Circolare Ministeriale 12 aprile 2001, n. 70
Prot. n. 1961
Oggetto: Esami di Stato abilitazione esercizio libere professioni perito agrario, perito industriale e geometra - sessione 2001 - formazione commissioni esaminatrici - reperimento presidenti (professori universitari e presidi) e commissari (docenti) - istruzioni
PREMESSA
Con OO. MM. datate 26.3.2001, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale - quarta serie
speciale, n. 29 del 10.4.01, sono indette, per il corrente anno, le sessioni
degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni
di cui all'oggetto che hanno inizio (insediamento delle commissioni) il 16
ottobre (periti agrario ed industriale) ed il 6 novembre (geometra) prossimi.
Gli esami in argomento, previsti, nell'ordine, dalla L. 21.2.91, n. 54, dalla L.
2.2.90, n. 17 e dalla L. 7.3.85, n. 75, sono disciplinati dalla L. 8.12.56, n.
1378 e successive modificazioni ed integrazioni e dai regolamenti approvati,
rispettivamente, con D.M. 16.3.1993, n. 168, con DD.MM. 29.12.91, n. 445 e
29.12.00, n. 447 e con DD.MM. 15.3.86 e 14.7.87.
Le dette disposizioni, in relazione alla composizione delle commissioni
giudicatrici, contemplano quale:
Presidente:
- un docente universitario di ruolo ordinario o straordinario, associato o fuori
ruolo ed in pensione;
- un preside, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di istituto tecnico
corrispondente alle indicate tipologie di esame (per i geometri anche con
l'integrazione di cui al paragrafo V-A1-a);
Commissario:
- un professore, laureato e con contratto di lavoro a tempo indeterminato, delle
scuole secondarie superiori, docente di specifiche discipline (vedasi paragrafo
V - B).
Per ciascuna commissione è richiesta, poi, anche la nomina di tre liberi
professionisti iscritti all'albo e di componenti supplenti (due liberi
professionisti ed un professore) che sostituiscano quelli effettivi in caso di
rinuncia degli stessi.
Ciò premesso, si dettano, qui di seguito, le istruzioni finalizzate al
reperimento del personale necessario per la formazione delle commissioni di cui
trattasi (presidenti e commissari docenti), segnalando che, a modifica della
disciplina dello scorso anno, per la quale le domande venivano inviate ai
Provveditorati agli Studi per l'acquisizione al sistema informativo dei relativi
dati ai fini della gestione automatica delle procedure, da quest'anno tali dati
vengono comunicati al SIMPI da parte delle medesime istituzioni scolastiche sede
di servizio del personale interessato (le istituzioni scolastiche di Trento e di
Bolzano si avvalgono, invece, dei rispettivi Uffici scolastici provinciali,
mentre quelle della Valle d'Aosta del Provveditorato agli studi di Torino -
vedasi paragrafo VII), personale che deve, poi, aver cura di controllare
l'esattezza dei propri dati meccanizzati e di segnalare al Capo di istituto
eventuali necessarie rettifiche da fare apportare. Si precisa, poi, che le
comunicazioni di nomina vengono notificate, a tempo debito e tramite sistema
informativo, presso il medesimo istituto sede di servizio. Le domande dei
professori universitari continuano, invece, a pervenire ai Provveditorati per
l'acquisizione a sistema dei relativi dati.
Un "pacchetto informativo" per le istituzioni scolastiche, relativo
agli adempimenti da curare a sistema, sarà disponibile sul sito intranet
Innovazione@scuola.
Le modalità di compilazione dei moduli-domanda (modelli A/1 per i docenti
universitari ed A/2 per il personale della scuola) sono riportate in calce ai
moduli stessi e fanno parte integrante della presente circolare. Si raccomanda
una attenta lettura delle stesse e della presente, da effettuare prima della
compilazione, anche al fine di prevenire contestazioni frutto di una imperfetta
conoscenza delle disposizioni.
Si richiama l'attenzione sulla personale responsabilità di coloro che
presentano la domanda in relazione ad eventuali loro indicazioni erronee, che
potrebbero determinare una formazione illegittima delle commissioni, e dei
Rettori e Capi di istituto relativamente al controllo della correttezza dei dati
indicati, rispettivamente, dai docenti universitari (anche fuori ruolo ed in
pensione) e dagli insegnanti. Di tale avvenuta attività di controllo farà fede
l'apposizione del visto in calce al modulo-domanda da parte dei detti
responsabili.
