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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio X

Circolare Ministeriale 24 luglio 2009, n. 70

MIUROODGOS prot.n. 8100 /R.U./U

Oggetto: Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti ad una minoranza linguistica (Legge 15 dicembre 1999, n. 482 art. 5) Esercizio finanziario 2009

Premessa
La coesistenza di molte lingue in Europa è la risposta alla sfida dell’Unione Europea ad essere unita nella diversità.
“Le numerose lingue nazionali, regionali, minoritarie e delle comunità migranti parlate in Europa arricchiscono ciascuna il nostro patrimonio culturale comune. La loro condivisione favorisce il dialogo e il rispetto reciproco. Nell'Unione Europea esistono zone in cui i cittadini parlano sia una lingua regionale o minoritaria che quella nazionale e conoscono abbastanza bene anche le lingue straniere. Le persone poliglotte sono elementi preziosi poiché fungono da collante tra le diverse culture” (Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee Bruxelles 18 settembre 2008).
L’uso fluente di due o più lingue porta ad assimilare le istanze interpersonali, le tradizioni ,il folclore relativo alle varie culture di riferimento tanto da facilitare la comprensione tra persone diverse, da migliorare la coesione sociale.
Alla preoccupazione per le problematiche connesse alle differenze culturali, sociali, politiche o economiche, possiamo opporre un corretto dialogo che solleciti la comunità ad impegnarsi con azioni opportune ed efficaci sul piano culturale e sociale ed a favorire l’esperienza dell’ascolto reciproco, riconoscendo il contributo che il rispetto per le diverse lingue e culture anche di minoranza apporta al processo di integrazione culturale e di coesione sociale a livello europeo, e di valorizzazione, a livello nazionale, anche dei diversi idiomi che compongono lo scenario culturale e sociale del nostro paese.
Tutelare la flessibilità linguistica, la diversità culturale include la promozione di un modello di integrazione, di una cultura della convivenza pacifica, per la quale promuovere il dialogo con le diverse culture, parlare due o più lingue, in età precoce, significa sviluppare la consapevolezza della propria identità, dei propri diritti come cittadini italiani ed europei ed acquisire la capacità di abbattere la diffidenza verso il diverso, l’altro da me. Apprendere diverse lingue costituisce insieme un’opportunità culturale ed economica, infatti favorisce la libera circolazione, la comprensione e la tolleranza. Si può sostenere infatti che le persone poliglotte sono elementi preziosi poiché fungono da collante tra le diverse culture.
Nell’attuale Europa a 27 Stati, con 3 alfabeti e 23 lingue ufficiali e circa 60 altre lingue parlate in particolari regioni o da specifici gruppi - dove l’Italia appare al primo posto per il numero di lingue di minoranze parlate al proprio interno - la citata Comunicazione della Commissione guarda al multilinguismo come ad una sfida salutare, arricchente per il patrimonio culturale comune, ma soprattutto guarda ai cittadini che parlano sia la lingua regionale o minoritaria che quella nazionale come elementi preziosi per la coesione sociale e come un possibile ponte tra le diverse culture.
L’importanza del contenuto di questa Comunicazione è che da essa si deduce chiaramente che l’appartenenza ad una lingua minoritaria o indirettamente il suo studio non allontana dalla conoscenza delle altre lingue straniere, ma produce una valorizzazione ed un potenziamento delle capacità linguistiche ed è per questo che in un mondo che va sempre più verso il monopolio di una lingua sulle altre, ha sempre più senso tutelare e favorire le lingue minoritarie e deve continuare ad essere un impegno per i governi.
L’Italia, con le sue dodici lingue di minoranza storica e con la moltitudine dei diversi, vivaci e colorati dialetti rappresenta, nel mondo occidentale, uno dei paesi con la più elevata diversità linguistica.
In Italia sono quasi due milioni le persone che appartengono ad una minoranza linguistica, che hanno origini e tradizioni molto antiche e che ancora conservano negli usi, nella vita quotidiana, nella espressione religiosa e nei vestiti tipici, le radici etniche della cultura minoritaria o regionale tramandata di generazione in generazione insieme alla lingua ufficiale della nazione in cui vivono.
