Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione Generale del Personale della Scuola e dell'Amministrazione
Circolare Ministeriale 21 novembre
2003, n. 85
Prot. N. 586/N
Oggetto: D.M. del 30.10.2003 -
Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni
operative
Con la presente circolare si forniscono le
indicazioni operative per l'attuazione del D.M. del 30.10.2003 recante
disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2004,
nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la
trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e
sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente,
educativo ed A.T.A.
Visto il D.M. del 30.10.2003 vistato dall'Ufficio
Centrale del Bilancio presso questo Ministero il 18.11.2003 n. 26,
fissa, all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2004 per la
presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle
domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in
servizio al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere
dal 1° settembre 2004.
Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze entro
la data del 10 gennaio 2004.
Poiché il compito dei Centri Servizi Amministrativi è limitato alla
comunicazione della mancata maturazione del diritto a pensione per
quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole possono fruire
della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il 10.01.2004.
Il termine del 10 gennaio 2004 deve essere osservato anche da coloro che
manifestino la volontà di cessare prima della data finale fissata in un
precedente provvedimento di permanenza in servizio, nonché dal personale
che chieda la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
attribuzione contestuale del trattamento pensionistico, purchè ricorrano
le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n, 331 del Ministro
per la Funzione Pubblica.
Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli
interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente una istanza
di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per il fatto che le
operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché diversi sono
i presupporti giuridici per l'accettazione delle stesse.
Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni volontarie
non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la sussistenza o meno, a
carico degli interessati, di un procedimento disciplinare, talchè le
relative cattedre e posti da essi occupati possono essere inseriti nelle
operazioni di trasferimento, l'accettazione delle istanze di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è
subordinata sia al numero delle medesime che alla eventuale assenza di
personale in esubero dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Stante, pertanto, la incompatibilità delle istanze in argomento, ove
esse vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente quella
di dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in
questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di
titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di
titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro Servizi
Amministrativi. Se già presentate, le istanze medesime devono essere
inviate all'istituzione scolastica e al competente Centro Servizi
Amministrativi nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano
già in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2004, per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia delle istanze di
dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, non revocate, dovrà essere rimessa,
da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente sede provinciale
dell'I.N.P.D.A.P.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile 1998,
n. 351, per le domande di collocamento a riposo per compimento del 40°
anno di servizio, di dimissioni volontarie e di trattenimento in
servizio, qualora esse non siano state revocate, come già precisato
nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non occorre
emettere alcun provvedimento formale; le istanze stesse si intendono
accettate alla data del 10 gennaio 2003.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non
occorre emettere alcun provvedimento formale nei casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento del limite di età.
L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta quando le
autorità competenti hanno comunicato agli interessati, entro 30 giorni
dal 10 gennaio 2004, e, cioè entro il 9 febbraio 2004, l'eventuale
rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per
provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto
dalla data di emissione del relativo provvedimento, provvedimento che
rientra nella competenza del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione
liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni
contenute nella informativa dell'I.N.P.D.A.P. n. 65 del 30.11.2001
reperibile anche sul sito INTERNET del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di mancata
maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale
dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento del
diritto alla pensione resta, anche per il corrente anno scolastico,
nella competenza dei Centri Servizi Amministrativi a livello provinciale
che hanno sostituito i soppressi Provveditorati agli Studi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare
il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo
2004 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni
volontarie. Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le
informazioni sul personale docente per grado di scuola, dando la
precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno
per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informatico.
Si precisa, altresì, che i Centri Servizi Amministrativi possono
provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da trasferire nel
supporto magnetico, appena dispongano di tutti gli elementi necessari
per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli
stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di
mobilità per ogni ordine di scuola.
A tale acquisizione nel SIMPI, compresa la revoca delle dimissioni
volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione,
provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun
interessato.
B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal
servizio sino al 1° settembre 2004.
La necessità di garantire agli interessati la
corresponsione della pensione senza soluzione di continuità, rispetto
allo stipendio, rende inevitabile il mantenimento, presso i Centri
Servizi Amministrativi della competenza in ordine agli adempimenti
relativi al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio che
si verificheranno sino al 1° settembre 2004 comprese, pertanto, anche
quelle per limiti di età, per compimento del 40° anno di servizio e per
dimissioni volontarie, secondo le indicazioni contenute nelle circolari
ministeriali n. 213 dell'8 settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e
n. 175 del 21 dicembre 2001.
Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi di liquidazione
dell'indennità "Una tantum" in luogo di pensione, occorre inviare il
prospetto informativo oltre alla documentazione specificata nelle
precitate circolari n.213, 234 e 175, necessaria per tale forma di
trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza
l'eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà effettuato dalla
competente sede provinciale territoriale dell'I.N.P.D.A.P.
Per gli stessi motivi, i Centri Servizi Amministrativi provvederanno
alla compilazione del prospetto dati nei casi di cessazione dal servizio
che avverranno entro la precitata data del 1.9.2004 per infermità non
dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento,
destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente
rendimento, superamento del periodo massimo di assenze per malattia di
cui all'art. 23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi
per la pensione.
Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di
riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979 e
45 /1990 e di sistemazione contributiva di cui all'art. 142, comma 2,
del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute presenti le
indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213/2000 e n.
