Circolare Ministeriale 23 marzo 1984, n. 100
Prot. n. 5210
Oggetto: O.M. 30 gennaio 1984 sugli scrutini e gli esami nelle scuole non statali - Disposizioni di applicazione
Com'è noto, con ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1984, sono state raccolte in un'unica ordinanza tutte le norme sugli scrutini e sugli esami nelle scuole secondarie non statali, al fine di coordinare e razionalizzare le disposizioni vigenti.
In riferimento alla predetta ordinanza, questo Ministero ha già dato brevi disposizioni applicative con telex prot. n. 3700 del 25 febbraio 1984, inteso a chiarire in via immediata ogni possibile dubbio interpretativo.
Con la presente circolare si intendono fissare criteri interpretativi costanti per un'uniforme applicazione.
Paragrafo 1 - LE FUNZIONI DEL COMMISSARIO GOVERNATIVO (art. 2 della ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984)
La posizione del commissario governativo, le cui funzioni sono disciplinate dall'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, in ordine alle operazioni di scrutinio e di esame si colloca nel quadro delle attribuzioni alla scuola non statale di una pubblica potestà, consistente nel rilascio di titoli di studio con valore legale
Il commissario governativo non fa parte sotto alcun titolo dei consigli di classe per le operazioni di scrutinio e delle commissioni di esame e quindi non entra nel merito della valutazione; la sua funzione consiste esclusivamente nel verificare la corrispondenza dell'operato dell'organo collegiale alle disposizioni vigenti, ricordando norme e procedure; è suo compito controllare i fatti e gli atti preliminari alle operazioni di scrutinio e di esame; è da escludersi, in modo tassativo, che possa presiedere il consiglio di classe o la commissione di esame, o assegnare voti o modificare quelli proposti dai singoli componenti o assumere compiti che sono dalle vigenti disposizioni demandati al preside o ai singoli membri degli organi collegiali; il commissario governativo deve garantire l'osservanza delle norme che lo Stato pone a garanzia del rilascio dei titoli aventi valore legale e per questo ogni riferimento all'attività del commissario predetto è sempre ricondotto agli aspetti di legittimità degli atti; il preside e il collegio dei docenti hanno la piena ed esclusiva responsabilità in tutto ciò che attiene all'attività educativa e didattica.
L'ordinanza, nel fissare la data del 28 febbraio, termine ordinatorio, per la nomina del commissario governativo, ha inteso mettere i provveditori agli studi in condizione di predisporre entro il predetto mese un elenco di nominativi per l'affidamento degli incarichi suddetti, previo accertamento della relativa disponibilità ad accettare gli incarichi stessi.
Il commissario governativo sarà scelto dal provveditore agli studi fra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola secondaria statale, possibilmente dello stesso ordine della scuola non statale.
Nelle piccole scuole facenti parte di un unico plesso e in quelle dirette da uno stesso preside e nei limiti di un ragionevole numero di alunni, la nomina del commissario governativo - formalmente da rimanere distinta - cade di regola sulla stessa persona.
La presenza del commissario governativo presso la scuola - da definirsi previe opportune intese con la scuola stessa e con il provveditore agli studi, al fine di armonizzare l'espletamento dell'incarico con l'assolvimento dei propri doveri scolastici nella scuola statale di titolarità - dev'essere limitata ai giorni strettamente necessari (cinque-dieci giorni, anche non continuativi) per un riscontro preliminare delle operazioni cui è preposto.
Nella suindicata ottica, è evidente anche l'opportunità che la nomina del commissario governativo cade di regola su persone residente nel comune ove è sita la scuola.
L'applicazione puntuale della vigente normativa in materia di assenze degli alunni, scrutini ed esami, è un'esigenza essenziale fissata dall'ordinamento in coerenza alle finalità didattico-educative della scuola.
L'esame preliminare dei registri dei docenti è, pertanto, un momento necessario per il corretto assolvimento dei compiti da parte del commissario governativo (che comunque deve astenersi da ogni parere di merito).
Per ciascun alunno debbono sussistere le condizioni per procedere all'espletamento dello scrutinio sulla base di dati obiettivi e sufficienti; e con ciò si intende che i voti di scrutinio (e per le classi quinte i giudizi analitici e quelli complessivi di ammissione o non ammissione all'esame di maturità) devono essere desunti da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti. Tali condizioni caratterizzano lo status dell'alunno interno e lo differenziano dal candidato privatista.
Ogni provvedimento assunto in tema di valutazione dell'alunno deve essere adeguatamente motivato. La motivazione consiste in un breve giudizio, desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici e pratici secondo il tipo di scuola.
Il voto di profitto assegnato deve rappresentare il giudizio dei professori sulla diligenza e il grado di profitto raggiunto dall'alunno nei corrispondenti periodi di lezione.
Si richiama la particolare attenzione su quanto riguarda le assenze degli alunni per le quali valgono le disposizioni di cui al secondo capoverso del titolo I dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1983 pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 28 gennaio 1984.
E' parimenti necessario l'accertamento circa la completezza della stesura dei verbali dei consigli di classe e della formulazione dei giudizi per l'ammissione agli esami di maturità. Le schede in particolare, i registri e i verbali devono essere completi nell'indicazione del curriculum degli studi.
Qualora rilevi gravi irregolarità, suscettibili di inficiare la regolarità delle operazioni, il commissario governativo sospende immediatamente le operazioni stesse, informandone il provveditore agli studi, il quale adotterà con la sollecitudine del caso i provvedimenti opportuni, che comunicherà alla scuola e al Ministero.
