Circolare Ministeriale 24 marzo 1999, n. 79

Oggetto: Esami di Stato. Candidati esterni negli indirizzi a limitata diffusione sul territorio nazionale

Come è noto, l'ordinanza ministeriale n. 38 dell'11 febbraio 1999, all'art. 4 fornisce istruzioni e indicazioni operative per i casi in cui le domande di partecipazione agli esami di stato presentate dai candidati esterni risultino in eccesso rispetto alla ricettività dell'Istituto, quale definita nel comma 10 del medesimo articolo 4.

Viene, tuttavia, segnalato che, rispettivamente agli indirizzi di studio a scarsissima diffusione sul territorio nazionale, (per esempio, dirigente di comunità dell'istruzione tecnica e assistente di comunità infantile ad esaurimento dell'istruzione professionale), pur in costanza della normativa sopra richiamata, permangono notevoli difficoltà per la collocazione e la gestione sostenibile e ordinata dei candidati esterni in funzione dello svolgimento delle operazioni e degli adempimenti legati agli esami, (assegnazione alle classi effettuazione agli esami preliminari ecc.) a causa del numero assai rilevanti degli stessi specialmente in talune aree geografiche.

Ciò premesso e al fine di dare risposte adeguate ai problemi suaccennati, si forniscono le seguenti, ulteriori istruzioni e indicazioni alle quali le SS. LL. vorranno attenersi ove non abbiano individuato altre soluzioni praticabili nell'ambito delle opportunità previste dalla citata O.M. n. 38.

Resta fermo, comunque, che i candidati esterni di cui trattasi devono continuare a rimanere assegnati alla classe dell'istituto in cui esiste il corso di studi per il quale hanno chiesto di sostenere l'esame, per i necessari riferimenti e i collegamenti all'attività didattica della classe stessa e, in particolare, al documento del consiglio di classe.

Ciò posto e nella considerazione che va, comunque assicurato, un regolare e ordinario svolgimento degli esami, si ritiene di dover precisare che l'indicazione di cui all'art. 4, comma 12 della citata ordinanza n. 38 va intesa nell'ottica di una interpretazione estensiva, nel senso che, per la formazione delle commissioni degli esami preliminari e per la designazione dei commissari interni nelle commissioni degli esami di Stato, si può fare ricorso anche al personale in servizio presso istituti dello stesso tipo nei quali non esista in corpo di studi prescelto, anche se insistenti in altra provincia.

Gli istituti dello stesso tipo anche nell'ambito di altra provincia, cui fare riferimento e nei quali poter reperire il personale in possesso delle competenze necessarie ai fini di cui sopra, sono, relativamente agli indirizzi sopra menzionati, rispettivamente gli istituti tecnici delle attività sociali e gli istituti professionali con il corso tecnico dei servizi sociali.

Le modalità organizzative e operative da seguire sono le seguenti:

Le indicazioni di cui alla presente circolare e all'O.M. n. 38 dell'11/2/1999 si applicano, per quanto compatibili, anche al caso di affluenza di candidati eccedente la ricettività in istituti appartenenti ad ordine diverso da quelli sopra menzionati.



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