DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VII
Circolare Ministeriale 29 ottobre
2004, n. 79
Prot. 15580
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2004/2005 - Presentazione della domanda
A chiarimento della C.M. n.77, prot.15269 del
22-10-2004, si precisa che la necessità di presentare la domanda di
ammissione agli esami di Stato, prevista dall'art.3, comma 11, del
Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323 per i candidati esterni
entro il 30 novembre, deve intendersi riferita anche ai candidati
interni con l'osservanza del medesimo termine.
In tal modo, tra l'altro, viene agevolato il compito delle scuole
e dei Direttori Generali regionali nel prefigurare le commissioni di
esame, subito dopo la scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Beneficiari della proroga del termine al 31 gennaio, stabilito
per le domande tardive dei candidati esterni, limitatamente a casi gravi
e documentati motivi, sono anche i candidati interni nelle medesime
condizioni, con l'avvertenza che questi ultimi devono presentare la
domanda al dirigente scolastico.
Si precisa,altresì, che il suddetto termine è di natura
ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere
ammessi agli esami, sempre che, come dispone l'art.2, comma 1, del
D.P.R. n.323/1998, siano stati valutati in sede di scrutinio finale.
La disposizione, di cui alla C.M. n.2 del 13-1-2004, concernente
le iscrizioni per l'anno scolastico 2004/2005, secondo la quale gli
alunni interni dell'ultima classe, che non cessano la frequenza prima
del 15 marzo, non devono presentare la domanda per sostenere l'esame
conclusivo, è, di conseguenza, caducata.
Con l'occasione, si fa presente che nella predetta C.M. n.77/2004,
titolo "Costituzione delle commissioni di esame", terzultimo capoverso,
l'indicazione "O.M. n. 9 del 21-2-2004" è dovuta a mero errore
materiale; la citazione corretta è: "O.M. n. 21 del 9-2-2004".
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
Ufficio VII
Circolare Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 77
Prot. n. 15269
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2004/2005 - Termine di presentazione della domanda - Candidati esterni
In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami
di Stato per l'anno scolastico 2004/2005, si ritiene necessario
richiamare fin d'ora le principali disposizioni che regolano la
costituzione delle commissioni di esame, dedicando una particolare
attenzione alle norme che riguardano la formazione delle commissioni
presso le istituzioni scolastiche interessate ad un numero rilevante di
domande di candidati esterni.
A tale riguardo, va premesso che negli anni decorsi l'applicazione delle
norme che disciplinano la materia ha dato luogo a comportamenti difformi
e a situazioni giuridiche fortemente differenziate sul territorio. Di
qui l'esigenza di puntualizzazioni e di chiarificazioni.
Modalità e termini di presentazione delle domande di esame
Com'è noto, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del Regolamento emanato con
D.P.R. 23-7-1998, n. 323, il 30 novembre 2004 scadrà, sia per i
candidati interni che per quelli esterni, il termine di presentazione
della domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore.
Relativamente ai candidati interni non vi sono ragioni di particolari
chiarimenti, attesa la fisiologica presentazione delle domande presso la
scuola frequentata dallo studente.
Qualche richiamo di attenzione meritano, invece, le posizioni degli
alunni che desiderino anticipare, per merito, la partecipazione agli
esami di Stato e di quelli che cessino dalla frequenza dell'ultimo anno
prima del 15 marzo 2005.
Quanto alla prima ipotesi, i candidati frequentanti la penultima classe,
che prevedano di riportare, in sede di scrutinio, la votazione di 8/10
per ciascuna disciplina, devono presentare al proprio istituto la
domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2005.
Nella seconda ipotesi, si osserva che i candidati che cessino dalla
frequenza dell'ultimo anno dopo il 31 gennaio 2005 e prima del 15 marzo
2005, assumeranno lo stato di candidati esterni e dovranno presentare la
domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 20 marzo 2005.
Maggiore attenzione e, conseguentemente, un quadro più articolato di
informazioni vanno riservati ai candidati esterni.
Premesso che sono sede d'esame gli istituti statali e paritari, la
domanda da parte dei candidati esterni deve essere presentata ad un solo
istituto, statale o paritario, scelto tra quelli ubicati nel comune o
provincia di residenza.
Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di
cui al D.P.R. n. 445/2000.
Il candidato che, per situazioni personali, dimori in un comune o
provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi
sostenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale o
paritario un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
resa ai sensi del DPR n. 445/2000, da cui risulti la situazione
personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto
statale o paritario ubicato nel luogo di dimora. Se il candidato è
minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.
La documentazione, atta a giustificare l'iscrizione di detti candidati
agli istituti di altra provincia, deve essere allegata alla domanda.
L'eventuale assegnazione delle domande dei candidati esterni ad altra
sede è di esclusiva competenza dei Direttori Generali regionali.
Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori
Generali degli Uffici scolastici regionali, limitatamente a casi di
gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio
2005. I Direttori Generali regionali danno immediata comunicazione agli
interessati dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati.
Nell'ipotesi che i termini suindicati vengano a cadere in un giorno
festivo, gli stessi sono di diritto prorogati al giorno seguente.
I Dirigenti Scolastici devono accertare il possesso da parte dei
candidati esterni dei requisiti, di cui all'art. 3 della OM n. 21 del
9-2-2004, nonché la completezza e la regolarità delle domande e dei
relativi allegati. I Dirigenti Scolastici, ove necessario, invitano il
candidato a perfezionare la domanda.