Circa i compiti del commissario governativo con riferimento alle operazioni preliminari allo scrutinio e agli esami, si richiamano le seguenti indicazioni essenziali:
A) Controllo degli atti preliminari allo scrutinio:
Per verifica della regolarità dell'iscrizione, si intende un controllo sia sulla validità formale della documentazione esibita, sia sulla sussistenza effettiva delle condizioni perché l'iscrizione possa essere considerata regolare (titolo di studio posseduto rispetto alla classe frequentata, stato particolare della documentazione per gli alunni provenienti dall'estero o in altra peculiare posizione, obbligo della frequenza presso altra scuola legalmente riconosciuta per gli alunni provenienti da esami di idoneità, iscrizioni tardive e trasferimenti da altra scuola).
Circa la frequenza scolastica, particolare attenzione va rivolta allo stato delle assenze prolungate e ai motivi delle stesse.
B) Controllo degli atti preliminari agli esami di idoneità
Il commissario governativo verificherà, con riferimento al numero dei candidati, per ciascun esame di idoneità
Dal raffronto tra i suddetti elementi, il commissario governativo potrà valutare la congruità del numero programmato di candidati privatisti a ciascun esame di idoneità e comunicherà il suo giudizio al provveditore agli studi in tempo utile per consentire allo stesso di adottare i provvedimenti di competenza in merito all'approvazione o alla riduzione del numero programmato di candidati.
Anche per la nomina del presidente della commissione degli esami di licenza media e del presidente della commissione degli esami di abilitazione nelle scuole magistrali convenzionate il termine del 28 febbraio, indicato nell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, deve intendersi come ordinatorio.
Relazioni finali
La relazione, che il commissario governativo deve compilare al termine di ciascuna sessione d'esame, dovrà essere redatta in conformità ad uno schema che sarà predisposto dal Ministero. Qualora il commissario governativo abbia svolto la relativa funzione con riguardo a più scuole, le relazioni debbono comunque rimanere formalmente distinte.
I presidenti delle commissioni degli esami di licenza media compileranno due distinte relazioni, una come presidente di commissione, l'altra come commissario governativo.
Il commissario governativo avrà cura di redigere la relazione in tempo utile, in modo che possa essere inviata al provveditore agli studi nell'immediato termine della sessione d'esame e con la stessa immediatezza, per il tramite del provveditore, al Ministero della P.I - Direzione generale dell'istruzione media non statale.
I presidenti delle commissioni degli esami di licenza media trasmetteranno, per il tramite del provveditore agli studi, alla Direzione Generale dell'istruzione secondaria di primo grado solo la relazione concernente lo svolgimento della predetta funzione.
Fondo per il pagamento delle indennità al commissario governativo.
Il fondo previsto dall'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 sarà versato dal gestore successivamente alla avvenuta nomina del commissario governativo.
Qualora la nomina cada su persona residente nel comune ove ha sede la scuola, il gestore non procederà al versamento di alcuna somma. Il gestore, inoltre, previo assenso del provveditore agli studi, potrà procedere al versamento di un fondo di ammontare inferiore alle L. 500.000 negli altri casi, nella misura giudicata sufficiente allo scopo per sopperire alle prime esigenze, rinviando a tempi successivi secondo il fabbisogno concreto il versamento di somme ulteriori.
Paragrafo 2 - LE SCUOLE COME SEDI DI ESAMI PER CANDIDATI ESTERNI (art. 5 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984)
Fermo restando, ai fini della legittima composizione della commissione, che la stessa operi con la presenza dei suoi componenti, è lasciata alla discrezionalità della scuola la possibilità di fare svolgere gli esami o nello orario di funzionamento della classe cui si riferiscono o in orario comunque antimeridiano, previa intesa con il commissario governativo, secondo le esigenze reali dei candidati agli esami stessi.
ESAMI DI IDONEITA' - OBBLIGO DELLA FREQUENZA IN CASO DI ESITO POSITIVO (art. 7 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984)
L'art. 7 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 conferma il principio generale che i candidati, che superano esami di idoneità in scuole legalmente riconosciute, sono tenuti ad iscriversi nell'anno scolastico successivo alla scuola dove l'esame è stato sostenuto, sempre che intendano frequentare la classe per la quale hanno ottenuto l'idoneità
La citata ordinanza ha eliminato il precedente sistema delle deroghe a detto principio attraverso rilascio di eccezionali nulla osta per l'iscrizione in scuola diversa.
Nel contempo, nel fissare il suddetto principio generale, è stato previsto che in alcuni casi particolari i candidati privatisti, possono essere esonerati.
Le ipotesi di esonero contemplate nell'ordinanza suddetta sono le seguenti:
1) Candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa che sostengono esami presso scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.
2) Candidati provenienti da corsi di preparazione agli esami istituiti da gestore da cui nel contempo dipende una scuola legalmente riconosciuta di tipo corrispondente.
Sussiste l'esonero, sempreché non ci sia stato scambio di candidati fra i due gestori.
I presidi delle scuole legalmente riconosciute, alle quali chiedono di iscriversi i candidati che hanno compiuto la preparazione in corsi dipendenti dallo stesso gestore della scuola, devono trasmettere al preside della scuola dove gli interessati hanno superato gli esami, in allegato alla richiesta del fascicolo personale, una dichiarazione del gestore della scuola suddetta da cui risulti che i candidati medesimi hanno frequentato nell'anno scolastico precedente propri corsi di preparazione agli esami.
Il preside della scuola, ove nell'anno scolastico precedente è stato sostenuto l'esame, verificherà, prima della trasmissione del fascicolo, la rispondenza di quanto dichiarato dalla scuola richiedente alle risultanze dei propri atti di ufficio e accerterà che non ci sia stato scambio di candidati con l'altro gestore nella occasione degli esami di idoneità sostenuti nell'anno scolastico trascorso.
