Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Circolare Ministeriale 15 novembre 2007, n. 98
Prot. n. AOODGPER 21839 Oggetto: D.M. n. 97 del 14
novembre 2007 - cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza –
Indicazioni operative Con la presente circolare si forniscono
le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. n. 97 del 14 novembre
2007, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1°
settembre 2008, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza,
compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo,
ricongiunzione e sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.
Il predetto D.M. fissa, all’art. 1, il termine finale del 10 gennaio
2008 per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto
scuola, delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40°
anno di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di
trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 509, commi 2, 3 e 5 del
D.lvo n. 297 del 16 aprile 1994 .Il medesimo termine del 10 gennaio 2008
vale anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della
data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in
servizio. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti,
dall’1/9/2008.
Entro la medesima data del 10 gennaio 2008 gli interessati hanno la
facoltà di revocare le suddette istanze.
Immediatamente dopo il 10.01.2008 saranno disponibili per le Istituzioni
Scolastiche le funzioni informatiche per l’acquisizione delle domande.
Il termine del 10 gennaio 2008 deve essere osservato anche da coloro che
chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con
contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purchè ricorrano
le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro
per la Funzione Pubblica. Tale richiesta va formulata con unica istanza.
Nella medesima istanza gli interessati devono anche esprimere l’opzione
per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno,
nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del
part time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di
esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione delle suddette circostanze
ostative, la scuola di titolarità provvederà all’inserimento della
cessazione al SIMPI (nel caso,naturalmente,che l’interessato abbia
optato per il pensionamento) in tempo utile per le operazioni di
mobilità.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare tutte le istanze
sopra richiamate , compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla
Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella
di titolarità).
Dopo il 10 gennaio 2008, le domande di cui trattasi, laddove non
revocate entro la predetta data, dovranno tempestivamente essere
rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche ai competenti U.S.P.. e
alle sedi provinciali dell’Inpdap.
Si rammenta che l’emissione di un provvedimento formale è richiesta nel
solo caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli
interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2008 e, cioè entro il 9
febbraio 2008, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della
domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Nell’ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con effetto
dalla data del relativo provvedimento, emesso dal competente dirigente
scolastico.
L’art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di
mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale
dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l’accertamento di
tale diritto resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza
degi Uffici Scolastici Provinciali.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare
agli interessati il mancato conseguimento del diritto alla pensione non
appena questo venga accertato, e comunque non oltre il 3 marzo 2008.
Questi , entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la
facoltà di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le informazioni
di cui sopra, per il personale docente, per grado di scuola, dando la
precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento, hanno
per prime l’obbligo di comunicare i dati al sistema informativo.
Si precisa, altresì, che gli Uffici Scolastici Provinciali possono
provvedere all’inserimento dei dati degli interessati, da inviare
all’Inpdap tramite il sistema informatico, appena dispongono di tutti
gli elementi necessari per la definizione della posizione pensionistica
e previdenziale degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le
operazioni di mobilità per ogni ordine di scuola.
All’acquisizione delle cessazioni nel SIMPI, o alle eventuali
cancellazioni in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata
maturazione del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni
scolastiche di titolarità di ciascun interessato cui si raccomanda la
massima tempestività per garantire la corretta acquisizione dei dati ai
fini della determinazione delle disponibilità di posti per le operazioni
di mobilità. A tale scopo entro l’11 febbraio 2008 dovranno essere
completati tutti gli inserimenti.
Dopo tale data, le funzioni di acquisizione al sistema saranno chiuse.
Le cessazioni non inserite saranno comunicate all’USP, che provvederà
all’inserimento, motivando la mancata acquisizione nei termini.
Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza per cessazioni dal
servizio di altra tipologia, con decorrenza diversa dal 1° settembre
2008 (decesso, decadenza, licenziamento ecc….); per la valutazione a
domanda di servizi e/o periodi per la pensione e , infine, per quanto
riguarda la liquidazione dell’indennità di buonuscita (liquidazione e
riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute nella C.M.
n. 88 del 9 dicembre 2004.
B) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1.9.2008
La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata dal
C.C.N.L. 11/4/2006 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dagli
artt. 27 e ss. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di ribadire alcune
indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione.
a. compimento del 65° anno di età: la risoluzione del rapporto di
lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione del
limite massimo di età e viene comunicata per iscritto dall’ufficio
Scolastico Regionale. La cessazione opera a decorrere dal 1°
settembre successivo al verificarsi della succitata condizione,
sempre che l’interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui
all’art. 509, commi 2 ,3 e 5 del D.l.vo297/94 con istanza da inviare
entro il 31 dicembre precedente il collocamento in pensione per il
compimento del 65° anno di età.
b. Recesso del dirigente: Per tale fattispecie l’art. 32, comma 2,
del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei termini di
preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo. L’Ufficio
scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto a
percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli
interessati l’eventuale mancata maturazione di tale diritto entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale
ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro
e non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione stessa.
Si ricorda che nella domanda di cessazione dovrà essere indicato il
c/c bancario o postale dove si desidera sia effettuato il pagamento
della pensione nel solo caso che questo sia diverso da quello dove già
viene accreditato lo stipendio.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente
circolare, che è diramata d’intesa con l’I.N.P.D.A.P.- Direzione
Centrale Trattamenti Pensionistici. Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori
Decreto
Ministeriale 14 novembre 2007, n. 97
Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza – Indicazioni
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