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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
- ISSN 1973-252X
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica
Uff. VI

Circolare Ministeriale 25 settembre 2008, n. 77

Prot. 0010065

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2008/2009 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

Per l’anno scolastico 2008/2009, si confermano le disposizioni impartite nel decorso anno scolastico con la C.M. n.90 del 26 ottobre 2007 in relazione alle modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e alla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, con le seguenti modifiche.

Al paragrafo "Modalità e termini di presentazione delle domande di esame", ottavo capoverso, si aggiunge "Così, parimenti procederanno gli Uffici Scolastici Regionali, trasmettendo sollecitamente al competente U.S.R. le domande impropriamente ricevute".

Il decimo capoverso viene sostituito dal seguente: “I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame”.

Al paragrafo "Criteri di assegnazione delle domande":

  • Il quarto capoverso viene così sostituito:”I Direttori Generali, sentiti eventualmente, se ritenuto necessario, i dirigenti degli istituti statali e paritari, cui intendono assegnare i candidati e tenuto conto di criteri oggettivi quali ad esempio quello dell’ordine cronologico di acquisizione delle domande agli atti dell’Ufficio e del criterio della territorialità, assegnano le domande, seguendo, inizialmente, l’ordine delle preferenze espresse a livello comunale.”;
  • Il sesto capoverso, riportato di seguito tra parentesi, viene soppresso (In tal caso, il Direttore Generale, nel procedere alla ripartizione delle domande, chiederà al candidato esterno la indicazione di ulteriori istituzioni scolastiche, curando di rispettare il criterio della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.).

Al paragrafo "Corsi ad indirizzo linguistico", laddove ricorre il periodo “indirizzi linguistici” devesi leggere “indirizzi sperimentali linguistici”.

Le date relative all’anno scolastico 2007/2008 contenute nella citata C.M. n.90/2007 si intendono puntualmente riferite all’anno scolastico 2008/2009, anziché all’anno 2007/2008.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio VII

Circolare Ministeriale 26 ottobre 2007, n. 90

Prot. n. 10802

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 2007/2008 - Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

In relazione agli adempimenti propedeutici agli esami di Stato per l'anno scolastico 2007/2008, al fine di assicurare uniformità di comportamenti sul territorio, si forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni e sulla procedura di assegnazione dei candidati esterni alle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle innovazioni apportate dal decreto legge 7 settembre 2007, n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.

Modalità e termini di presentazione delle domande di esame

I candidati interni debbono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato entro il 30 novembre al dirigente scolastico della propria scuola. Il suddetto termine è di natura ordinatoria. I candidati interni hanno, comunque, titolo ad essere ammessi agli esami ove si trovino nelle condizioni stabilite dalle specifiche previsioni normative.

I candidati frequentanti la penultima classe, che prevedano di riportare, in sede di scrutinio finale, una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, se intendono sostenere gli esami di Stato, devono presentare al proprio istituto la domanda di abbreviazione per merito entro il 31 gennaio 2008.

I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio 2008 e prima del 15 marzo 2008, e intendano partecipare agli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, debbono presentare la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro il 20 marzo 2008.

Particolare attenzione merita la posizione dei candidati esterni in ragione delle innovazioni procedurali intervenute a livello legislativo, introdotte dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.

I candidati esterni, ai sensi dell'art.3, comma 11, del Regolamento emanato con D.P.R. 23-7-1998, n.323, debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore entro il 30 novembre 2007.

Eventuali domande tardive saranno prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2008.

La documentazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati esterni agli esami di istruzione professionale, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia dei candidati esterni agli esami di istruzione tecnica, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, va completata entro il 31 maggio 2008.

Il citato decreto legge 7 settembre 2007,n.147, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, intervenendo sull'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 1997, n.425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n.1, ha radicato nei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la competenza a ricevere le domande di ammissione agli esami di Stato dei candidati esterni. Tale competenza ha carattere di esclusività e, conseguentemente, gli istituti scolastici, statali o paritari, che impropriamente dovessero ricevere istanze di partecipazione agli esami da parte dei candidati esterni, hanno l'obbligo di trasmetterle immediatamente all'unico organo individuato dalla legge come competente.

Le domande di partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al competente Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il tramite del Direttore della Casa Circondariale, con il nulla osta del Direttore medesimo. Il Direttore Generale può prendere in considerazione anche eventuali domande tardive pervenute oltre il 30 novembre 2007. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

I candidati esterni indicano nell'istanza di partecipazione, corredata dalla documentazione necessaria, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame.

I Direttori Generali Regionali verificano il possesso dei requisiti di ammissione agli esami di Stato, compreso il requisito della residenza, e danno comunicazione agli interessati dell'esito della verifica, indicando, in caso positivo, la scuola di assegnazione. Il requisito della residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Nell'assegnazione dei candidati alle diverse sedi di esame il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale è tenuto al rispetto dei vincoli di cui all'articolo 4 della citata legge n.425/1997 e del criterio di territorialità disciplinati dall'articolo 1, comma 2, del decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Ne consegue che possono verificarsi ipotesi nelle quali non sia possibile assegnare il candidato ad una delle scuole indicate dallo stesso nella propria istanza, con necessità di procedere ad individuare la sede in cui dovranno essere sostenuti gli esami.