3) Candidati provenienti da scuole in via di riconoscimento legale
Il preside della scuola in corso di riconoscimento legale, i cui alunni hanno sostenuto esami di idoneità presso altra scuola legalmente riconosciuta, invierà al preside di quest'ultima, al fine della restituzione del fascicolo personale degli alunni, una dichiarazione che la sua scuola era in attesa del beneficio del riconoscimento legale, specificando la classe a suo tempo frequentata
L'esonero vale ovviamente solo se la classe in via di riconoscimento legale frequentata dall'alunno corrisponde effettivamente all'esame sostenuto.
4) Studenti lavoratori.
Al fine dell'esonero, è stato previsto:
a) una congrua documentazione che comprovi la obiettiva impossibilità di frequentare la classe per la quale hanno ottenuto l'idoneità presso la scuola ove l'esame è stato sostenuto;
b) documentazione diretta a dimostrare lo status di studente lavoratore; a tal fine, gli interessati devono produrre la documentazione di cui all'allegato A alla citata ordinanza e comprovare il versamento dei contributi sociali per almeno sei mesi; non è ammesso altro tipo di documentazione;
c) richiesta d'iscrizione in una scuola del comune ove viene prestata l'attività lavorativa per la frequenza di una classe compatibile con il proprio orario di lavoro.
Il preside, al quale lo studente lavoratore abbia presentato domanda d'iscrizione, valuta la sufficienza della documentazione al fine dell'esonero e ne invia copia al preside della scuola ove lo studente ha sostenuto l'esame, nel chiedere la trasmissione del fascicolo dell'alunno.
Nel caso che al momento dell'iscrizione alla scuola, non sia stato ancora ultimato il periodo di sei mesi di versamento dei contributi sociali, l'iscrizione deve essere concessa sotto condizione. Ovviamente, la condizione sarà sciolta in senso positivo nel momento in cui lo studente lavoratore comprovi l'avvenuto versamento dei contributi per sei mesi.
Si rimette al prudente apprezzamento del provveditore agli studi la possibilità di concedere deroghe all'obbligo della frequenza in situazioni di assoluto impedimento rigorosamente documentato all'assolvimento dello stesso per motivi sopravvenuti rispetto all'epoca degli esami, nei casi non previsti come esonero automatico dall'obbligo predetto. Il provveditore si pronunzia in merito, dopo aver sentito la scuola non statale ove è stato sostenuto l'esame d'idoneità.
In tutte le ipotesi suddette l'esonero dall'obbligo della frequenza nei limiti suindicati è ovviamente subordinato all'esercizio della facoltà di avvalersene da parte dell'alunno, il quale deve comunque presentare preventiva formale richiesta d'iscrizione alla scuola che intende frequentare, una cui copia sarà dalla scuola stessa inviata all'altra ove ha sostenuto l'esame d'idoneità
Paragrafo 4 - ESAMI DI IDONEITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE NON STATALI - PROGRAMMAZIONE (art. 8 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984)
Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 8 dell'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984, si precisa quanto segue:
1) i termini stabiliti dalla suddetta ordinanza per la programmazione degli esami di idoneità hanno carattere ordinatorio; possono essere accolte istanze per esami di idoneità anche da scuole che non hanno programmato gli esami stessi, se si tratta di un numero esiguo di candidati e comunque non superiore a dieci;
2) la programmazione prevista dall'art. 8 della citata ordinanza ministeriale in riferimento alla determinazione preventiva del numero dei candidati privatisti agli esami di idoneità, si basa essenzialmente sui seguenti parametri:
a) possibilità concreta di iscrizione dei candidati nell'anno scolastico successivo alla classe cui si riferiscono gli esami, in virtù del contratto obbligo della frequenza condizionato all'esito positivo degli esami stessi; per possibilità d'iscrizione si intende la disponibilità di posti nella classe per la quale vale l'obbligo della frequenza (si deve tener conto ovviamente sia del numero degli alunni interni della classe precedente, sia delle possibilità effettive di espansione scolastica per locali ed attrezzature, secondo il tipo di scuola, sulla base degli elementi di giudizio emergenti nel momento in cui si procede alla programmazione suddetta, tenendo presente che dev'essere comunque data prova di potere assicurare per l'anno scolastico successivo un servizio scolastico efficiente);
b) disponibilità di aule (nei limiti della capienza ufficialmente stabilita), di attrezzature, di sussidi sufficienti e adatti a fare svolgere le prove scritte, grafiche e pratiche con sufficiente sicura autonomia;
c) regolare composizione delle commissioni esaminatrici, secondo la normativa vigente, tenendo conto che ciascuna commissione non può esaminare più di cento candidati (vedere per la composizione la nota (1) del precedente paragrafo 1).
La scuola deve motivare, con una dettagliata relazione indirizzata al provveditore agli studi e al Ministero della P.I. - Direzione generale dell'istruzione media non statale il criterio seguito nella programmazione del numero massimo di candidati privatisti preventivato sulla base dei parametri suindicati.
Da tale relazione devono risultare chiare notizie circa la capienza delle singole aule, lo stato delle attrezzature, dei laboratori e delle aule speciali secondo il tipo di scuole, i nominativi dei docenti con l'indicazione della classe in cui sono impegnati e della materia insegnata.
Vi devono, inoltre, figurare le commissioni che si intendono costituire, specificando i nominativi dei docenti che dovranno fare parte con l'indicazione della materia da essi effettivamente insegnata e della classe in cui si è svolta la loro opera.
Le commissioni d'esame devono essere preventivate, avendo riguardo agli insegnamenti concretamente svolti dai docenti.
Al fine di costituire un modello esemplificativo di programmazione del numero di candidati privatisti agli esami di idoneità, è stato predisposto l'unito allegato.
Il provveditore agli studi valuterà la programmazione preventivata, adottando - con atto formale - le conseguenti determinazioni da comunicare alla scuola stessa non oltre il 15 aprile; ogni successiva variazione del programma, opportunamente motivata, deve riportare, altresì, l'approvazione formale dello stesso provveditore.
