Nota 1 agosto 2001
Prot. n.1884
Oggetto: O.M. N. 72 del 18.4.2001 - mobilità dirigenti scolastici anno scolastico 2001/2002
Si comunica che l'O.M. n. 72, prot. n.10341/DM del 18.4.2001, è stata registrata alla Corte dei conti l'8.6.2001, reg. n. 2, fgl. n. 393.
Si pregano gli uffici competenti di portare a conoscenza del personale interessato quanto sopra.
Circolare Ministeriale 18 aprile 2001, n. 73
Prot. n. 10343/DM
Oggetto: Trasmissione dell'O.M. n. 72 del 18 aprile 2001 prot. n. 10341/DM
Per opportuna conoscenza e norma degli Uffici competenti, al fine di predisporre i necessari adempimenti di competenza, si trasmettono, in allegato, copia dei seguenti atti:
Contratto Collettivo Decentrato Nazionale sulla mobilità dei dirigenti scolastici, siglato il 12 aprile 2001, per l'a.s. 2001/2002, in corso di perfezionamento;
Ordinanza ministeriale n. 72 del 18 aprile 2001, prot. n. 10341/DM, in corso di registrazione, concernente norme di attuazione del predetto Contratto Decentrato in materia di mobilità dei dirigenti scolastici.
Si provvederà a dare tempestiva comunicazione della data di registrazione di quest'ultimo provvedimento.
Si pregano gli Uffici competenti di dare la massima diffusione dei sopracitati atti e di comunicare agli Uffici interessati che i medesimi si possono consultare e acquisire sul sito internet e intranet del Ministero della Pubblica Istruzione.
Ordinanza Ministeriale 18 aprile 2001, n. 72
Prot. n. 10341/DM
Mobilità del personale dirigente scolastico - Termini di presentazione delle domande - Anno scolastico 2001/2002
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il D.L.vo 16/4/1994, n. 297;
Vista la legge 23/10/1992, n. 421;
Visto il D.L.vo 3/2/1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli artt. 25/bis e 25/ter;
Visto il D.L. 27/8/1993, n. 321 convertito con legge 27/10/1993, n. 423;
Vista la legge 14/1/1994, n. 20;
Vista la legge 15/3/1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233;
Visto il D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola" sottoscritto - a seguito dell'autorizzazione del Governo - il 26 maggio 1999;
Visto il Contratto Integrativo Nazionale del comparto "Scuola" sottoscritto il 31 agosto 1999;
Visto il D.P.R. 6/11/2000 n. 347 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;
Visto il D.M. 30/1/2001 concernente la riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale Decentrato concernente la mobilità del personale dirigente scolastico per l'anno scolastico 2001/2002 sottoscritto in data 12 aprile 2001;
Ritenuto di dover stabilire ai sensi dell'art. 462 del D.L.vo n. 297/1994 per l'anno scolastico 2001/2002, i termini di presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e gli adempimenti propri dei Provveditorati agli Studi;
Sentite le organizzazioni sindacali del comparto "Scuola" che hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Decentrato sulla mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2001/2002;
ORDINA
Art. 1 - Campo di applicazione, durata e decorrenza dell'ordinanza
1. La presente ordinanza disciplina la mobilità dei dirigenti scolastici per
l'anno scolastico 2001/2002, salvo gli eventuali adeguamenti che dovessero
rendersi necessari; le norme in essa contenute determinano le modalità di
applicazione delle disposizioni del Contratto Integrativo Nazionale, concernente
la mobilità dei dirigenti scolastici citati in premessa.
2. Le presenti disposizioni sono pubblicate dai Provveditorati agli Studi,
mediante affissione ai rispettivi albi. Di tale pubblicazione viene data
comunicazione all'Ufficio scolastico regionale.
Art. 2 - Termini per le operazioni di mobilità
1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento dei
dirigenti scolastici compreso quello di cui all'art. 5 del C.C.D.N. sulla
mobilità è fissato al 21 maggio 2001.
2. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti,
definiti secondo i criteri previsti dall'art. 6 del C.C.D.N. sono i seguenti:
– termine ultimo per la comunicazione al CED delle domande di mobilità e
dei posti disponibili 5 luglio
– pubblicazione dei movimenti 25 luglio
3. Il termine ultimo per la presentazione della rinuncia alla domanda è fissato a venti giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED dei posti disponibili.
Art. 3 - Presentazione delle domande
1. I dirigenti scolastici devono presentare le domande di trasferimento e/o
di passaggio, tramite la scuola di titolarità, al competente Provveditorato
agli Studi, entro il termine fissato dal precedente art. 2, mediante
raccomandata o consegna a mano. Ai fini della tempestività della presentazione
delle domande fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante o la
ricevuta con il protocollo e la data dell'avvenuta consegna alla scuola di
titolarità. I dirigenti scolastici devono presentare le domande in conformità
del modulo domanda (allegato A per i trasferimenti, allegato B per i passaggi),
secondo le istruzioni esplicative contenute negli allegati C e D. In caso di
esonero dagli obblighi di istituto il dirigente deve presentare domanda
direttamente al competente Provveditorato agli Studi.
2. Il personale che presta servizio presso Uffici di Amministrazioni statali,
deve presentare la domanda di trasferimento direttamente al Provveditorato agli
Studi dell'ultima sede di titolarità entro il termine di cui al precedente art.
2.
3. Il personale destinato all'estero può presentare domanda di mobilità a
condizione che non abbia perduto la titolarità della sede nel territorio
metropolitano. La domanda deve essere inviata per il tramite del capo
dell'Ufficio dal quale dipende.
4. Il personale di cui all'art. 5, comma 1, del C.C.D.N., relativo alla
mobilità dei dirigenti scolastici, nel caso in cui non abbia ottenuto alcuna
sede tra quelle richieste nel corso dei movimenti, deve presentare, entro 5
giorni, dalla pubblicazione dei movimenti relativi all'anno scolastico
2001/2002, nuova domanda per l'assegnazione della sede. Nella domanda di cui al
presente comma, l'interessato deve indicare, in ordine prioritario, le sedi di
province di altre regioni ove intende essere assegnato in caso di
indisponibilità di posti nella regione. In tale ultima ipotesi, il
Provveditorato agli Studi competente trasmette la domanda dell'interessato ad
altro Provveditorato agli Studi, tenendo conto dell'ordine delle preferenze
espresse.
Ai fini dell'assegnazione delle sedi sono considerati disponibili i posti che si
rendono vacanti dopo i trasferimenti ed i passaggi.
5. Le domande dei dirigenti scolastici appartenenti ai ruoli della Valle
d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del
rimanente territorio nazionale, devono essere inviate al Provveditorato agli
Studi di Torino.
6. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità
dell'interessato (1); Comune e scuola di titolarità; scuola o Ufficio presso il
quale presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel
corrente anno scolastico (2). Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono
essere elencati i documenti allegati.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è
consentito documentare una sola delle domande essendo sufficiente per l'altra il
riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Dette domande devono essere corredate della documentazione attestante il
possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di
valutazione allegate al Contratto sulla mobilità, nonché da ogni altra
certificazione richiesta dallo stesso Contratto o dalla presente ordinanza. Le
domande di passaggio devono contenere l'indicazione dell'abilitazione, ove
necessaria per ottenere il passaggio, e/o della laurea.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere
attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione
personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo
domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati
secondo quanto indicato nell'art. 11 del Contratto sulla mobilità.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia.
(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.
(2) Il personale per qualsiasi motivo senza sede deve indicare soltanto i dati
relativi alla sede di servizio.
Art. 4 - Documentazione delle domande
1. Le domande, con esclusione di quelle del personale di cui all'articolo
precedente, comma 4, sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito
modulo.
2. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli avviene ai sensi delle
tabelle di valutazione allegate al Contratto sulla mobilità ed è effettuata
esclusivamente in base alle dichiarazioni o alla documentazione, ove richiesta,
in carta semplice, che gli interessati hanno prodotto nei termini, unitamente
alla domanda (1).
3. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni
impartite nelle predette tabelle di valutazione.
4. Relativamente alle tabelle di valutazione, allegato A, lettera C) del punto
II - Esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta o permanente
impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro, deve essere documentato con
certificazione o copia autenticata della stessa, rilasciata dall'Asl o dalle
preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D)
del punto II - Esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del
coniuge o del genitore deve essere documentato con dichiarazione personale
redatta a norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 o con certificato rilasciato
dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da
comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve
essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico
ospedaliero o dall'Azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un
medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione
personale, redatta a norma del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che il figlio, il
coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel Comune richiesto per
trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di
cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli
tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo
deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o
privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9/10/1990, n. 309).
L'interessato deve comprovare sempre con dichiarazione personale, che il figlio
tossicodipendente può essere assistito soltanto nel Comune richiesto per
trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura
pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a
programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Comune -
residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma
terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art.
122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione
la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
5. A norma del D.P.R. n. 445/2000 l'interessato può attestare con dichiarazioni
personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di
nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il
rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la
residenza delle medesime (2), l'inclusione nella graduatoria di merito in
pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi
universitari, i perfezionamenti post-universitari, i diplomi di laurea, il
dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla
lettera E) della tabella, nella relativa dichiarazione e/o certificazione deve
essere indicata la durata, minima annuale, del corso con il superamento della
prova finale.
6. Il personale che chiede il passaggio deve documentare, anche mediante
dichiarazione personale, a pena di esclusione, il possesso dell'abilitazione o
abilitazioni, ove richieste.
7. Ai sensi dell'art. 7 - comma 1 - del D.P.C.M. 27/10/1994, n. 770 il dirigente
scolastico che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali
retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti a domanda deve
documentare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio
negli ultimi tre anni nella sede richiesta.
8. I Provveditorati agli Studi possono procedere, se ne ravvisino
l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni
personali rilasciate (4).
9. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei
casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, sono puniti ai sensi del Codice Penale e
delle leggi vigenti in materia.
(1) Nell'ambito della valutazione dell'esigenza di famiglia si precisa che i
punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio
adottivo o in affidamento preadottivo o, in affidamento.
(2) La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale
dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica o con
dichiarazione personale redatta ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n.
445/2000 nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza
dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di
pubblicazione all'albo del Provveditorato agli Studi dell'O.M. concernente la
mobilità.
(3) Nel caso in cui la certificazione dell'inclusione in graduatoria di merito
di concorso per esami debba - trattandosi di concorso nella scuola materna,
elementare e secondaria di primo grado - essere rilasciata dal medesimo
Provveditorato agli Studi della provincia di presentazione della domanda di
trasferimento, è applicabile la disposizione di cui al D.P.R. n. 445/2000
relativa agli accertamenti d'ufficio. A tal fine l'interessato, in luogo della
presentazione del certificato di superamento del concorso, può presentare una
dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione
degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
(4) Le procedure di controllo sono seguite secondo quanto previsto dal D.P.R. n.
445/2000.
Art. 5 - Rinunce, revoche e rettifiche alle domande
1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di trasferimento e/o di passaggio non è più consentito integrare o
modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né
l'allegata documentazione.
2. E' consentita la rinuncia alle domande di movimento presentate. La richiesta
di rinuncia deve essere inviata direttamente al competente Provveditorato agli
Studi di titolarità dell'interessato e viene presa in considerazione soltanto
se pervenuta non oltre il ventesimo giorno prima del termine ultimo per la
comunicazione al CED dei posti disponibili (1) così come previsto all'art. 2
della presente O.M.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di
trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende
rinunciare a tutte le domande o ad alcune di esse. In tale ultimo caso deve
chiaramente indicare le domande per le quali esprime rinuncia. In mancanza di
tale precisazione la rinuncia si intende riferita a tutte le domande di
movimento.