Il dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame è tenuto a verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento deve essere effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame.

Il dirigente scolastico al quale è stata assegnata l'istanza, ha l'obbligo, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. I candidati esterni sostengono gli esami preliminari, ove prescritti, presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.

Criteri di assegnazione delle domande

I Direttori Generali Regionali curano gli adempimenti necessari per l'acquisizione dei dati relativi al numero delle classi terminali e degli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche statali e paritarie per poter procedere correttamente all'assegnazione delle domande.

I Direttori Generali Regionali, tenuto conto che ad ogni singola classe sono assegnati non più di trentacinque candidati (legge 11 gennaio 2007,n.1, art.1, capoverso art.4-comma 2), verificano in primo luogo che, con l'assegnazione di domande di candidati esterni, non venga superato il limite, previsto dall'art.1,capoverso art.4 - comma 9, della legge citata n.1/2007, del cinquanta per cento dei candidati interni. Valutano, poi, l'esistenza di idonea ricettività dell'Istituto, in relazione al numero delle classi terminali dell'indirizzo di studi richiesto, alla materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle commissioni.

Nel caso non risulti possibile assegnare i candidati esterni agli istituti statali o paritari nel rispetto del vincolo del 50% degli esterni rispetto agli interni e del vincolo dei 35 candidati per classe, il Direttore Generale può costituire (nel rispetto del vincolo di trentacinque candidati per classe/commissione) commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero, esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali, commissioni apposite con soli candidati esterni. In particolare, presso ciascuna istituzione scolastica statale potrà essere costituita soltanto una classe/commissione di soli candidati esterni. Una ulteriore classe/commissione di soli candidati esterni potrà essere costituita - presso le istituzioni scolastiche statali - esclusivamente nell'ipotesi di corsi di studio a scarsa e disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

I Direttori Generali, sentiti i dirigenti degli istituti, statali e paritari, cui intendono assegnare i candidati e tenuto conto di criteri oggettivi quali ad esempio quello dell'ordine cronologico di acquisizione delle domande agli atti dell'Ufficio e del criterio della territorialità, assegnano le domande, seguendo, inizialmente, l'ordine delle preferenze espresse a livello comunale.

Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'assegnazione agli istituti richiesti, sempre in ambito comunale e per il medesimo indirizzo di studi prescelto dall'interessato, si procede alla ripartizione delle domande su altre istituzioni scolastiche, statali o paritarie.

In tal caso, il Direttore Generale, nel procedere alla ripartizione delle domande, chiederà al candidato esterno la indicazione di ulteriori istituzioni scolastiche, curando di rispettare il criterio della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176.

Qualora non sia possibile, comunque, assegnare le domande né agli istituti richiesti né ad altri istituti dello stesso indirizzo di studi in ambito comunale ovvero manchi la tipologia richiesta, i Direttori Generali Regionali procedono ad assegnare le domande in ambito provinciale, rispettando le preferenze espresse dai candidati esterni ed il criterio della territorialità di cui al decreto legge n.147/2007 convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Da ultimo, nell'impossibilità di accogliere le domande in ambito provinciale, si passa all'ambito regionale, seguendo la stessa procedura già utilizzata precedentemente.

Nell'ipotesi in cui non risulti esistente in ambito regionale l'indirizzo di studi prescelto, il Direttore Generale Regionale della regione di residenza del candidato - acquisita ogni utile notizia - provvede a trasmettere la domanda ad altro Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di sede, dandone comunicazione all'interessato.

Deroghe alla territorialità - Superamento dell'ambito organizzativo regionale

ll candidato esterno che abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune di Regione diversa da quella della residenza anagrafica, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione ove ha la residenza anagrafica apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga al superamento dell'ambito organizzativo regionale di cui al decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale comunica l'autorizzazione all'effettuazione degli esami fuori regione al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della Regione ove è ubicata la località indicata dal candidato, informandone, l'interessato, e trasmettendo la relativa domanda. Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico ricevente l'autorizzazione provvede all'assegnazione della domanda. L'interessato è informato dell'Istituto di assegnazione della domanda.

Qualora il candidato esterno, per situazioni personali, sopravvenute o già esistenti al momento della presentazione della domanda, connotate dal carattere dell'assoluta gravità ed eccezionalità, abbia necessità di sostenere l'esame di Stato in un comune o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica, ma della propria regione, dovrà presentare al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale apposita richiesta con unita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da cui risulti la situazione personale che giustifica l'eventuale deroga all'obbligo previsto dal decreto legge n.147/2007, convertito nella legge 25 ottobre 2007,n.176, di sostenere gli esami presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza. Nella richiesta sono individuati il comune e l'istituto dove il candidato intende sostenere l'esame (comprese le prove preliminari) e l'indirizzo di studio prescelto. Se il candidato è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà parentale.