Sarà cura, altresì dell'ufficio scolastico provinciale trasmettere al Ministero una copia della programmazione in concreto approvata.
Ordinanza Ministeriale 30 gennaio 1984
Oggetto: Scrutini ed esami nelle Scuole secondarie non Statali
Art. 1.- Nozione di scuola - Ai fini di cui alla presente ordinanza, si intende per "scuola" ogni singola istituzione scolastica, individuata come precisa unità educativa nell'ambito della tipologia prevista dall'ordinamento. In nessun caso può intendersi per "scuola" un complesso di varie istituzioni scolastiche anche se coesistenti nella medesima sede e dipendenti dallo stesso gestore.
Art. 2.- Commissario governativo per il controllo sugli scrutini e gli esami - Nelle scuole secondarie legalmente riconosciute, ivi compresi i cinque licei linguistici riconosciuti per legge, e nelle scuole magistrali convenzionate sopraintende, con funzioni di vigilanza e di controllo, alle operazioni di scrutinio finale e di esame, fatta eccezione per gli esami di maturità, un commissario governativo nominato dal provveditore agli studi e scelto tra il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo nelle scuole secondarie statali, anche di altra provincia.
Per gli esami di licenza media e di abilitazione nell'insegnamento nelle scuole materne le funzioni di commissario governativo sono svolte dal presidente delle rispettive commissioni.
Il provveditore agli studi, quando ne ravvisi l'opportunità, può nominare un commissario governativo anche in scuole secondarie pareggiate.
In ogni caso la nomina del commissario governativo è obbligatoria nel primo anno di funzionamento o quando la scuola pareggiata ha dato luogo a rilievi negativi di particolare gravità
Il commissario governativo è investito di ogni potere inteso a garantire la legalità delle operazioni di scrutinio e di esame; i verbali relativi alle operazioni stesse non sono validi senza la controfirma del commissario predetto.
Nelle accademie di belle arti legalmente riconosciute e pareggiate e negli istituti musicali pareggiati la nomina del commissario è riservata al Ministero.
Il provveditore agli studi nomina un commissario governativo per ogni singola scuola; qualora il numero degli alunni da scrutinare sia superiore a 200 il provveditore nominerà un commissario governativo per ogni duecento allievi o frazione superiore a 100.
Per gli esami di idoneità provvedono gli stessi commissari governativi nominati per gli scrutini. Nel caso in cui il rapporto commissario governativo-candidati privatisti sia superiore dell'uno a cento, il provveditore provvede alla nomina di un altro commissario per ogni 100 candidati o frazione superiore a 50.
Il provveditore agli studi darà immediata comunicazione al Ministero - Direzione generale istruzione media non statale, delle nomine effettuate, segnalando, per ciascun commissario governativo:
a) la scuola statale ove presta servizio ed in caso di non coincidenza anche la scuola di titolarità
b) l'insegnamento di cui è titolare;
c) la scuola non statale presso cui è incaricato di svolgere le predette funzioni;
d) gli eventuali precedenti incarichi svolti nelle stesse funzioni e l'eventuale partecipazione ad appositi corsi di formazione per commissario governativo.
Il commissario governativo guida l'operato dei consigli di classe e delle commissioni esaminatrici per il rispetto della legalità delle diverse operazioni, della quale si fa garante e risponde insieme alla scuola.
Egli esprime il proprio parere in sede di scrutinio finale sul rapporto, sotto il profilo della legittimità del procedimento di valutazione, fra assenze degli alunni e giudizio intorno alla diligenza e al grado di profitto raggiunto dall'allievo; cura che la valutazione stessa sia sufficientemente e adeguatamente coerente con i precedenti scolastici, sia per quanto concerne il voto di condotta che quello di profitto; partecipa alla redazione del relativo verbale, per una chiara e dettagliata impostazione espressiva del provvedimento logico seguito.
Il commissario governativo avrà cura di inviare immediatamente al provveditore agli studi, per conoscenza, una copia dei verbali, relativi a valutazioni positive in favore di alunni che hanno totalizzato, nel corso dell'anno scolastico, assenze in numero superiore ad un quarto dei giorni di lezione stabiliti.
Il commissario governativo deve specificamente verificare in data antecedente all'inizio delle operazioni di esame:
1) la regolare composizione delle commissioni esaminatrici, segnalando subito al provveditore agli studi le irregolarità eventualmente riscontrate;
2) la regolarità delle domande di iscrizione all'esame di idoneità, nei tempi, nei modi e con i poteri previsti nei successivi articoli.
Durante gli esami, nel caso in cui riscontri già avvenute irregolarità sospende immediatamente le operazioni stesse e ne informa il provveditore agli studi, il quale adotterà i provvedimenti opportuni che comunicherà immediatamente alla scuola o al Ministero.
Il commissario governativo partecipa alla relazione dei verbali di esame per una chiara formulazione ed una precisa puntualizzazione dell'iter logico seguito nella valutazione del candidato.
Al termine di ciascuna sessione presenterà tempestivamente al provveditore agli studi e al Ministero della P.I. - Direzione generale dell'istruzione media non statale, un'apposita relazione circa lo svolgimento degli scrutini e degli esami, e l'andamento della scuola evidenziando le eventuali deficienze riscontrate.
La relazione di cui al precedente comma sarà integrata con dati statistici sugli alunni interni e i candidati privatisti.
Il fondo che il gestore deve versare al provveditore agli studi a titolo di deposito salvo conguaglio con le spese effettivamente sostenute, per il pagamento delle indennità dovute al commissario governativo, è determinato, per ciascuno di essi, in L. 500.000.
