Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
- Ufficio VII -
Avviso 10 novembre 2008
MIURAOODGOS prot. n. 11715 ( G/G2) /R.U./U
Oggetto: Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell'avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei
soggetti esterni all’Amministrazione scolastica che intendono concorrere
alla individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle
eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole di istruzione
secondaria superiore, statali e paritarie
Sulla Gazzetta Ufficiale (4a Serie Speciale - Concorsi) n. 87 del 7
novembre 2008 è stato pubblicato l’avviso concernente la presentazione
delle domande di accreditamento dei soggetti esterni all’Amministrazione
scolastica che intendono concorrere alla individuazione delle iniziative
per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle
scuole di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie.
Vedi il D.M. del 28 luglio 2008 - Individuazione delle eccellenze per
gli studenti frequentanti i corsi di istruzione secondaria superiore
delle scuole statali e paritarie
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di
istruzione e per l'autonomia scolastica
Ufficio VII Circolare
Ministeriale 20 ottobre 2008, n. 86 MIURAOODGOS prot. n.
11065 Oggetto: Decreto ministeriale 28 luglio 2008
Individuazione delle eccellenze per gli studenti frequentanti i corsi di
istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie.
Modalità di accreditamento dei soggetti esterni all’Amministrazione
scolastica.
Presentazione delle proposte di gare e di competizioni da parte
dell’Amministrazione scolastica e degli organismi accreditati
Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, il decreto ministeriale
28 luglio 2008, registrato alla Corte dei Conti il 25 settembre 2008
(registro 5, foglio 248), con il quale sono stati stabiliti i criteri
per concorrere all’individuazione delle iniziative per la valorizzazione
delle eccellenze conseguite dagli studenti frequentanti i corsi di
istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie.
Con lo stesso provvedimento ministeriale sono state definite le modalità
per l’accreditamento dei vari soggetti pubblici e privati, ivi compresi
regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, che intendono
collaborare con l’Amministrazione scolastica al fine di promuovere e
realizzare gare e competizioni nazionali e internazionali, nonché
olimpiadi e certami, organizzate di norma per successive fasi, dal
livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e
regionale, fino al livello nazionale, concernenti la valorizzazione
delle eccellenze degli studenti delle istituzioni scolastiche di
istruzione superiore, statali e paritarie.
I soggetti esterni all’Amministrazione scolastica sopra descritti,
interessati ad ottenere l'accreditamento, entro trenta giorni dalla
pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, possono presentare o trasmettere con raccomandata A.R. a
questo Ministero la relativa richiesta, dichiarando e documentando il
possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 28 luglio 2008.
Gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione scolastica e le
istituzioni scolastiche, statali e paritarie, considerati soggetti
istituzionalmente già qualificati per la promozione e la realizzazione
delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze dei predetti
studenti, possono presentare a questa Direzione Generale - Ufficio VII -
sin d’ora, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2008, per l’anno
scolastico 2008/2009 ed entro il 31 marzo di ciascun anno per gli anni
scolastici successivi, proposte nei vari ambiti disciplinari per la
realizzazione di gare e competizioni nazionali e internazionali, nonché
olimpiadi e certami.
I soggetti esterni all’Amministrazione scolastica possono presentare,
entro 15 giorni dal loro accreditamento, sia per l’anno scolastico
2008/2009 che, separatamente, per l’anno scolastico 2009/2010, le
proposte di gare e competizioni da promuovere e realizzare per la
valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle istituzioni
scolastiche di istruzione superiore, statali e paritarie.
Tutte le proposte presentate dai soggetti interni all’Amministrazione
scolastica e dai soggetti esterni appositamente accreditati, per ciascun
anno scolastico di riferimento, saranno esaminate e valutate ai fini
dell’adozione del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca con il quale, ai sensi dell’art. 5 del decreto
legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, viene definito il programma
annuale di promozione delle eccellenze.
