Circolare Ministeriale 10 aprile 2000, n. 111
Prot. n. D1/2671
Oggetto: O.M. 7 febbraio 2000, n. 33 - Corsi per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione
In relazione alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, IV S.S., n. 25 del 28 marzo 2000 dell'O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000, riguardante l'oggetto, si ritiene opportuno dare alcune indicazioni in merito alla applicazione della predetta O.M.
Tempi di applicazione
Come già precisato nella nota n. D1/2109 del 24/3/2000 il tempo intercorso tra l'emanazione e la pubblicazione dell'O.M., cui deve aggiungersi il tempo necessario alla completa acquisizione delle domande da parte di tutti gli interessati, rende inattuale la tempistica prevista per lo svolgimento di tutti i corsi.
Poiché resta problematica in questa situazione giungere in tempi brevi alla completa attuazione delle disposizioni contenute nel predetto provvedimento nei confronti di tutti gli aspiranti, si ritiene opportuno consentire la frequenza ai corsi in una prima fase ai docenti o istitutori che ne avevano già titolo ai sensi della precedente O.M. 153/1999 e che, per motivi organizzativi, non sono stati ammessi alla frequenza.
Ci si riferisce, in particolare, ai decenti residenti o insegnanti all'estero, ai docenti o istitutori che non hanno trovato collocazione nei corsi istituiti a livello provinciale o regionale e ai docenti di ruolo la cui frequenza ai corsi è stata differita con C.M. 250/1999.
Per tali docenti, in relazione al prioritario conseguimento dei requisiti di partecipazione rispetto alle altre categorie previste dall'O.M. 33/2000 e in considerazione dell'avvenuta acquisizione delle domande di partecipazione, si ritiene necessario organizzare i corsi nel più breve tempo possibile, e comunque con inizio nel mese di maggio e termine entro giugno.
Per le altre categorie, che hanno avuto riconosciuto il titolo a partecipare ai corsi soltanto con le disposizioni modificative dell'O.M. 153/1999, recentemente emanate con l'O.M. 33/2000, anche in relazione al numero di domande che perverranno, saranno impartite successive disposizioni per l'avvio e conclusione dei corsi e degli esami finali, comunque entro il corrente anno.
Organizzazione dei corsi
Come precisato nell'art. 5, 3° comma dell'O.M. 33/2000, le SS.LL. avranno cura di utilizzare ove possibile le stesse sedi, lo stesso percorso formativo, le stesse professionalità decenti e direttive presenti negli analoghi corsi attivati ai sensi dell'O.M. 153/1999. Nel caso di impossibilità di procedere in tal senso restano ferme le disposizioni dettate in materia con la citata O.M.
Si richiamano in particolare le disposizioni dettate per la riduzione della frequenza nei confronti dei docenti abilitati di cui all'art. 7, comma 12 dell'O.M, 153/1999, nonché a quelle previste per attività di autoformazione dal comma 9 dello stesso articolo.
Per quanto concerne i docenti residenti a insegnanti all'estero, le SS.LL. provvederanno all'ammissione ai corsi istituiti in provincia, ovvero, d'intesa con gli altri Provveditori in sede di apposita conferenza di servizio a livello regionale, in provincia limitrofa, avendo cura, in questo caso, di rispettare per quanto possibile le richieste avanzate dai docenti. Di tale iscrizione dovrà essere data, da parte del Provveditore agli Studi che ha acquisito la domanda, tempestiva comunicazione agli interessati. Successivamente, non appena istituito formalmente il corso dovrà essere comunicato il percorso formativo e le relative tematiche che i docenti alI'estero dovranno approfondire in auto formazione, elementi che le SS.LL dovranno acquisire dai coordinatori e dai docenti.
A tali docenti che beneficeranno del particolare trattamento previsto dall'art. 5, 4° comma dell'O.M. 33, dovranno essere comunicati tempestivamente, a cura del coordinatore e dei docenti dei corsi, la data della verifica della preparazione raggiunta da sostenere insieme agli altri corsisti ed il calendario delle attività relative alla parte finale del corso e agli esami. In sostanza si dovrà garantire una partecipazione, seppure parziale, alle attività del corso e agli esami finali cercando di contenere le presenze di questi docenti nella sede di svolgimento del corso per il tempo strettamente necessario, in considerazione delle particolari difficoltà e disagi che gli stessi incontrano per la frequenza.
Naturalmente, nell'interesse di tutti i candidati, anche quelli residenti nella sede di svolgimento dei corsi, questi dovranno avere carattere intensivo per potersi concludere entro il mese di giugno 2000 evitando, comunque, di ricadere nei periodi di svolgimento degli esami di maturità.
