Circolare Ministeriale 13 aprile 2001, n. 71

Prot. n. 10264/DM

Oggetto: Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge 23/12/1998, n. 448 - articolo 26, comma 8. Anno scolastico 2001/2002

1. PREMESSA

L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto interministeriale n. 30 del 9 febbraio 1999, del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Il personale che presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa in oggetto, dovrà dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non dovrebbe essere inferiore a due anni.
Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si esprime l'autonomia sembra opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:

2. CONTINGENTE DEI POSTI DA ASSEGNARE ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA

Considerato il mutato assetto dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, così come stabilito dal D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, il contingente di dirigenti scolastici e di docenti, fissato in 500 unità e utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, viene riassegnato a livello centrale ai Dipartimenti e ai Servizi, e a livello periferico agli uffici scolastici regionali, secondo il prospetto allegato alla presente circolare.(All. 1)
Il capo del Dipartimento, successivamente, provvede all'assegnazione del proprio contingente agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso.
Ogni direttore generale di ufficio scolastico regionale provvede, a sua volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle articolazioni territoriali, definite con proprio atto, di cui all'articolo 6, comma 7, del D.P.R. 347/2000, assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a coloro la cui assegnazione non scade il 31/8/2001.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I Dipartimenti, gli uffici di livello dirigenziale generale ad essi afferenti, i servizi e gli uffici scolastici regionali, in base al numero di unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.
L'avviso della procedura di selezione sarà affissa all'albo degli uffici entro il 30 aprile 2001.
Al fine di favorire la capillare pubblicizzazione delle suddette procedure, ogni ufficio potrà inviare con e-mail all'indirizzo lcatalano@istruzione.it (Servizio per la comunicazione) una copia delle stesse, che verranno inserite nei siti Intranet e Internet di questo Ministero.
Le domande da parte del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002, dovranno essere inviate all'ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede l'assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio nelle relative procedure di selezione. La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso sia diversa;
d) data di immissione in ruolo.

In allegato alla domanda dovrà essere trasmesso il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti, nonché la conoscenza eventuale di lingue straniere.
Può essere formulata domanda, da parte degli interessati, a un solo ufficio centrale o regionale. A tal fine l'interessato dovrà rilasciare, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale, nonché di aver superato il periodo di prova. Le domande prive di tali indicazioni, ovvero indirizzate genericamente al Ministero della pubblica istruzione, non potranno essere prese in considerazione.

4. VALUTAZIONE DEGLI INTERESSATI

Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il suo profilo professionale. In via esemplificativa tali caratteristiche potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:

La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va raggruppata in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:
titoli culturali: diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;
titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;
titoli professionali: incarichi svolti all'interno dell'amministrazione della pubblica istruzione e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università, I.R.R.S.A.E., centri di ricerca e formazione, etc..

L'esame dei candidati sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli presentati e un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, sarà predisposta una graduatoria di merito in base alla quale saranno individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta.

5. COLLOCAMENTI FUORI RUOLO

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a un quinquennio, i dirigenti scolastici e i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.
I collocamenti fuori ruolo che abbiano avuto complessivamente durata superiore a un quinquennio comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo con decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002 saranno adottati per il personale assegnato presso gli uffici centrali dal direttore generale della direzione del personale della scuola e dell'amministrazione, e per il personale assegnato presso gli uffici scolastici regionali dal relativo direttore generale.
L'ufficio, per sopraggiunti motivi, potrà revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo potrà rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte dell'interessato avranno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Gli uffici al termine di ciascun anno scolastico, e comunque entro il 31 agosto, invieranno alla
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
Area dell'autonomia
viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma
una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze al capo istituto dell'ultima scuola di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale di appartenenza.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa si può consultare e acquisire sui siti Internet e Intranet del Ministero della pubblica istruzione.


Allegato 1

Collocamento fuori ruolo
ex articolo 26, comma 8 legge 23 dicembre 1998, n. 448

UFFICI AMMINISTRAZIONE CENTRALE

contingente assegnato

Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione

59

Dipartimento per i servizi nel territorio

47

Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica

7

Servizio per la comunicazione

6

totale

119

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

contingente assegnato

ABRUZZO

14

BASILICATA

9

CALABRIA

19

CAMPANIA

36

EMILIA-ROMAGNA

25

FRIULI

11

LAZIO

34

LIGURIA

15

LOMBARDIA

43

MARCHE

14

MOLISE

6

PIEMONTE

23

PUGLIA

27

SARDEGNA

13

SICILIA

35

TOSCANA

31

UMBRIA

7

VENETO

19

totale

381

totale complessivo

500