Circolare Ministeriale 14 aprile 1988, n. 104

Oggetto: Insegnanti tecnico-pratici - risposta a quesiti.

 

A seguito di quesiti pervenuti si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito alle due questioni qui elencate, relative all'attività degli insegnanti tecnico-pratici:

a) l'obbligo sancito dal secondo comma dell'art. 88 del D.P.R. n. 417/74, per i predetti docenti di rimanere a disposizione dell'istituto tre ore settimanali per le esigenze connesse con la preparazione delle esercitazioni e la cura delle attrezzature;

b) la valutazione degli alunni da parte degli insegnanti tecnico-pratici nei consigli di classe.

In ordine alla prima questione si fa presente che la C.M. 26 marzo 1976, n. 82, aveva già disposto, secondo le formulazioni letterale del citato art. 88, che tale prestazione deve essere considerata nell'ambito delle 20 ore mensili da destinarsi ad attività non di insegnamento chiarendo, comunque, che le 3 ore predette costituivano un limite massimo e la loro concreta gestione andava attribuita al collegio dei docenti.

Le parziali innovazioni introdotte in materia di orario di lavoro del personale docente dall'art. 12 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, comportano che le ore in questione debbano essere effettuate nel quadro delle attività non di insegnamento connesse con il funzionamento della scuola (210 ore annue), previste dal comma 7 dello stesso articolo 12, ferma restando la competenza del collegio dei docenti - richiamata espressamente dal comma 5 - alla programmazione annuale di tali attività

Circa la valutazione da parte degli insegnanti tecnico-pratici degli alunni nei consigli di classe è necessario premettere anzitutto che una corretta impostazione didattica del rapporto degli insegnamenti teorici con quelli tecnico-pratici nei laboratori e nelle aziende richiede una costante correlazione, sotto il profilo contenutistico e metodologico, dell'attività del docente di teoria con quello dell'insegnante di esercitazioni.

E ciò al fine di rendere più qualificata e formativa l'attività degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori, reparti e nelle aziende.

Poiché le esercitazioni tecnico-pratiche sono finalizzate al riscontro concreto degli enunciati teorici ed al consolidamento interdisciplinare delle tecniche operative, esse vanno definite nei singoli consigli di classe con il concorso di tutti i docenti, i quali programmeranno obiettivi finali, traguardi intermedi, metodologie, collegamenti interdisciplinari e criteri di valutazione per rendere quanto più possibile produttivo l'apprendimento, in relazione alle strutture scolastiche esistenti ed a quelle extrascolastiche realisticamente utilizzabili.

Questo modo di impostare l'insegnamento richiede un'attiva partecipazione degli insegnanti tecnico-pratici nei consigli di classe, sia in sede di programmazione sia in sede di valutazione degli alunni, anche quando essi partecipano ai consigli di classe a titolo consultivo, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 434/79, convertito nella Legge 566/79.

Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, a norma dell'art. 3 del D.P.R. n. 419/74, gli organi collegiali interessati potranno proporre di adottare nelle classi sperimentali le modalità di valutazione già sperimentale da alcune istituzioni scolastiche. Tali modalità di valutazione prevedono che tutti i componenti del Consiglio di classe, ciascuno per le proprie competenze ed anche per la medesima disciplina, elaborino un giudizio analitico sulle capacità e sul reale livello di conoscenze ed esperienze raggiunto nel corso dell'anno scolastico dai singoli allievi. Sarà il Consiglio stesso, conseguentemente, con voto equivalente di tutti i componenti, a trarre le conclusioni dai giudizi e a trasformarli in voti.