I predetti adempimenti devono essere effettuati prima della
formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di
esame.
CANDIDATI ESTERNI IN PARTICOLARI SITUAZIONI
La domanda dei candidati esterni agli esami di Stato di istruzione
professionale deve essere stata corredata, oltre che di ogni indicazione
ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell'esame preliminare e
dell'esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, atta a comprovare il possesso, da parte
dei candidati stessi, di esperienze di formazione professionale o
lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste dallo
specifico indirizzo dell'istituto nel quale svolgono l'esame. L'attività
lavorativa deve essere caratterizzata da contenuti non esclusivamente
esecutivi; essa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del
datore di lavoro, redatta secondo lo schema allegato alla OM n. 21 del
9-3-2004, e, se di altra natura, da idonea documentazione.
Per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione tecnica
nell'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli ITAS, si richiamano
le disposizioni già impartite con la C.M. n. 261 del 22-11-2000,
paragrafo 4, con la precisazione che gli interessati potranno presentare
domanda ad un solo istituto o statale o paritario.
La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o
lavorative, richieste ai candidati agli esami negli Istituti
Professionali, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni
agli esami di istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in
corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, possono
essere perfezionate entro il 31 maggio 2005.
Costituzione delle commissioni di esame
Premesso che i Direttori Generali regionali hanno competenza esclusiva a
costituire, ove ricorrano le prescritte condizioni, commissioni con soli
candidati esterni, i medesimi approvano, ai sensi dell'art. 9, comma 3,
del DPR n. 323 del 23-7-1998, con o senza le modifiche del caso, le
proposte dei Capi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di
ripartizione dei candidati esterni, assicurando che il loro numero
massimo per ciascuna classe non superi il 50 per cento dei candidati
interni. I Capi delle suddette istituzioni scolastiche provvedono a
trasmettere le domande eccedenti la predetta percentuale ai Direttori
Generali.
I Capi di Istituto possono proporre, in via eccezionale e con
adeguate motivazioni, la costituzione di commissioni con un numero
maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni. Il
momento decisionale rientra, come già detto, nell'esclusiva competenza
dei Direttori Generali, unico organo dell'Aministrazione scolastica in
possesso di tutti gli elementi utili per l'assunzione delle
determinazioni più ponderate.
Le scuole e i Direttori Generali regionali sono invitati a
prefigurare le commissioni di esame - subito dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle domande - al fine di evitare il
consolidarsi in capo ai candidati di aspettative in ordine alla sede di
esame, ove sia necessaria la distribuzione ad altre istituzioni
scolastiche delle istanze medesime. Le eventuali deroghe al rispetto
del predetto limite percentuale, previsto dall'art. 9, comma 3, del
D.P.R. 22.7.1998, n. 323, potranno fondarsi soltanto su circostanze di
ordine assolutamente eccezionale.
Si raccomanda, altresì, il rispetto del citato art. 9, comma 3, del DPR
n. 323/1998, che prevede anche l'assegnazione, di norma, di non più di
35 candidati per singola commissione.
Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo
e per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio
nazionale, risulti impossibile assegnare le domande in eccedenza dei
candidati esterni ad altri istituti dello stesso indirizzo della
provincia ovvero di province vicine, i Direttori Generali dispongono che
gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si
svolgano in altri istituti o scuole, anche di tipo ed ordine diverso,
della provincia, ivi compresi quelli non impegnati in esami di Stato (cfr.
art. 4, comma 12, OM n. 21/2004 e CM n. 261 del 22-11-2000).
Fermo restando che la suddetta percentuale, come sopra precisato, è
stata voluta in forma esplicita dalla legge n. 425/1997, art. 4, comma
4, richiamata dal Regolamento Governativo di attuazione della legge
stessa (D.P.R. n. 323/1998, art. 9, comma 3), dalla C.M. n. 16 del
9-2-2004, titolo 2 (formazione delle commissioni), lettera a), e dal
comma 10 dell'art. 4 della citata O.M. n. 21 del 9-2-2004 e, pertanto,
rappresenta un limite invalicabile per i dirigenti scolastici,
questi dovranno valutare se l'istituto abbia la ricettività idonea, in
relazione alle quattro condizioni previste dal comma 10, art. 4 della OM
n. 9 del 21-2-2004:
- numero di classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto;
- numero di candidati esterni assegnabili a ciascuna classe
terminale dell'indirizzo richiesto;
- materiale capienza dei locali;
- presenza di un numero sufficiente di docenti per l'effettuazione
sia degli esami preliminari, sia di quelli di Stato.
Circa quest'ultima condizione, vale la pena porre in
rilievo che la dotazione del personale docente non deve essere
procacciata all'abbisogno per mezzo di contratti ad hoc, ma deve
costituire patrimonio indispensabile, aprioristicamente posseduto dalla
istituzione scolastica dove dovranno svolgersi gli esami.
I Direttori Generali verificheranno che gli istituti paritari non
utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata
predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti le prove di
esame e per i quali non è dato sapere se offrano le necessarie garanzie
di sicurezza.
IL DIRETTORE GENERALE
SILVIO CRISCUOLI
|