E' fatto divieto di presentare più di una domanda. E' fatto divieto di
presentare domanda e di accettare una eventuale nomina:
- al personale a part time;
- a chi abbia avuto una sanzione disciplinare superiore alla censura, inflitta
nel corrente, nel successivo o nel precedente anno scolastico o accademico;
- a chi si trovi in una qualunque posizione di stato che comporti esonero o
sospensione dal servizio nell'intero periodo di svolgimento della funzione
ovvero in una parte dello stesso;
- a chi risulti collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti.
E' esonerato dalla presentazione della domanda il personale avente titolo alle
agevolazioni ex art. 33 L. n. 104/92 (artt. 19 e 20 L. n. 53/00).
I - ADEMPIMENTI RICHIESTI AL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
Si prega il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica di voler
rendere disponibile, con cortese tempestività, sul proprio sistema informativo
(intranet), a tutte le Istituzioni universitarie la presente circolare ed il
modulo-domanda A/1, raccomandandone la più ampia ed efficace diffusione
all'interno dei vari Dipartimenti e Facoltà.
II - ADEMPIMENTI RICHIESTI AI DOCENTI UNIVERSITARI
I docenti interessati, anche in pensione, provvedono a compilare un unico
modulo-domanda A/1 in ogni sua parte, seguendo attentamente le istruzioni ivi
riportate previa lettura della presente circolare, ed a consegnarlo in tempo
utile al competente ufficio amministrativo dell'Università per gli adempimenti
di competenza del Rettore. Le domande presentate direttamente al Provveditorato
non verranno prese in considerazione.
I docenti, ricevuta la comunicazione di nomina al domicilio indicato sul modulo
domanda, devono comunicare subito la loro accettazione o rinuncia motivata, a
mezzo fax o telegramma, sia al Provveditorato della provincia sede d'esame e sia
all'Istituto sede d'esame.
III - ADEMPIMENTI RICHIESTI AI RETTORI
I Rettori delle Università avranno cura di apporre, in calce a ciascun modulo
compilato e consegnato dagli aspiranti, il proprio visto a convalida delle
dichiarazioni rese dagli stessi verificabili d'ufficio, il proprio nulla osta,
nonchè, per il personale non in pensione e non a tempo definito, la propria
autorizzazione ex art. 58 D.L. vo n. 29/93. Le Università, entro il termine del
10 maggio p.v. e con apposita distinta, trasmettono le domande presentate dai
docenti, con raccomandata o posta prioritaria e con riferimento alla presente
circolare, solo al Provveditorato agli Studi della medesima provincia nella
quale hanno sede; successivamente, nel caso, fanno conoscere ogni sopravvenuto
elemento di interesse. Eventuali domande erroneamente inviate a questa Direzione
Generale o prive della sottoscrizione del Rettore per necessaria autorizzazione
non sono prese in considerazione.
In tema di preclusioni di nomina vedasi appresso (paragrafo IX). I Rettori sono
pregati di valutare, con attento e prudente apprezzamento, l'opportunità di
trasmettere le domande di coloro che risultino imputati o indagati per reati
particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina.
IV - PRIMO ADEMPIMENTO RICHIESTO AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
I Provveditori agli Studi avranno cura di segnalare, con la massima
tempestività e per gli adempimenti contemplati, a tutti i Presidi di Istituti
tecnici ovvero di Istituti comprensivi, per associazione, di Istituti tecnici la
disponibilità della presente circolare e del modulo-domanda A/2 sul
SIMPI-INTRANET.
