Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Uff.VI
Circolare Ministeriale 14 giugno
2002, n. 68
Prot. N. 1804
Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del
personale docente ed educativo per l'a.s. 2002/2003 - Presentazione
domande
TITOLO I - COMPOSIZIONE DELLE GRADUATORIE
ART.1
(POSTI DI INSEGNAMENTO E CLASSI DI CONCORSO - POSTI DI PERSONALE
EDUCATIVO)
Ai sensi del Regolamento adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201 -
in relazione ai periodi di vigenza stabiliti dal comma 5 dell'art. 5 e
per effetto delle domande da presentarsi negli anni scolastici
successivi al primo di cui ai commi 9,10,11 e 12 del medesimo art. 5 -
le graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed
educativo per l'a.s. 2002/2003 sono costituite - per ciascun posto di
insegnamento, classe di concorso e posto di personale educativo - come
segue.
GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA
(VALIDITÀ ANNUALE)
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 20
agosto 2001, n. 333, concernenti l'aggiornamento annuale delle
graduatorie permanenti, e delle disposizioni di cui all'art. 8 del
D.D.G. del 12 febbraio 2002, le graduatorie di circolo e di istituto
di prima fascia, integralmente riformulate, comprendono gli
aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti relative all'a.s.
2002/2003, graduati secondo l'ordine riferito a ciascuno scaglione
ed il punteggio con cui figurano nelle graduatorie permanenti
medesime.
Ciascun aspirante si intende incluso nelle graduatorie delle scuole
richieste per l'a.s. 2002/2003 per effetto dell'avvenuta
presentazione, nei termini previsti dal D.D.G. 12 febbraio 2002, del
relativo Mod. 3 ovvero, nel caso di mancata presentazione di tale
modello, nelle scuole in cui figurava nell'a.s. 2001/2002.
Analogo criterio vale per i corsisti delle Scuole di
Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) che saranno
inclusi nelle graduatorie permanenti per effetto delle disposizioni
di cui al D.D.G. 29 maggio 2002, i quali verranno compresi nelle
graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia delle scuole
prescelte secondo l'ordine occupato nelle graduatorie permanenti
medesime.
GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 2° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5
del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli
aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in
ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 2^ fascia sono
composte dagli eventuali aspiranti abilitati non inclusi in
graduatoria permanente, ordinati nel modo seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella seconda fascia della
scuola in cui figuravano nel precedente a.s. 2001/2002, graduati
secondo il punteggio già acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella seconda fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002, sia
nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella
scuola per la prima volta nell'a.s. 2002/2003, graduati secondo il
punteggio già acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di
valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio
spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al successivo art. 4.
GRADUATORIE DI TERZA FASCIA
(VALIDITÀ TRIENNALE - 2° ANNO DI VIGENZA)
In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art.5
del D.M. n.201/2000, che prevedono l'inserimento in coda degli
aspiranti già inclusi che chiedono nuove scuole e l'inclusione in
ulteriore coda dei nuovi aspiranti, le graduatorie di 3^ fascia sono
composte dagli aspiranti forniti del solo titolo di studio di
accesso, ordinati nel modo seguente:
1° blocco: aspiranti che permangono nella terza fascia della
scuola in cui figuravano il precedente a.s. 2001/2002, graduati
secondo il punteggio già acquisito;
2° blocco: aspiranti già inclusi nella terza fascia delle
graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s. 2001/2002, sia
nella stessa che in altra provincia, che si inseriscono nella
scuola per la prima volta nell'a.s. 2002/2003, graduati secondo il
punteggio acquisito;
3° blocco: nuovi aspiranti, graduati in base alla tabella di
valutazione annessa al D.M. n. 201/2000, secondo il punteggio
spettante per i titoli, dichiarati nel modulo di domanda,
posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di cui al successivo art. 4.
ART. 2
(ELENCHI DI SOSTEGNO)
In ciascuna scuola sono costituiti elenchi per le attività
didattiche di sostegno agli allievi in situazione di handicap secondo
le disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001.
Per quanto riguarda gli aspiranti all'insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado presenti in più graduatorie,
l'inserimento nei relativi elenchi di sostegno avverrà con procedura
automatizzata, in base alla graduatoria di classe di concorso che per
collocazione di fascia ed ordine di inclusione risulti più favorevole
agli interessati e col punteggio relativo a tale graduatoria.
Per l'a.s. 2002/2003 gli elenchi di sostegno sono composti dagli
aspiranti che siano in possesso del titolo di specializzazione per
l'insegnamento di sostegno agli alunni in situazione di handicap,
conseguito entro le rispettive date sottoindicate, ordinati secondo la
seguente sequenza:
1) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI
PRIMA FASCIA
Sono ordinati secondo le disposizioni previste per gli elenchi di
sostegno tratti dalle graduatorie permanenti dall'art. 5 del D.D.G.
del 12 febbraio 2002, e cioè:
1° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione entro il 31 maggio 2002;
2° raggruppamento: aspiranti in possesso del titolo di
specializzazione conseguito dal 1°giugno 2002 e fino al 20 luglio
2002
All'interno di ciascun raggruppamento la posizione ed il
punteggio degli aspiranti derivano direttamente dall'analoga
posizione e dal punteggio con cui gli aspiranti medesimi figurano
nelle corrispondenti graduatorie di circolo e di istituto di prima
fascia relativamente al posto di insegnamento o classe di concorso
che rileva ai fini dell'inserimento negli elenchi medesimi.
