[Archivio]


 

ANNO DI FORMAZIONE

Il ministero della P.I., con la C.M. n.73 (Prot. n.754) del 29/1/97, chiarisce i criteri e le modalità che regolamentano lo svolgimento dell'anno di formazione dei docenti. La circolare tiene anche conto delle disposizioni contenute nei DPR n.470 e 471 del 31/7/96 sugli ordinamenti della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti degli istituti secondari, del corso di laurea in scienze della formazione primaria e delle norme introdotte dal CCNL della scuola il 4/8/95.

Le attività di formazione devono essere programmate secondo alcune caratteristiche ben precise. Per la scuola primaria si terrà conto delle aree disciplinari previste dall'art.8 della tabella XXIII annessa al DPR 471/96.

Per la secondaria si terrà conto invece degli elementi indispensabili di scienze dell'educazione e di metodologia didattica, in corrispondenza delle specifiche discipline con riferimento a quanto previsto dall'art.3 della tabella XXIII bis annessa al DPR 470/96.

I provedditori agli studi potranno promuovere intese con gli IRRSAE e le università competenti per territorio. I programmi di formazione sono predisposti in base alle necessità dei partecipanti in modo da favorirne le acquisizioni nei diversi ambiti. Queste le priorità: competenze metodologico-didattiche e organizzative; conoscenze socio-psico-pedagogiche; abilità di relazione e comunicazione; conoscenze giuridiche essenziali di legislazione scolastica (soprattutto riguardo alle attività di istituto).

I docenti nell'anno di formazione sono tenuti a conoscere i contenuti dei programmi scolastici, in base alle innovazioni legislative più recenti. I nuovi programmi di insegnamento comprendono, tra l'altro, la diversa struttura dell'insegnamento della storia. Necessaria anche la conoscenza degli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica per promuovere l'orientamento e la formazione degli alunni, le iniziative complementari e le attività integrative e l'integrazione scolastica degli alunni svantaggiati.

Nell'anno di formazione si terrà conto delle iniziative e degli interventi per l'educazione alla salute e la lotta alla dispersione scolastica, dell'educazione ai valori costituzionali, ai comportamenti civili ed alle pari opportunità uomo-donna. Le iniziative dell'anno di formazione, inoltre, si articolano in due distinte modalità d'intervento: attività d'istituto e incontri seminariali per la durata di 40 ore. Entrambi i tipi di attività, di norma, ricadono nel periodo di durata delle lezioni.

Il docente in formazione è assistito da professori esperti o tutor, individuati all'interno delle scuole dove lo stesso presta servizio. I tutor sono nominati dal capo di istituto su indicazioni del collegio dei docenti, che terrà conto del numero dei colleghi da formare. Ad ogni tutor infatti non possono essere affidati più due docenti in formazione. Per assicurare la massima efficacia all'assistenza tutoriale, il collegio indica anche i criteri per la verifica dell'attività didattica svolta durante il periodo di formazione.

E' obbligatorio che il docente che sta svolgendo il periodo di formazione sia disponibile alla frequenza dei seminari. L'attività seminariale è prioritaria rispetto ad ogni altra iniziativa di aggiornamento. Le assenze (che devono essere comunque giustificate) non possono superare un terzo delle 40 ore previste. Per ogni corso di formazione è prevista la partecipazione di minimo 15 docenti e di massimo 30. I gruppi possono poi essere suddivisi in 8 o 10 corsisti per i necessari approfondimenti e le attività di laboratorio.

I partecipanti ai corsi di formazione sono tenuti a redigere, al termine delle attività d'istituto e seminariali, un'articolata relazione sulle esperienze e le attività svolte. La relazione sarà oggetto di discussione con il comitato di valutazione, come previsto dal decreto legislativo n.297/94, art.440, comma 4. I direttori dei corsi invieranno quindi al competente provveditore agli studi le schede di valutazione che saranno poi esaminate dagli ispettori tecnici per le valutazioni finali da mettere a verbale.

(dalla p. 698 di TELEVIDEO)