DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII
Circolare Ministeriale 18 novembre 2005, n. 86
Prot.10633 Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali. Anno scolastico 2005/2006 Termine di presentazione della
domanda In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami
di Stato per l'anno scolastico 2005/2006, si ritiene necessario fornire
precisazioni ed indicazioni operative che consentano di dirimere le
incertezze applicative che hanno interessato aspetti significativi della
materia, con particolare riferimento alle modalità di presentazione
delle domande di partecipazione agli esami da parte dei candidati
privatisti ed alla costituzione delle commissioni di esame.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ESAME
Ai sensi dell'articolo 3, comma 11 del Regolamento emanato con D.P.R. 23
luglio 1998, n. 323, il 30 novembre 2005 scadrà, sia per i candidati
interni che per quelli esterni, il termine di presentazione della
domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
istruzione secondaria superiore.
Relativamente ai candidati interni non vi sono ragioni di particolari
chiarimenti, attesa la fisiologica presentazione delle domande presso la
scuola frequentata dallo studente. Qualche richiamo di attenzione
meritano invece le posizioni degli studenti che cessino dalla frequenza
dell'ultimo anno prima del 15 marzo 2006 e di quelli che sono
interessati ad anticipare, per merito, la partecipazione agli esami di
Stato. Quanto alla prima questione, i candidati che cessano dalla
frequenza dell'ultimo anno entro il succitato termine del 15 marzo
dovranno presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro
il 20 marzo 2006.
Relativamente alla seconda ipotesi, in attesa che si definiscano le
condizioni innovative introdotte dall'art. 14, comma 3, del Decreto
Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, si confermano anche per il corrente
anno le disposizioni già impartite con la circolare 77, prot. 15269, del
22 ottobre 2004.
Di conseguenza, i candidati frequentanti la penultima classe che
prevedano di riportare, in sede di scrutinio, la votazione di 8/10 per
ciascuna disciplina, dovranno presentare al proprio istituito la domanda
di abbreviazione per merito entro il 31.1.2006.
Un quadro più articolato di informazione e di linee operative va
riservato ai candidati esterni in quanto rispetto agli stessi emergono
profili in ordine ai quali, negli anni decorsi, si sono verificate le
maggiori indecisioni.
I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali potranno prendere
in considerazione anche eventuali domande tardive, limitatamente a casi
di gravi e documentati motivi, sempre che le stesse istanze non
pervengano oltre la data del 31 gennaio 2006.
I Direttori Generali regionali, ai quali vanno indirizzate le istanze
tardive, daranno immediata comunicazione agli interessati
dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo,
dell'istituto a cui sono stati assegnati.
I dirigenti scolastici devono accertare il possesso da parte dei
candidati esterni dei requisiti di cui all'articolo 3 dell'O.M: 9
febbraio 2004, n. 21, nonché la completezza e la regolarità delle
domande e dei relativi allegati. Ove necessario i candidati sono
invitati a perfezionare la domanda.
LIMITI DI ACCOGLIBILITA' DELLE DOMANDE DA PARTE DELLE SCUOLE
Al di là degli aspetti formali sopraevidenziati, il primo tema che
richiede interventi chiarificatori è costituito dal limite di
accoglibilità, da parte delle scuole del sistema nazionale di
istruzione, delle istanze dei candidati esterni. L'articolo 4, comma 4,
della legge 10 dicembre 1997, n.425, ripreso con il medesimo contenuto
dall'articolo 9, comma 3, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323, è stato
novellato, con integrazioni, dall'articolo 14, comma 1 del Decreto
Legislativo 17.10.2005, n.226 il quale stabilisce che "i candidati
esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali
e paritari e il loro numero massimo non può superare il 50% dei
candidati interni". La formulazione di tale ultima previsione normativa
non è suscettibile di interpretazioni diverse da quella letterale e,
pertanto, non si presta ad alcun tipo di deroga.
Pertanto, ove le istanze dei candidati esterni pervenute ad ogni singola
scuola, statale o paritaria, dovessero eccedere il prescritto limite del
50%, l'istituto interessato, immediatamente dopo la scadenza del termine
per la loro presentazione, dovrà trasmettere le istanze eccedenti,
individuate secondo l'osservanza di uno stretto ordine cronologico di
presentazione, al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale
competente per territorio. Ciò al fine di consentire al medesimo
l'assegnazione degli interessati ad altre istituzioni scolastiche per
una tempestiva prefigurazione del numero e della dislocazione delle
Commissioni e, nel contempo, fornire ai candidati esterni certezza sulla
sede nella quale dovranno sostenere gli esami.