Il rispetto del diritto imprescindibile e universalmente riconosciuto di usare una lingua regionale o della minoranza nella vita privata e pubblica è sancito – come è noto - nella Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, – Strasburgo, 5 novembre 1992- entrata in vigore il 1° marzo 1998 e diventato così un punto di riferimento per le rispettive legislazioni nazionali e regionali.
In seguito, in Italia è stata promulgata il 15 dicembre 1999 la Legge n. 482, che ha disciplinato in forma organica la tutela di dodici minoranze linguistiche insediate nel territorio italiano, dando applicazione al dettato costituzionale e alla normativa europea.
Essa all’art. 2 dispone che: "La Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo”.
Nel nostro Paese vi sono infatti aree plurilingue, di antichissima data, dove convivono culture e lingue diverse formatesi a seguito di fenomeni di migrazione o a causa della loro particolarità geografica, essendo zone di confine. Queste comunità in questi anni hanno sperimentato, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la validità della legislazione nazionale e locale nella promozione e nella tutela dell’apprendimento delle lingue minoritarie come simbolo dell’identità regionale, della coesione sociale e dell’arricchimento del proprio patrimonio culturale, sempre comunque nel rispetto dell’uso della lingua italiana come fattore di identificazione culturale e di unità nazionale.
In questo contesto, la Legge n. 482 ha introdotto, in particolare, agli articoli 4 e 5, specifiche disposizioni in materia di promozione della lingua delle minoranze sia come strumento di svolgimento delle attività didattiche nella scuola materna e di insegnamento delle discipline nella scuola elementare e secondaria di 1° grado, sia come oggetto specifico di apprendimento nei predetti gradi di scuola. Tali disposizioni, integrate dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001 n. 345, contenente il Regolamento di attuazione della citata Legge, hanno consentito alla scuola dell’autonomia la realizzazione di importanti obiettivi nella salvaguardia e nel mantenimento delle lingue regionali.
Indicazioni
Questa Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici, in occasione del decennale della Legge 482/99, ha sentito la necessità di valutare gli esiti dell’impatto delle iniziative di tutela e di promozione delle lingue minoritarie storiche negli Istituti Scolastici appartenenti a zone geograficamente delimitate, affidando all’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo (INVALSI) il piano di ricerca “Lingue di minoranza e scuola. A dieci anni dalla Legge 482/99”.
Lo scopo della ricerca è di effettuare una ricognizione dello stato reale di applicazione della legge sulle minoranze linguistiche, investigando il numero e la tipologia delle scuole coinvolte, i diversi modelli di autonomia scolastica messi in atto dalle scuole stesse, i diversi orientamenti e metodologie d’insegnamento della lingua, i materiali didattici adottati e il tipo di rapporto tra lingua e cultura presente sul territorio nonché le sinergie messe in atto con il territorio medesimo.
I percorsi progettuali presentati dalle Istituzioni Scolastiche nei dieci anni intercorsi dalla promulgazione della Legge 482/99 testimoniano l’impegno professionale profuso per la promozione della lingua e cultura di appartenenza, il profondo vincolo che lega le comunità locali alle loro diverse radici etniche, la fattiva e sinergica collaborazione che si è instaurata tra scuola e territorio. La ricerca in corso cercherà – tra l’altro - di valutare l’entità del contributo reale che i finanziamenti concessi in questi anni alle istituzioni scolastiche hanno portato alla promozione e salvaguardia delle lingue e culture minoritarie.
Sia dai risultati preliminari dell’attività di ricerca commissionata all’INVALSI - che si è avvalsa di informazioni assunte dalle scuole interessate tramite questionario on-line e tramite focus-group con insegnanti, genitori e studenti - sia dalle richieste avanzate dal Gruppo di Studio, di cui al D.D. 17 ottobre 2008 n. 59, all’uopo ricostituito con il compito di offrire indicazioni per la definizione dei criteri generali nel campo delle minoranze linguistiche storiche , emergono significativamente alcune esigenze che appaiono di indubbia rilevanza:

