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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Circolare Ministeriale 8 marzo 1996, n. 103

Oggetto: A) Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola per il biennio 1994-95 per la parte economica. B) Legge 8 agosto 1995, n. 335 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare)

Con le circolari: C.M. 8 gennaio 1996, n. 7/1996, prot. 12/N, e C.M. 8 gennaio 1996, n. 8/96, prot. 13/N, sono state trasmesse le istruzioni impartite dall'INPS - D.C. Pensioni, Ufficio normativa - e del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale relativamente ad alcune parti della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con la presente si forniscono i chiarimenti richiesti in relazione ai numerosi quesiti pervenuti sulle norme di cui all'oggetto per assicurare uniformità di comportamento in materia pensionistica.

A) Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto scuola per il biennio 1994-95 per la parte economica

L'art. 65 del CCNL dispone che le misure degli stipendi risultanti dalla sua applicazione hanno effetto anche sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, e sull'indennità di buonuscita.

Lo stesso articolo statuisce, altresì, che i benefici economici -ivi compresa l'indennità di vacanza contrattuale- stabiliti dall'art. 64 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

Per una corretta applicazione di tali norme occorre tener presente quanto segue:

1 - Personale cessato nel periodo dal 2 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994

Liquidazione della pensione dalla decorrenza della cessazione dal servizio

L'importo della pensione è costituito, in base all'art. 13 del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 503, da due quote.

La prima quota (quota A), relativa ai servizi e/o periodi anteriori all'1 gennaio 1993, è determinata con riferimento ai seguenti elementi retributivi:

- ultima posizione stipendiale;

- indennità di funzione concessa con il D.P.R. 23 agosto 1988,n. 399;

- indennità di vacanza contrattuale se spettante e nell'ammontare specificato, secondo la decorrenza, nelle tabelle riportate nella C.M. 1 luglio 1994, n. 208, prot. 349, come integrata dalia C.M. 11 luglio 1994, n. 215, prot. n. 356;

- somma forfetaria di £. 20.000 mensili lorde, di cui all'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438;

- beneficio previsto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (ex combattenti e categorie assimilate) e successive modificazioni, ove spettante.

Gli eventuali aumenti periodici relativi a tale beneficio vanno considerati negli importi indicate nelle tabelle A e B del D.P.R. 23 agosto 1988, n.399 in corrispondenza della locuzione "aumenti biennali convenzionali";

- quote mensili previste dall'art. 161 della legge 11 luglio 1980, n.312 della posizione stipendiale e dell'indennità di funzione, ove spettanti;

- indennità di servizio penitenziario concessa dalla legge 3 marzo 1983, n. 65 per gli aventi diritto.

La sommatoria dei suddetti elementi retributivi costituisce la base pensionabile che, ai sensi dell'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n.177, è aumentata del 18%.

All'ammontare, ottenuto dopo l'aggiunzione di tale 18%, deve essere applicata l'aliquota di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in relazione all'anzianità di servizio maturata alla data del 31 dicembre 1992.

La seconda quota (quota B), relativa ai servizi e/o periodi dall'1 gennaio 1993 alla data di cessazione dal servizio, è calcolata, per i dipendenti con anzianità pari o superiore a 15 anni, sulla base della retribuzione media, determinata dalla somma dei seguenti elementi retributivi percepiti nel periodo di riferimento individuato, alla luce del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 7 del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 503 e della C.M. 16 giugno 1993, n. 54 del Ministero del Tesoro, nell'ultimo 50% del periodo intercorrente tra l'1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione:

- posizione stipendiale;

- indennità di funzione concessa con il D.P.R. 23 agosto 1988,n. 399;

- indennità di vacanza contrattuale se spettante e nell'ammontare specificato, secondo la decorrenza, nelle tabelle riportate nella C.M. 11 luglio 1994, n. 208, prot. n. 349, di questo Ministero dell'1 luglio 1994, come integrata dalla circolare n. 215, prot. n. 356;

- somma forfetaria di £. 20.000 mensili lorde di cui all'art. 7 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

- indennità di servizio penitenziario concessa dalla legge 3 marzo 1983, n. 65, per gli aventi diritto.

Gli importi corrispondenti alle eventuali quote mensili di cui all'art. 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e all'eventuale beneficio di cui all'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 si computano sulla posizione stipendiale e sull'indennità di funzione spettanti all'atto della cessazione dal servizio dell'ultimo mese del periodo di riferimento.

