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DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE Circolare 10 settembre 2002, n. 96 Prot. n.15633 Oggetto: Esami di Stato. Crediti formativi acquisiti all'estero Con la circolare ministeriale n.117 del 14 aprile 2000 sono stati forniti chiarimenti in ordine al decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, relativamente alle esperienze effettuate all'estero. Con la predetta circolare è stato indicato, in particolare, per quanto riguarda le certificazioni del settore linguistico, che deve essere riconosciuto carattere di ufficialità, per l'Irlanda, alle certificazioni rilasciate dalle istituzioni riconosciute dal Dipartimento dell'Educazione (l'elenco delle medesime è allegato alla citata circolare), e, per la Gran Bretagna, ai certificati riconosciuti e alle istituzioni accreditate dal British Council. Si comunica con la presente che il Ministro dell'Educazione irlandese ha recentemente segnalato che l'Advisory Council for English Language Schools (ACELS) (www.iol.ie/~acels) - organismo autorizzato dal Dipartimento dell'Educazione - ha sviluppato il Test of Interactive English, che valuta e certifica il livello di competenza linguistica e che tale Esame è stato riconosciuto ufficialmente dal Dipartimento stesso. Per quanto attiene alla Gran Bretagna, l'Ambasciata italiana a Londra ha fatto presente che deve essere riconosciuto carattere di ufficialità alle certificazioni rilasciate dalle scuole e dai corsi accreditati, oltre che dal British Council, anche a quelle rilasciate dalla Association of British Language Schools (ABLS) (www.abls.co.uk) Pertanto, sia il superamento del Test of Interactive English, sia la frequenza dei corsi e delle scuole accreditate dall'ABLS possono essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento del credito formativo e le relative certificazioni non devono essere sottoposte a legalizzazione dell'autorità diplomatica o consolare, essendo valide di per sé.
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