Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di
Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
Uff. VI
Circolare Ministeriale 25 settembre
2008, n. 77
Prot. 0010065
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2008/2009 -
Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
Per l’anno scolastico 2008/2009, si confermano le disposizioni
impartite nel decorso anno scolastico con la C.M. n.90 del 26 ottobre
2007 in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande
di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed
esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle
istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.
Al paragrafo "Modalità e termini di presentazione delle domande di
esame", ottavo capoverso, si aggiunge "Così, parimenti procederanno gli
Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente
U.S.R. le domande impropriamente ricevute".
Il decimo capoverso viene sostituito dal seguente: “I candidati esterni
indicano nell’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione
necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche
in cui intendono sostenere l’esame”.
Al paragrafo "Criteri di assegnazione delle domande":
- Il quarto capoverso viene così sostituito:”I Direttori Generali,
sentiti eventualmente, se ritenuto necessario, i dirigenti degli
istituti statali e paritari, cui intendono assegnare i candidati e
tenuto conto di criteri oggettivi quali ad esempio quello
dell’ordine cronologico di acquisizione delle domande agli atti
dell’Ufficio e del criterio della territorialità, assegnano le
domande, seguendo, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse
a livello comunale.”;
- Il sesto capoverso, riportato di seguito tra parentesi, viene
soppresso (In tal caso, il Direttore Generale, nel procedere alla
ripartizione delle domande, chiederà al candidato esterno la
indicazione di ulteriori istituzioni scolastiche, curando di
rispettare il criterio della territorialità di cui al decreto legge
n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.).
Al paragrafo "Corsi ad indirizzo linguistico", laddove ricorre il
periodo “indirizzi linguistici” devesi leggere “indirizzi sperimentali
linguistici”.
Le date relative all’anno scolastico 2007/2008 contenute nella citata
C.M. n.90/2007 si intendono puntualmente riferite all’anno scolastico
2008/2009, anziché all’anno 2007/2008.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VII Circolare
Ministeriale 26 ottobre 2007, n. 90 Prot. n. 10802
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 -
Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per
l'anno scolastico 2007/2008, al fine di assicurare uniformità di
comportamenti sul territorio, si forniscono indicazioni puntuali sulle
modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di
Stato da parte dei candidati interni ed esterni e sulla procedura di
assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, tenuto
conto delle innovazioni apportate dal decreto legge 7 settembre 2007,
n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
Modalità e termini di presentazione delle domande di esame
I candidati interni debbono presentare la domanda di ammissione agli
esami di Stato entro il 30 novembre al dirigente scolastico della
propria scuola. Il suddetto termine è di natura ordinatoria. I candidati
interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli esami ove si
trovino nelle condizioni stabilite dalle specifiche previsioni
normative.
I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di
riportare, in sede di scrutinio finale, una votazione non inferiore a
otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano seguito un regolare
corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo,
senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, se intendono
sostenere gli esami di Stato, devono presentare al proprio istituto la
domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2008.
I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31
gennaio 2008 e prima del 15 marzo 2008, e intendano partecipare agli
esami di Stato, in qualità di candidati esterni, debbono presentare la
domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della
regione di residenza entro il 20 marzo 2008.
Particolare attenzione merita la posizione dei candidati esterni in
ragione delle innovazioni procedurali intervenute a livello legislativo,
introdotte dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25
ottobre 2007,n.176.
I candidati esterni, ai sensi dell'art.3, comma 11, del Regolamento
emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323, debbono presentare domanda di
ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione
secondaria superiore entro il 30 novembre 2007.
Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di
gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio
2008.
La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o
lavorative, richieste ai candidati esterni agli esami di istruzione
professionale, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di
pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni
agli esami di istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in
corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, va
completata entro il 31 maggio 2008.
Il citato decreto legge 7 settembre 2007,n.147, convertito nella legge
25 ottobre 2007,n.176, intervenendo sull'articolo 2, comma 4, della
legge 10 dicembre 1997, n.425, come modificata dalla legge 11 gennaio
2007, n.1, ha radicato nei Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali la competenza a ricevere le domande di ammissione agli esami
di Stato dei candidati esterni. Tale competenza ha carattere di
esclusività e, conseguentemente, gli istituti scolastici, statali o
paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di
partecipazione agli esami da parte dei candidati esterni, hanno
l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato
dalla legge come competente.
Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti
devono essere presentate al competente Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa
Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore
Generale può prendere in considerazione anche eventuali domande tardive
pervenute oltre il 30 novembre 2007. L'assegnazione dei candidati
suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi
adempimenti sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale.
I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, corredata
dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, le istituzioni
scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.
I Direttori Generali Regionali verificano il possesso dei requisiti di
ammissione agli esami di Stato, compreso il requisito della residenza, e
danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica,
indicando, in caso positivo, la scuola di assegnazione. Il requisito
della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R.
n. 445/2000.
Nell'assegnazione dei candidati alle diverse sedi di esame il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al rispetto dei
vincoli di cui all'articolo 4 della citata legge n.425/1997 e del
criterio di territorialità disciplinati dall'articolo 1, comma 2, del
decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.