Il totale, risultante da tale sommatoria, deve essere maggiorato del 18% ai sensi dell'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

All'ammontare, ottenuto dopo l'aggiunzione di detto 18%, deve essere applicata l'aliquota di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in relazione all'anzianità di servizio maturata dall'1 gennaio 1993 alla data di effettiva cessazione dal servizio, portando, come precisato dalla C.M. 16 giugno 1993, n. 54 del Ministero del Tesoro, in detrazione o in aggiunta i mesi e i giorni rispettivamente arrotondati per eccesso o per difetto nella individuazione dell'anzianità di servizio calcolata nella quota "A".

L'importo della pensione, risultante dalla somma delle due quote, è assoggettato, per i pensionamenti anticipati, alla riduzione sancita dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione dei dipendenti cessati dal servizio per invalidità e di coloro la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dall'amministrazione.

Trattandosi di cessazioni dal servizio intervenute nel corso dell'anno 1994, nella base pensionabile non deve essere incluso l'importo della indennità integrativa speciale.

Per le pensioni ai superstiti occorre aver riguardo alle aliquote ex art. 88 del surrichiamato T.U. n. 1092 del 1973, perché l'estinzione del rapporto d'impiego è avvenuta anteriormente all'1 gennaio 1995, data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Riliquidazione della pensione a decorrere dall'1 gennaio 1995 e sino al 30 novembre 1995

La pensione riliquidata dall'1 gennaio 1995 è costituita sempre da due quote.

Per la quota A gli elementi retributivi sono gli stessi presi in considerazione all'atto della liquidazione della pensione, ad eccezione dell'indennità di vacanza contrattuale il cui importo viene assorbito dall'incremento di cui alla tabella A1 annessa al CCNL attribuito in relazione alla qualifica rivestita da ciascun dipendente.

L'incremento suddetto, unitamente agli altri elementi retributivi considerati in sede di determinazione della pensione all'atto della cessazione dal servizio, costituisce la base pensionabile, che, a norma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, deve essere maggiorata del 18%.

Alla suddetta base pensionabile, comprensiva della maggiorazione del 18%, deve essere applicata l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità di servizio maturata al 31 dicembre 1992.

Per la quota B occorre aver riguardo alla retribuzione media, determinata sulla base elementi retributivi individuati in sede di calcolo della pensione all'atto della cessazione dal servizio con esclusione della indennità di vacanza contrattuale, in quanto assorbita dall'incremento di cui alla tabella A1 annessa al CCNL attribuito in base alla qualifica rivestita da ciascun dipendente.

Il periodo di riferimento deve essere determinato nuovamente in relazione alla data di decorrenza della riliquidazione della pensione.

Concretamente dovrà essere tenuto presente il 50% del periodo dall'1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1994.

L'incremento di cui alla tabella A1 annessa al CCNL si computa nell'ultimo mese di riferimento della posizione stipendiale.

La somma di tutti gli elementi retributivi costituisce la base pensionabile che, secondo l'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, deve essere maggiorata del 18%.

A tale base pensionabile, comprensiva della maggiorazione del 18%, deve essere applicata l'aliquota di rendimento corrispondente all'anzianità di servizio maturata dall'1 gennaio 1993 alla data di cessazione dal servizio ed individuata in sede di calcolo della quota B all'atto della cessazione dal servizio.

L'importo della pensione spettante è dato dalla somma delle quote "A" e "B".

Per i pensionamenti anticipati detto importo è assoggettato alla riduzione ex art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ad eccezione dei dipendenti cessati dal servizio per invalidità e di coloro la cui domanda di pensionamento sia stata accolta prima del 15 ottobre 1993 dall'amministrazione.

Valgono le precisazioni più sopra fornite circa l'esclusione dell'indennità integrativa speciale dalla base pensionabile e le aliquote per le pensioni di riversibilità

Riliquidazione della pensione a decorrere dall'1 dicembre 1995

Occorre procedere con le stesse modalità indicate in sede di riliquidazione della pensione per il periodo dall'1 gennaio al 30 novembre 1995, provvedendo a sostituire l'importo dell'incremento della tabella A1 con quello previsto dalla tabella A2 con riferimento alla qualifica rivestita da ciascun dipendente e a determinare un nuovo periodo di riferimento in relazione alla data di decorrenza della riliquidazione della pensione sulla base delle date 1 gennaio 1993 e 30 novembre 1995.