Il provveditore agli studi conferisce di regola, entro il 28 febbraio, l'incarico di commissario governativo per l'espletamento tempestivo di tutte le diverse operazioni preliminari di vigilanza e di controllo connesse allo svolgimento di scrutini finali ed esami di idoneità; gli eventuali commissari governativi che il provveditore nominerà in aggiunta saranno immessi invece nell'esercizio della relativa funzione, nel tempo utile per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e delle connesse operazioni preliminari.
(1) Per l'art. 14 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, negli istituti musicali pareggiati il commissario governativo ha anche funzioni di presidente delle commissioni per gli esami di compimento e di diploma.
Art. 3.- Scrutini nelle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e nelle scuole magistrali convenzionate.- Gli scrutini periodici e finali nelle scuole secondarie legalmente riconosciute e pareggiate e nelle scuole magistrali convenzionate si svolgono nei tempi e con le modalità stabilite per le corrispondenti scuole statali, con l'assistenza per gli scrutini finali del commissario governativo di cui all'art. 2, il quale esercita i poteri nell'articolo stesso previsti.
Gli scrutini finali, eventualmente effettuati senza la presenza del commissario governativo sono nulli.
Le operazioni di scrutinio finale possono essere dal provveditore agli studi anticipate o posticipate, rispetto alle date stabilite per le corrispondenti scuole statali soltanto per il tempo strettamente necessario ad assicurare la presenza del commissario governativo.
I verbali dei consigli di classe debbono recare i nominativi dei singoli componenti ed essere sottoscritti da ciascuno; vi devono inoltre risultare i nominativi dei singoli alunni scrutinati, il procedimento logico seguito nella valutazione ed il risultato di scrutinio.
I verbali degli scrutini finali debbono essere altresì sottoscritti dal commissario governativo. I verbali non sottoscritti dalle persone suindicate o mancanti degli elementi di cui innanzi sono nulli.
In nessun caso si può procedere alla pubblicazione dei risultati di scrutinio, se prima i relativi verbali dei lavori del consiglio di classe non sono stati redatti secondo le modalità prescritte e firmati dai singoli componenti e, per gli scrutini finali, anche dal commissario governativo.
Circa l'incidenza delle assenze ai fini della valutazione degli alunni, nel verbale di scrutinio o in allegato allo stesso, devono risultare in maniera espressa per ciascun allievo:
1) il numero di giorni di assenza nel periodo considerato (trimestre o quadrimestre) e nell'intero arco dell'anno scolastico rapportato al numero dei giorni di lezione stabiliti nel calendario scolastico;
2) il numero delle interrogazioni e degli esercizi scritti, grafici o pratici svolti per singola materia nel trimestre o quadrimestre rapportato al numero dei giorni di presenza a scuola;
3) la motivazione generalmente addotta per giustificare le assenze dalle lezioni e, nell'attribuzione del voto di condotta, le modalità di formazione del giudizio complessivo sul contegno dell'alunno, sulla frequenza scolastica e sulla diligenza dimostrata (1);
4) le modalità di formazione del voto per ciascuna disciplina in un processo logico di raffronto della situazione delle assenze, delle interrogazioni e degli esercizi scritti, grafici e pratici (2).
(1) Per l'art. 78 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, il voto di condotta è unico e si assegna su proposta del professore che nella classe ha un più lungo orario di insegnamento; in base ad un giudizio complessivo sul contegno dell'alunno in classe e fuori classe, sulla frequenza, salvo in caso di assenze giustificate, e sulla diligenza; a norma dell'art. 16 del regio decreto n. 653/1925, il preside può nonostante la dichiarazione del genitore circa i motivi dell'assenza, ritenere non giustificata l'assenza stessa, quando i motivi addotti gli sembrino irrilevanti o inattendibili, ma in tal caso deve informare il genitore, il quale ha diritto di essere udito per fornire ulteriori elementi di giudizio; per l'art. 20 del regio decreto n. 653/1925, l'assenza ingiustificata rende l'alunno possibile di sanzione disciplinare.
(2) Per l'art. 79 del regio decreto n. 653/1925, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, i voti di scrutinio si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base a un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni; per il successivo art. 80, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, nell'assegnazione dei voti nello scrutinio finale si tiene conto dei risultati degli scrutini precedenti, i quali però non hanno valore decisivo; quando per una o più materie, si giudichi di non poter assegnare un voto a causa di assenze, sebbene giustificate, della relativa deliberazione si fa cenno motivato nel relativo verbale, e il consiglio di classe decide, caso per caso (circa l'esclusione dello scrutinio per le predette materie); per l'art. 38 del regio decreto n. 653/1925, gli alunni che, nello scrutinio finale, non riportino almeno otto decimi del voto di condotta sono esclusi dalla promozione; gli alunni che non riportino almeno sei decimi nello scrutinio finale per la condotta sono esclusi dalle prove di riparazione per la promozione.
Art. 4.- Periodo di svolgimento degli esami presso scuole non statali di istruzione secondaria ed artistica che rilasciano titoli di studio con valore legale - Le operazioni di esame di ammissione, di promozione, di idoneità, di licenza e di qualifica hanno inizio e termine nel periodo previsto per le corrispondenti scuole statali. Il provveditore agli studi ha facoltà di stabilire variazioni per il tempo strettamente necessario ad assicurare la presenza del commissario governativo.
Negli istituti musicali pareggiati sia gli esami di diploma che quelli di compimento di periodo si terranno, fatta eccezione per gli esami di diploma di composizione, nei giorni che saranno fissati dai direttori degli istituti medesimi, previo accordo con il commissario ministeriale.
Art. 5.- Le scuole di istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute e pareggiate e le scuole magistrali convenzionate come sedi di esame per candidati esterni.- Le scuole d'istruzione secondaria ed artistica legalmente riconosciute e pareggiate sono sede per gli esami di idoneità; le accademie di belle arti legalmente riconosciute e pareggiate lo sono anche per esami di ammissione; le scuole magistrali convenzionate possono accogliere candidati esterni per esami di idoneità e di abilitazione; le scuole medie pareggiate sono sede di esami di licenza anche per candidati privatisti.