V - ADEMPIMENTI RICHIESTI AL PERSONALE DELLA SCUOLA
A - PRESIDI
A1 - Adempimenti personali
Sono tenuti alla compilazione ed a disporre la comunicazione al SIMPI dei dati
del modulo-domanda A/2, sempreché titolari di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, già di ruolo ordinario (si precisa che i requisiti di cui
appresso, legittimanti la nomina, devono essere posseduti non solo al momento
della presentazione della domanda - a.s. 2000/01, ma anche in quello di
svolgimento della funzione - a.s. 2001/02):
per la nomina nelle commissioni giudicatri-ci degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra: i Presidi degli Istituti tecnici per Geometri e Commerciali e per Geometri, nonché i Presidi di qualunque altro tipo di Istituto tecnico purché provenienti da cattedre di insegnamento comprese nelle classi di concorso 16/A, 58/A e 72/A;
per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professio-ne di Perito Industriale: i Presidi degli Istituti tecnici industriali;
per la nomina nelle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della libera professio-ne di Perito Agrario: i Presidi degli Istituti tecnici agrari;
I Presidi di generico Istituto di istruzione secondaria superiore e quelli di
Istituto diverso da quelli sopraindicati sono legittimati alla presentazione del
modulo-domanda ed alla nomina solo nel caso in cui i detti Istituti sede di
servizio siano comprensivi, per associazione, dello specifico Istituto
richiesto.
Non possono, invece, compilare il modulo-domanda A/2:
- i presidi privi dei requisiti sopra indicati (incaricati; in pensione; con
sede di servizio diversa da quelle indicate - salva la detta eccezione per i
geometri; provenienti da cattedre di insegnamento non comprese nelle dette
classi di concorso per i geometri);
- i Presidi di istituto del tipo richiesto che non sia, però, sede di corsi di
ordinamento di ITG, ITI o ITA ovvero di corsi sperimentali con corrispondenza,
ex art. 279 D.L.vo n. 297/94, a corsi di ITG, ITI o ITA;
- i presidi che cessano dal servizio (per dimissioni, ecc...) il 1° settembre
p.v.;
- coloro che si trovano in posizione di preclusione di nomina (vedasi paragrafo
IX).
I presidi sono, quindi, invitati a compilare, con attenzione ed in ogni sua
parte, il modulo-domanda sulla base delle apposite istruzioni e con
sottoscrizione avente anche valore di conferma dell'esattezza e completezza di
tutti i dati richiesti e riportati. I relativi dati devono essere comunicati al
SIMPI, dallo stesso istituto, ad iniziare dal 10 e non oltre il 19 maggio p.v..
I dati meccanizzati devono essere subito controllati ed, eventualmente,
rettificati entro il medesimo termine.
Le domande di cui trattasi devono essere compilate in unico originale che resta
depositato presso l'istituto, mentre una copia viene fatta recapitare per
conoscenza, a cura dei Presidi e con riferimento alla presente circolare, al
Provveditore agli Studi della sede di servizio entro il 7 maggio p.v. (da non
inviare, invece, a questa Direzione Generale).
In caso di conoscenza successiva della propria cessazione dal servizio, di
mobilità (trasferimento in altro tipo di istituto per a.s. 2001/02) e di
qualunque altra eventuale, necessaria variazione, queste dovranno essere
comunicate a sistema, da parte del medesimo istituto, in un breve periodo di
riapertura delle funzioni (dal 3 al 4 settembre).
I Presidi, ricevuto l'atto di nomina per il tramite del SIMPI, devono aver cura
di comunicare subito, a mezzo fax o telegramma, la loro accettazione (o rinuncia
motivata) congiuntamente sia ai Provveditori delle province sede di servizio e
d'esame e sia all'Istituto sede d'esame.