Analogamente si opera nei riguardi degli aspiranti che hanno titolo
ad iscriversi in coda alle graduatorie permanenti ai sensi del D.M.
29.5.2002.
2) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI
SECONDA FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che abbiano conseguito il titolo di
specializzazione entro il 20 luglio 2002, ordinati secondo la
medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di
insegnamento o la classe di concorso che rileva ai fini
dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.
3) ELENCHI TRATTI DALLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI
TERZA FASCIA
Sono composti dagli aspiranti che siano in possesso del titolo di
specializzazione entro il 20 luglio 2002, ordinati secondo la
medesima sequenza e punteggio cui si riferisce il posto di
insegnamento o la classe di concorso che rileva ai fini
dell'inserimento negli elenchi di sostegno medesimi.
4) In posizione subordinata a tutti gli aspiranti precedentemente
individuati ai punti 1, 2 e 3, e secondo i medesimi criteri di
ordine, si colloca, con riserva, un ulteriore raggruppamento di
aspiranti che abbiano dichiarato di avere in corso di conseguimento
il titolo di specializzazione per il sostegno in data successiva al
20 luglio 2002 e fino al 31 ottobre 2002.
A tale categoria di aspiranti, subordinatamente a tutti coloro che
hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 20 luglio
2002, possono essere attribuite, su posti di sostegno disponibili
per l'intero anno scolastico, supplenze a titolo provvisorio
condizionate all'effettivo conseguimento del titolo entro il 31
ottobre 2002.
Entro lo scadere di tale termine i predetti aspiranti dovranno far
pervenire la dichiarazione di aver conseguito il titolo di
specializzazione alle scuole che gestiscono la loro domanda al fine
di far acquisire tale situazione a tutte le scuole interessate.
Nei riguardi degli aspiranti che hanno sciolto positivamente la
riserva le scuole interessate procederanno alle conferme sui posti
di sostegno precedentemente da loro occupati a titolo provvisorio e
disporranno le supplenze sui posti di sostegno eventualmente
assegnati a titolo provvisorio ad aspiranti privi di titolo, secondo
il principio di cui all'art.7, comma 8, del D.M. n.201/2000, per il
quale le scuole che abbiano esaurito gli aspiranti forniti di titolo
nelle proprie graduatorie, utilizzano le graduatorie delle altre
istituzioni scolastiche della provincia seguendo il criterio di
viciniorità.
Al termine di tali operazioni, ove, pur essendo stati utilizzati
tutti gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione, siano
residuati posti di sostegno attribuiti in via provvisoria ad
aspiranti privi di titolo, questi ultimi sono confermati a titolo
definitivo sui posti stessi.
TITOLO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
ART. 3
(IPOTESI PREVISTE)
L'assetto delle graduatorie per l'a.s. 2002/2003, così come
specificato nel precedente titolo I, viene definito in due fasi:
1) la prima, già attivata ai sensi dell'art. 8 del D.D.G. 12
febbraio 2002, - ed in via di completamento per coloro che saranno
inclusi in graduatoria permanente per effetto del D.D.G. 29 maggio
2002- riguarda gli aspiranti inclusi in graduatoria permanente che
hanno avuto facoltà, anche per gli insegnamenti per i quali non
hanno titolo ad essere inclusi in graduatoria permanente, di
esprimere "ex novo" le loro opzioni per quanto riguarda la
provincia e le sedi prescelte per l'inclusione in graduatorie di
circolo e di istituto.
Tali aspiranti non possono, pertanto, richiedere le variazioni di
provincia e di sedi scolastiche previste dalla presente circolare ma
possono, esclusivamente, presentare eventuale domanda quali nuovi
aspiranti, per nuovi insegnamenti (ivi incluso quello di sostegno)
per i quali non figuravano nell'a.s. 2001/2002.
2) La seconda, rivolta agli altri aspiranti non inclusi in
graduatoria permanente ed attivata con la presente circolare, per
realizzare le ipotesi previste dal comma 10, dell'art. 5, del D.M.
n. 201/2000 e cioè:
PER GLI ASPIRANTI GIÀ INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO DI SECONDA E TERZA FASCIA PER L'A.S. 2001/2002:
a) possibilità di integrare il numero delle scuole fino
al massimo previsto;
b) possibilità di sostituire fino ad un massimo di 3 sedi
scolastiche;
c) possibilità di cambiare provincia con conseguente nuova
indicazione delle scuole prescelte.
PER GLI ASPIRANTI NON INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI
ISTITUTO PER L'A.S. 2001/2002:
d) possibilità di presentazione di domanda
d'insegnamento.
Rientra in quest'ultima categoria di "nuovi aspiranti"
anche il personale già incluso in graduatorie di circolo e di
istituto che intenda presentare domanda per nuovi
insegnamenti.