La scuola legalmente riconosciuta o pareggiata è sede di esame per gli alunni, che trovandosi nelle condizioni prescritte, intendano partecipare agli esami di maturità con anticipazione di un anno per merito.
Nelle scuole legalmente riconosciute non è consentito ai candidati privatisti di sostenere gli esami finali dei corsi di studio, salvo che, con riguardo alle scuole dipendenti dall'autorità ecclesiastica, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.
Ai giovani che abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto divieto di sostenere esami in scuole legalmente riconosciute o nelle scuole magistrali convenzionate che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi
Il candidato privatista, nel presentare alla scuola la richiesta di sostenere l'esame, deve aver cura di allegare all'istanza medesima una dichiarazione scritta, datata e firmata da cui si rilevi l'istituzione scolastica ove abbia effettuato la preparazione. In caso di candidati minorenni la predetta dichiarazione è rilasciata dal genitore. Tale dichiarazione è obbligatoria anche in caso che la preparazione sia stata effettuata al di fuori di una istituzione scolastica.
Il commissario governativo, almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di esame, prende visione delle dichiarazioni rilasciate dai candidati ai sensi del comma precedente. Verificherà altresì l'osservanza dei divieti, di cui al quarto comma del presente articolo, avendo cura di farsi preventivamente rilasciare dal gestore e dal preside apposite formali dichiarazioni di insussistenza delle incompatibilità. Tali dichiarazioni saranno allegate alla relazione finale.
Se il commissario governativo accerta contravvenzioni ai suddetti divieti ne informa subito il provveditore agli studi che adotta i provvedimenti conseguenziali di distribuzione dei candidati in altre scuole statali o legalmente riconosciute o pareggiate.
Non sono sedi di esami di idoneità le scuole:
1) che sono oggetto di un provvedimento di sospensione o di revoca del riconoscimento legale o di chiusura, ai sensi dell'art. 10 della Legge 19 gennaio 1942, n. 86;
2) delle quali il gestore ha deciso la chiusura o la sospensione provvisoria dall'anno scolastico successivo, nei limiti delle classi che non saranno costituite.
Gli esami si svolgono di regola in orario antimeridiano, pomeridiano o serale, a seconda dell'orario di funzionamento della classe a cui si riferiscono.
Possono essere accolte con riserva le istanze di ammissione agli esami di candidati, in riferimento a classi o scuole in corso di riconoscimento legale, quando il provvedimento di concessione di riconoscimento abbia efficacia retroattiva e a condizione che la scuola informi esplicitamente gli interessati che l'accettazione delle istanze è effettuata sotto condizione.
Nel caso di mancato riconoscimento legale, le istanze di cui sopra e quelle degli alunni interni delle classi cui non è stato concesso il riconoscimento legale saranno ritenute valide per la partecipazione agli esami presso le scuole designate dal provveditore agli studi.
Art. 6.- Commissioni statali presso scuole private - I provveditori agli studi possono disporre che presso le scuole private, conformate per orari e programmi alle corrispondenti scuole statali, del cui funzionamento il Ministero abbia preso atto, siano tenuti esami, fatta eccezione per gli esami di licenza di scuola media, davanti a commissioni composte di professori appartenenti ad una stessa scuola statale e nominate dal preside della scuola statale, per gli alunni interni e per i candidati che si trovano nelle condizioni volute dall'art. 32 della Legge 19 gennaio 1942, n. 86, sempreché per gli uni e per gli altri sussistano i requisiti per la partecipazione agli esami. La concessione va disposta solo nei casi in cui si verifichino situazioni che, a giudizio dei provveditori agli studi, rendano utile e necessaria la costituzione di commissioni presso le suddette scuole private.
Della nomina delle commissioni statali i provveditori agli studi dovranno dare comunicazione al Ministero, sia alla Direzione generale per l'istruzione media non statale, sia alla Direzione generale dalla quale dipende la scuola statale.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai licei linguistici, né alle scuole private di istruzione artistica per le quali la nomina delle commissioni statali è di competenza di questo Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica.
Art. 7.- Obbligo della frequenza per i candidati privatisti che superano esami di idoneità presso scuole legalmente riconosciute - L'obbligo della frequenza è il vincolo che impegna i candidati privatisti che superino esami di idoneità (normali e integrativi) presso scuole legalmente riconosciute, ad iscriversi per l'anno scolastico successivo alla scuola dove l'esame è stato sostenuto, sempreché intendano frequentare la classe, per cui abbiano conseguito l'idoneità
Nella domanda di iscrizione agli esami di idoneità il candidato, e se minorenne anche il genitore, deve dichiararsi, a pena di nullità dell'esame, edotto dell'obbligo della frequenza (1).
Le eventuali iscrizioni a scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta di alunni tenuti all'obbligo della frequenza, di cui al primo comma, sono nulle. L'obbligo della frequenza non condiziona in alcun modo la validità dei titoli di studio i quali, salvo la limitazione relativa all'iscrizione nell'anno scolastico successivo, sono validi a tutti gli effetti scolastici e non scolastici.
Le disposizioni relative all'obbligo della frequenza non si applicano ai cinque licei linguistici riconosciuti per legge e alle scuole magistrali.
Alla disposizione relativa all'obbligo della frequenza non sono soggetti i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa che sostengono esami presso scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica e comprovino tale loro qualità
Non sono altresì vincolanti all'obbligo della frequenza:
a) i candidati provenienti da corsi di preparazione agli esami, appartenenti a persone che gestiscono anche scuole legalmente riconosciute dello stesso tipo dei corsi e alle quali i predetti candidati intendano iscriversi, sempreché tra i due istituti (quello di provenienza e quello ove gli esami sono stati sostenuti) non vi sia stato scambio di candidati;
b) i candidati provenienti da scuole in via di riconoscimento legale, sempreché si iscrivano nell'anno scolastico successivo alla scuola stessa.