SCUOLE DESTINATARIE DELLE DOMANDE
Un secondo aspetto della materia sul quale è necessario fornire
indicazioni operative è quello della localizzazione delle scuole presso
le quali i candidati esterni possono presentare l'istanza di
partecipazione agli esami. Il principio generale dal quale occorre
partire, nell'iniziale fase organizzativa, è che tutti i sevizi pubblici
vengono erogati sulla base di criteri di territorialità legati alla
residenza dei cittadini.
I candidati esterni pertanto dovranno presentare l'istanza di ammissione
agli esami di Stato ad un'istituzione scolastica della tipologia
prescelta ubicata nel Comune ove essi hanno la residenza anagrafica alla
data di scadenza del termine di presentazione. Qualora la tipologia di
scuola prescelta non sia presente nel Comune si farà riferimento
all'ambito territoriale provinciale e, in caso di ulteriore
impossibilità, a quello regionale. Istanze presentate oltre l'ambito
regionale sono ammissibili soltanto per la tipologia di scuole allocate
in maniera estremamente diradata sul territorio nazionale (istituti
nautici, aeronautici, ecc...)
E', tuttavia, consentito di derogare al principio ordinario della
territorialità, peraltro esplicitato nell'articolo 4, comma 6, della
legge 425/97 e nell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 323/98, in presenza
di circostanze eccezionali suscettibili di essere valutate
positivamente. Esse potranno essere prese in considerazione soltanto
successivamente, considerato che tra la scadenza del termine di
presentazione delle domande e l'effettivo svolgimento degli esami
intercorre un tempo di sette mesi. In tale lasso di tempo possono venir
meno circostanze personali che abbiano prodotto divaricazioni tra la
residenza ed il luogo di temporanea dimora del soggetto interessato,
come possono intervenire eventi che tale divergenza producono
successivamente alla presentazione della domanda. Nell'un caso e
nell'altro queste esigenze personali saranno prese in considerazione
soltanto in un momento posteriore alla prefigurazione del primo impianto
organizzativo degli esami.
Deve peraltro trattarsi di circostanze connotate dal carattere
dell'assoluta gravità o di necessità inderogabili sopravvenute. Si
citano, a titolo esemplificativo, esigenze di lavoro da documentare con
dichiarazione del datore di lavoro o la necessità certificata di
sottoporsi a terapie non erogabili nel luogo di residenza. La
valutazione dei motivi addotti sarà oggetto di attenta ponderazione da
parte dei Direttori Generali regionali in quanto i momenti decisionali
su tutti gli aspetti organizzativi e di gestione rientrano nella loro
esclusiva competenza.
Si ritiene inoltre opportuno confermare, come già esplicitato negli anni
decorsi, che i candidati privatisti possono, per loro libera scelta,
vincolante per l'Amministrazione, optare per sostenere gli esami di
Stato in percorsi ordinamentali o di derivazione sperimentale.
Per i candidati esterni agli esami di Stato di istruzione tecnica
nell'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli ITAS, si richiamano
le disposizioni impartite con la C.M. n.261 del 22.11.2000, paragrafo 4,
con la precisazione che gli interessati potranno presentare domanda ad
un solo istituto, statale o paritario.
La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o
lavorative, richieste ai candidati agli esami negli Istituti
Professionali, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni
agli esami di istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in
corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, possono
essere perfezionate entro il 31 maggio 2005.
COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI ESAME
La costituzione delle commissioni di esame rientra nelle competenze
esclusive dei Direttori Generali degli uffici scolastici regionali
trattandosi di adempimento organizzativo cui si riconnette numero e
dislocazione delle commissioni stesse, con i conseguenti riflessi in
termini di livelli degli oneri finanziari. Per quanto chiarito
nell'apposito paragrafo, circa la inderogabilità della norma, non
potranno assumere alcun rilievo eventuali proposte avanzate da istituti
scolastici, statali o paritari, che prevedano costituzione di
commissioni con un numero di candidati esterni superiore al 50% dei
candidati interni.
Si richiama poi l'attenzione sulla circostanza che per la eventuale
configurazione di Commissioni formate da soli candidati privatisti dovrà
trovare applicazione l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n.226 con la conseguenza che tali commissioni debbono
essere costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali.
Si raccomanda altresì il rispetto dell'articolo 9, comma 3, del D.P.R.
323/'98 nella parte in cui prevede l'assegnazione, di norma, di non più
di 35 candidati per singola commissione.
I Direttori Generali verificheranno che gli istituti paritari non
utilizzino locali esterni alla scuola, per i quali non sia stata
predisposta richiesta degli specifici plichi contenenti le prove di
esame e per i quali non è dato sapere se offrano le necessarie garanzie
di sicurezza.
Per tutto quanto non previsto nella presente nota valgono le
disposizioni contenute nelle norme primarie e secondarie che
disciplinano la materia.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli
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