L'incremento della tabella A1 va considerato fino alla data del 30 novembre 1995; quello della tabella A2, che assorbe il precedente, va considerato nell'ultimo mese del periodo di riferimento e incrementa la posizione stipendiale del mese di dicembre 1995.

2 - Personale cessato dal servizio nel periodo dall'1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995

Liquidazione della pensione dalla decorrenza della cessazione dal servizio e riliquidazione della pensione dall'1 dicembre 1995.

L'importo della pensione spettante è determinato, previo opportuno adattamento alle situazioni dei singoli dipendenti, sulla base dei criteri e degli elementi retributivi individuati per la riliquidazione della pensione per il periodo dall'1 gennaio al 30 novembre 1995 nei riguardi del personale considerato nel precedente punto 1), tenendo presente che:

a) A norma dell'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 nella base pensionabile sia della quota A che della quota B della pensione occorre includere l'importo dell'indennità integrativa speciale corrisposto alla data di cessazione dal servizio, non maggiorato del 18% ex art. 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177, ad eccezione dei dipendenti ai quali sia stata concessa la permanenza in servizio alla stregua delle vigenti disposizioni, anteriormente all'1 gennaio 1995.

L'esclusione dell'indennità integrativa speciale dalla base pensionabile riguarda anche coloro il cui procedimento di dispensa dal servizio sia iniziato anteriormente all'1 gennaio 1995.

b) Per il calcolo della quota B della pensione, l'incremento stipendiale di cui alla tabella A1 annessa al CCNL concorre alla formazione della retribuzione media in relazione alla durata di percezione, procedendo alla sua sostituzione con quello della tabella A2 alla data dell'1 dicembre 1995, data di decorrenza della riliquidazione della pensione.

c) L'aliquota di rendimento del 2% per il servizio prestato dall'1 gennaio 1995, di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere considerata solamente nell'ipotesi in cui dalla sua concreta applicazione non discenda un importo di pensione maggiore di quello calcolato sulla base delle aliquote fissate nell'art. 44 del T.U. approvato con il D.P.R. 9 dicembre 1973, n. 1092.

Ragionevolmente l'aliquota per il personale in questione è pari all'1,80% per il periodo di attività lavorativa dall'1 gennaio 1995 alla data di cessazione dal servizio.

Gli elementi retributivi considerati per il calcolo della quota B di pensione sono rivalutati a norma dell'art. 7, comma 4, del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 503.

Per i decessi avvenuti dall'1 gennaio 1995, ai fini della determinazione della pensione di riversibilità, devono essere tenute presenti le aliquote vigenti nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in relazione alle categorie di aventi diritto.

Per i decessi avvenuti dal 17 agosto 1995, si applica, anche per il diritto alla pensione di riversibilità, interamente la normativa in vigore nell'A.G.O.

Sull'argomento si rinvia alla C.M. n. 234/1995 del 25 agosto 1995 dell'INPS, diramata da questo Ispettorato con la C.M. n. 7/1996, prot. 12/N dell'8 gennaio 1996.

3 - Personale cessato dal servizio nel periodo dall'1 al 31 dicembre 1995

La pensione è calcolata sulla base delle stesse operazioni indicate per la riliquidazione del trattamento pensionistico nei confronti del personale cessato dal servizio nel periodo dall'1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995, previo opportuno adattamento alle posizioni personali dei dipendenti.

Si precisa soltanto che, per quanto riguarda l'incremento stipendiale del CCNL, deve essere considerato soltanto quello della tabella A2.

4 - Indennità di buonuscita

Detto trattamento previdenziale deve essere calcolato per espressa disposizione del CCNL (art. 65, comma 2) sulla base degli emolumenti percepiti all'atto della effettiva cessazione dal servizio.

Non è consentito, quindi, procedere alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base di incrementi stipendiali riconosciuti con decorrenza economica posteriore alla data di estinzione del rapporto d'impiego.

B) Legge 8 agosto 1995, n. 335

In questa parte sono esaminati pure alcuni aspetti di norme precedenti alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, attesa la loro stretta connessione con la legge 8 agosto 1995, n. 335.

1 - Pensionamento anticipato

La legge 8 agosto 1995, n. 335, in attesa della sua applicazione a regime, consente di conseguire la pensione, in caso di cessazione anticipata dal servizio, al verificarsi del possesso di requisiti contributivi ed anagrafici, richiesti, congiuntamente o disgiuntamente, a seconda della situazione soggettiva, dall'art. 1, commi 26 e 27.