Lo studente lavoratore, che abbia tale qualifica al momento dell'iscrizione agli esami, è esonerato dall'obbligo della frequenza esclusivamente qualora presso la scuola legalmente riconosciuta non sia funzionante la classe nel cui orario egli è libero da impegni di lavoro.
Lo studente che acquisisce la qualifica di lavoratore dopo la presentazione della domanda di ammissione agli esami e prima dell'inizio dell'anno scolastico è parimenti esonerato dall'obbligo della frequenza quando dimostri, con idonea documentazione l'impossibilità di frequentare la scuola legalmente riconosciuta per incompatibilità dell'orario di lavoro con quello di funzionamento della classe a cui l'idoneità acquisita si riferisce ovvero per eccessiva distanza della sede di lavoro da quella della scuola.
Ai fini della documentazione della qualifica di studente lavoratore si fa rinvio all'unito allegato A). A pena della nullità dell'iscrizione in scuola diversa rispetto a quella dove hanno sostenuto l'esame gli studenti lavoratori devono documentare appena possibile il versamento dei contributi sociali per il periodo di almeno sei mesi.
In ogni caso lo studente lavoratore che intenda usufruire dell'esonero dall'obbligo della frequenza, ha l'obbligo di chiedere l'iscrizione in una scuola del comune ove presta la propria attività lavorativa.
Il commissario governativo, almeno venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di esami, verificherà la regolarità delle domande d'iscrizione anche sotto il profilo dell'assunto obbligo della frequenza in caso di esito positivo dell'esame.
L'obbligo della frequenza contratto vale per il turno ufficiale di funzionamento della scuola, ove non sia fatta, nell'istanza d'iscrizione all'esame, espressa menzione di un turno diverso.
All'atto della presentazione della domanda la scuola avrà cura di rendere edotto il candidato privatista del turno ufficiale di funzionamento della scuola stessa.
I candidati che richiedono di frequentare la scuola ad orario serale devono comprovare di essere studenti lavoratori con un orario di lavoro compatibile con turno scolastico prescelto.
(1) La relativa dichiarazione, dalla quale deve essere esclusa ogni clausola di altra natura, redatta a mano in calce alla domanda di esame (anche nel caso di moduli a stampa) è avvalorata da una seconda firma, deve essere così formulata: "il sottoscritto candidato .................. ( e nel caso di candidato minorenne anche "il sottoscritto genitore ...............") si dichiara informato della disposizione relativa all'obbligo della frequenza per la quale, in caso di esito positivo dell'esame, l'alunno non potrà iscriversi, limitatamente all'anno scolastico successivo all'esame stesso, presso altra scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta".
Art. 8.- Determinazione del numero massimo di candidati privatisti agli esami di idoneità in ciascuna scuola legalmente riconosciuta e scuola magistrale convenzionata - Il numero concreto di candidati privatisti che possono essere accolti agli esami di idoneità è programmato dalla scuola in rapporto alle iscrizioni possibili nell'anno scolastico successivo per ogni singola classe.
Nella determinazione del numero dei candidati privatisti di cui al precedente comma occorre tener presente le esigenze di regolare svolgimento dell'esame di idoneità, per quanto concerne:
1) la disponibilità di sufficienti aule ed attrezzature per le prove scritte, grafiche e pratiche dell'esame;
2) il numero dei candidati per commissione esaminatrice, che non deve superare il limite di 100 unità
3) la composizione delle commissioni esaminatrici, che in nessun caso possono essere formate con professori estranei alla scuola (1).
Il numero massimo di candidati privatisti programmato dalla scuola per ogni singolo esame è comunicato, a cura del preside, al provveditore agli studi e al Ministero della P.I. - Direzione generale per l'istruzione media non statale, entro il 31 gennaio, unitamente alla composizione programmata delle commissioni esaminatrici (2).
La mancata comunicazione nel termine del 31 gennaio dell'intendimento di tenere esami di idoneità vale rinuncia allo svolgimento degli esami stessi nel relativo anno scolastico (2).
Il commissario governativo con un'apposita verifica presso la scuola, accerterà la sussistenza delle condizioni stabilite per l'accettazione del numero di candidati privatisti programmato dal gestore, facendo le convenienti comunicazioni al provveditore agli studi sugli accertamenti effettuati. Il provveditore adotterà i provvedimenti di competenza non oltre il 15 aprile, facendo risultare da atto formale da inviare alla scuola, e al ministero - Direzione generale per l'istruzione media non statale, il numero di candidati approvato per ogni singolo esame.
Esigenze particolari di deroga alle disposizioni suindicate debbono essere rappresentate dal provveditore agli studi al Ministero della P.I. - Direzione generale per l'istruzione media non statale, il quale assumerà le convenienti determinazioni.
Il termine per la presentazione delle istanze per l'iscrizione all'esame di idoneità è stabilito al 30 aprile. Tale termine ha carattere perentorio.
(1) Per l'art. 64 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, la commissione per l'esame di idoneità è nominata dal preside e composta di professori della classe cui il candidato aspira e di un professore della classe immediatamente inferiore; per il successivo art. 66 nelle commissioni debbono essere rappresentate tutte le materie comprese nel programma di esame; il numero dei componenti deve essere proporzionato al numero dei candidati e non può mai essere inferiore a tre compreso il presidente, che sarà il preside o un professore da lui delegato. Per il successivo art. 73, le commissioni si suddividono in sottocommissioni presiedute dal presidente o da un suo delegato; ciascuna sottocommissione è costituita di almeno tre componenti, compreso colui che la presiede.
