Circolare Ministeriale 7 novembre
2002, n. 121
Prot. N.626/N/
Oggetto: Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
al personale scolastico con contratto a tempo determinato
Si fa seguito alla C.M. 108 prot. 329/N/2001
dell'8/6/2001 e, al fine di consentire la completa applicazione di
quanto in essa previsto, si forniscono gli ulteriori seguenti
chiarimenti.
Diritto alla corresponsione del T.F.R.
Ai sensi della normativa rimessa con la circolare dianzi
riportata si rileva che ha diritto alla corresponsione del T.F.R. tutto
il personale con rapporto a tempo determinato in essere alla data del
30.5.2000 oppure instauratosi successivamente a tale data, purchè il
servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell'arco di un mese.
Esso diritto sorge all'atto della cessazione dal servizio o, comunque,
se si verifica l'interruzione anche di un solo giorno prima
dell'instaurarsi di un altro rapporto di lavoro. E', peraltro, opportuno
precisare che il T.F.R. va corrisposto d'ufficio senza necessità da
parte degli interessati di presentare alcuna istanza, ma il relativo
diritto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto
dall'art. 2948 del Codice Civile, termine per il quale il "dies a
quo", salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno
successivo alla risoluzione del contratto.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito ai
casi di maggiore frequenza.
-
prestazione effettuata ininterrottamente, in un
mese, per quattordici giorni: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;
-
prestazione effettuata ininterrottamente per
quindici giorni, ma a cavallo di due mesi: l'interessato non ha
diritto al T.F.R.;
-
la normativa in atto, come dianzi precisato,
riconosce agli interessati il diritto alla corresponsione del T.F.R.
in presenza di una prestazione di almeno quindici giorni
continuativi nell'arco di un mese, senza porre alcuna altra
condizione. In presenza, pertanto, di un servizio prestato senza
soluzione di continuità per un periodo pari o superiore a quindici
giorni in forza di due o più contratti, è dovuta l'indennità in
argomento anche ove detti contratti, al limite, siano stati
stipulati con Amministrazioni diverse.
-
In presenza di una prestazione mensile articolata su
vari contratti, massima attenzione deve essere posta nella verifica
della continuità: una prestazione complessiva, infatti, di quindici
giorni nell'arco di un mese ed articolata su due o più contratti
consente la corresponsione del più volte citato T.F.R. ove non
risulti alcuna interruzione, mentre la impedisce se, ad esempio,si
presenti con giorni dieci e giorni cinque con un giorno di
intervallo tra i due periodi, e ciò anche se i due contratti
risultino stipulati con la medesima scuola. Si precisa, al riguardo,
che non devono ritenersi interruzioni le assenze cui gli interessati
hanno diritto per legge o per contratto (ad esempio lo sciopero) pur
se non retribuite.
-
Il servizio prestato per un orario settimanale
inferiore a quello di cattedra, fermi tutti gli altri requisiti, fa
sorgere, comunque, il diritto al T.F.R. che, ovviamente, verrà
corrisposto in misura ridotta in proporzione.
-
Servizio nel quale sono compresi periodi con
contribuzione stipendiale ridotta , ad esempio, per malattia o
maternità: il diritto al T.F.R. sorge comunque senza che la
riduzione della retribuzione incida sulla misura.
Ulteriori chiarimenti al riguardo potranno, peraltro,
essere rinvenuti nella circolare INPDAP del 1.8.2002 n. 30 pubblicata
nella G.U. 30.8.2002 n. 203 pagg. 23 e segg.
Contribuzione
L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M 20.12.1999 per i
dipendenti destinatari del trattamento di fine rapporto, prevede
l'abolizione del contributo previdenziale obbligatorio a loro carico,
del 2,50% della base retributiva prevista dall'art. 37 del D.P.R.
19.12.1973 n. 1032, senza peraltro, determinare alcun effetto sulla
retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Si precisa, altresì, al successivo comma che, per raggiungere tale
risultato, la retribuzione lorda del personale interessato deve essere
ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio
soppresso , meccanismo che, a quanto è stato possibile rilevare, è
stato e viene applicato nei confronti dei supplenti annuali.
