Circolare Ministeriale 13 aprile 2001, n. 71
Prot. n. 10264/DM
Oggetto: Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 - articolo 26, comma 8. Anno scolastico 2001/2002
1. PREMESSA
L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che
l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti
connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti
scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati
titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non
superiore a cinquecento unità, determinato con decreto interministeriale n. 30
del 9 febbraio 1999, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il personale che presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa in
oggetto, dovrà dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale
posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che
comunque non dovrebbe essere inferiore a due anni.
Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si esprime l'autonomia sembra
opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via
esemplificativa, alle seguenti aree:
2. CONTINGENTE DEI POSTI DA ASSEGNARE ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA
Considerato il mutato assetto dell'amministrazione scolastica centrale e
periferica, così come stabilito dal D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, il
contingente di dirigenti scolastici e di docenti, fissato in 500 unità e
utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione
dell'autonomia scolastica, viene riassegnato a livello centrale ai Dipartimenti
e ai Servizi, e a livello periferico agli uffici scolastici regionali, secondo
il prospetto allegato alla presente circolare.(All. 1)
Il capo del Dipartimento, successivamente, provvede all'assegnazione del proprio
contingente agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel
Dipartimento stesso.
Ogni direttore generale di ufficio scolastico regionale provvede, a sua volta, a
destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle articolazioni territoriali,
definite con proprio atto, di cui all'articolo 6, comma 7, del D.P.R. 347/2000,
assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a coloro la
cui assegnazione non scade il 31/8/2001.
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Dipartimenti, gli uffici di livello dirigenziale generale ad essi
afferenti, i servizi e gli uffici scolastici regionali, in base al numero di
unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione alle
organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi titolo alla contrattazione
decentrata, delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili,
dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.
L'avviso della procedura di selezione sarà affissa all'albo degli uffici entro
il 30 aprile 2001.
Al fine di favorire la capillare pubblicizzazione delle suddette procedure, ogni
ufficio potrà inviare con e-mail all'indirizzo lcatalano@istruzione.it
(Servizio per la comunicazione) una copia delle stesse, che verranno inserite
nei siti Intranet e Internet di questo Ministero.
Le domande da parte del personale interessato, riferite alle assegnazioni con
decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002, dovranno essere inviate all'ufficio
centrale o regionale presso il quale si chiede l'assegnazione entro il termine
stabilito dallo stesso ufficio nelle relative procedure di selezione. La domanda
dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso sia diversa;
d) data di immissione in ruolo.
In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso il curriculum personale nel
quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali
posseduti, nonché la conoscenza eventuale di lingue straniere.
Può essere formulata domanda, da parte degli interessati, a un solo ufficio
centrale o regionale. A tal fine l'interessato dovrà rilasciare, sotto la
propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non
aver presentato analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale,
nonché di aver superato il periodo di prova. Le domande prive di tali
indicazioni, ovvero indirizzate genericamente al Ministero della pubblica
istruzione, non potranno essere prese in considerazione.
4. VALUTAZIONE DEGLI INTERESSATI
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il suo profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:
La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va
raggruppata in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli
professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:
titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà
accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati
di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;
titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti
multimediali, altri lavori originali;
titoli professionali: incarichi svolti all'interno dell'amministrazione della
pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione,
ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono
coinvolti Università, I.R.R.S.A.E., centri di ricerca e formazione, etc..
L'esame dei candidati sarà effettuato da una Commissione appositamente
costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli
presentati e un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità
relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche
dell'area di utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, sarà predisposta
una graduatoria di merito in base alla quale saranno individuati i candidati
che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in
possesso della qualificazione richiesta.
5. COLLOCAMENTI FUORI RUOLO
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova.
Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti
scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il
conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali
sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a un
quinquennio, i dirigenti scolastici e i docenti, all'atto della cessazione dalla
posizione di collocamento fuori ruolo, sono assegnati alla sede nella quale
erano titolari all'atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo che abbiano avuto complessivamente durata superiore a
un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i
periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 dell'articolo
26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in posizione di comando ai sensi del
comma 10 del medesimo articolo 26, si sommano se tra gli stessi non vi sia
soluzione di continuità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo con decorrenza dall'anno scolastico
2001/2002 saranno adottati per il personale assegnato presso gli uffici centrali
dal direttore generale della direzione del personale della scuola e
dell'amministrazione, e per il personale assegnato presso gli uffici scolastici
regionali dal relativo direttore generale.
L'ufficio, per sopraggiunti motivi, potrà revocare anticipatamente il
collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il
personale collocato fuori ruolo potrà rinunciare all'assegnazione per
sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione
all'ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio, che
la rinuncia da parte dell'interessato avranno effetto dall'inizio dell'anno
scolastico successivo.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Gli uffici al termine di ciascun anno scolastico, e comunque entro il 31
agosto, invieranno alla
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
Area dell'autonomia
viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma
una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio avranno cura di
comunicare le assenze al capo istituto dell'ultima scuola di titolarità del
docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale di
appartenenza.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa si può consultare e acquisire sui siti Internet e Intranet del Ministero della pubblica istruzione.
Allegato 1
Collocamento fuori ruolo
ex articolo 26, comma 8 legge 23 dicembre 1998, n. 448
UFFICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE |
contingente assegnato |
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione |
59 |
Dipartimento per i servizi nel territorio |
47 |
Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica |
7 |
Servizio per la comunicazione |
6 |
totale |
119 |
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE |
contingente assegnato |
ABRUZZO |
14 |
BASILICATA |
9 |
CALABRIA |
19 |
CAMPANIA |
36 |
EMILIA-ROMAGNA |
25 |
FRIULI |
11 |
LAZIO |
34 |
LIGURIA |
15 |
LOMBARDIA |
43 |
MARCHE |
14 |
MOLISE |
6 |
PIEMONTE |
23 |
PUGLIA |
27 |
SARDEGNA |
13 |
SICILIA |
35 |
TOSCANA |
31 |
UMBRIA |
7 |
VENETO |
19 |
totale |
381 |
totale complessivo |
500 |