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Circolare Ministeriale 27 marzo 1980, n. 88

Prot. n. 1130

Oggetto: Ripetizione del periodo di prova in casi di passaggi di cattedra e di presidenza di cui all'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417

L'art. 75 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 consente passaggi di cattedra e di presidenza secondo quanto previsto dalle tabelle A, B, C, D, E, F e G annesse allo stesso decreto (e successive modificazioni di tali tabelle disposte con decreti ministeriali).

Il Consiglio di Stato, Sez. II, con Parere 12 luglio 1978, n. 583/78 richiamando i principi affermati nel proprio Parere 25 gennaio 1978, n. 1666/77 relativo ai passaggi di ruolo (art. 77 del D.P.R. n. 417/74 cit.) ha espresso il parere che anche per i passaggi previsti dall'art. 75 del D.P.R. n. 417/74 debba essere prestato un nuovo periodo di prova quando il passaggio comporti anche il trasferimento di ruolo. Nel caso, invece, in cui il passaggio non integri anche trasferimento di ruolo il periodo di prova non deve essere ripetuto.

Si cita, ad esempio, come passaggio di cattedra che comporta anche un passaggio da uno ad altro ruolo, quello relativo al passaggio dalla classe di concorso XXX (educazione musicale nella scuola media) alla classe di concorso XXIX (educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado). Costituisce passaggio di ruolo anche quello relativo, ad esempio, al passaggio dal ruolo dei presidi di istituti d'arte a quello dei presidi di liceo artistico e viceversa (art. 120 del D.P.R. n. 417/74 cit.).

Si pregano gli Uffici in indirizzo di attenersi al richiamato parere del Consiglio di Stato.


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