Risulta, infatti che, al presente, le retribuzioni del personale assunto
a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, ivi compreso gli
insegnanti di religione, vengano correttamente ridotte delle seguenti
ritenute previdenziali e assistenziali.
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dipendente
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Stato
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I.N.P.D.A.P.
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8,75%
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24,20%
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sul 118% dello stipendio o indennità
pensionabili
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I.N.P.D.A.P.
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8,75%
|
24,20%
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sul 100% di tutte le somme non incluse nella
base pensionabile
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Fondo credito
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0,35%
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sul 100% di quanto viene corrisposto
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I.N.P.S. - disoccupazione
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1,61%
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sul 100% di quanto viene corrisposto
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Opera di previdenza
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2,50%
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7,10%
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su 80% stipendio e 13 mensilità
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Opera di previdenza
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2,00%
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7,10%
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sul 60% I.I.S.
|
Altrettanto, tuttavia, non si è potuto rilevare nei
confronti del personale supplente assunto con contratto annuale scadente
al termine delle attività didattiche o per supplenze brevi e saltuarie,
personale tutto che, per non essere state effettuate nei suoi confronti
le ultime due delle ritenute sopra elencate (pur avendo esso acquisito
il diritto al T.F.R.), nonché quella relativa al fondo credito, pari
allo 0,35% di quanto corrisposto, è venuto a percepire una retribuzione
superiore a quella spettante, con conseguente creazione di un debito
erariale.
Al fine, pertanto, di porre termine a siffatta situazione che viene a
porre l'I,N.P.D.A.P in situazione di squilibrio, le SS.LL sono invitate
ad impartire le opportune disposizioni affinchè , in fase di
corresponsione degli emolumenti nei confronti dei citati supplenti
temporanei, vengano effettuate le ritenute per l'opera di previdenza
nella stessa misura dei supplenti annuali.
Si rammenta, a tal proposito, che il versamento del contributo relativo
al personale assunto in regime di TFR, deve essere effettuato entro il
giorno quindici di ogni mese, unitamente al versamento dei contributi
obbligatori, a valere sulla contabilità speciale n. 20005, accesa
presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca
d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n. 20005
acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Le Istituzioni Scolastiche che non hanno ancora provveduto al pagamento
vi provvederanno alla prima scadenza utile.
Sarà anche opportuno allegare alla copia dell'avvenuto versamento, da
consegnare alla Sede Provinciale dell'INPDAP, l'elenco dei nominativi
per i quali lo stesso è stato effettuato. Eventuali somme versate in
eccesso rispetto al dovuto potranno essere portate in detrazione a
fronte del primo versamento avendo cura di evidenziare i nominativi
interessati e l'importo detratto per ognuno.
L'obbligo del versamento della quota, pari all'0,35% della retribuzione,
da destinare al fondo credito, deve essere, invece, assolto, sempre
entro il 15 di ogni mese, a valere sulla contabilità speciale n. 1011,
accesa presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato della
Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n.
21039 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Per quanto attiene alle modalità con cui procedere alla determinazione
delle somme da versare, si rinvia a quanto precisato dall'I.N.P.D.A.P.
con la circolare 8/6/2000 n. 29 pagg. 6 e 7 diramata con la già
menzionata C.M. 8/6/2001, n. 108.
In ordine, poi, alle situazioni pregresse ( con esclusione dello 0,35%
dovuto per il Fondo credito per il quale si fa riserva di ulteriori
disposizioni) venutesi a creare dal 30.5.2000 per le quali, come dianzi
evidenziato, non risulta effettuata alcuna ritenuta, premesso che la
compilazione del T.F.R./1 rientra nella competenza delle istituzioni
scolastiche, occorre distinguere le seguenti due fattispecie:
-
il T.F.R. non risulta erogato;
-
il T.F.R. risulta corrisposto.
