proprie deduzioni entro venti
giorni dalla comunicazione del ricorso stesso e deve recare la
prova dell'avvenuta notifica.
3. Il Provveditore agli Studi, ricevuto il ricorso,
dispone l'immediata notifica ai controinteressati, ove non vi
abbia provveduto il ricorrente, assegnando loro il termine di
venti giorni per le controdeduzioni.
4. Qualora i controinteressati siano più
di uno, la notifica può essere effettuata mediante avviso
da pubblicarsi all'Albo del Provveditorato agli Studi.
5. Entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine,
il Provveditore agli Studi trasmette al Ministero il ricorso,
con gli estremi della notifica del medesimo agli eventuali controinteressati
e tutti gli atti utili per la decisione del medesimo, formulando
le proprie deduzioni.
6. Ove siano impugnate più graduatorie, il
Provveditore agli Studi, riuniti i ricorsi, li trasmetterà,
congiuntamente, alla Direzione Generale o Ispettorato da cui dipende
il ricorrente.
7. Nel caso di errore materiale, l'interessato può
rivolgere istanza al Provveditore agli Studi per la rettifica
d'ufficio, entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria,
fermo restando il diritto alla presentazione del ricorso al Ministero.
8. Il Provveditore agli Studi procederà alle
eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.
9. La presente ordinanza, che sostituisce l'O.M.
n. 34 del 25/1/1996, sarà trasmessa alla Corte dei Conti
per la registrazione.
A) Titoli valutabili per
gli aspiranti all'inclusione nella graduatoria di cui alla lettera
a) dell'art.3
Per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a posti di preside nelle scuole o istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico si aspira, viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva (voto di esame e punteggio per i titoli) conseguita nel concorso rapportata a cento. All'aspirante incluso nella graduatoria di merito di più concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.
Sono valutati solamente i titoli di cui alla successiva
lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande per l'ultimo concorso a posti di
preside cui l'interessato ha partecipato.
B) - Titoli valutabili
per gli aspiranti all'inclusione in ambedue le graduatorie.
1) Titoli di servizio
Si valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi quelli svolti nell'anno scolastico in corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria e quelli validi a tutti gli effetti come servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di professore, nonchè i periodi di retrodatazione della nomina.
Ove di fatto venga prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.
E' valutabile il servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.
a) per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, punti 3, fino ad un massimo di punti 45 (1);
b) per ogni anno di incarico di preside, punti 15 (1) (2) (3);
c) per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore del preside con funzioni vicarie o addetto alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o direttore di scuola coordinata di istituto professionale, punti 5 (1) (4) (5);
d) per ogni anno di incarico di collaboratore del preside o membro dei cessati consigli di presidenza, punti 3 (1);
e) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo della giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica, punti 2;
f) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio di circolo o d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1;
g) per richiesta di conferma dell'incarico di presidenza nella stessa scuola o istituto in cui l'interessato ricopre l'incarico nell'anno scolastico in corso, punti 10 (6).
I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f), sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli o con esonero dall'insegnamento.
Tutti i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne quelli previsti dalle lettere (a) e (b) e quelli attribuiti per l'incarico di collaboratore del preside e di collaboratore vicario, i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico.
Parimenti, non è cumulabile il punteggio
attribuito per l'incarico di presidenza, di cui alla lettera (b),
con quelli di membro della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo
o d'Istituto, di membro del Consiglio di Circolo o d'Istituto
e del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti,
di cui alle lettere (e) ed (f), se riferiti allo stesso anno scolastico.
2) Titoli di studio e di cultura
a) laurea (o diploma di accademia di belle arti per i soli istituti di istruzione artistica) (7) con cui si è conseguito l'ingresso nei ruoli o che consente l'inclusione nelle graduatorie previste dalla presente ordinanza:
con voti 110 su 110 e la lode, punti 5;
con voti 110 su 110, punti 4;
con voti da 99 a 109 su 110, punti 3;
con voti da 90 a 98 su 110, punti 2;
per ogni altra laurea o diploma di accademia, punti 3;
b) diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica o, dopo la laurea, nelle scuole o corsi di perfezionamento o specializzazione previsti dagli statuti universitari,nonchè per le specializzazioni o perfezionamenti conseguite ai sensi degli artt. 4 e 6 della legge n. 341/9O punti 3;
c) diploma del corso di magistero rilasciato dagli istituti d'arte, punti 2; (8)
d) per ogni inclusione interna nei concorsi di materie artistiche e professionali, ivi compresa l'arte applicata, di storia dell'arte e di storia dell'arte applicata negli istituti di istruzione artistica, punti 3; (8)
e) inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, a cattedre in scuole o istituti di istruzione di secondo grado o artistica, punti 2 (9).
La valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti di istruzione secondaria di primo grado;
f) inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto riservati a professori di scuole o istituti di istruzione secondaria e artistica, punti 2.
La valutazione è ridotta alla metà per i concorsi in istituti di primo grado (10);
g) inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di preside di scuole o istituti di istruzione secondaria o artistica di tipo diverso da quello al cui incarico si aspira, punti 10.
La valutazione è ridotta alla metà per concorsi in istituti di primo grado;
h) inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico, punti 10;
i) idoneità in concorso universitario o libera docenza, punti 5;
l) incarichi di insegnamento presso università
statali o pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati,
o nei corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione
ovvero copertura di insegnamenti nelle università conferita
per contratto di diritto privato, punti 1 per ogni anno.
C) Detrazioni
Per ogni sanzione disciplinare riportata nell'ultimo
quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione, punti
6.
D) Preferenza in caso di parità di merito
In caso di parità di merito si deve tenere
conto del requisito dell'età.
_______________________
(1) I servizi prestati in Istituti o Scuole di grado
immediatamente inferiore vengono valutati la metà. Per
le graduatorie relative agli incarichi di presidenza degli Istituti
di secondo grado, i servizi prestati nelle scuole elementari,
vengono valutati un quarto. Il punteggio previsto dalla lettera
a) è attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto
a tempo indeterminato prestato quale assistente negli istituti
di istruzione artistica, limitatamente agli aspiranti ad incarichi
di presidenza nei suddetti istituti.
(2) E' attribuito un punteggio aggiuntivo di punti
3 per ogni anno di incarico di presidenza svolto, per un periodo
non inferiore a 180 giorni, con il possesso dei requisiti per
partecipare al concorso a posti di preside.
(3) Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti
punti 2 per ogni 30 giorni di servizio e per la frazione residua
superiore a 15 giorni.
(4) E' attribuito un punteggio aggiuntivo di punti
sei al direttore di scuole coordinate di istituto professionale
e al collaboratore del preside con funzioni vicarie che abbia
sostituito per almeno 18O giorni anche non continuativi il preside
assente o impedito. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno
attribuiti punti O,80 per ogni 3O giorni di servizio. anche non
continuativi e per la frazione residua superiore a 15 giorni.
La sostituzione del preside titolare in congedo ordinario non
dà diritto al punteggio aggiuntivo.
(5) Lo stesso punteggio è attribuito ai docenti
incaricati della vigilanza nelle sezioni o corsi serali o per
lavoratori.
(6) L'insegnante che chiede la conferma dell'incarico
di presidenza per avere titolo all'attribuzione di dieci punti,
deve indicare al primo posto delle preferenze espresse in tutte
le domande di incarico la scuola o l'istituto di cui è
preside incaricato nell'anno scolastico in corso. I dieci punti
attribuiti per la conferma concorrono a determinare il punteggio
complessivo in base al quale l'interessato è collocato
nella graduatoria cui si riferisce l'istituto o scuola chiesti
per conferma.
(7) Il diploma di Accademia di Belle Arti deve essere
congiunto al diploma di maturità artistica o di arti applicate
o di maestro d'arte. Detti diplomi, che non danno diritto a punteggio,
devono essere comunque allegati al diploma di AA.BB.AA..
(8) Il punteggio va attribuito per le graduatorie
relative ai licei artistici ed agli istituti d'arte.
(9)Per ogni classe di concorso il punteggio è
attribuito una sola volta.
(10)Per gli insegnanti di educazione fisica l'inclusione
in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto espletati
anteriormente all'entrata in vigore del D.L. 3O.1 1976 n.13, convertito
nella legge n.88 del 3O.3.1976, è valutata punti .1.
(11)Il/La sottoscritt ..................................................
aspirante all'incarico di presidenza nell'anno scolastico...................
avendo chiesto di beneficiare della precedenza prevista dall'art.
6 dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai
sensi della legge n.15/68, di essere effettivamente convivente
con il/la sig. ......................unitamente al/alla quale
abita nel comune di ......................via.................................
e che la descritta situazione risulta agli atti dell'anagrafe
del comune di ............. avendo il/la sottoscritt adempiuto
alle prescrizioni indicate dall'art. 13 del D.P.R. 3O.5.1989,
n.223.
In fede firma
........................................ ..........................................................
(autentica)