La possibilità di presentare domanda di cui al presente punto d)
può riguardare, pertanto, oltre il personale che presenta per la
prima volta domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e
di istituto, anche le seguenti categorie di aspiranti:
personale incluso in graduatoria permanente per l'a.s.
2002/2003: ferme restando le sedi scolastiche già espresse col
mod. 3 allegato al D.D.G. del 12 febbraio 2002, può presentare
domanda per l'inclusione in seconda e/o terza fascia delle
graduatorie di circolo e d'istituto per nuovi insegnamenti per i
quali non era presente nelle predette graduatorie relative all'a.s.
2001/2002;
personale già incluso in graduatorie di circolo e di
istituto di seconda e/o terza fascia per l'a.s. 2001/2002: ferme
restando le sedi scolastiche in cui già figura - per le quali
può usufruire esclusivamente di una delle possibilità di cui
ai precedenti punti a), b) e c) - può presentare domanda di
inclusione in seconda e/o terza fascia per nuovi insegnamenti
per i quali non era presente nelle graduatorie relative all'a.s.
2001/2002;
personale educativo già incluso nella corrispondente terza
fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per l'a.s.
2001/2002: ferme restando le sedi scolastiche in cui già figura
- per le quali può usufruire esclusivamente di una delle
possibilità di cui ai precedenti punti a), b) e c) - ove, entro
la data di scadenza di presentazione delle domande di cui al
successivo art. 4, abbia conseguito l'idoneità nel relativo
concorso ordinario bandito nell'anno 2000, può presentare
domanda per l'inclusione nella corrispondente seconda fascia
delle graduatorie di circolo e d'istituto.
ART. 4
(TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
Per ciascuna delle ipotesi specificate ai punti a, b, c, d, del
precedente art. 3 sono predisposti e allegati alla presente circolare
appositi moduli di corrispondente tipologia.
Il modulo relativo alla tipologia d) "nuovi aspiranti",
quando è adottato, per nuovi insegnamenti, da parte di aspiranti già
inclusi in graduatoria, è opportunamente caratterizzato per limitarne
la compilazione all'evidenziazione dei soli elementi relativi al nuovo
insegnamento.
I moduli relativi alle tipologie a, b, e c rappresentano ipotesi tra
loro alternative sicché uno stesso candidato può presentarne
soltanto uno.
In tutti i casi in cui l'espressione di sedi scolastiche risulti
complessivamente superiore ai limiti previsti (30 istituzioni
scolastiche ovvero 10 circoli didattici) le richieste eccedenti
saranno considerate nulle.
Secondo quanto già specificato al punto 1) del precedente art. 3, il
personale incluso in graduatoria permanente non può presentare moduli
relativi a scelte di nuove sedi scolastiche o provincia (tipologie a,
b, e c).
Il termine per la presentazione dei moduli di domanda in questione
scade il 20 luglio 2002.
Improrogabilmente entro tale termine il modulo di domanda deve essere
spedito con raccomandata A/R, ovvero consegnato a mano,
all'istituzione scolastica cui è affidata la gestione della domanda
stessa, secondo quanto specificato ai due commi seguenti.
Per coloro che, già compresi nelle graduatorie di circolo e di
istituto per l'a.s. 2001/2002 rimangono per l'a.s. 2002/2003 nella
stessa provincia, è confermata, in ogni caso, la scuola che gestiva
in precedenza la domanda.
Conseguentemente tale sede non può rientrare tra quelle variabili per
effetto della presentazione del modulo di cui alla tipologia b.
Per coloro che già figuravano nelle graduatorie di circolo e di
istituto per l'a.s. 2001/2002 e per l'a.s. 2002/2003 cambiano
provincia, ovvero per coloro che non figuravano nelle graduatorie di
circolo e di istituto dell'a.s. 2001/2002, la sede scolastica di
gestione della domanda deve essere prescelta dall'interessato e, nel
caso di aspiranti all'insegnamento in diversi gradi scolastici, deve
appartenere all'ordine scolastico di grado superiore.
ART. 5
(DISPOSIZIONI DI RINVIO)
Per gli aspetti generali relativi all'espletamento della presente
procedura rimangono valide le corrispondenti disposizioni impartite
per l'a.s. 2001/2002, in occasione della prima costituzione delle
graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed
educativo, col D.M. 4 giugno 2001, n. 103.
Tale provvedimento - unitamente alla presente circolare, al
Regolamento sulle supplenze del personale docente ed educativo emanato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, al tabulato relativo ai titoli di
studio che consentono l'accesso agli insegnamenti di scuola secondaria
e ai Bollettini Ufficiali contenenti l'elencazione delle scuole
statali con il relativo codice meccanografico - è accessibile tramite
il sito Internet di questo Ministero "www.istruzione.it" e
tramite la rete Intranet disponibile presso gli Uffici Scolastici
Regionali, i Centri Servizi Amministrativi di ciascuna provincia e
presso tutte le istituzioni scolastiche.
La presente circolare deve essere, comunque, affissa all'albo di
ciascun Ufficio.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio ZUCARO
Modello A
Modello B
Modello C
Modello D
Tabelle
Bollettini Ufficiali 2002-03 |