Il Direttore Generale valuta le motivazioni addotte. Nel caso di valutazione negativa, ne sarà data comunicazione al candidato con la precisazione dell'istituto di assegnazione. Nel caso di valutazione positiva, il Direttore Generale Regionale assegna la domanda all'istituto individuato nell'ambito della propria regione di competenza, trasmettendo, contestualmente, la relativa domanda e informandone l'interessato.

Corsi ad indirizzo linguistico e dirigente di comunità

Corsi ad indirizzo linguistico

I candidati che chiedono di sostenere gli esami di Stato nei licei linguistici presentano la domanda al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico della regione di residenza, indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame. Nel caso di assegnazione ad istituti statali o paritari, ove funzionino indirizzi sperimentali linguistici, i candidati hanno facoltà di sostenere gli esami, comprese le prove preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973 oppure su quelli dell'indirizzo linguistico attivato nella istituzione scolastica sede di esami.

Qualora non sia possibile assegnare le domande alle sedi prescelte nel comune di residenza, il Direttore Generale preposto all'Ufficio Scolastico Regionale le assegna ad altri licei linguistici ubicati nel comune di residenza. In caso di assenza di altri licei linguistici, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici del comune di residenza, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale assegna, nel comune di residenza, le domande ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.

Nel caso in cui ciò non sia possibile, l'assegnazione è disposta ad altri licei linguistici della provincia e, nel caso di assenza di altri licei linguistici nella provincia, ovvero in caso di assenza di ricettività negli altri licei linguistici della provincia, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale procede alla assegnazione delle domande in ambito provinciale ad istituti statali o paritari ove funzionino indirizzi linguistici.

Nel caso in cui non risulti possibile l'assegnazione delle domande in ambito provinciale, secondo i criteri indicati in precedenza, il Direttore Generale assegna le domande in ambito regionale, preliminarmente presso licei linguistici e, in subordine, presso istituti statali o paritari ad indirizzo linguistico.

Corsi ad indirizzo dirigenti di comunità

Per quanto riguarda i candidati esterni agli esami di Stato per l'indirizzo di Dirigenti di comunità, si osservano le seguenti disposizioni. Le domande vanno indirizzate al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, con l'indicazione, in ordine preferenziale, delle istituzioni scolastiche, statali o paritarie, di istituto tecnico per le attività sociali, con lo specifico indirizzo ("Dirigente di comunità) e con classi terminali, ubicato nella regione di residenza.

Il Direttore Generale procede all'assegnazione delle domande nel rispetto delle indicazioni generali soprariportate, osservando il limite di trentacinque candidati per classe. Può costituire apposite commissioni di soli candidati esterni, ma unicamente presso istituti statali e nel numero massimo di due commissioni.

Nel caso di impossibilità di assegnazione di tutte le domande a Istituto Tecnico per le Attività Sociali (ITAS) con lo specifico indirizzo e con classi terminali, indicato o meno dai candidati, il Direttore Generale individua quale sede di esame uno o più istituti statali per provincia con le seguenti caratteristiche:

  • ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di comunità"), senza classi terminali;
  • ITAS privo dello specifico indirizzo, sempre che risulti ivi attivato altro corso di ordinamento o sperimentale, anche se privo di classi terminali;
  • altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico.
    Per l'individuazione di altro istituto, di diverso tipo o ordine scolastico, il Direttore Generale, d'intesa con il Dirigente scolastico interessato, tiene presente:
    - la più elevata coincidenza di classi di concorso di docenti anche di classi non terminali
    presenti nell'istituto, in relazione all'indirizzo di esame dei candidati esterni;
    - la maggiore possibilità di utilizzo di docenti delle classi di concorso necessarie, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo istituto, eventualmente facendo ricorso a personale docente incluso nelle graduatorie di istituto, o di altri istituti in ambito provinciale, ai fini della formazione di apposite commissioni per gli esami preliminari e per gli esami di Stato; la materiale capienza dei locali.

Dopo avere così individuato gli istituti statali da utilizzare quale sede di esame, il Direttore Generale costituisce apposite commissioni di soli candidati esterni, ai fini sia degli esami preliminari che degli esami di Stato, e nel rispetto del limite di trentacinque candidati per classe e del numero massimo di commissioni previste dalla legge.
Ai candidati è data tempestiva comunicazione della avvenuta assegnazione.

Disposizioni a carattere generale

Si fa presente che i predetti adempimenti devono essere effettuati prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Le relative procedure debbono essere attivate subito dopo il 30 novembre sia per avere tempi distesi di organizzazione sia per pervenire alla fase di regolare configurazione delle commissioni nei tempi previsti. Nell'ipotesi che i termini suindicati vengano a cadere in un giorno festivo, gli stessi sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Si ricorda, infine, che, nel caso in cui i candidati esterni sostengano esami con prove pratiche di laboratorio, è dovuto un contributo, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.22 OM n.26/2007.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto


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