Direzione Generale del Personale della Scuola
Circolare Ministeriale 28 ottobre
2004, n. 78
Prot. n. 642/N
Oggetto: Pagamento T.F.R. al personale
precario retribuito direttamente dalle Scuole e/o Istituti
Da un esame effettuato congiuntamente da
questo Dicastero e dall'Inpdap, si è rilevato che, a causa del gran
numero di supplenze temporanee che ogni anno vengono espletate, il
pagamento del relativo T.F.R., per le cause più varie, non sempre viene
effettuato con la dovuta tempestività.
Ciò stante si comunica che, al fine di semplificare le procedure
e accelerare la liquidazione della citata prestazione, per tutte le
scuole ed Istituti che utilizzano il pacchetto denominato "SISSI" -
nella nuova versione appositamente predisposta e che sarà quanto prima
distribuita - verrà messo a disposizione a decorrere dal 5 novembre 2004
un sito Web in cui verranno convogliati tutti i dati dei T.F.R./1 e
T.F.R./2, inseriti e convalidati dagli Istituti scolastici.
Questi ultimi, peraltro, a decorrere dalla predetta data del 5
novembre 2004 non saranno più tenuti ad inviare alle Sedi INPDAP la
documentazione cartacea che dovrà tuttavia essere conservata agli atti
ed inviata alle predette Sedi esclusivamente su specifica richiesta di
queste.
Si rammenta in particolare:
-
Alla risoluzione di ogni contratto di lavoro della
durata minima di 15 giorni continuativi nel mese, cui non faccia
seguito senza soluzione di continuità altro contratto, gli Istituti
scolastici sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro il termine
di 15 giorni dalla cessazione dal servizio.
-
Più contratti di lavoro, non continuativi,
ciascuno dei quali dia diritto al T.F.R., anche se resi nel corso
dello stesso anno solare o scolastico, non possono essere "accorpati"
ma devono dar luogo a singole trasmissioni di dati entro i termini
previsti al precedente punto 1).
-
Le assenze non retribuite devono essere sempre
codificate, così come previsto nelle note di compilazione allegate al
modello TFR/1.
-
Prima di trasmettere i dati è indispensabile
acquisire la dichiarazione del dipendente che attesta di non aver
sottoscritto altro contratto di lavoro dal giorno immediatamente
successivo alla scadenza del precedente.
-
In caso di servizio ad orario ridotto va sempre
indicata la percentuale di orario reso, rispetto a quello intero (es.
9/18, 3/18, 18/36 etc.), nonché il numero di giorni nel mese in cui
tale orario ridotto è stato effettuato ( 5 su 30, 21 su 30, 30 su 30
etc).
-
Tutti i campi dell'applicativo dovranno essere
compilati. In caso contrario non sarà possibile liquidare la
prestazione poiché la procedura informatica utilizzata dall'INPDAP
procederà allo "scarto" automatico della pratica.
Si precisa, inoltre, che gli Istituti
scolastici che non utilizzano il pacchetto "SISSI" dovranno continuare
ad inviare, come nel passato, alle competenti Sedi INPDAP la
documentazione cartacea (Modd. TFR/1 E TFR/2). I modelli cartacei PR/1
relativi ai riscatti dovranno continuare ad essere inviati alle
competenti Sedi INPDAP.
Si prega dare alla presente la massima e sollecita diffusione.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cosentino)
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