A2 - Adempimenti per le nomine dei docenti
E' compito dei Capi di istituto:
- far compilare integralmente il modulo-domanda A/2, che deve essere esattamente
riprodotto a cura di ciascun Istituto nel numero di copie necessario, da coloro
che siano in possesso dei requisiti sotto menzionati;
- valutare e concedere ai docenti, a fronte di fondate ragioni personali ovvero
di prioritarie esigenze di servizio non diversamente tutelabili, l'esonero dalla
presentazione della domanda;
- constatare l'avvenuta presentazione del modulo domanda da parte di tutti i
docenti non esonerati in possesso dei requisiti richiesti;
- controllare la correttezza dei dati indicati dai docenti, richiedendo loro,
nel caso, correzioni o integrazioni;
- verificare la insussistenza di preclusioni di nomina (vedasi paragrafo IX), a
fronte delle quali occorre non trasmettere a sistema le domande, informandone
per iscritto l'interessato. Lo stesso dicasi con riferimento ai docenti che
risultino imputati o indagati per reati particolarmente gravi comportanti
incompatibilità con la nomina, valutazione da operare con attento e prudente
apprezzamento; - apporre in calce ai moduli presentati dai docenti in servizio
nella scuola il proprio visto, a convalida delle dichiarazioni rese dagli stessi
verificabili d'ufficio;
- far comunicare al SIMPI, dallo stesso istituto, ad iniziare dal 10 e non oltre
il 19 maggio i dati relativi alle domande dei docenti. Eventuali domande
erroneamente inviate a questa Direzione Generale non verranno prese in
considerazione;
- curare, per il personale censito nell'anagrafe del sistema informativo,
l'acquisizione dei dati anagrafici così come noti agli archivi del sistema
stesso (es.: prof. Vincenzo Maria Rossi conosciuto come Vincenzo M. Rossi dovrà
essere acquisito in quest'ultimo modo) che procede a controlli in linea;
- consegnare, tempestivamente, ai docenti interessati il documento relativo
all'avvenuta acquisizione dei dati riportati sul modulo domanda e fare
effettuare a sistema (sempre entro il 19 maggio) le necessarie rettifiche
relative ad eventuali errori riscontrati;
- far comunicare a sistema, da parte del medesimo istituto, in un breve periodo
di riapertura delle funzioni (dal 3 al 4 settembre), qualunque eventuale,
necessaria variazione (esonero per motivi sopravvenuti, rettifica dati,
cessazione dal servizio, mobilità, preclusioni, ecc.);
- notificare, con urgenza, ai docenti la comunicazione di nomina (a componente
effettivo o supplente) resa disponibile dal SIMPI;
- garantire che il docente nominato comunichi con immediatezza la propria
accettazione o rinuncia motivata.
B - DOCENTI
Sono tenuti alla compilazione del modulo-domanda A/2 i professori, laureati e
con contratto di lavoro a tempo indeterminato relativo a cattedre di istruzione
secondaria superiore:
- docenti di costruzioni o tecnologia delle costruzioni, di topografia o di
economia ed estimo che insegnino nel corrente anno scolastico ed abbiano
effettivamente insegnato tali discipline per almeno dieci anni a tutto l'anno
scolastico corrente (compresi gli anni di insegnamento precedenti alla detta
tipologia di contratto) negli Istituti tecnici per geometri;
- docenti di materie tecniche, ricomprese nelle classi di concorso indicate nel
modulo domanda, che insegnino nel corrente anno scolastico e che, quindi,
abbiano effettivamente insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali
discipline nei trienni degli Istituti tecnici industriali;
- docenti di discipline agrarie, ricomprese nelle classi di concorso indicate
nel modulo domanda, che insegnino nel corrente anno scolastico e che, quindi,
abbiano insegnato, alla data di espletamento degli esami, tali discipline nei
trienni degli Istituti tecnici agrari.
I docenti che insegnano in corsi sperimentali possono presentare il
modulo-domanda purchè in esito al corso medesimo venga rilasciato, ex art. 279
D.L.vo n. 297/94 e secondo il criterio di corrispondenza fissato nel decreto
autorizzativo, un diploma di ITG, di ITI o di ITA.
Non possono presentare il modulo-domanda A/2:
- i docenti privi dei requisiti sopra indicati (con contratto di lavoro a tempo
determinato; con contratto di lavoro a tempo indeterminato ma non relativo a
cattedre di istruzione secondaria superiore; in pensione; che non insegnino nel
corrente anno scolastico le specifiche materie indicate, anche se le hanno
insegnate in precedente/i anno/i scolastico/i, o le insegnino attualmente, ma in
altri tipi di istituti rispetto a quelli indicati; con meno di 10 anni di
effettivo insegnamento negli ITG ovvero con 10 anni, ma senza insegnamento in
atto; che insegnino esclusivamente nei bienni degli ITIS e degli ITA; che
insegnino, le materie specifiche, in corsi sperimentali diversi da quelli
sopraindicati);
- i docenti che cessano dal servizio (per dimissioni, ecc...) il 1° settembre
p.v.;
- coloro che si trovano in posizione di preclusione di nomina (vedasi paragrafo
IX).
Dopo la integrale compilazione del modulo-domanda i docenti lo sottoscrivono,
confermando, in tal modo, l'esattezza dei dati riportati, e lo consegnano al
Preside (nel caso insegnino in più istituti, a quello con il maggior numero di
ore). Gli stessi sono pregati di verificare attentamente la chiarezza e la
completezza dei detti dati, quali riportati in ciascuna sezione e, in
particolare, di quelli relativi all'anzianità di servizio e, per i docenti
degli ITG, al numero di anni di insegnamento nella materia che dà titolo alla
nomina.
