Circolare Ministeriale 31 marzo 2000, n. 101
Prot. n° 48825/ BL
Oggetto: Legge 23/12/1998, n° 448 - Art. 26, comma 9 - Richieste di contributi in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola - Art. 26, commi 8 e 10 - Circolari permanenti n.ri 69 e 70 del 19/03/99 - Anno scolastico 2000/2001A seguito della Circolare n. 70 del 19/03/99, concernente tra l'altro le assegnazioni di personale della scuola presso le associazioni professionali del personale direttivo e docente, gli enti cooperativi da esse promossi e gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, e in attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'art. 26 della legge 23/12/98, n. 448, è stato predisposto l'unito decreto ministeriale n° 100 del 31/03/2000 che si trasmette in allegato.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato art. 26 possono, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Struttura per gli
Affari Economici entro il 29/04/2000. Copia di tali richieste dovrà essere
inviata, per opportuna conoscenza, in pari data, al Gabinetto del Ministro.
Si fa riserva di comunicare gli estremi del visto da parte dell'Ufficio Centrale
del Bilancio, cui il decreto è stato trasmesso.
Nelle more del controllo, gli Uffici destinatari della presente sono pregati di dar corso agli adempimenti di competenza, allo scopo di non ritardare le procedure amministrative in questione.
Ciò premesso, si richiamano per tutti i collocamenti fuori ruolo e i comandi previsti dai commi 8 e 10 dell'art. 26 della legge n° 448/98, le disposizioni già impartite con le Circolari permanenti n.ri 69 e 70 del 19 marzo 1999, facendo presente che la data di scadenza per la presentazione delle relative richieste è fissata al 29 aprile 2000.
In relazione anche a quesiti pervenuti, si ribadisce che il personale
collocato fuori ruolo a norma del comma 8 dell'art. 26 della legge n° 448/98
ovvero comandato a norma del comma 10 dello stesso art. 26, perde la titolarità
della propria sede soltanto nel caso in cui il collocamento fuori ruolo o il
comando abbia durata superiore ad un anno scolastico. Pertanto, ad esempio, il
personale che ha avuto il collocamento fuori ruolo o il comando con effetto dal
1° settembre 1999, perderà la titolarità della sede dopo il prossimo 31
agosto, nel caso in cui permanga nella posizione di collocato fuori ruolo o di
comandato anche nell'anno scolastico 2000/2001.
I Provveditori agli Studi sono pregati di trasmettere la presente circolare ai
dirigenti scolastici affinché ne diano tempestiva comunicazione agli
interessati.
Decreto Ministeriale 31 marzo 2000, n. 100
Visto: l'art. 26, commi 8 e 9 della legge 23/12/98, n. 448;
Vista: la C.M. n. 70 del 19/03/99 concernente, tra l'altro, le assegnazioni di personale direttivo e docente presso associazioni professionali, enti cooperativi da esse promossi ed enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;
Visto: il comma 9 dell'art. 26 della legge sopracitata che prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, le associazioni professionali del personale direttivo e docente, gli enti cooperativi da esse promossi e gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato;
Considerato: che il Ministro della Pubblica Istruzione, ai sensi del predetto comma 9, individua con proprio decreto modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse;
Ritenuta la necessità di dare attuazione al predetto comma 9;
DECRETA
Art. 1
1. Le associazioni professionali, gli enti cooperativi da esse promossi e gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica di cui al comma 8 dell'art. 26 della legge. 23/12/98, n. 448, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, possono chiedere contributi in sostituzione delle assegnazioni di personale direttivo, docente ed educativo previste dallo stesso art. 26, comma 8.
Art. 2
1. Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate alla Struttura per gli Affari Economici e dovranno contenere l'illustrazione del progetto e le modalità di utilizzazione del contributo.
Art. 3
1. I contributi dovranno essere impiegati per la realizzazione dei fini istituzionali delle associazioni o enti nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.
Art. 4
1. Le associazioni beneficiarie dei contributi che intendano utilizzare personale delle scuole statali dovranno preventivamente chiedere l'autorizzazione ai competenti Capi d'Istituto o ai Provveditori agli Studi, così come disposto dall'art. 58 (commi 7 e 10) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.
2. L'autorizzazione in parola può essere richiesta, altresì, dal dipendente interessato.
Art. 5
1. Al termine di ciascun anno scolastico le associazioni beneficiarie dovranno trasmettere alla Struttura per gli affari economici nonché al Gabinetto del Ministro una relazione che illustri l'impiego del contributo ottenuto e i risultati realizzati.
Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale per il Bilancio per il visto di competenza.