L’attività svolta sarà soggetta ad uno specifico monitoraggio per
verificare l’impatto delle iniziative promosse, nella prospettiva di
eventuali miglioramenti per gli anni successivi.
Nel ringraziare per la cortese collaborazione si rimane in attesa di
conoscere le iniziative intraprese al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
Decreto Ministeriale 28 luglio 2008
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca VISTO il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, ed in particolare l'articolo 2,
comma 1, lettera d), recante delega al Governo per l'incentivazione
dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei
percorsi di istruzione;
VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare
l'articolo 13, recante norme in materia di istruzione
tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 69,
relativo alla istruzione tecnica superiore;
VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante
disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di
istruzione ed in particolare l’art. 3, comma 2, laddove prevede che i
responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e altri
soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali,
nazionali o comunitari con esperienze già consolidate, accreditati, a
questo scopo, dall’Amministrazione scolastica, possono concorrere alla
individuazione delle eccellenze;
CONSIDERATA la rilevanza della incentivazione delle eccellenze come leva
strategica fondamentale per innalzare il livello di apprendimento degli
studenti, incoraggiando il proseguimento del percorso di istruzione nei
licei, negli istituti tecnici e professionali e nella formazione tecnica
superiore;
RITENUTO di dover attivare la procedura di accreditamento dei soggetti
esterni all’Amministrazione scolastica mediante l’individuazione e la
pubblicizzazione dei requisiti richiesti;
RILEVATA la necessità di definire modalità e termini di partecipazione
all’individuazione delle eccellenze da parte dei soggetti interessati,
interni ed esterni all’Amministrazione scolastica;
DECRETA Art. 1
Campo d'applicazione 1. Il presente decreto disciplina le modalità
di accreditamento dei vari soggetti pubblici e privati, ivi compresi
regioni ed enti locali, nazionali o comunitari, che intendono operare in
collaborazione con l’Amministrazione scolastica per promuovere e
realizzare iniziative di valorizzazione delle eccellenze per gli
studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole
statali e paritarie, mediante procedure di confronto e competizione
nazionali e internazionali, nonché olimpiadi e certami in varie
discipline scientifiche ed umanistiche, organizzate di norma per
successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a
quello provinciale e regionale, fino al livello nazionale.
2. Sono considerati soggetti di per sé qualificati per la promozione e
la realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze gli
uffici centrali e periferici dell’Amministrazione scolastica e le
istituzioni scolastiche, statali e paritarie.
Art. 2
Accreditamento dei soggetti esterni all’Amministrazione scolastica
interessati a concorrere alla individuazione delle eccellenze 1. I
soggetti esterni all’Amministrazione scolastica interessati a concorrere
alla individuazione delle eccellenze riguardanti gli studenti
frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e
paritarie, mediante la realizzazione di gare e di competizioni in ambito
culturale, devono presentare domanda di accreditamento al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per
l’Istruzione - Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema
nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica - Ufficio VII -
Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma - nei termini indicati nell’avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'accreditamento ha la durata di tre anni e può essere rinnovato su
istanza dei soggetti interessati.
3. Ai fini dell’accreditamento, i soggetti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti, dichiarati e documentati:
* esperienze già realizzate concernenti iniziative di valorizzazione
delle eccellenze per gli studenti frequentanti i corsi di istruzione
superiore delle scuole statali e paritarie, con particolare riferimento
all’ambito nazionale e internazionale;
* capillarità di presenza sul territorio;
* capacità operativa e prestigio scientifico e culturale;
* disponibilità di risorse professionali nell’ambito della realizzazione
delle iniziative di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti ed
idonea struttura organizzativa.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la Commissione
tecnica di cui al successivo articolo 5 esprime il parere di
ammissibilità (o meno) del soggetto in base alla verifica della
completezza della documentazione, alla valutazione del possesso dei
requisiti indicati al comma 3 e alla qualità delle iniziative
documentate.
5. La Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di
istruzione e per l’autonomia scolastica, tenuto conto del parere della
Commissione tecnica, procede all’accreditamento dei soggetti interessati
a collaborare con l’Amministrazione scolastica.