Per quanto concerne i docenti che non hanno frequentato i corsi per mancanza dell'insegnamento specifico nella provincia o nella regione, sulla base delle comunicazioni già acquisite da parte delle SS.LL., questa Direzione provvederà a dare indicazioni per 'iscrizione ai corsi nelle sedi ove siano presenti gli insegnamenti richiesti, fermo restando l'applicabilità ai partecipanti delle particolari agevolazioni di cui al citato art. 5, comma 4 dell'O.M. 33/2000.
In relazione infine alla possibilità che i corsi, pur riguardando docenti di ruolo di cui alla CM. 250/1999, docenti provenienti dall'estero e docenti che non hanno frequentato i corsi già istituiti per I'esiguo numero dei partecipanti, non possono funzionare in tutte le province, si richiamano al riguardo le disposizioni contenute nell'art. 3 dell'O.M. 153/1999, con l'ulteriore avvertenza, che per tali motivi, i raggruppamenti organizzativo-funzionali possono essere ulteriormente ampliati.
Requisiti di accesso ai corsi da istituire ai sensi dell'O.M. 33/2000
Per quanto concerne le categorie di decenti o istitutori da ammettere ai corsi in un secondo tempo, rispetto a coloro che ne avevano già titolo ai sensi dell'O.M. 153/1999,trattati in precedenza, occorre precisare preliminarmente che l'O.M. 33/2000 non ha modificato i termini temporali per l'acquisizione dei requisiti di accesso. Essi restano fermi alla data del 25 maggio 1999, come fissato dalla legge 124/1999. Pertanto coloro che hanno acquisito il titolo di studio o il requisito dei 360 gg. oltre tale data non hanno alcun diritto a partecipare ai corsi.
Le nuove categorie di aspiranti sono in sostanza:
- docenti o istitutori che alla data del 25 maggio 1999 hanno un servizio interamente prestato in un posto o ordine di scuola e chiedono l'idoneità o l'abilitazione in un altro posto o ordine di scuola, possedendo a tale data il servizio di 360 gg. ed il titolo di studio;
- docenti o istitutori che avendo partecipato ai corsi indetti ai sensi dell'O.M. 153/1999, chiedono ai sensi dell'O.M. 33/2000 di partecipare ad una seconda idoneità o abilitazione;
- docenti o istitutori che pur avendo tutti i titoli prescritti dall'O.M. 153/1999 non hanno presentato nei termini la domanda.
Le domande andranno presentate utilizzando il modello allegato all'O.M. 33/2000 avendo cura di compilare correttamente la parte riguardante eventuali frequenze e superamento di esami finali dell'O.M, 153/1999.
Particolare attenzione meritano inoltre alcune situazioni particolari.
Docenti che hanno frequentato in tutto o in parte i corsi indetti con l'O M. 153/1999 ed, eventualmente sostenuto gli esami finali
I docenti o istitutori che hanno frequentata senza i titoli previsti sia dall'O.M. 153/1999 sia dalla successiva O.M. 33/2000 vanno ovviamente esclusi anche successivamente al superamento dell'esame finale e se, ammessi con riserva, la riserva andrà sciolta negativamente con il decreto di rigetto del ricorso.
I docenti o istitutori che non avevano titolo ai sensi dell'O.M. 153/1999, ma lo hanno acquisito ai sensi della O.M. 33/2000, se ammessi con riserva a seguito di ricorso anche agli esami finali, vedranno riconosciuto il loro titolo in sede di cessazione della materia del contendere.
Se hanno frequentato in parte il corso potranno far valere il loro credito, debitamente documentato in occasione della successiva frequenza ai corsi da attivare.
In quest'ultimo caso i docenti dovranno comunque ripresentare domanda di partecipazione esplicitando nel modello questa particolare situazione.
Personale educativo
In relazione al ristretto numero di partecipanti e alle loro richieste, non compatibili con una frequenza a livello provinciale o regionale si incaricano i PP.SS. di Cagliari per la Regione Sardegna, di Parma anche per le province di Ancona, Farli, Genova, Latina, Macerata, Pesaro, Perugia e Reggio Emilia e di Bari anche per la Regione Basilicata, dell'organizzazione dei corsi a livello regionale o interregionale tenendo presente te disposizioni di cui all'art. 5, comma 5, dell'O.M. 33/2000 che tendono ad agevolare la presenza ai corsi e sono pienamente applicabili anche agli istitutori.
Si fa riserva di comunicare ulteriori disposizioni e si prega di dare massima diffusione alla presente circolare ministeriale alle istituzioni scolastiche.