4. Non è ammessa la revoca, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che
tale revoca venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati
e a condizione che il posto di provenienza sia rimasto vacante. Il posto reso
disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e
non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di
revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge n. 241/1990, essere concluso con un
provvedimento espresso.
(1) Fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Art. 6 - Pubblicazione del movimento
1. I trasferimenti ed i passaggi dei dirigenti scolastici sono disposti dai
Direttori Generali dei competenti Uffici scolastici regionali sulla base della
valutazione delle domande effettuate secondo i criteri contenuti nella presente
ordinanza, entro il termine fissato nel precedente art. 2. Gli Uffici scolastici
regionali dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvenuta conclusione delle
operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi, provvedono all'immediata
affissione all'albo dei movimenti effettuati.
Dell'affissione all'albo e dell'avvenuto movimento, viene data comunicazione
agli interessati per il tramite dei Provveditorati agli Studi.
2. Al personale che ha conseguito il trasferimento o il passaggio viene data
comunicazione del provvedimento presso la scuola dove è titolare. Tale
comunicazione viene inviata per conoscenza, qualora trattasi di personale
proveniente da altra provincia, al Provveditorato agli Studi di provenienza.
Art. 7 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di trasferimento e di passaggio gli interessati
possono proporre ricorso gerarchico, in carta semplice, al Ministro della
Pubblica Istruzione nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo del movimento. Il ricorrente invia, entro gli stessi termini, copia del
ricorso al Provveditorato agli Studi a cui è stata indirizzata la domanda di
movimento.
Il ricorso può vertere anche su questioni oggetto del reclamo, di cui al
successivo articolo 10.
2. I ricorsi debbono contenere l'esatta indicazione dell'organo cui vengono
diretti, del provvedimento impugnato, degli elementi di fatto e dei motivi di
diritto, la data, la sottoscrizione, gli estremi della notifica agli eventuali
controinteressati.
3. I ricorsi si considerano prodotti in tempo utile se spediti a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tale
fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Qualora il
ricorso sia presentato direttamente al Provveditorato agli Studi, questi ne
rilascia ricevuta.
4. I ricorrenti hanno facoltà di prendere visione, entro i termini di cui al
precedente comma 1, degli atti, in base ai quali, i movimenti sono disposti.
5. La notifica del ricorso ai controinteressati è fatta a mezzo di ufficiale
giudiziario o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora il
ricorrente non possa venire a conoscenza del domicilio o della residenza del
controinteressato, la notifica può essere effettuata mediante pubblicazione
all'albo del Provveditorato agli Studi.
6. Il Provveditorato agli Studi, qualora non vi abbia già provveduto il
ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati e
individuabili sulla base dell'atto impugnato. I controinteressati hanno facoltà
di produrre le proprie deduzioni entro venti giorni dalla data di ricezione
della notifica.
7. Il Provveditorato agli Studi adito trasmette, entro dieci giorni, al
competente Ufficio per il contenzioso del personale scolastico del Ministero
della Pubblica Istruzione, il ricorso debitamente protocollato, precisando la
data dell'avvenuta notifica del medesimo ai controinteressati, nonché la data
di pubblicazione dei risultati del movimento oggetto del ricorso.
8. Lo stesso Provveditorato agli Studi trasmette le proprie deduzioni al
riguardo ed ogni documentazione utile per la decisione del ricorso, ivi comprese
le certificazioni relative ai diretti controinteressati, nell'ipotesi che il
ricorso sia stato specificamente proposto avverso il movimento (in particolare,
punteggi e sede attribuita) di altri dirigenti.