6. L'elenco dei soggetti accreditati è pubblicizzato sul sito del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
7. La perdita di requisiti indicati al comma 3 comporta l’adozione di un
provvedimento di cancellazione dall'elenco dei soggetti accreditati da
parte della Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale
di istruzione e per l’autonomia scolastica, previo parere della
Commissione tecnica.
Art. 3
Proposte per l’individuazione delle eccellenze per gli studenti
frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e
paritarie 1. Al fine di concorrere all’individuazione delle
iniziative per la valorizzazione delle eccellenze, gli uffici centrali e
periferici dell’Amministrazione scolastica e le istituzioni scolastiche,
soggetti di per sé qualificati, possono proporre iniziative per la
realizzazione di gare e competizioni in ambito culturale rivolte agli
studenti frequentanti i corsi di istruzione superiore. Le proposte
devono essere presentate al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per
gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia
scolastica - Ufficio VII -Viale Trastevere 76/A - 00153 Roma– entro 31
agosto 2008 per l’anno scolastico 2008/2009 ed entro il 31 marzo di
ciascun anno per gli anni scolastici successivi.
2. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali,
nazionali o comunitari, interessati a concorrere alla individuazione
delle eccellenze, presentano, entro quindici giorni dal loro
accreditamento, proposte di interesse culturale da realizzare nell’anno
scolastico successivo.
3. I soggetti interessati a concorrere alla individuazione delle
eccellenze devono rispettare i seguenti criteri:
* garantire validità ad ogni valutazione dei risultati ed assicurare
credibilità delle azioni facendo riferimento ad autorità scientifiche
significative quali ad esempio Università, Accademie, Istituti di alta
ricerca, Organizzazioni professionali;
* rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nella
procedura di selezione, nonché nella pubblicità dei risultati ottenuti.
4. Entro 30 giorni dalla presentazione delle proposte, la Commissione
tecnica, di cui al successivo articolo 5, esprime il parere in ordine
alle iniziative di interesse culturale proposte dai soggetti interessati
a concorrere alla individuazione delle eccellenze per gli studenti
frequentanti i corsi di istruzione superiore delle scuole statali e
paritarie.
5. La Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale di
istruzione e per l’autonomia scolastica, tenuto conto del parere della
Commissione tecnica di cui al successivo articolo 5, procede alla
sottoscrizione di specifiche intese con i soggetti interessati a
partecipare alle iniziative di individuazione delle eccellenze.
Art. 4
Informazione sul monitoraggio delle iniziative di valorizzazione delle
eccellenze 1. Le iniziative di valorizzazione delle eccellenze
sono oggetto di monitoraggio annuale e di valutazione di impatto da
parte della Direzione Generale per gli ordinamenti del sistema nazionale
di istruzione e per l’autonomia scolastica, nella prospettiva di
eventuali miglioramenti per gli anni successivi.
Art. 5
Commissione Tecnica 1. Presso la Direzione Generale per gli
ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia
scolastica è costituita una Commissione Tecnica con il compito di
esprimere motivati pareri in merito alla verifica e alla valutazione
delle caratteristiche che, dichiarate e documentate, costituiscono gli
indicatori di riferimento da utilizzare per l'accreditamento dei
soggetti esterni all’Amministrazione scolastica, per la verifica del
mantenimento dei requisiti e per l’individuazione delle singole
iniziative di valorizzazione delle eccellenze.
2. La Commissione Tecnica è istituita senza oneri aggiuntivi a carico
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, salvo il
pagamento, ove dovuto, del trattamento di missione.
3. I componenti della Commissione Tecnica non possono avere alcun
rapporto con i soggetti che partecipano alle procedure di accreditamento
e di riconoscimento delle singole iniziative. Art. 6
Impugnative 1. Avverso il provvedimento di diniego
dell'accreditamento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente decreto è soggetto ai controlli di legge.
Il Ministro
Maria Stella Gelmini
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