Prot. n. 4272/C1L
Oggetto: Legge 10-12-1997, n. 425 - Credito scolastico e valutazione degli alunni
Com'è noto, la legge 10-12-1997, n. 425, recante la nuova disciplina degli esami di stato, prevede che alla determinazione del voto finale complessivo, concorre, nella misura massima di venti punti, un "credito" relativo all'andamento degli studi, denominato credito scolastico.
Il punteggio per tale credito viene attribuito, con riguardo alle varie fattispecie e tipologie prese in considerazione, sulla base degli elementi individuati dal Regolamento attuativo della legge sopra citata, emanato con D.P.R. 23-7-1998, n. 323 e tenendo a riferimento le tabelle (e relative note) allegate al Regolamento stesso e recanti, in corrispondenza della media dei voti conseguiti, apposite "bande di oscillazione" espresse entro un minimo e massimo di punti.
Vale evidenziare che per gli esami relativi al corrente anno scolastico e all'anno scolastico 1999-2000, il sistema dei crediti troverà applicazione graduale, ai sensi dell'art. 15, III comma, del Regolamento e in conformità delle indicazioni contenute rispettivamente nelle tabelle D ed E, e andrà a regime a partire dall'anno scolastico 2000-2001 (al riguardo cfr. art. 11 del Regolamento e tabelle A, B, C).
Attraverso il credito scolastico, che costituisce una novità assoluta nel sistema formativo italiano e, in particolare, nel contesto degli esami, si è voluto stabilire una forte connessione tra il vissuto scolastico del candidato e l'impegno degli esami, tra la serie degli interventi formativi e delle verifiche in itinere e la valutazione conclusiva, tra l'accertamento del grado di preparazione complessiva raggiunta nel corso degli studi e il voto finale, dando così un rilievo forte e significativo al ruolo della scuola durante il percorso scolastico dell'allievo e, in particolare, alla funzione dei collegi dei docenti e dei consigli di classe; funzione vista come processo unitario, articolato in più fasi (programmazione e organizzazione delle attività scolastiche, individuazione dei criteri che presiedono alla formulazione dei giudizi e all'assegnazione dei voti, valutazione dei relativi esiti).
La natura e la finalità del credito scolastico e lo stretto rapporto che si è inteso instaurare tra momenti valutativi della scuola e decisioni delle commissioni di esame, dimostrano, in maniera evidente, quanto sia importante per il corretto svolgimento degli esami stessi e per interpretarne il senso nel modo più giusto e più equo, l'uso appropriato e coerente dell'insieme degli strumenti di misurazione e di valutazione attraverso i quali si perviene all'attribuzione del punteggio finale.
Viceversa un utilizzo parziale e non sequenziale e interagente dei meccanismi di misurazione - valutazione previsti dalla normativa regolante il nuovo esame, può portare ad un risultato finale non veritiero e precludere al candidato, anche in presenza di prestazioni che dimostrino il pieno raggiungimento dei livelli attesi di conoscenze, competenze e capacità, la possibilità di conseguire il punteggio nella misura massima prevista; ciò con possibili ripercussioni negative sia sul prosieguo della carriera scolastica dell'allievo, sia ai fini dell'inserimento dello stesso in eventuali attività lavorative.
Ciò ovviamente non può riguardare coloro i quali non abbiano superato la sufficienza.
La rilevanza strumentale del credito scolastico rispetto al risultato conclusivo del nuovo esame di stato e all'attribuzione del punteggio finale, nonchè il fatto che alla determinazione dello stesso concorrono taluni esiti intermedi della vita scolastica dell'allievo, suggeriscono di adeguare, anche nella normale pratica didattica, i criteri valutativi alle logiche del nuovo esame, utilizzando l'intera scala dei voti, senza escludere, in via di principio, quelli apicali. Tanto superando preclusioni e remore (non più compatibili con la nuova normativa) che di fatto portano ad escludere dal novero dei voti utilizzabili quelli, ad esempio, superiori agli otto decimi, pur in presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati.
D'altra parte non può sfuggire che i voti rispondono non solo ad un'esigenza oggettivamente misurativa e valutativa, ma anche squisitamente didattica e formativa, dovendosi, nell'attribuzione degli stessi, tener conto dei livelli di partenza degli allievi, dell'impegno dagli stessi dimostrato, dell'andamento progressivo del rendimento scolastico, ecc.
In questo senso, già nel corso del corrente anno scolastico, i collegi dei docenti, i consigli di classe, i singoli docenti debbono dedicare diretta, particolare attenzione al tema della valutazione e alla sua incidenza sia sulle scansioni intermedie e terminali dell'anno scolastico, sia sull'impegno degli esami.
Ne consegue che, qualora in sede di valutazioni in itinere e finali risultassero posizioni restrittive del tipo sopra accennato, le stesse dovrebbero essere tenute in debito conto nell'ambito delle "bande di oscillazione", ai fini dell'attribuzione del punteggio finale complessivo.
Ovviamente, perchè il credito scolastico esplichi in maniera compiuta e adeguata la sua funzione nel contesto del nuovo esame di stato, i criteri sopra menzionati vanno recepiti anche nella valutazione delle prove degli esami di idoneità e in quella delle prove preliminari dei candidati esterni, stante la stretta connessione che la legge 425/97 e il Regolamento attuativo stabiliscono nelle specifiche fattispecie tra la media dei voti riportata e l'attribuzione del credito scolastico.
Con l'occasione si rende noto che le risorse finanziarie relative agli IDEI, riferite al periodo gennaio - agosto 1999 e quelle eventualmente non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 1998, confluite nell'avanzo d'amministrazione, potranno essere utilmente impiegate anche nello svolgimento di attività aggiuntive connesse all'introduzione del nuovo esame di stato.
Si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare nelle istituzioni scolastiche di rispettiva competenza.