Nell'ipotesi sub. a), le istituzioni scolastiche, nel
rimettere all'I.N.P.D.A.P.il modello T.F.R./1 previsto dalla nota 12
gennaio 2001 prot. 1 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali
Ufficio III - Coordinamento - del suddetto Istituto previdenziale
avranno cura di evidenziare come, in sede di liquidazione di quanto
dovuto, dovrà procedersi al recupero delle ritenute non versate ed il
conseguente obbligo del più volte menzionato I.N.P.D.A.P., di
corrispondere l'indennità in questione al netto.
Ove, viceversa, si sia in presenza dell'ipotesi sub. b), le istituzioni
scolastiche dovranno provvedere, possibilmente mediante convocazione
diretta, a chiarire agli interessati il motivo del recupero da
effettuarsi a loro carico, recupero che, per quanto precisato in
premessa, è da ritenersi afferente a debiti erariali e non già a
debiti contributivi.
In sede di rilascio dell'autorizzazione scritta al recupero in
argomento, agli stessi dovrà anche essere consentita, qualora trovansi
attualmente in servizio di ruolo o precario, l'opzione tra:
-
Autorizzazione all'I.N.P.D.A.P. a procedere al
recupero in sede di liquidazione del T.F.R. qualora si trovino a
prestare servizio in posizione di precari;
-
l'estinzione del debito mediante rimborso diretto
all'Erario in unica soluzione.
In alternativa, (seconda ipotesi) gli interessati
potranno optare per il versamento diretto dell'importo posto a loro
carico, indicando nella causale "restituzione maggiori assegni
percepiti (art. 26, comma 19, legge 23.12.1998, n. 448 e art. 1, comma
4, D.P.C.M. 20.12.1999), da versare al capo XIII cap. 3550". In tal
caso le Istituzioni scolastiche trasmetteranno alle Direzioni
provinciali dei servizi vari, copia delle relative ricevute, per
consentire il versamento all'INPDAP dell'importo della parte di
contributo a carico del datore di lavoro ancora dovuta a seguito del
mancato incameramento.
Considerato che, in ogni caso, il recupero del credito erariale genera
un credito d'imposta a favore degli interessati, occorre informare i
medesimi che, in caso di recupero da parte dell'INPDAP, il prospetto di
liquidazione rilasciato all'atto del pagamento del TFR, sul quale sarà
riportata apposita annotazione o, in caso di versamento diretto, la
ricevuta del versamento con l'indicazione della causale sopra riportata,
costituiscono documentazione valida ai fini della richiesta di rimborso
del credito d'imposta.
La documentazione anzidetta potrà essere presentata all'Ufficio che
eroga la retribuzione entro il termine utile perché ne possa tener
conto nel conguaglio fiscale. In alternativa il rimborso potrà essere
chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, con il Mod 730 o con il
mod. UNICO.
Tanto chiarito in ordine alla natura del T.F.R., sul piano operativo si
ritiene doveroso richiamare l'attenzione sulle disfunzioni ed i ritardi
che potrebbero verificarsi nell'accertamento o meno del diritto alla
corresponsione del T.F.R. o nella sua quantificazione.
Per ovviare ai suddetti facilmente presumibili disguidi, si rende
opportuno da parte delle SS.LL. l'emanazione di apposite disposizioni
affinchè, al termine di ogni rapporto di lavoro, le istituzioni
scolastiche forniscano d'ufficio, ad ogni interessato, il relativo
certificato di servizio dal quale possa rilevarsi il periodo esatto
della prestazione talchè, in presenza di due o più rapporti brevi di
lavoro, prestati senza soluzione di continuità, l'ultima scuola sia
immediatamente in grado di stabilire il diritto o meno al T.F.R.
Si comunica, infine, che in sede di accordi convenuti con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, il Servizio Centrale per il sistema
informatico integrato ha assicurato la fornitura dei dati relativi al
trattamento economico utile per il T.F.R. con una procedura in fase di
elaborazione.
La presente circolare viene emanata d'intesa con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli
Uffici locali e dei servizi del Tesoro e con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione
Centrale Entrate Contributive e Direzione Centrale prestazioni di fine
servizio e previdenza complementare.
Il Direttore Generale
F.to Zucaro
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