[Archivio]

CIRCOLARE N. 69
Roma, 29 gennaio 1997
PROT. 364 / 22-41


AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE
ISTRUZIONE CLASSICA SCIENT. E MAGISTRALE
S E D E

ALLA DIREZIONE GENERALE
ISTRUZIONE PROFESSIONALE
S E D E

ALLA DIREZIONE GENERALE
ISTRUZIONE TECNICA
S E D E

ALL'ISPETTORATO ISTRUZIONE ARTISTICA
SEDE



OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI ASSISTENTI DI LINGUE STRANIERE A.S. 1997/98

In esecuzione degli accordi culturali stipulati dall'Italia con Austria, Belgio, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Repubblica Federale di Germania e Spagna questo Ministero attua ogni anno scambi di assistenti di lingue straniere.

Gli scambi di assistenti di lingue straniere, sono scambi di studenti universitari di lingue e letterature straniere moderne, selezionati dai competenti Uffici del Paese di provenienza per essere assegnati, dai corrispondenti Uffici dei Paesi di destinazione, a scuole secondarie di secondo grado statali in qualità di assistente del docente di quella lingua straniera che è la loro lingua madre.

Gli scambi di assistenti sono finalizzati ad accrescere l'interesse per lo studio della cultura, della lingua e delle tradizioni dei Paesi che ne danno attuazione.

Mentre le scuole alle quali vengono assegnati assistenti di lingue straniere fruiscono di un modello di lingua viva e di un'esperienza culturale più vicina, per età, a quella degli studenti, gli assistenti possono dedicarsi alle attività di studio e di ricerca finalizzate al completamento dei loro studi universitari.

Gli assistenti di lingue straniere in Italia sono studenti universitari iscritti, nelle università dei Paesi anzidetti, a corsi di lingua italiana o romanza e selezionati dalle autorità scolastiche dei Paesi di provenienza che ne segnalano i nominativi a questo Ministero, Direzione Generale degli Scambi Culturali - Div. I.

Il numero degli assistenti di lingue straniere è determinato dalle condizioni di reciprocità vigenti in materia di accordi culturali e delle disponibilità di bilancio di questo Ministero.

Attualmente vengono offerti ad ognuno dei Paesi sopracitati posti di assistenti di lingue straniere nel numero affianco di ciascuno indicato: Australia n. 15, Belgio n. 5, Francia n. 109, Gran Bretagna n. 15, Irlanda n. 5, Repubblica Federale di Germania n. 27, Spagna n. 10.

Gli assistenti di lingue straniere sono studenti che operano sotto la guida dei docenti italiani della lingua straniera che corrisponde alla loro lingua madre.

Pertanto gli assistenti di lingue straniere non possono assumere la funzione docente, non può essere loro affidata una classe, non possono correggere elaborati né esprimere giudizi di valutazione.

Poiché gli scambi di assistenti hanno finalità meramente culturali, l'assegnazione di assistenti di lingue straniere a scuole statali italiane non instaura alcun rapporto di lavoro e, pertanto, non dà titolo, in Italia, a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a trattamenti di carattere previdenziale.

Agli assistenti di lingue straniere viene offerta una borsa di studio, erogata in ratei mensili di £. 1.060.000 (riscuotibili entro il 27 di ogni mese), il cui importo grava sul bilancio della Direzione Generale degli Scambi Culturali.

Per poter dare piena realizzazione alle finalità degli scambi di assistenti di lingue straniere e di trarre il maggior frutto dalla loro presenza, negli istituti secondari di secondo grado statali, si impartiscono le seguenti istruzioni alle scuole che intendono chiederne l'assegnazione per l'anno scolastico 1997/98:

  1. Le domande di assegnazione di assistenti di lingue straniere o di conferma da parte delle scuole già assegnatarie, con l'indicazione del numero delle classi interessate all'utilizzazione, devono pervenire alla scrivente Direzione Generale entro il 15 febbraio 1997. Poiché entro il mese di marzo il piano nazionale di distribuzione deve essere predisposto e comunicato alle Ambasciate dei Paesi interessati, l'anzidetta data è da ritenere inderogabile.
  2. L'assegnazione degli assistenti alle scuole decorrerà dal mese di ottobre 1997 e terminerà il 31 maggio 1998.
  3. Poiché gli assistenti devono poter attendere ai loro studi universitari, possono essere accolte solo le domande provenienti da scuole site in città sedi di università o vicine a tali sedi.
  4. Non possono essere accolte le domande di scuole che hanno già esperti per la conversazione in lingua straniera (CL. LIX). Pertanto, i Presidi, di intesa con i competenti Provveditorati agli Studi, dovranno accertare, prima di inoltrare le richieste o le conferme, se le rispettive scuole possano utilizzare assistenti di lingua straniera per l'a.s. 1997/98.
  5. L'attività degli assistenti nelle scuole di destinazione non può superare le 12 ore settimanali, gli stessi possono collaborare con non meno di due docenti e non più di quattro.
  6. L'assegnazione di un assistente di lingua straniera ad una scuola non può, di norma, protrarsi per un periodo superiore ad un triennio, per dare la possibilità ad altre istituzioni scolastiche di usufruire di tale opportunità.
  7. I Presidi che ritengano di non volersi ulteriormente avvalere della presenza di un assistente di lingua straniera dovranno darne comunicazione a questa Direzione Generale, entro e non oltre il 15 febbraio 1997; la revoca dell'assegnazione avrà effetto dall'anno scolastico successivo (1997/98).
  8. L'assegnazione di assistenti di lingue straniere verrà comunicata ai Presidi delle scuole prescelte entro il mese di giugno.
  9. I Presidi delle scuole che intendano avallersi della presenza di un assistente di lingua straniera dovranno, quindi, con disponibilità e cortesia aiutare l'assistente, a superare per quanto possibile le difficoltà connesse con il soggiorno in Italia e ad inserirsi nella comunità scolastica e cittadina.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Augenti