* la necessità, sentita con chiarezza dalle scuole, di una minore “precarietà progettuale”, di un tempo più lungo per la pianificazione e lo svolgimento del lavoro programmato, in modo da garantire continuità e stabilità ai progetti;
* il bisogno di ampliare i progetti in rete tra le scuole, al fine di rafforzare l’identità di ogni minoranza e rompere l’isolamento nel quale alcune di esse si trovano, collegandosi a scuole di altre zone, sia, nel caso di minoranze trasnazionali, ai paesi delle lingue tetto, anche al fine di utilizzare al meglio le risorse in quelle attività, per le quali più forti sono i vantaggi finanziari derivanti dall’ampliamento dei destinatari;
* l’urgenza di definire la tipologia degli insegnanti di lingue minoritarie, individuando dei requisiti minimi condivisi, al fine di assicurare se non una completa omogeneità dell’offerta - difficilmente raggiungibile in una tipologia d’insegnamento così eterogeneo - almeno un minimo comune denominatore tra coloro che insegnano;
* l’opportunità di promuovere – ove possibile – una tipologia di insegnamento più vivo e contestualizzato delle lingue minoritarie, utilizzando metodologie innovative e contenuti più accattivanti.

La corrispondenza ai principi proposti favorirà non solo la promozione delle lingue minoritarie ai sensi della Legge 482/99, ma anche una risposta positiva a quella sfida salutare costituita dalla diversità linguistica proposta dalla Commissione delle Comunità Europee (Bruxelles 18/9/2008), di cui in premessa.
Anche quest’anno tutte le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado interessate all’uso della lingua minoritaria, sono invitate a presentare – per il biennio 2009/2011 - propri percorsi progettuali in rete, purché siano site in “ambiti territoriali e subcomunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (legge 15 dicembre 1999 n. 482 art.3) ed in linea con le indicazioni sottoriportate.
Pertanto, premesso quanto sopra emerso e tenuto conto delle esperienze delle iniziative progettuali rivelatesi più incisive nella valorizzazione delle lingue minoritarie e in considerazione delle pressanti esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa per un uso efficace ed efficiente delle risorse economiche a disposizione, anche alla luce delle forti riduzioni dei finanziamenti previsti, si forniscono di seguito indicazioni e chiarimenti sulle caratteristiche ed i criteri cui devono essere improntati i progetti per l’ammissione ai finanziamenti di cui alla L. 482/99:

1. Cooperazione in rete. L’incentivazione della cultura di “rete”, prevista all’art.7 del D.P.R.n.275/1999, nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse umane e strutturali, dell’economicità delle operazioni e dell’efficienza dell’organizzazione delle attività, attualizza l’impegno delle Istituzioni Scolastiche per l’insegnamento delle lingue e delle culture di minoranza, permettendo l’utilizzazione di tutti gli spazi organizzativi - didattici messi a disposizione dalla normativa succitata per la promozione del bilinguismo e la contestualizzazione dell’apprendimento. La scuola capofila, presentatrice del progetto, dovrà aver cura di inviare alla scrivente Direzione l’accordo di rete, cofirmato dai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole partner, e un documento con sezioni relative al breve profilo dei partners, all’articolazione interna delle attività e alla suddivisione degli oneri. La costituzione di reti formali, orizzontali o verticali tra i diversi ordini di scuole (scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) in possesso dei requisiti linguistico – territoriali richiesti dalla normativa (Legge 482/99), può fare riferimento ad una stessa lingua minoritaria, od a lingue minoritarie diverse od al paese di riferimento della lingua-tetto.
Sarà finanziata la scuola capofila del progetto in rete e la stessa avrà l’onere della gestione contabile – finanziaria nonché dell’attribuzione dei finanziamenti pro-quota alle altre scuole facenti parte della rete, secondo quanto indicato nella sezione “cooperazione in rete, suddivisione delle attività e degli oneri” della scheda formulario, allegata alla presente circolare.
2. Continuità. In considerazione del breve intervallo temporaneo tra l’erogazione del finanziamento ed il termine dell’anno scolastico di riferimento, a disposizione delle istituzioni Scolastiche per l’attuazione didattica delle progettualità finanziate, ed in vista della complessità della progettazione richiesta, con particolare riguardo all’articolazione interna alla rete di cui al paragrafo precedente, è emersa la necessità di offrire un respiro didattico più ampio, un tempo maggiore per il radicamento delle iniziative attuate e per la possibilità di valutarne l’impatto sul territorio.
Pertanto, anche al fine di una maggiore proficuità del finanziamento erogato che con tempi di realizzazione più distesi consentirà di realizzare gli obiettivi prefissati più compiutamente, ogni iniziativa progettuale dovrà presentare un’articolazione biennale e dovrà essere realizzata nell’arco dei due anni scolastici 2009/2010–2010/2011, in modo da garantire la continuità temporale necessaria per lo svolgimento e la valorizzazione del progetto nella scuola e nel territorio.
I finanziamenti saranno erogati con imputazione al capitolo di spesa pertinente dell’esercizio finanziario 2009, mentre la realizzazione didattica dei progetti avverrà entro il biennio anzidetto.
Le istituzioni scolastiche finanziate dovranno compilare una scheda di monitoraggio in itinere sullo stato dell’arte delle attività svolte, al termine del primo anno di attività e provvedere alla rendicontazione finale con una scheda di monitoraggio conclusiva, alla fine del biennio.
3. Osservanza dei termini e delle modalità stabilite per l’invio dei progetti. La mancata osservanza dei termini e delle modalità (digitale e cartacea) di presentazione delle iniziative progettuali sarà motivo di esclusione preventiva da qualunque finanziamento.