234/2000. Si reputa altresì utile rammentare che non devono essere
inviati alle Ragionerie Provinciali dello Stato, per il prescritto
riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze
presentate entro il 31 agosto 2000 se riferite al personale cessato o
cessando nel periodo dal 2 settembre 2003 al 1° settembre 2004, mentre
rimane il riscontro in questione se le domande stesse non sono connesse
a cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli istituti di
cui sopra, recanti una data successiva al 31.08.2000, devono essere
indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P.
e, per conoscenza, alla Scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte
pervenire, dall'ufficio che ne è in possesso, alla competente sede
periferica dell'I.N.P.D.A.P. dandone comunicazione alla scuola di
titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'Ente previdenziale procederà
all'istruttoria delle medesime richieste, chiedendo le notizie
occorrenti ai Centri Servizi Amministrativi per l'anno scolastico in
corso.
Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una domanda
anteriormente al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale data, la prima
istanza va definita secondo le modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalle Sedi
periferichr dell'I.N.P.D.AP., vanno comunicati i dati retributivi come
sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli
aggiornati una volta definita la posizione economica degli interessati.
D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e
riscatto.
L'art. 2 commi 1 e 2, della legge 8.8.1995 n. 335
prevede il passaggio all'I.NP.D.A.P. delle competenze in materia
pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento di
fine servizio, come attività diretta alla compilazione dei modelli PL.1,
PL 2 e PR 1.
Pertanto, i Centri Servizi Amministrativi vorranno curare, come per il
passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita.
E) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1°.9.2004
La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è
disciplinata dal C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza e, in
particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene,
tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche in ordine alle
seguenti cause di cessazione:
a) Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del
rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto
dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere dal
1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione,
sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui
all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello
stesso articolo, del D.Lgs: 297/94, con istanza da inviare entro il 10
gennaio del 2003.
b) Compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del
pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico regionale risolve il
rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno
tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino
al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di usufruire anche della
proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età, ai sensi del
comma 5 del predetto art. 509.
c) Dimissioni dal servizio: Per tale fattispecie l'art. 35,
comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei
termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo.
L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a
percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati
l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni
dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno
facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque
giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. G. Cosentino)
Decreto Ministeriale 30 ottobre 2003
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA
Visto il D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, con il quale
è stato emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di
quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20 comma 8
della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto l'art. 1 - comma 2 - di tale regolamento il
quale prevede che il Ministro dell'Istruzione stabilisce, con proprio
decreto, il termine entro il quale, annualmente, il personale del
comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può
presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo per compimento
del 40° anno di servizio utile al pensionamento o di dimissioni
volontarie dal servizio;
Considerato che, in base al comma 4 del citato art.
1, per le domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi
dell'art. 509, commi 2, 3 e 5, del Testo Unico approvato con decreto
legislativo del 16 aprile 1994 n. 297 e per le domande di cessazione dal
servizio presentate dal personale che abbia ottenuto la permanenza in
servizio al compimento del 65° anno di età, occorre fissare lo stesso
termine finale stabilito per le istanze di dimissioni volontarie dal
servizio e di collocamento a riposo per raggiungimento del 40° anno di
servizio utile al pensionamento;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo
art. 1, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale
dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di
pensione;
Considerata l'esigenza di individuare i termini che,
per la loro connessione con le altre operazioni riguardanti la
rilevazione delle disponibilità di posti e la mobilità del personale,
siano coerenti con le cadenze operative finalizzate alla tempestiva
assegnazione del personale alle singole scuole e classi;
Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 1° marzo 2002, nel
quale, per il personale dell'area V della Dirigenza scolastica sono
state convenute norme e procedure particolari per la cessazione dal
servizio del personale incluso in detta area.
DECRETA
Art. 1
Per il personale, docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola, nonché per i dirigenti scolastici,
limitatamente a quanto non previsto dal C.C.N.L. 1.3.2002 citato in
premessa, è fissato al 10 gennaio 2004 il termine per la presentazione
delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di
servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in
servizio, a qualsiasi titolo, oltre il raggiungimento del 65° anno di
età, a valere, per gli effetti, dal 1° settembre 2004, nonché per la
eventuale revoca di tali domande.
Lo stesso termine del 10 gennaio 2004 si applica anche al personale che
intenda cessare anticipatamente, rispetto alla data finale indicata nel
provvedimento di trattenimento in servizio, e da quello che intenda
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale, con
contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del
decreto 29 luglio 1997 n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Art. 2
L'accertamento del diritto al trattamento
pensionistico da parte degli Uffici competenti dovrà essere effettuato
entro le scadenze che saranno previste per l'acquisizione al sistema
informatico delle domande di cessazione. Tali scadenze dovranno tener
conto anche dei tempi necessari per la comunicazione dell'eventuale
mancata maturazione del diritto a pensione al personale dimissionario,
personale che potrà ritirare la domanda entro cinque giorni.
Art. 3
L'accettazione delle domande di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio e di trattenimento in servizio si intende avvenuta alla
scadenza del termine di cui all'art. 1, senza l'emissione del
provvedimento formale.
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 1,
l'Amministrazione comunica l'eventuale rifiuto o ritardo
nell'accoglimento della domanda di dimissioni ove sia in corso un
procedimento disciplinare.
Qualora l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio sia
ritardato per la sussistenza di un procedimento disciplinare in corso,
l'accettazione delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di
emissione del relativo provvedimento.
Art. 4
I Dirigenti Scolastici, per quanto da loro richiesto,
provvederanno ad inoltrare le relative istanze direttamente alle
Direzioni Scolastiche Regionali.
Roma, lì 30 ottobre 2003
IL MINISTRO
Letizia Moratti
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