Ne consegue che possono verificarsi ipotesi nelle quali non sia
possibile assegnare il candidato ad una delle scuole indicate dallo
stesso nella propria istanza, con necessità di procedere ad individuare
la sede in cui dovranno essere sostenuti gli esami.
Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare
la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il
dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare
la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della
formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di
esame.
Il dirigente scolastico al quale è stata assegnata l'istanza, ha
l'obbligo, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare,
anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove
prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede
di esame.
Criteri di assegnazione delle domande
I Direttori Generali Regionali curano gli adempimenti necessari per
l'acquisizione dei dati relativi al numero delle classi terminali e
degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie
per poter procedere correttamente all'assegnazione delle domande.
I Direttori Generali Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe
sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio
2007,n.1, art.1, capoverso art.4-comma 2), verificano in primo luogo
che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga
superato il limite, previsto dall'art.1,capoverso art.4 - comma 9, della
legge citata n.1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni.
Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'Istituto, in
relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi
richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un
numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del
medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per
la formazione delle commissioni.
Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli
istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli
esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe,
il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di
trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero
maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni
scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In
particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere
costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni.
Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere
costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente
nell'ipotesi di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul
territorio nazionale.
I Direttori Generali, sentiti i dirigenti degli istituti, statali e
paritari, cui intendono assegnare i candidati e tenuto conto di criteri
oggettivi quali ad esempio quello dell'ordine cronologico di
acquisizione delle domande agli atti dell'Ufficio e del criterio della
territorialità, assegnano le domande, seguendo, inizialmente, l'ordine
delle preferenze espresse a livello comunale.
Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli
istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo
indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede alla
ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o
paritarie.
In tal caso, il Direttore Generale, nel procedere alla ripartizione
delle domande, chiederà al candidato esterno la indicazione di ulteriori
istituzioni scolastiche, curando di rispettare il criterio della
territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge
25 ottobre 2007,n.176.
Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli
istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi
in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori
Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito
provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed
il criterio della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007
convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Da ultimo,
nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si
passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata
precedentemente.
Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale
l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale Regionale della
regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia -
provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale
per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.
Deroghe alla territorialità - Superamento dell'ambito organizzativo
regionale
ll candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato
in un comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica,
dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della
Regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del
D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica
l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale di
cui al decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre
2007,n.176. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove
il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e
l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la
dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso
di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale comunica
l'autorizzazione all'effettuazione degli esami fuori regione al
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione ove è ubicata
la località indicata dal candidato, informandone, l'interessato, e
trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della
domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di assegnazione della
domanda.
Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o
già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate
dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di
sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli
della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare
al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita
richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione
personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal
decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176,
di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o
paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono
individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere
l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio
prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa
dall'esercente la potestà parentale.
Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di
valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la
precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione
positiva, il Direttore Generale Regionale assegna la domanda
all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di
competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e
informandone l'interessato.
Corsi ad indirizzo linguistico e dirigente di comunità
Corsi ad indirizzo linguistico
I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei
linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio
Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere
l'esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove
funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà
di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi
approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli
dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di
esami.
Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel
comune di residenza, il Direttore Generale preposto all'Ufficio
Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel
comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici,
ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici
del comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti
statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad
altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri
licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di
ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione
delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove
funzionino indirizzi linguistici.
Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in
ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il
Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale,
preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso
istituti statali o paritari ad indirizzo linguistico.
Corsi ad indirizzo dirigenti di comunità
Per quanto riguarda i candidati esterni agli esami di Stato per
l'indirizzo di Dirigenti di comunità, si osservano le seguenti
disposizioni. Le domande vanno indirizzate al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, con
l'indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche,
statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo
specifico indirizzo ("Dirigente di comunità) e con classi terminali,
ubicato nella regione di residenza.
Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel
rispetto delle indicazioni generali soprariportate, osservando il limite
di trentacinque candidati per classe. Può costituire apposite
commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti
statali e nel numero massimo di due commissioni.
Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto
Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con
classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale
individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia
con le seguenti caratteristiche:
- ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), senza
classi terminali;
- ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi
attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo
di classi terminali;
- altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine
scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente
scolastico interessato, tiene presente:
- la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche
di classi non terminali
presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei
candidati esterni;
- la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di
concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del
medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente
incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito
provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per
gli esami preliminari e per gli esami di Stato; la materiale
capienza dei locali.
Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare
quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite
commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami
preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di
trentacinque candidati per classe e del numero massimo di
commissioni previste dalla legge.
Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta
assegnazione. Disposizioni a carattere generale
Si fa presente che i predetti adempimenti devono essere effettuati
prima della formulazione delle proposte di configurazione delle
commissioni di esame. Le relative procedure debbono essere attivate
subito dopo il 30 novembre sia per avere tempi distesi di
organizzazione sia per pervenire alla fase di regolare
configurazione delle commissioni nei tempi previsti. Nell'ipotesi
che i termini suindicati vengano a cadere in un giorno festivo, gli
stessi sono di diritto prorogati al giorno seguente.
Si ricorda, infine, che, nel caso in cui i candidati esterni
sostengano esami con prove pratiche di laboratorio, è dovuto un
contributo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.22 OM n.26/2007.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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