Pertanto saranno ammessi al finanziamento soltanto i progetti ad articolazione biennale presentati dalla scuola capofila entro il termine stabilito, corredati da un accordo di rete formale con almeno altre due Istituzioni Scolastiche.
Priorità
Una volta effettuata la valutazione preventiva per riscontrare l’osservanza delle condizioni minime previste al paragrafo precedente, il Gruppo di Studio incaricato della valutazione effettuerà l’esame delle iniziative progettuali, presentate dalle Istituzioni Scolastiche capofila, accordando carattere prioritario ai progetti che si siano ispirati ai seguenti criteri:

1. Insegnamento della lingua minoritaria attuato da parte dei docenti della scuola, con idonee competenze linguistiche.
La giustificazione di questa priorità è da ricercarsi nel rapporto didattico – educativo che il docente professionalmente instaura con il discente che, oltre alla sua indubbia valenza formativa, influisce sulla acquisizione delle competenze, sulla rilevazione dell’impegno, sulla motivazione ad apprendere manifestata dai discenti. Dati recenti emersi dall’attivazione di specifici focus-group dimostrano come il discente collochi l’insegnamento quale attività prioritaria della funzione docente e come, allo stesso tempo, consideri disciplina di secondaria importanza l’insegnamento delegato a personale esterno alla scuola. In subordine, qualora non sia possibile affidare l’insegnamento della lingua minoritaria ad un docente della classe o della scuola ed in assenza di un docente, anche esterno, ma idoneo, all’insegnamento delle lingue minoritarie, residualmente ci si potrà rivolgere ad un esperto, sempre previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, la cui sicura competenza ed esperienza risulti documentata da consistenti curricola. Questi, sempre in presenza del docente della classe, potrà svolgere lezioni di lingua minoritaria, sia in ambito curricolare sia in ambito extracurricolare. La conoscenza della lingua minoritaria da parte del docente potrà essere certificata – ove possibile - dalla presentazione della documentazione attestante: dottorati, master, specializzazioni, corsi di perfezionamento e di aggiornamento conseguiti presso Università, centri o enti di ricerca.
2. Insegnamento veicolare.
Il percorso formativo in lingua minoritaria potrà essere realizzato anche con un metodo integrato di didattica veicolare che, garantendo il raggiungimento dei livelli essenziali di conoscenza disciplinare a tutti gli alunni, introduca l’uso di pratiche innovative come il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning) o di altre metodiche veicolari che portino ad un uso vivo e contestuale della lingua minoritaria anche in ambito plurilingue, soprattutto precisando quali siano:
* il numero delle ore dedicate all’insegnamento della lingua minoritaria;
* il numero delle discipline coinvolte nell’uso veicolare della lingua;
* il numero degli alunni coinvolti.
La pratica veicolare, integrando la lingua con il contenuto e l’insegnamento delle discipline con l’uso della lingua in questione, permette di affrontare i contenuti con un approccio nuovo, originale e più stimolante per gli alunni. Contestualizzando l’apprendimento e concentrando nello stesso insegnamento porzioni di curricoli diversi si realizza un’importante economia dei tempi. In questo modo, nel rispetto dell’autonomia scolastica e previo assenso dei genitori, l’uso veicolare e contestuale delle lingue minoritarie, attraverso l’insegnamento dei contenuti disciplinari del curricolo come la storia, la geografia etc, trasforma le stesse lingue minoritarie storiche in lingue “vive” rendendo il loro apprendimento più efficace.
3. Iniziative di Formazione.
Le istituzioni scolastiche, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 345/2001, nell'esercizio della propria autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo potranno prevedere nell'ambito del medesimo progetto iniziative di formazione destinate al personale insegnante coinvolto, da realizzare contestualmente all'attuazione dell’attività didattica nel caso in cui nell'istituzione scolastica sia in servizio personale docente ancora privo di competenze specifiche nelle lingue minoritarie e/o che richieda ulteriori approfondimenti in materia e/o un perfezionamento delle competenze già in possesso.
Si rappresenta che possono essere ammessi ai corsi di formazione docenti in possesso dei titoli accademici, o di scuola secondaria superiore, previsti dal vigente ordinamento. Gli obiettivi delle attività di formazione dovranno prevedere il raggiungimento delle seguenti competenze:
* padronanza della lingua minoritaria e conoscenze storico – linguistiche ad esse correlate;
* conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni delle comunità linguistiche – minoritarie;
* consapevolezza della correlazione sistematica tra varianti linguistiche e variabili sociali nel processo comunicativo.
Nella programmazione e realizzazione degli interventi formativi, le istituzioni scolastiche potranno avvalersi della consulenza e della collaborazione delle Università e delle loro diverse articolazioni (Dipartimenti e Facoltà), degli enti o dei centri di ricerca accreditati per la formazione anche a livello nazionale.
Il finanziamento di tale attività di formazione certificata e qualificata dovrà essere in linea con le indicazioni vigenti in materia.
4. Innovazione didattica.
Il progresso tecnologico, caratterizzato dal diffondersi delle reti telematiche, degli ambienti virtuali, dall’uso generalizzato di siti - web ha trasformato la nostra cultura in una “cultura digitale”. Le innovazioni telematiche hanno consentito di rivedere il concetto di documentazione, ridefinendo le strategie, gli strumenti, i codici comunicativi, la diffusione e la conservazione del materiale. Il mutamento imposto dalla cultura digitale alla didattica ha indotto il sistema scuola ed il contesto educativo, entro cui si realizza l’interazione alunno – docente, ad una riflessione atta a riconfigurare l'approccio metodologico-educativo in una prospettiva più ampia che coniughi sapientemente la didattica dei contenuti a quella dei processi. Intrecciando i vari codici espressivi - secondo una logica di tipo reticolare e grazie al supporto di appositi programmi – con le tradizionali unità didattiche, oggi, si possono produrre percorsi in lingua minoritaria interattivi, dinamici e flessibili, rispondenti alle necessità e alle caratteristiche di una generazione di studenti in rapida e radicale trasformazione.
La didattica laboratoriale linguistica, la sperimentazione di nuovi materiali didattici e/o l’innovazione didattica relativa all’uso delle nuove tecnologie informatiche in classe o su classi aperte (L.I.M., Libro on-line, Podcast, Reti Telematiche di Musica Elettronica, etc.) si presta all’insegnamento sia frontale che veicolare delle lingue minoritarie. L’utilizzo di trascrizioni e vocabolari on-line, di file audio, di video, di immagini o della musica in versione digitale potrà aiutare a raccontare più efficacemente una cultura, attraverso voci, volti e suoni, favorendo così il recupero della vitalità delle lingue minoritarie storiche.
5. Sussidiarietà orizzontale e verticale.
Attraverso il collegamento con le realtà locali e con il territorio, le istanze formative emergenti ed i bisogni ad esse sottesi potranno essere trasformati in percorsi di studio individualizzati, valorizzati dalla collaborazione con associazioni, enti, istituti, centri di ricerca, laboratori sperimentali e/o Università presenti in loco. È sul territorio, infatti, che si misurano le competenze acquisite e le pratiche attuate ed è, grazie a tale esame, che si possono dare forti impulsi alla realizzazione dei programmi educativi. La sinergia con gli enti e le istituzioni presenti sul territorio per la promozione dell’apprendimento della lingua minoritaria dovrà essere attestata da copia degli eventuali protocolli d’intesa o delle convenzioni. Le scuole, nell’attuazione delle iniziative a garanzia delle culture e tradizioni minoritarie, sono invitate anche a far riferimento ai co-finanziamenti degli Enti locali di appartenenza, nel quadro di un'ampia e consapevole sinergia con il territorio.
6. Valutazione.
Le scuole, nella loro autonomia, possono:
* valutare, adottando procedure e livelli condivisi di verifica, le competenze acquisite dagli studenti nel campo delle minoranze linguistiche;
* rilevare complessivamente ed in modo flessibile i progressi raggiunti ed il ruolo attivo esercitato dagli studenti nei processi di apprendimento;
* prevedere momenti di analisi delle abilità, capacità e conoscenze acquisite;
* includere una riflessione sulla validità e sull’efficacia delle strategie didattiche utilizzate per promuovere l’apprendimento delle lingue minoritarie ed una verifica della ricaduta delle competenze maturate dai docenti nel processo di insegnamento/apprendimento, anche in forma di monitoraggio della programmazione progettuale finanziata.
7. Produzione di materiali didattici trasferibili
Detta produzione purché non connessa ad attività editoriale,deve essere necessaria allo svolgimento della stessa attività didattica e/o dei corsi di formazione ad essa connessa. Infatti la produzione di materiali divulgativi non didattici (ad es.: slides, appunti di lavoro, brochure informative), anche in collaborazione con Università, centri e enti di ricerca o associazioni sarà finanziata solo entro il limite del dieci per cento del totale richiesto.