9. Resta ferma la possibilità di disporre, da parte dell'Ufficio che ha emanato
il decreto, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali
relativi ai trasferimenti e passaggi disposti. Di tali rettifiche andranno
informati tutti i Provveditorati agli Studi coinvolti nelle consequenziali
modifiche.
10. L'organo preposto decide entro trenta giorni dalla presentazione
dell'impugnativa. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la
decisione, il ricorso s'intende respinto a tutti gli effetti.
11. E' ammesso, avverso i provvedimenti di mobilità territoriale e
professionale dei dirigenti scolastici, ricorso al giudice ordinario in funzione
di giudice del lavoro ai sensi degli artt. 68 e 69 del testo aggiornato del
decreto legislativo n. 29 del 3/2/1993 (supplemento ordinario della G.U. n. 119
del 25/5/1998), successivamente integrato e modificato dal D.L.vo del 29 ottobre
1998, n. 387.
Art. 8 - Fascicolo personale
1. A norma dell'art. 27 della legge 31/12/1996 n. 675 e successive
modificazioni ed integrazioni i dati personali dei soggetti interessati alla
mobilità devono essere utilizzati nelle operazioni solo per fini istituzionali
e per l'espletamento delle relative procedure; i medesimi dati possono essere
comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al commi 2 e 3
del citato art. 27.
Per quanto attiene alla gestione dei dati personali particolari, si rammentano i
princìpi generali definiti dal recente decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
135 recante disposizioni integrative della legge 31/12/1996, n. 675, in materia
di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
Tali princìpi rilevano con riferimento:
– alle modalità del trattamento "atte ad assicurare il rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato"
(art. 2);
– al tipo dei dati trattati "essenziali per svolgere attività
istituzionali..." (art. 3);
– alle operazioni eseguibili "strettamente necessarie al perseguimento
delle finalità per le quali il trattamento è consentito..." (art. 4).
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti, sono trasmessi, a cura dei Provveditorati agli Studi della provincia di provenienza, a quello della provincia di destinazione entro il 31 agosto.
Art. 9 - Indicazione delle preferenze
1. Gli aspiranti al trasferimento o al passaggio possono esprimere, nell'apposita sezione del modulo domanda, fino a 15 preferenze, le preferenze potranno essere del seguente tipo:
a) Circolo, scuola o istituto;
b) Distretto;
c) Comune;
d) Provincia.
2. L'indicazione di una delle preferenze contrassegnate con le lettere b), c)
e d), dà la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, tutte le
istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del
distretto, del Comune o della provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola scuola, come a livello di distretto,
Comune, provincia debbono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione
riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati, e comunque
disponibili presso ciascun Provveditorato agli Studi. La denominazione
ufficiale, che è costituita sia per le scuole che per i distretti, i Comuni e
le province da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta
integralmente, comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in
cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro e il codice, prevale il codice.
Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non
significativo la preferenza medesima verrà considerata come non espressa, salvo
reclamo, prodotto entro i termini previsti dal successivo art. 10, comma 5.
4. Le preferenze, che possono riferirsi anche a più province, sono elencate
nell'ordine prescelto dall'aspirante utilizzando, indifferentemente, uno o più
dei tipi di indicazione previsti (scuole, distretti, Comuni, province).
L'aspirante al trasferimento e/o al passaggio è tenuto a barrare le righe non
utilizzate della sezione "F" del relativo modulo domanda.
5. L'espressione della preferenza "provincia", può comportare il
trasferimento del richiedente anche in istituzioni scolastiche appartenenti a
Comuni isolani facenti parte del territorio della provincia stessa. Pertanto
l'aspirante al trasferimento che voglia escludere la possibilità di
assegnazione nelle isole deve evitare di esprimere la preferenza territoriale
"provincia" e utilizzare gli altri codici relativi a preferenze
territoriali. Comunque, nelle province in cui sono presenti Comuni isolani,
questi sono enucleati dai distretti in cui ricadono e indicati dopo l'ultimo
distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della
provincia". Pertanto l'aspirante che intende chiedere tutti i Comuni
isolani della provincia può esprimere tale preferenza indicando "isole
della provincia" e relativo codice presente nell'elenco ufficiale delle
scuole.
6. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande Comune
ed insieme altri Comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la
preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di Comune, sia
per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la
denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub comunali,
nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei
distretti intercomunali.
7. Il dirigente scolastico deve altresì precisare nell'apposita sezione
"E" del modulo domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o
passaggio) intenda dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare è
disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio.
Art. 10 - Adempimenti dei Provveditorati agli Studi e delle istituzioni scolastiche
1. Il competente Provveditorato agli Studi procede d'ufficio ad assegnare la
sede di titolarità ai dirigenti scolastici di cui all'art. 8, comma 2, del
C.C.D.N. concernente la mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico
2001/2002, in tempo utile rispetto al termine previsto dall'art. 2, comma 1,
della presente ordinanza.
2. La segreteria scolastica procede all'acquisizione della domanda del dirigente
scolastico utilizzando le apposite procedure del Sistema informativo, secondo le
specifiche istruzioni operative. Effettuate tali operazioni, la segreteria deve
inviare al competente Provveditorato le domande originali di trasferimento e/o
di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima
fissata alle scuole per la trasmissione al Sistema informativo delle domande
stesse.
3. Il competente Provveditorato agli Studi, verificato che le domande, di
trasferimento e/o di passaggio, sono state redatte in conformità degli appositi
moduli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della
relativa documentazione, accerta l'esatta corrispondenza fra la documentazione
allegata e quella elencata, notifica all'interessato presso la sua sede di
servizio l'avvenuta convalida della domanda.
4. Prima di procedere alla valutazione deve essere verificato - nel caso siano
state espresse preferenze per scuola con lingua di insegnamento diversa
dall'italiano - il possesso dei requisiti specifici di accesso previsti dalla
vigente normativa. Ove tale verifica dovesse avere esito negativo, le relative
preferenze devono essere annullate.
5. Il dirigente scolastico ha facoltà di produrre, entro 10 giorni dal
ricevimento della comunicazione, eventuale motivato reclamo allo stesso Ufficio
che ha proceduto alla valutazione della domanda. In tale sede ed entro il
termine suddetto l'aspirante può anche richiedere, in modo esplicito, al
competente Provveditorato agli Studi, le opportune rettifiche a preferenze già
espresse nel modulo domanda in modo errato o, in caso di discordanza tra codice
meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre
nella domanda. In tal caso il competente Provveditorato agli Studi procede alla
correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di
mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui
all'art. 9, comma 3, delle presenti disposizioni.
6. Tutti i dirigenti scolastici perdenti posto, di cui all'art. 8, comma 3 del
Contratto sulla mobilità dei dirigenti scolastici, titolari di istituti oggetto
di provvedimenti di dimensionamento, sono tenuti a presentare domanda di
trasferimento, compilando la sezione "E" del modulo domanda,
concernente la situazione di perdente posto. Il competente Ufficio accerta che
il punteggio indicato, relativo a tale posizione, corrisponda a quello con cui
il dirigente scolastico è stato incluso nelle graduatorie di cui all'art. 17
del Contratto sulla mobilità dei dirigenti scolastici. Tali graduatorie sono
pubblicate all'albo del Provveditorato agli Studi entro 15 giorni dal termine
fissato per l'acquisizione delle domande di mobilità.
7. Successivamente alla definizione di eventuali reclami la copia conforme
autenticata delle domande con la relativa documentazione deve essere subito
inviata al competente Ufficio per il contenzioso del personale scolastico del
Ministero della Pubblica Istruzione per la definizione degli eventuali ricorsi.
Gli originali devono rimanere all'Ufficio che ha proceduto alla valutazione.
La presente ordinanza sarà sottoposta ai controlli di legge.
CCDN (Mobilità Dirigenti scolastici 01-02)