Dipartimento per i Servizi nel Territorio
Direzione generale del personale della scuola e dell'amministrazione
Ufficio VII
Circolare Ministeriale 4 novembre
2002, n. 120
Prot. n. DGPSA/Uff.II/4510
Oggetto: Docenti che frequentano corsi di dottorato
di ricerca, o che siano titolari di borse di studio o di assegni di
ricerca presso Università o enti
Come è noto, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/2001
(art. 23) caratterizza la funzione docente definendone il profilo
professionale secondo competenze disciplinari, pedagogiche,
metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca, tra
loro collegate.
Tra tali competenze figura anche la ricerca, quale mezzo di formazione
professionale e supporto e arricchimento della didattica.
L'attività di ricerca va, quindi, incoraggiata e sostenuta anche
fuori dell'ambiente scolastico, in modo da mettere in condizione il
docente di poterla espletare nella migliore maniera possibile.
In tale ottica si giustificano gli istituti del congedo straordinario
per dottorato di ricerca, per le borse di studio post-dottorato e
degli assegni di studio.
Tenuto conto di ricorrenti perplessità e incertezze che
caratterizzano l'applicazione di tali istituti si ritiene necessario
dare alcuni chiarimenti in merito ai congedi di cui possono usufruire
i docenti impegnati in attività di ricerca.
1. Congedo straordinario per dottorato di ricerca
La legge n. 476 del 13/8/1984 (Norme in materia di borse di studio
e dottorato di ricerca nelle Università - G.U. n. 229 del 21/8/1984)
stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di
ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi
di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed
usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni
richieste.
La legge 28/12/2001 n. 448, art. 52 - comma 57 - ha in parte integrato
la suddetta legge n. 476/1984, aggiungendo il seguente periodo
all'art. 2 - 1° comma - "In caso di ammissione a corsi di
dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa,
l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico,
previdenziale e di quiescenza in godimento da parte
dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi
per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo
periodo".
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza.
Inoltre, così come ha precisato la circolare n. 376 del 4/12/1984,
anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio, perché
impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere
collocato in congedo straordinario.
Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti precetti
fondamentali:
- il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non
dipende da alcuna decisione discrezionale dell'Amministrazione
(dirigente scolastico);
- la concessione del congedo straordinario non è subordinata
all'effettuazione dell'anno di prova;
- la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno,
ma all'intera durata del dottorato;
- il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato
ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede
di titolarità.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della
progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di
previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2 della legge n.
476/1984. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall'Inpdap -
Direzione centrale prestazioni previdenziali - con nota prot. n. 1181
del 19 ottobre 1999.
2. Borse post-dottorato
La legge 30/11/1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio
universitarie - G.U. 14/12/1989, n. 291) ha esteso quanto disposto
dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato
ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento/scuole di
specializzazione universitaria.
La legge finanziaria del 23/12/1992, n. 498, art. 4, comma 2, ha
ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi
di studio, stabilendo testualmente che "al personale assegnatario
di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti
pubblici, di Stati ed enti stranieri, di Organismi o enti
internazionali, si applica il disposto di cui all'art. 2 della legge
13/8/1984, n. 476".
Il precetto richiamato è stato poi integralmente ripreso nel Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 453, comma 9).
E' opportuno precisare che nell'art. 453 sono confluite due diverse
disposizioni.
La prima è quella di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 417/1974 (emanato
quando ancora non esisteva il dottorato di ricerca) relativo ai
docenti distaccati presso Ministeri ed enti per incarichi temporanei,
con oneri a carico del Ministero. Tale disposizione è confluita
pressoché integralmente nei commi 1-8 del citato articolo 453 del
Testo Unico, peraltro, modificato dalla legge n. 448/1998.
La seconda normativa cui fare riferimento, confluita nel comma 9
dell'art. 453, riprende l'art. 4 - comma 2 - della legge finanziaria
23/12/1992, n. 498 è relativa al personale assegnatario di borse di
studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati
e enti stranieri o di Organismi o enti internazionali cui viene
applicato lo stesso istituto del congedo straordinario già previsto
per il dottorato di ricerca.
Da quanto anzi precisato corre l'obbligo di evidenziare la natura
diversa delle due normative citate: per gli incarichi temporanei
l'esonero dai normali obblighi di servizio può essere disposto dal
Ministero, previa valutazione discrezionale, soltanto nei confronti
del personale che abbia superato il periodo di prova e con oneri a
carico degli enti che ne fanno richiesta; per quanto concerne, invece,
le borse di dottorato o assimilati, la legge prevede esplicitamente il
collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal
superamento del periodo di prova; in tal caso l'adozione dei singoli
provvedimenti di congedo o aspettativa, rientra nella competenza del
dirigente scolastico.
3. Assegnisti
Un'ulteriore categoria di beneficiari di aspettativa è costituita
dagli assegnisti di ricerca. Infatti, l'art. 51 della legge n. 449 del
27/12/1997 prevede esplicitamente la "possibilità"
dell'aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti
vincitori di un assegno di ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Zucaro
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