In caso di conoscenza successiva della propria cessazione dal servizio e di
qualunque altra eventuale variazione, queste, con riferimento all'istanza
presentata, devono essere subito segnalate, per iscritto, al capo di istituto.
I docenti, ricevuto l'atto di nomina (quali componenti titolari ovvero
supplenti) a loro notificato dal Capo di istituto, devono aver cura di
comunicare subito, a mezzo fax o telegramma, unicamente all'istituto sede
d'esame, la loro accettazione (o rinuncia motivata), da portare a conoscenza
anche del Preside del proprio istituto.
VI - ALTRI ADEMPIMENTI RICHIESTI AI PROVVEDITORI AGLI STUDI
E' compito dei Provveditori agli studi, nel rispetto della tempistica fissata:
- rilevare che i Presidi abbiano provveduto ad inviare copia della propria
domanda;
- accertare le motivazioni relative all'eventuale mancata consegna della domanda
in copia (es.: Preside incaricato, ecc.), allo scopo di sollecitare
eventualmente il Preside interessato;
- disporre, ad iniziare dal 16 e non oltre il 19 maggio, la trasmissione, via
terminale, al SIMPI delle domande dei docenti universitari pervenute per il
tramite delle Università, con attento controllo dei relativi dati trasmessi,
apponendo su ciascun modulo-domanda il proprio visto;
- disporre la non acquisizione a sistema delle domande del personale
universitario a tempo pieno prive di autorizzazione ex art. 58 D.L. vo n. 29/93
e quelle pervenute non tramite le Università, informandone gli interessati;
- far conoscere a questa Direzione generale, con attento e prudente
apprezzamento, il proprio avviso circa l'opportunità di procedere alla
cancellazione a sistema dei nominativi dei presidi che risultino imputati o
indagati per reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la
nomina. Da segnalare, altresì, ogni altra posizione di incompatibilità, di
preclusione di nomina ed eventuali motivi di esonero;
- comunicare a sistema, in un breve periodo di riapertura delle funzioni (dal 3
al 4 settembre), qualunque eventuale, necessaria variazione;
- assicurare alle istituzioni scolastiche le necessarie azioni di consulenza e
supporto in relazione alle funzioni loro attribuite di gestione dei
moduli-domanda.
Per quanto riguarda le sostituzioni dei Presidenti e dei componenti delle
commissioni (per giustificata richiesta di esonero, per obbligo di astensione,
ecc.) e le nomine dei membri aggregati, si rimanda a successive istruzioni.
VII - ADEMPIMENTI RICHIESTI AL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI TORINO ED AGLI
UFFICI SCOLASTICI DI BOLZANO E TRENTO
In relazione al fatto che gli Istituti di Trento e Bolzano e quelli della Valle
d'Aosta sono privi di collegamento al SIMPI:
- gli Uffici scolastici provinciali di Trento, Bolzano e Torino (per la Valle
d'Aosta) sono pregati di trasmettere, con urgenza, copia della presente
circolare e del modulo-domanda alle istituzioni scolastiche interessate ed alla
Sovrintendenza di Aosta;
- i Presidi degli Istituti di Trento, Bolzano e Valle d'Aosta sono pregati di
trasmettere, entro il 10 maggio, per l'acquisizione a sistema, le proprie
domande e quelle dei docenti ai competenti Uffici scolastici provinciali (Torino
per la Valle d'Aosta, informandone il Sovrintendente agli studi);
- gli Uffici di cui trattasi sono pregati di:
- comunicare i dati al SIMPI entro e non oltre il 19 maggio p.v., previo
controllo della loro correttezza;
- trasmettere ai Presidi e, per il tramite di questi ultimi, ai docenti l'atto
di comunicazione, prodotto dal SIMPI, comprovante l'avvenuta acquisizione a
sistema dei dati riportati sui moduli domanda, per il controllo da parte degli
interessati;
- comunicare a sistema, in un breve periodo di riapertura delle funzioni (dal 3
al 4 settembre), qualunque eventuale, necessaria variazione (esonero per motivi
sopravvenuti, rettifica dati, cessazione dal servizio, mobilità, preclusioni,
ecc.);
- notificare ai Presidi gli atti di loro nomina prodotti dal sistema e
trasmettere agli stessi gli analoghi atti relativi ai docenti in servizio nei
loro istituti per il medesimo adempimento;
I Presidi ed i docenti di cui trattasi, ricevuto in tal modo l'atto di nomina,
devono aver cura di comunicare subito, a mezzo fax o telegramma, la loro
accettazione (o rinuncia motivata) congiuntamente sia agli Uffici scolastici
della sede di servizio e d'esame e sia all'Istituto sede d'esame.