Il diritto alla pensione, per le fattispecie considerate dal comma 26, si consegue sulla base del servizio utile, intendendo per tale quello effettivo con l'aggiunta degli aumenti previsti dagli artt. da 18 al 27 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e dall'art. 63 della legge 11 luglio 1980, n.312.

Per i casi rientranti nella lett. a) del comma 27, essendo prevista l'applicazione della previgente normativa degli ordinamenti previdenziali di appartenenza, occorre aver riguardo alla nozione di servizio effettivo per stabilire l'anzianità di servizio per il diritto alla pensione, per la cui individuazione si rinvia alle unite tabelle D ed E già allegate alla circolare n. 54 del 16 giugno 1993 del Ministero del Tesoro.

La disciplina di cui alla lett. b) del comma 27 potrà essere applicata ai dipendenti che al 31 dicembre 1995 abbiano maturato un'anzianità di servizio effettivo non inferiore ad anni 19.

Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo continua ad applicarsi l'art. 40, comma 2, del richiamato T.U. n. 1092 del 1973 che contempla l'arrotondamento, con la conseguenza che la frazione di anno superiore a 6 mesi si considera come anno intero, mentre non è tenuta presente qualora sia inferiore a 6 mesi.

Il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e le dimissioni volontarie dal servizio, alla luce dei precetti del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione) hanno decorrenza dall'1 settembre.

Per effetto dell'art. 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la cui attuazione sono state impartite le istruzioni con la C.M. n. 283 del 18 agosto 1995, al personale interessato dalla stessa data dell'1 settembre deve essere corrisposto, ricorrendo i requisiti contributivi e anagrafici o solamente quelli contributivi, il trattamento pensionistico.

I requisiti di cui trattasi devono essere maturati anteriormente all'1 settembre dell'anno di cessazione dal servizio.

Nei confronti del personale del comparto scuola, limitatamente al periodo temporale di applicazione della tabella E di cui al comma 29 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, le decorrenze indicate nella tabella medesima possono essere tenute presenti qualora gli interessati raggiungano il requisito anagrafico in data successiva a quella della cessazione dal servizio ma prima della decorrenza della pensione applicabile al caso concreto, fermo restando il possesso del requisito contributivo all'atto dell'estinzione del rapporto d'impiego.

Tale indicazione riguarda anche il personale cessato dal servizio dall'1 settembre 1995 senza godimento della pensione dalla medesima data non essendosi trovato nelle condizioni previste dall'art. 13, comma 5, lett. a), della legge n. 724/1994 o dell'art. 1, comma 30, della legge n. 335/1995.

La pensione di anzianità, alla stregua dei commi 26 e 27 dell'art. 1, può essere richiesta dai dipendenti che:

a) abbiano alla data di cessazione dal servizio un'anzianità di servizio utile (comma 26), eventualmente arrotondata secondo il precetto normativo dell'art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973, non inferiore ad anni:

- 36 per gli anni 1996, 1997, 1998;

- 37 per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003;

- 38 per gli anni 2004, 2005;

- 39 per gli anni 2006, 2007;

- 40 dal 2008 in poi.

In siffatte ipotesi si prescinde dall'età anagrafica.

b) abbiano alla data di cessazione dal servizio un'anzianità di servizio utile (comma 26), eventualmente arrotondata, secondo il precetto normativo dell'art. 40 del D.P.R. n. 1092 del 1973, pari o superiore a 35 anni ed un'età anagrafica di anni:

- 52 per gli anni 1996 e 1997;

- 53 per gli anni 1998 e 1999;

- 54 per gli anni 2000 e 2001;

- 55 per gli anni 2002 e 2003;

- 56 per gli anni 2004 e 2005;

- 57 dal 2006 in poi.

c) abbiano alla data di cessazione dal servizio un'anzianità di servizio effettivo (comma 27, lett. a), eventualmente arrotondata secondo il precetto normativo dell'art. 40 del D.P.R. n. 1092 del 1973, individuata secondo le disposizioni dell'art. 8 del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 503ed un'età anagrafica di anni:

- 52 per gli anni 1996 e 1997;

- 53 per gli anni 1998 e 1999;

- 54 per gli anni 2000 e 2001;

- 55 per gli anni 2002 e 2003;

- 56 per gli anni 2004 e 2005;

- 57 dal 2006 in poi.

