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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Circolare Ministeriale 18 novembre 2005, n. 88

Prot. n. 238/N

Oggetto: D.M. n. 87 del 18 novembre 2005- cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M.n.87 del 18 novembre 2005 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2006, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.

A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M. fissa, all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2006 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, commi 2, 3 e 5 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994 nonché di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età ex art. 1 quater della legge n. 186 del 27 luglio 2004. Il medesimo termine del 10 gennaio 2006 vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2006.
Entro la medesima data del 10 gennaio 2006 gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo il 10.01.2006 saranno disponibili per le Istituzioni Scolastiche le funzioni informatiche per l'acquisizione delle domande.
Il termine del 10 gennaio 2006 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà all'inserimento della cessazione al SIMPI ( nel caso,naturalmente,che l'interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di mobilità.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate , compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità).
Dopo il 10 gennaio 2006, le domande di cui trattasi, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti C.S.A. e alle sedi provinciali dell'Inpdap.
Si rammenta che l'emissione di un provvedimento formale è richiesta nel solo caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2006, e, cioè entro il 9 febbraio 2006, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto dalla data del relativo provvedimento, emesso dal competente dirigente scolastico.
Ugualmente è necessario l'accoglimento con provvedimento formale delle richieste di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, ex art. 1 quater della legge n.186 del 27 luglio 2004, trattandosi di una facoltà dell'Amministrazione che valuterà le richieste da accogliere sulla base dei criteri e delle procedure stabiliti dalla predetta legge. A tal proposito - e in considerazione della complessità, anche sotto il profilo temporale, dell'iter procedurale che, come noto, prevede la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge n. 449/97 - i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali dovranno comunicare, improrogabilmente entro il 31 gennaio 2006, alla scrivente Direzione Generale il numero delle domande che ritengono di accogliere, suddivise per diversa tipologia: dirigenti scolastici, docenti, ATA, personale educativo. L'indirizzo di posta elettronica e di fax cui inviare la suddetta comunicazione è il seguente: adriana.munao@istruzione.it FAX 0658495036.
Ad avvenuta autorizzazione, per il personale docente e ATA detto provvedimento di accoglimento è emesso dal dirigente scolastico, per il personale dirigente della scuola,invece,dai direttori degli Uffici Scolastici Regionali o dirigenti da essi delegati. L'art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento di tale diritto resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza dei Centri Servizi Amministrativi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2006 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informativo.
Si precisa, altresì, che i Centri Servizi Amministrativi possono provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da inviare all'Inpdap tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola. All'acquisizione delle cessazioni nel SIMPI, o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun interessato cui si raccomanda la massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità.
Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre 2006 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….); per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e , infine, per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità di buonuscita( liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.

B) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1.9.2006
La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di ribadire alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione.

  • Compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall'ufficio Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo, del DLgs 297/94, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2006.
  • Compimento del 67° anno di età: entro la medesima data del 10 gennaio 2006 potrà essere presentata istanza di permanenza in servizio ex art. 1 quater della legge 186/2004 da coloro che hanno già beneficiato di un trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, fino a 67 anni (cfr. Circolare INPDAP n. 69 del 24/12/2004). La domanda potrà essere accettata dall'amministrazione sulla base dei criteri e delle procedure già chiariti in precedenza.
  • Compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509.
  • Dimissioni dal servizio: Per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P.- Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino


Decreto Ministeriale 18 novembre 2005, n. 87


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