VIII - CRITERI E FASI DI NOMINA
Le nomine dei Presidenti e dei commissari-docenti (per questi ultimi le nomine
di tutti i titolari precedono quelle dei supplenti) vengono disposte, per
ciascuna delle fasi descritte nel seguito ed in base all'anzianità di servizio
e, in subordine, all'anzianità anagrafica, considerando nell'ordine:
Nelle commissioni per periti industriali il docente viene scelto in relazione
alla specializzazione con maggior numero di candidati quali assegnati alle
commissioni medesime, selezionandoli in base alla indicata specializzazione di
insegnamento.
Nelle commissioni con candidati di lingua tedesca il docente viene scelto fra
coloro che hanno barrato l'apposita casella (riservata ai docenti bilingui della
provincia di Bolzano).
I professori universitari ed i presidi già nominati Presidenti nelle
commissioni per periti agrari ed industriali non vengono nominati, una seconda
volta, per geometri a cagione della possibile sovrapposizione dei relativi
periodi di espletamento degli esami.
Le fasi di nomina sono le seguenti (all'interno di ciascuna fase vale, a parità
di anzianità di servizio e di età, l'ordine dato alle preferenze; ciascuna
fase successiva alla prima coinvolge i soli aspiranti non nominati nella/e
fase/i precedenti; ai professori universitari la nomina è conferita d'ufficio
solo se espressamente richiesta; la mancata indicazione, sul modulo domanda, di
sedi richieste viene considerata, anche per i professori universitari,
espressione di preferenza per le province di abituale dimora e di servizio):
L'individuazione dei liberi professionisti iscritti all'albo da nominare nelle commissioni (tre componenti titolari e due supplenti) viene operata, con sistema automatico e sulla base delle terne fornite dal competente organo professionale (tre terne per ciascuna commissione), con metodo casuale - random (prima i titolari, uno per ciascuna terna, e, poi, i due supplenti, da due terne diverse scelte a caso).
IX - PRECLUSIONI DI NOMINA
Non possono essere nominati presidente o commissario, né possono accettare una
eventuale nomina (la preclusione vale anche in caso di nomina per sostituzione e
come membro aggregato):
- i titolari di contratto di lavoro a part time;
- coloro i quali siano stati destinatari di una sanzione disciplinare superiore
alla censura inflitta nel corrente, nel successivo o nel precedente anno
scolastico o accademico;
- coloro i quali, nella stessa sessione e nella stessa o in altra tipologia di
esame di abilitazione: stiano esercitando o abbiano esercitato la funzione;
abbiano rinunciato ad altra nomina; siano stati sostituiti dopo aver assunto la
funzione;
- coloro i quali si trovino in una qualunque posizione di stato che comporti
esonero o sospensione dal servizio nell'intero periodo di svolgimento della
funzione ovvero in una parte dello stesso;
- coloro i quali risultino collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti;
- coloro i quali (esclusi i commissari liberi professionisti) abbiano svolto
nell'anno precedente, per nomina ministeriale ovvero del presidente della
commissione (commissari aggregati nelle commissioni per periti industriali) o
per sostituzione (subentro di membri supplenti o altri), in tutto o in parte la
funzione di presidente o commissario in commissioni con sede nella medesima
provincia e per la stessa tipologia d'esame;
- coloro i quali, dipendenti di altre amministrazioni, non siano stati
autorizzati ex art. 58 D.L.vo n. 29/93 (docenti universitari a tempo pieno).
Non si dà luogo alla nomina del personale che risulti indagato o imputato per
reati particolarmente gravi comportanti incompatibilità con la nomina stessa o
che si sia reso autore di comportamenti scorretti, contestati in sede
disciplinare (personale della scuola), nel corso di precedenti esami.
