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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI

Nota 11 novembre 2003

Prot. n. 3639/03

Oggetto: Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Conferimento di incarico ad avvocato di libero foro-Illegittimità

Si fa seguito alla nota n. 1213/03 del 31.3.2003 e si informano codesti Uffici che l'Avvocatura generale dello Stato, dopo aver rilevato che sempre più frequentemente gli istituti scolastici si avvalgono del patrocinio di avvocati del libero foro, invita questo Ministero ad assumere ogni utile iniziativa, anche a carattere informativo, affinché non abbiano a ripetersi simili comportamenti.

In effetti, la violazione della normativa che stabilisce l'obbligatorietà e l'esclusività dell'attività defensionale dell'Avvocatura dello Stato, può comportare la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per difetto dello jus postulandi da parte del legale del libero foro: in questo senso si sono già pronunciati il TAR della Campania e quello del Lazio, sezione di Latina.

Considerato che tali comportamenti possono pregiudicare in modo rilevante gli interessi pubblici, anche economici, degli istituti scolastici, si rinnova l'invito affinché codesti Uffici richiamino l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani


Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio XI

Nota 31 marzo 2003

Prot. n. 1213/03

Oggetto: Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Conferimento di incarico ad avvocato di libero foro - Illegittimità

Si fa seguito alla circolare n. 109 del 9.10.2002 con la quale l'Ufficio Gabinetto, nel trasmettere la circolare n. 46 del 26.9.02 dell'Avvocatura Generale in materia di patrocinio delle Amministrazioni pubbliche, sottolineava l'obbligo in capo all'Amministrazione statale e, quindi, anche alle istituzioni scolastiche, di avvalersi esclusivamente del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ed il divieto di affidare il patrocinio ad avvocati del libero foro.

Al riguardo, si segnala che il Tar Campania, con una recente sentenza, ha statuito l'inammissibilità della costituzione in giudizio di un dirigente scolastico che aveva affidato la propria difesa ad avvocato privato, ed ha trasmesso la sentenza stessa alla competente sezione giurisdizionale della Procura della Corte dei Conti "per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale sussistenza di danni erariali derivanti dal conferimento del mandato al citato libero professionista".

Per evitare il ripetersi di analoghe situazioni con conseguente rischio di denuncia di danni erariali, si pregano codesti Uffici di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici sulla questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Bruno Pagnani


 

Gabinetto

Circolare Ministeriale 9 ottobre 2002, n. 109

VCG/R Prot. n. 11609/MR

Oggetto: Circolare 26 settembre 2002, n. 46/2002 (prot. n. 17465/AMM) dell'Avvocatura Generale dello Stato. Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

Con la circolare in oggetto vengono forniti generali chiarimenti interpretativi ed applicativi circa la normativa che disciplina l'istituto del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con specifico riferimento agli artt. 1 (1° comma), 5 (1° comma) e 43 (commi 1, 3, 4 e 5) del R.D. 30/10/1933, n. 1611 nonché all'art. 10 della L. 3/4/1979, n. 103 recante integrazioni al già citato art. 43, comma 5 (riguardante il patrocinio speciale dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle regioni a statuto ordinario).

In relazione agli artt. 1 (comma 1) e 5 (comma 1) del suindicato R.D. n. 1611/1933, disposizioni legislative che più interessano, appare opportuno richiamare sia la circolare ministeriale n. 35 del 19/2/2001 che la nota di questo Ufficio n. 45926/BL del 29/12/1999, concernenti, rispettivamente, l'obbligo in capo all'Amministrazione statale (e quindi, di riflesso, anche alle istituzioni scolastiche) di avvalersi esclusivamente del patrocinio dell'Avvocatura di Stato ed il divieto di affidare il patrocinio ad avvocati del libero foro, fatte salve, ovviamente, le previste ipotesi di eccezione.
In merito all'ultimo capoverso della già citata C.M. n. 35/2001, sembra utile precisare che quanto ivi anticipato ha poi trovato, come noto, concreto riscontro in apposita norma integrativa di cui all'articolo unico, comma 1, lettera b), del D.P.R. 4/8/2001, n. 352.

Premesso quanto sopra, tenuto particolare conto della rilevanza generale dei fondamentali contenuti giuridici posti a base della materia trattata, vorranno codesti Uffici Scolastici Regionali cortesemente provvedere alla diffusione della allegata circolare sul patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia presso i Centri dei Servizi Amministrativi che presso le istituzioni scolastiche rientranti nel proprio ambito territoriale.

Codesti Uffici Scolastici vorranno altresì cortesemente comunicare che la presente circolare, unitamente ai relativi allegati, può essere consultata ed acquisita sui siti Internet ed Intranet di questo Ministero.

IL CAPO DI GABINETTO
F.to DIPACE


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