Indicazioni Operative
Nella descrizione dei progetti, si raccomanda di focalizzare gli obiettivi, rilevare il numero dei destinatari, articolare le azioni tra le scuole partner, suddividere gli oneri finanziari ed infine curare che siano indicate le azioni di monitoraggio e di valutazione dell'attività, nonché di diffusione dei risultati.
Le scuole, nell'elaborazione delle proposte, dovranno rapportarsi ad uno "standard" di costi entro cui siano previste esclusivamente spese necessarie per la realizzazione delle iniziative di insegnamento e formazione, tenendo sempre conto dei criteri precedentemente esposti.
Il finanziamento che sarà disposto da questo Ministero sarà pertanto opportunamente ripartito e assegnato rispetto alle esigenze progettuali espresse dalle scuole e in relazione alle effettive disponibilità di cassa del relativo capitolo della spesa, in base alle determinazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'invio dei progetti da parte delle istituzioni scolastiche dovrà essere effettuato presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica, Ufficio X, V.le Trastevere 76/A - 00153 Roma, entro e non oltre il 10 ottobre 2009.

Le proposte saranno prese in considerazione se corredate dei seguenti elementi:

1. progetto in originale, redatto in lingua italiana e in lingua minoritaria;
2. scheda-formulario, allegata alla presente lettera circolare, debitamente compilata in tutte le sue sezioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica segnalato sulla medesima scheda;
3. scheda sintetica (in formato excel) formata da tre sezioni: anagrafica, coordinate bancarie, progetto allegata alla presente lettera circolare, da scaricare, compilare in tutte le sue parti (una scheda per progetto) e inviare all’indirizzo di posta elettronica segnalato sulla medesima scheda;
4. accordo di rete formale con non meno di due Istituzioni Scolastiche
5. delibera del Consiglio Provinciale di cui all'art. 3 comma 1 della precitata Legge n. 482/99.

Si raccomanda l’invio all’indirizzo e-mail delle sole schede allegate; qualsiasi altra documentazione (progetto o delibera o accordo di rete) dovrà pervenire tramite servizio postale all’indirizzo suindicato.
Si ricorda, inoltre che la scheda - formulario è una sintesi del progetto e non sostituisce il progetto stesso, in mancanza del quale l’eventuale proposta non potrà essere presa in esame.

Si prega di voler dare la più ampia diffusione alla presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Mario G. Dutto


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