X - PRESENTAZIONE DOMANDE PER SOSTITUZIONI
Si premette che, solo in sede di sostituzione di presidenti e componenti
(effettivo e supplente) rinunciatari e sempreché risultino esauriti o,
comunque, non utilizzabili, per motivi di necessità ed urgenza, gli elenchi di
risulta forniti dal sistema informativo, è possibile:
- ricorrere a personale che, pur in possesso di tutti i requisiti, non ha
presentato, a tempo debito e per giustificato motivo, domanda da far acquisire
al sistema;
- derogare dal possesso di alcuni requisiti, come appresso indicati, fermo
restando che non sono, comunque, utilizzabili come Presidenti presidi incaricati
e come componenti docenti con contratto di lavoro non a tempo indeterminato (i
docenti in nessun caso possono essere nominati presidenti di commissione). A
parità di requisiti ed anche in caso di necessità ed urgenza ha, comunque,
precedenza nella nomina il personale in servizio nell'istituto sede d'esame, ove
disponibile.
Sono utilizzabili alle cennate condizioni, nell'ordine:
come Presidenti:
- presidi che acquisiscono tutti i requisiti richiesti ad iniziare dall'a.s.
2001/02;
- presidi, nell'a.s. 2001/02, di istituti di istruzione secondaria superiore
diversi da quelli sopra indicati, anche di altro ordine, purché con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, con precedenza per coloro che abbiano in
precedenza diretto il tipo di istituto legittimante la nomina;
- presidi in pensione, di norma da non più di cinque anni, purché già
titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e non dispensati,
destituiti o decaduti, con precedenza per coloro che abbiano diretto il tipo di
istituto legittimante la nomina;
come Commissari:
- docenti, nell'a.s.2000/01, di ITG con meno di 10 anni di insegnamento nelle
materie prescritte a tutto l'anno scolastico corrente ovvero docenti in altri
istituti con 10 anni o meno di insegnamento in ITG anteriori all'anno scolastico
corrente;
- docenti delle materie prescritte che abbiano insegnato, nell'a.s. 1999/00 o
precedenti, tali discipline negli istituti tecnici (ITI - ITA) corrispondenti
alla tipologia di esame;
- docenti delle materie prescritte che insegnino, nell'a.s. 2000/2001 ovvero
abbiano insegnato nell'a.s. 1999/00 o precedenti, tali discipline in istituto
tecnico diverso da quelli corrispondenti alla tipologia di esame (ITG - ITI -
ITA);
- docenti delle materie prescritte che insegnino, nell'a.s. 2001/02, tali
discipline in istituto tecnico corrispondente alla tipologia di esame (ITG - ITI
- ITA) o in istituto diverso;
- docenti in pensione, di norma da non più di cinque anni, purché già
titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e non dispensati,
destituiti o decaduti, con precedenza per coloro che abbiano insegnato le
discipline contemplate negli specifici istituti.
Allo scopo, il personale interessato può presentare, per nomine in qualità di
presidente e commissario, al Provveditorato della provincia sede di servizio e/o
di abituale dimora ed ai Provveditorati delle sole province limitrofe alle
stesse, apposita domanda recante l'indicazione di tutti i dati necessari (senza
utilizzare il modulo-domanda A/2), specificando, chiaramente, sotto la propria
responsabilità i requisiti posseduti e mancanti e dichiarando, espressamente:
le proprie sedi di servizio e/o di abituale dimora; di non essere dipendente di
altra amministrazione (per i pensionati); di non trovarsi in alcuna posizione di
preclusione di nomina (vedasi paragrafo IX). Tali domande, da presentare fino a
dieci giorni prima dell'inizio delle prove, non devono, ovviamente, essere
acquisite al sistema.
XI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. 31.12.96, n. 675, che i
dati personali forniti, raccolti dal Ministero della Pubblica Istruzione -
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Roma (viale Trastevere),
sono utilizzati per le necessarie finalità di gestione delle procedure inerenti
la formazione delle commissioni per gli esami di abilitazione di cui trattasi.
Gli interessati hanno i correlati diritti di cui all'art. 13 della legge in
argomento.
Si confida nella attenta collaborazione degli uffici competenti e nel puntuale adempimento nei modi e nei termini indicati.