Circolare Ministeriale 28 marzo 2000, n. 96
Prot. n. 48760
Oggetto: Art. 26 - comma 14 - legge 23 dicembre 1998, n. 448. Aspettativa non retribuita docenti e dirigenti scolastici
Si trasmette per opportuna conoscenza copia dell'allegata nota n. 7574 del 6 marzo 2000 con la quale l'Ufficio legislativo di questo Ministero, a seguito di un quesito formulato dallo scrivente Gabinetto, ha espresso il proprio parere in merito ad alcuni punti - sui quali erano sorti dubbi interpretativi - dell'art. 26 - comma 14 - della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha previsto per i docenti e dirigenti scolastici che abbiano superato il periodo di prova, la possibilità di usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno ogni dieci anni.
In particolare l'Ufficio legislativo ha chiarito:
- che la richiesta di fruizione del periodo di assenza in parola, avanzata dall'interessato, è sottratta all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione;
- che tale aspettativa non può essere oggetto di frazionamento, così che l'avvenuta fruizione di un periodo di durata inferiore a dodici mesi, a norma del richiamato art. 26, esaurisce il diritto dell'interessato a chiedere ulteriori periodi di aspettativa nell'arco del decennio in considerazione.
Nota 6 marzo 2000
Prot. n. 7574
Oggetto: Art. 26 - comma 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Aspettativa non retribuita docenti e dirigenti scolastici
In riferimento ai quesiti posti con la nota prot. n. 44704/BL del 23/11/1999, di pari oggetto, si fa presente quanto segue.
Relativamente alla questione sub lett. a), lo scrivente concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Gabinetto orientato nel senso di ritenere che i dipendenti aventi titolo a richiedere il periodo di aspettativa non retribuita ex art. 26, comma 14, della legge n. 448/1998 non sono tenuti ad enunciare i motivi della richiesta medesima e che pertanto la fruizione del periodo di assenza in parola è sottratta all'apprezzamento discrezionale dell'Amministrazione.
Per quanto concerne il quesito sub lett. b), questo Ufficio è dell'avviso che l'aspettativa di cui trattasi non possa essere frazionata in più periodi inferiori all'anno scolastico. A prescindere, infatti, da ogni considerazione circa le inevitabili incidenze sul regolare espletamento dell'attività da parte di docenti e dirigenti scolastici cui fosse consentito di assentarsi dal servizio per più periodi non continuativi anche di brevissima durata (fino a raggiungere, nell'arco di un decennio, il limite massimo di un anno scolastico), occorre tener presente che il menzionato art. 26, comma 14, della legge n. 448/1998 fa riferimento ad "un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico". Il tenore letterale della disposizione e gli elementi ricavabili dall'esame della discussione parlamentare, nel corso della quale il periodo di aspettativa di cui trattasi è stato più volte indicato alla stregua di un "anno sabbatico", ovvero di "un anno di riflessione importante per la formazione" (v. atti parlamentari allegati), portano a ritenere che l'avvenuta fruizione di un periodo di aspettativa a norma del richiamato art. 26 - sia pure inferiore all'anno scolastico - esaurisca, nell'arco del decennio in considerazione, la possibilità per il personale interessato di richiedere, allo stesso titolo, ulteriori periodi di assenza.