Circolare Ministeriale 6 aprile 1995, n. 119
Oggetto: Iscrizioni degli alunni alle scuole o istituti statali di ogni ordine e grado. Integrazioni e modifiche alle CC.MM.: C.M. 22 dicembre 1994, n. 363 e C.M. 10 febbraio 1995, n. 49
A integrazione e parziale modifica delle precedenti circolari con cui sono state date indicazioni sulle iscrizioni degli alunni, si forniscono ulteriori precisazioni in merito alle questioni sorte nella applicazione di tali circolari.
1. Differimento del termine e procedura
1.1. In considerazione delle necessità della particolare categoria di utenza del servizio scolastico costituita dai lavoratori studenti, le domande di iscrizione ai corsi di scuola media per lavoratori, ai corsi serali presso gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché ai corsi interessati all'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo possono essere accolte fino al 15 luglio di ogni anno.
1.2. Nel caso in cui le iscrizioni siano richieste successivamente al termine fissato per la formazione dell'organico e determinino la costituzione di nuove classi, i Provveditori agli Studi valutano l'accoglimento delle richieste stesse anche in relazione alla effettiva possibilità di costituzione delle classi nell'organico di fatto.
1.3. Le modalità d'iscrizione ai corsi di scuola media rimangono quelle fissate dall'annuale ordinanza sui corsi statali di scuola media per lavoratori.
1.4. In relazione alla disposizione della precedente C.M. 22 dicembre 1994, n. 363, che prevede l'iscrizione d'ufficio e non a domanda alle classi non iniziali anche per gli alunni della scuola secondaria superiore, la scelta di cui al quarto comma dell'art. 310 del D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297 permane salvo diversa espressa volontà, come previsto dal punto 2.1. b) dell'Intesa tra CEI e Ministero Pubblica Istruzione.
2. Iscrizione di alunni stranieri
Con C.M. 12 gennaio 1994, n. 5 (avente per oggetto "Iscrizione nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di minori stranieri privi del permesso di soggiorno. Modifiche e integrazioni del par. 7 della C.M. 31 dicembre 1991, n. 400 già modificato dalla C.M. 7 marzo 1992, n. 67) al punto 7.4. è stato stabilito che i minori stranieri non in regola con la vigente normativa in materia di soggiorno nel nostro territorio fossero iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado con riserva, in attesa della regolarizzazione della loro posizione.
In proposito, acquisito anche il parere favorevole del Dipartimento degli Affari sociali della Presidenza del Consiglio, si dispone che, ferme restando le modalità per l'iscrizione indicate con la citata C.M. n. 5/1994, la riserva suddetta sia sciolta in senso positivo a seguito del conseguimento del titolo conclusivo di studio d'istruzione secondaria inferiore e superiore.
Il rilascio del diploma o dell'attestato finale conseguito dall'alunno straniero privo del permesso di soggiorno non costituisce, peraltro, requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano né per lo studente né per i suoi familiari.
3. Iscrizione ai corsi post-qualifica dell'istruzione professionale
L'istituzionalizzazione dei corsi post qualifica, effettuata con il D.M. 15 aprile 1994, dopo la fase sperimentale del nuovo modello organizzativo, ha reso necessari un approfondimento e una revisione del sistema dei passaggi degli alunni che dai corsi di qualifica chiedono di iscriversi ai corsi post qualifica.
Il quadro generale di tale sistema di passaggio, contenuto nella annessa tabella, tiene conto della coerenza degli obiettivi formativi del corso di qualifica con quelli dei corsi post-qualifica, sia del nuovo che del precedente ordinamento.
Si pone in evidenza, comunque, che, considerata la situazione transitoria, è stata prevista la possibilità del passaggio anche da alcune qualifiche di vecchio ordinamento ai nuovi corsi post-qualifica; in tali casi la Scuola deve attivare interventi di raccordo per facilitare l'adattamento degli allievi al nuovo ordinamento.
I particolari casi di iscrizione che dovessero presentarsi e che non fossero compresi o fossero divergenti dalle ipotesi della tabella, saranno esaminati dai consigli delle classi quarte, che potranno deliberare l'iscrizione sulla base della equivalenza degli obiettivi del percorso formativo di provenienza rispetto a quelli del corso per il quale viene richiesta l'iscrizione. Al fine di facilitare la prosecuzione degli studi, gli Istituti possono programmare moduli di raccordo da effettuare di norma prima dell'inizio delle lezioni.