(2) Limitatamente al corrente anno scolastico 1983-84, il termine del 31 gennaio per l'attività di programmazione è differito al 15 marzo 1984.
Art. 9.- Commissioni per gli esami di idoneità - Il preside programma la composizione delle commissioni esaminatrici per gli esami di idoneità entro il 31 gennaio (1) sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni (ciascuna commissione deve essere composta dai professori della classe di cui il candidato aspira, da un professore della classe immediatamente inferiore e dai professori delle altre classi le cui materie sono comprese nel programma d'esame).
Tutti i membri della commissione esaminatrice debbono appartenere alla scuola a cui si riferisce l'esame di idoneità; per gli insegnanti della scuola debbono intendersi coloro che al momento della costituzione delle commissioni prestino servizio in classi effettivamente costituite della scuola stessa.
Le commissioni esaminatrici relative a classi collaterali debbono essere integrate, sia per quanto concerne l'insegnamento della classe precedente, sia per i docenti delle materie il cui insegnamento cessi prima della classe cui dà accesso l'esame, con gli insegnanti che al momento della costituzione delle commissioni prestino servizio per dette materie nelle classi del corso base legalmente riconosciuto con provvedimento ministeriale. Tali insegnanti non possono partecipare a più di due commissioni oltre a quelle cui sono istituzionalmente inseriti.
Le commissioni esaminatrici programmate debbono essere comunicate dal preside al provveditore agli studi entro il suddetto termine del 31 gennaio. Il provveditore procederà alla relativa approvazione formale entro il 15 aprile tenendo presenti le osservazioni che eventualmente in merito gli avesse formulato il commissario governativo.
La mancata approvazione delle commissioni programmate impedisce l'accoglimento di domande di candidati privatisti per il relativo esame.
La composizione della commissione esaminatrice, dopo l'intervenuta approvazione da parte del provveditore agli studi, può essere variata solo per fondati motivi; le variazioni, opportunamente motivate debbono essere comunicate anche esse al provveditore per la relativa approvazione.
La commissione esaminatrice opera suddividendosi in sottocommissioni presiedute dal preside stesso o da un suo delegato; ciascuna sottocommissione è costituita da almeno tre componenti compreso colui che la presiede.
(1) Limitatamente al corrente anno scolastico 1983-84 il termine è differito al 15 marzo 1984.
Art. 10.- Esami di abilitazione nelle scuole magistrali convenzionate - I candidati agli esami di abilitazione non possono superare il limite di cento unità per ogni terza classe. Tale numero è comprensivo degli alunni interni e dei candidati privatisti alle prove culturali. Il numero concreto di candidati privatisti agli esami stessi è determinato dalla scuola, nel limite massimo di cui al comma precedente, tenendo presente le esigenze di regolare svolgimento degli esami per quanto concerne:
1) la disponibilità di sufficienti aule ed attrezzature per le prove scritte e pratiche dell'esame stesso;
2) la composizione della commissione esaminatrice, che in nessun caso può essere formata con professori estranei alla scuola (1).
Il numero massimo di candidati privatisti programmato dalla scuola è comunicato a cura del preside al provveditore agli studi e al Ministero della P.I. - Direzione generale per l'istruzione media non statale, entro il 31 gennaio (2).
La mancata comunicazione nel termine suddetto vale rinuncia ad accogliere candidati privatisti per il suddetto esame.
Il termine per la presentazione delle istanze per l'iscrizione all'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è stabilito al 30 aprile. Tale termine ha carattere perentorio.
(1) Per l'art. 144 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, la commissione per l'esame di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è composta dagli insegnanti della scuola e presieduta da un rappresentate ministeriale.
(2) Limitatamente al corrente anno scolastico 1983-84 il suddetto termine è differito al 15 marzo 1984.
Art. 11.- Efficacia dell'ordinanza - La presente ordinanza ha efficacia dal corrente anno scolastico e validità a tempo indeterminato.
Per quanto non previsto espressamente si applicano le disposizioni generali sugli scrutini e sugli esami nelle corrispondenti scuole statali.
Art. 12.- Norme abrogative - Sono abrogate con effetto immediato le seguenti circolari ministeriali:
1) n. 204, prot. n. 6550 del 4 maggio 1965;
2) n. 2, prot. n. 1060 del 4 gennaio 1968;
3) n. 98, prot. n. 3355 del 31 marzo 1973;
4) prot. n. 8366/8 del 16 giugno 1947;
5) prot. n. 11530 del 19 settembre 1950;
6) n. 231, prot. n. 9720 del 28 settembre 1974;
7) n. 53, prot. n. 1670 del 22 febbraio 1977.
Allegato A
Documentazione per comprovare la qualità di studente lavoratore - (omissis)
Allegato B
CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
31 gennaio - Il preside comunica al provveditore agli studi e al Ministero della P.I.:
a) il numero massimo di candidati privatisti programmato dalla scuola per gli esami di idoneità e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne;
b) la composizione programmata delle commissioni esaminatrici.
28 febbraio - Il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario governativo per le operazioni preliminari di vigilanza e di controllo connesse allo svolgimento di scrutini finali ed esami di idoneità
15 aprile - Il provveditore agli studi approva la composizione programmata delle commissioni esaminatrici e il numero programmato di candidati privatisti ai singoli esami di idoneità
30 aprile - Scadenza del termine per la presentazione alla scuola delle domande dei candidati privatisti agli esami di abilitazione nelle scuole materne.
25 maggio o comunque venti giorni prima dell'inizio delle operazioni di esame - Termine delle operazioni di verifica, da parte del commissario governativo, della regolarità delle domande di iscrizione all'esame di idoneità
Termine della sessione d'esame - Il commissario governativo trasmette in via immediata la propria relazione al provveditore agli studi ed al Ministero della P.I. - Direzione generale istruzione media non statale.