Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica
- Ufficio Sesto - Circolare
Ministeriale 22 ottobre 2009, n. 86 MIURAOODGOS prot. n.
10825 R.U./U Oggetto: Servizio nazionale di valutazione
– Rilevazione degli apprendimenti – Anno scolastico 2009-2010
Come è noto alle SS.LL., l’art.3, comma 1, lettera b, della legge 28
marzo 2003, n.53, concernente la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale, ha assegnato all’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema di istruzione il compito di
effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed
abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche.
Al fine di attuare il disposto di tale norma, finalizzato al progressivo
miglioramento ed all’armonizzazione della qualità del sistema di
istruzione e formazione, con il decreto legislativo 19 novembre 2004,
n.286, è stato istituito il Servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e formazione nell’ambito del predetto
Istituto nazionale, che, a sua volta, è stato riordinato.
Tra i compiti previsti, assume particolare rilievo, appunto, quello
anzidetto delle verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed
abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche anche nel contesto
dell’apprendimento permanente.
La rilevanza strategica dell’attività dell’Istituto nazionale ha
indotto, più volte, il legislatore ad intervenire per potenziare la
qualificazione scientifica dell’INVALSI, attribuendo allo stesso
ulteriori compiti (vedi art.1, commi da 612 a 615, della legge 27
dicembre 2006, n.296) e prevedendo, con la legge 25 ottobre 2007, n.176,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2007,
n.147, in particolare all’art.1, comma 5, l’emanazione di un’apposita
direttiva annuale, da parte del Ministro dell’Istruzione, per
l’individuazione degli obiettivi relativi alla valutazione esterna
condotta dal Servizio nazionale di valutazione sul sistema scolastico e
sui livelli di apprendimento degli studenti.
Con la direttiva del Ministro n.76 del 6 agosto 2009, registrata dalla
Corte dei Conti il 16 settembre 2009, registro 5, foglio 363, sono stati
individuati gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali,
di cui l’INVALSI dovrà tenere conto per lo svolgimento della propria
attività istituzionale per l’anno scolastico 2009-2010.
Fra gli obiettivi, assume particolare importanza la valutazione degli
apprendimenti in italiano e matematica degli studenti della seconda e
quinta classe della scuola primaria e della prima e terza classe della
scuola secondaria di primo grado. Per quest’ultima classe si terrà conto
della valutazione degli apprendimenti cui sono sottoposti gli studenti
in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del
primo ciclo.
La valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle
predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del
primo ciclo di istruzione. Come in tutte le indagini è previsto un
controllo di qualità sulle procedure di somministrazione mediante
l’invio di osservatori in un campione casuale di scuole.
Per snellire e facilitare le operazioni di trasmissione dei risultati è
essenziale la collaborazione degli insegnanti per la somministrazione,
la correzione delle prove e la trascrizione degli esiti sugli appositi
fogli risposta da inviare all’INVALSI. In questo modo i fascicoli delle
prove potranno essere trattenuti e conservati dalle istituzioni
scolastiche quali materiali utili a iniziative e momenti di riflessione
e di confronto.
L’INVALSI, cui la presente è inviata per conoscenza, vorrà coordinare
l’attività dei referenti degli Uffici scolastici regionali, allo scopo
di fornire indicazioni in ambito regionale sia in merito all’
individuazione delle scuole che costituiscono il campione, sia in
relazione alla tempistica delle operazioni di somministrazione delle
prove a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, del primo
ciclo di istruzione, che, si ribadisce, devono prestare la massima
collaborazione all’Istituto nazionale per lo svolgimento dei suoi
compiti istituzionali obbligatori, in quanto previsti dalla legge (vedi
anche circolare ministeriale n.34 del 27 marzo 2007). Sarà cura,
inoltre, del medesimo Istituto concordare con i referenti degli Uffici
scolastici regionali le modalità per l’individuazione degli osservatori
esterni che saranno designati per assistere allo svolgimento delle prove
in questione e per la comunicazione dei loro nominativi alle istituzioni
scolastiche interessate, chiarendo eventuali aspetti connessi al
coordinamento tra il personale della scuola e i predetti osservatori.
Le SS.LL., acquisite tutte le informazioni utili sulle fasi della
rilevazione degli apprendimenti, anche mediante consultazione del sito
dell’INVALSI – www.invalsi.it -, vorranno provvedere ad accreditare gli
osservatori esterni e a fornire ai Dirigenti scolastici di tutte le
scuole, statali e paritarie, del primo ciclo di istruzione ogni utile
indicazione al fine di garantire il migliore esito della rilevazione
stessa.
Si confida nella consueta disponibilità delle SS.LL., nella
consapevolezza che un armonico coinvolgimento di tutte le parti
interessate possa contribuire ad una buona riuscita delle operazioni di
valutazione in coerenza con gli obiettivi generali delle politiche
educative nazionali.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto
|