Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica
- Ufficio Sesto - Circolare
Ministeriale 15 ottobre 2009, n. 85
Prot. 10491 Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno
scolastico 2009/2010 - Termini e modalità di presentazione delle domande
di partecipazione Per l’anno scolastico 2009/2010, si
confermano le disposizioni impartite nei decorsi anni scolastici con la
C.M. n.90 del 26 ottobre 2007 e con la C.M. n.77 del 25 settembre 2008,
qui allegate, in relazione alle modalità e termini di presentazione
delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei
candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei
candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti
modifiche.
Le date relative all’anno scolastico 2007/2008 contenute nella citata
C.M. n.90/2007 si intendono puntualmente riferite all’anno scolastico
2009/2010, anziché all’anno 2007/2008. Per una chiara leggibilità, le
stesse vengono di seguito indicate:
- 30 novembre 2009, termine di presentazione della domanda da parte dei
candidati interni al proprio dirigente scolastico;
- 30 novembre 2009, termine di presentazione della domanda da parte dei
candidati esterni ai Direttori Generali della Regione di residenza. I
candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione (anche nel
caso in cui trattasi di indirizzi linguistici), corredata dalla
documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre
istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame.
I candidati esterni devono dichiarare nella domanda di ammissione la
lingua e/o lingue straniere, eventualmente, presentate.
- 31 gennaio 2010, termine di presentazione della domanda al proprio
dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima
classe per abbreviazione per merito;
- 31 gennaio 2010, termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive,
limitatamente a casi di gravi e documentati motivi. L’ esame di tali
istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori
Generali;
- 20 marzo 2010, termine di presentazione della domanda al Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza da
parte degli alunni che cessino la frequenza delle lezioni dopo il 31
gennaio 2010 e prima del 15 marzo 2010 e intendano partecipare agli
esami di Stato in qualità di candidati esterni.
In relazione agli alunni della penultima classe, si fa presente che il
D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art.6, comma 2, ha innovato nella
disciplina relativa all’ammissione, per abbreviazione per merito, agli
esami di Stato del secondo ciclo. Ai sensi del comma 2, articolo 6, del
suddetto DPR n.122/2009, sono ammessi, a domanda, direttamente agli
esami di Stato del secondo ciclo gli alunni della penultima classe che
hanno riportato, nello scrutinio finale, non meno di otto decimi in
ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel
comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una
votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli
scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere
incorsi in ripetenze nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si
riferiscono all’insegnamento della religione cattolica.
In via transitoria, per l’anno scolastico 2009/2010, ai sensi
dell’art.14, comma 3, del citato DPR n.122/2009, per gli alunni della
penultima classe, i quali chiedono l’ammissione agli esami di Stato per
abbreviazione per merito, il voto di comportamento, non inferiore ad
otto decimi, viene considerato con riferimento sia al penultimo anno sia
anche alla classe precedente il penultimo anno di corso.
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che,
nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto
di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22
giugno 2009,n.122).
Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento
concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma
2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
I dirigenti scolastici, ai quali vengono assegnate dal Direttore
Generale regionale le domande dei candidati esterni di partecipazione
all’esame di Stato, effettuano immediatamente l’esame delle relative
posizioni, dando comunicazione al Direttore Generale di eventuali
irregolarità non sanabili riscontrate.
I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche paritarie e
legalmente riconosciute, subito dopo il termine del 30 novembre,
comunicano al competente Direttore Generale regionale il numero ed i
relativi nominativi dei candidati interni agli esami di Stato.
Ai sensi dell’art.3 della OM n.74 del 5 agosto 2009, la prima prova
scritta dell’esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado si
svolgerà il giorno 22 giugno 2010, alle ore 8.30.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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