Il personale che si avvale di tale facoltà è assoggettato alla percentuale di riduzione per il calcolo della pensione corrispondente agli anni mancanti a 35, come specificato nel seguente prospetto:

d) abbiano alla data di cessazione dal servizio un'anzianità di servizio utile (comma 27, lett. b), eventualmente arrotondata secondo il precetto normativo dell'art. 40 del D.P.R. n. 1092/1973, non inferiore:

- ad anni 32 se al 31 dicembre 1995 si sia maturata un'anzianità da 19 a 21 anni;

- ad anni 31 se al 31 dicembre 1995 si sia maturata un'anzianità da 22 a 25 anni;

- ad anni 30 se al 31 dicembre 1995 si sia maturata un'anzianità da 26 a 29 anni.

Come più sopra precisato alla data del 31 dicembre 1995 gli interessati devono avere maturato un'anzianità di servizio effettivo non inferiore ad anni 19.

In siffatta ipotesi la decorrenza della pensione sarà dall'1 settembre successivo alla data del raggiungimento del solo requisito dell'anzianità prescindendo da quello dell'età anagrafica, perchè non richiesto.

Il trattamento pensionistico è assoggettato alla riduzione percentuale in relazione agli anni mancanti a 37 come specificato nel seguente prospetto:

Anni mancanti a 37 - 1 - 2 - 3 - 4- -5 - 6 - 7

Riduzioni % - 1% - 3% - 5% - 7% - 9% - 11% - 13%

Rientrano nella presente disciplina anche coloro che posseggono un'anzianità di servizio ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995, qualora gli interessati non abbiano il requisito dell'età anagrafica precisata nella precedente lettera c).

Le istruzioni fornite alle lettere a), b), c), d) devono essere tenute presenti anche nei confronti del personale che revochi la domanda di dimissioni volontarie dal servizio presentata entro il 28 settembre 1994.

Aumento di servizio per le donne coniugate o con prole a carico

L'art. 42, comma 3, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede per la dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico l'attribuzione di un aumento del servizio effettivo sino al massimo di 5 anni per il raggiungimento dell'anzianità di anni 20.

Il Ministero del Tesoro -R.G.S., I.G.O.P.-, con la C.M. 16 giugno 1993, n. 54,prot. n. 150824 ha fornito le opportune istruzioni per il riconoscimento di detto aumento di servizio a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 503.

Dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, il beneficio in questione riguarda solo il personale che si avvale del comma 27, lett. a), della legge n. 335/1995 perchè ad esso continua ad applicarsi la previgente disciplina normativa.

La misura della pensione è calcolata con riferimento all'anzianità complessiva, comprensiva dell'aumento di servizio.

La corresponsione della pensione decorre dal termine del periodo di differimento corrispondente all'aumento di servizio concesso, di cui all'art. 10 del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79.

Per il personale che sia rientrato nella disciplina dell'art. 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e che sia già cessato dal servizio dall'1 settembre 1995, con un'anzianità di servizio effettivo non superiore ad anni 20, la corresponsione della pensione non può essere disposta anteriormente all'1 gennaio 1997, ad eccezione di coloro che abbiano compiuto o compiano 57 anni nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 1995 e il 31 dicembre 1996, essendo questa l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia per le donne, durante il periodo di riferimento dall'1 luglio 1995 al 31 dicembre 1996, in base alla tabella A di cui all'art. 11, comma 1, della succitata legge n. 724/1994.

Determinazione del contributo di riscatto e/o dell'onere di ricongiunzione (Legge n. 29/1979 e legge n. 45/1990)

Secondo la statuizione dell'art. 15, comma 3, della citata legge n. 724 nella base pensionabile è inclusa anche l'indennità integrativa speciale a decorrere dall'1 gennaio 1995.

Si ritiene che la succitata prescrizione normativa debba essere considerata in sede di calcolo del contributo di riscatto e/o dell'onere di ricongiunzione di cui alle leggi 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 per le domande presentate nel corso dell'anno 1995, in quanto i servizi e/o periodi riscattabili e/o ricongiungibili concorrono alla formazione dell'anzianità di servizio, alla quale corrisponde una certa aliquota percentuale da tenere presente per il calcolo della pensione il cui importo è determinato anche alla stregua del comma 3 dell'art. 15 di cui trattasi.

Si fa riserva di fornire le opportune istruzioni per le istanze prodotte dall'1 gennaio 1996 in poi.


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