Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Circolare Ministeriale 18 novembre
2005, n. 88
Prot. n. 238/N
Oggetto: D.M. n. 87 del 18 novembre 2005- cessazioni
dal servizio - Trattamento di quiescenza – Indicazioni operative
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per
l'attuazione del D.M.n.87 del 18 novembre 2005 recante disposizioni per
le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2006, nonché per i
provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle
domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione
contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed
A.T.A.
Il predetto D.M. fissa, all'art. 1, il termine finale del 10
gennaio 2006 per la presentazione, da parte di tutto il
personale del comparto scuola, delle domande di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie dal
servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, commi 2,
3 e 5 del D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994 nonché di trattenimento in
servizio fino al 70° anno di età ex art. 1 quater della legge n. 186 del
27 luglio 2004. Il medesimo termine del 10 gennaio 2006 vale anche per
coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data finale
prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio. Tutte
le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2006.
Entro la medesima data del 10 gennaio 2006 gli interessati hanno la
facoltà di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo il 10.01.2006 saranno disponibili per le Istituzioni
Scolastiche le funzioni informatiche per l'acquisizione delle domande.
Il termine del 10 gennaio 2006 deve essere osservato anche da coloro che
chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano
le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro
per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza.
Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l'opzione
per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno,
nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del
part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di
esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze
ostative, la scuola di titolarità provvederà all'inserimento della
cessazione al SIMPI ( nel caso,naturalmente,che l'interessato abbia
optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di
mobilità.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare tutte le istanze
sopra richiamate , compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla
Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella
di titolarità).
Dopo il 10 gennaio 2006, le domande di cui trattasi, laddove non
revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere
rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti C.S.A. e
alle sedi provinciali dell'Inpdap.
Si rammenta che l'emissione di un provvedimento formale è richiesta nel
solo caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli
interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2006, e, cioè entro il 9
febbraio 2006, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della
domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto
dalla data del relativo provvedimento, emesso dal competente dirigente
scolastico.
Ugualmente è necessario l'accoglimento con provvedimento formale delle
richieste di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età, ex art.
1 quater della legge n.186 del 27 luglio 2004, trattandosi di una
facoltà dell'Amministrazione che valuterà le richieste da accogliere
sulla base dei criteri e delle procedure stabiliti dalla predetta legge.
A tal proposito - e in considerazione della complessità, anche sotto il
profilo temporale, dell'iter procedurale che, come noto, prevede la
specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni ai sensi degli
articoli 39 e 40 della legge n. 449/97 - i Direttori degli Uffici
Scolastici Regionali dovranno comunicare, improrogabilmente entro il 31
gennaio 2006, alla scrivente Direzione Generale il numero delle domande
che ritengono di accogliere, suddivise per diversa tipologia: dirigenti
scolastici, docenti, ATA, personale educativo. L'indirizzo di posta
elettronica e di fax cui inviare la suddetta comunicazione è il
seguente: adriana.munao@istruzione.it
FAX 0658495036.
Ad avvenuta autorizzazione, per il personale docente e ATA detto
provvedimento di accoglimento è emesso dal dirigente scolastico, per il
personale dirigente della scuola,invece,dai direttori degli Uffici
Scolastici Regionali o dirigenti da essi delegati. L'art. 2 del decreto
ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del
diritto alla pensione nei riguardi del personale dimissionario, perché
privo dei requisiti prescritti; l'accertamento di tale diritto resta,
anche per il corrente anno scolastico, di competenza dei Centri Servizi
Amministrativi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare
il mancato conseguimento del diritto alla pensione entro il 1° marzo
2006 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della
comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la domanda di dimissioni
volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni
di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la
precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno
per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informativo.
Si precisa, altresì, che i Centri Servizi Amministrativi possono
provvedere all'inserimento dei dati degli interessati, da inviare all'Inpdap
tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti gli elementi
necessari per la definizione della posizione pensionistica e
previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le
operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola. All'acquisizione delle
cessazioni nel SIMPI, o alle eventuali cancellazioni in caso di revoca
delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del diritto a
pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di
ciascun interessato cui si raccomanda la massima tempestività per
garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione
delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità.
Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal
servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre
2006 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….); per la valutazione a
domanda di servizi e/o periodi per la pensione e , infine, per quanto
riguarda la liquidazione dell'indennità di buonuscita( liquidazione e
riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M.
n. 88 del 9 dicembre 2004.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1.9.2006
La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal
C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli
artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di ribadire
alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di
cessazione.
- Compimento del 65° anno di età: la
risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al
verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene
comunicata per iscritto dall'ufficio Scolastico Regionale. La
cessazione opera a decorrere dal 1° settembre successivo al
verificarsi della succitata condizione, sempre che l'interessato non
chieda di usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3,
oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo, del DLgs
297/94, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2006.
- Compimento del 67° anno di età:
entro la medesima data del 10 gennaio 2006 potrà essere presentata
istanza di permanenza in servizio ex art. 1 quater della legge
186/2004 da coloro che hanno già beneficiato di un trattenimento in
servizio, a qualsiasi titolo, fino a 67 anni (cfr. Circolare INPDAP n.
69 del 24/12/2004). La domanda potrà essere accettata
dall'amministrazione sulla base dei criteri e delle procedure già
chiariti in precedenza.
- Compimento dell'anzianità massima di
servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio
scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che
l'interessato non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del
40ennio, di permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva
la possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il
suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509.
- Dimissioni dal servizio: Per tale
fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la
riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1
dello stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la
sussistenza del diritto a percepire il trattamento pensionistico e
comunicherà agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale
diritto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.
In tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni
entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P.- Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino
Decreto Ministeriale 18 novembre
2005, n. 87 |