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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministeriale 7 novembre 2002, n. 121

Prot. N.626/N/

Oggetto: Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) al personale scolastico con contratto a tempo determinato

Si fa seguito alla C.M. 108 prot. 329/N/2001 dell'8/6/2001 e, al fine di consentire la completa applicazione di quanto in essa previsto, si forniscono gli ulteriori seguenti chiarimenti.

Diritto alla corresponsione del T.F.R.

Ai sensi della normativa rimessa con la circolare dianzi riportata si rileva che ha diritto alla corresponsione del T.F.R. tutto il personale con rapporto a tempo determinato in essere alla data del 30.5.2000 oppure instauratosi successivamente a tale data, purchè il servizio sia durato almeno 15 giorni continuativi nell'arco di un mese.
Esso diritto sorge all'atto della cessazione dal servizio o, comunque, se si verifica l'interruzione anche di un solo giorno prima dell'instaurarsi di un altro rapporto di lavoro. E', peraltro, opportuno precisare che il T.F.R. va corrisposto d'ufficio senza necessità da parte degli interessati di presentare alcuna istanza, ma il relativo diritto è soggetto al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 del Codice Civile, termine per il quale il "dies a quo", salvo atti interruttivi, deve ritenersi il 106°giorno successivo alla risoluzione del contratto.
Ciò premesso, si riportano di seguito alcuni chiarimenti in merito ai casi di maggiore frequenza.

  1. prestazione effettuata ininterrottamente, in un mese, per quattordici giorni: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;

  2. prestazione effettuata ininterrottamente per quindici giorni, ma a cavallo di due mesi: l'interessato non ha diritto al T.F.R.;

  3. la normativa in atto, come dianzi precisato, riconosce agli interessati il diritto alla corresponsione del T.F.R. in presenza di una prestazione di almeno quindici giorni continuativi nell'arco di un mese, senza porre alcuna altra condizione. In presenza, pertanto, di un servizio prestato senza soluzione di continuità per un periodo pari o superiore a quindici giorni in forza di due o più contratti, è dovuta l'indennità in argomento anche ove detti contratti, al limite, siano stati stipulati con Amministrazioni diverse.

  4. In presenza di una prestazione mensile articolata su vari contratti, massima attenzione deve essere posta nella verifica della continuità: una prestazione complessiva, infatti, di quindici giorni nell'arco di un mese ed articolata su due o più contratti consente la corresponsione del più volte citato T.F.R. ove non risulti alcuna interruzione, mentre la impedisce se, ad esempio,si presenti con giorni dieci e giorni cinque con un giorno di intervallo tra i due periodi, e ciò anche se i due contratti risultino stipulati con la medesima scuola. Si precisa, al riguardo, che non devono ritenersi interruzioni le assenze cui gli interessati hanno diritto per legge o per contratto (ad esempio lo sciopero) pur se non retribuite.

  5. Il servizio prestato per un orario settimanale inferiore a quello di cattedra, fermi tutti gli altri requisiti, fa sorgere, comunque, il diritto al T.F.R. che, ovviamente, verrà corrisposto in misura ridotta in proporzione.

  6. Servizio nel quale sono compresi periodi con contribuzione stipendiale ridotta , ad esempio, per malattia o maternità: il diritto al T.F.R. sorge comunque senza che la riduzione della retribuzione incida sulla misura.

Ulteriori chiarimenti al riguardo potranno, peraltro, essere rinvenuti nella circolare INPDAP del 1.8.2002 n. 30 pubblicata nella G.U. 30.8.2002 n. 203 pagg. 23 e segg.

Contribuzione

L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M 20.12.1999 per i dipendenti destinatari del trattamento di fine rapporto, prevede l'abolizione del contributo previdenziale obbligatorio a loro carico, del 2,50% della base retributiva prevista dall'art. 37 del D.P.R. 19.12.1973 n. 1032, senza peraltro, determinare alcun effetto sulla retribuzione imponibile ai fini fiscali.
Si precisa, altresì, al successivo comma che, per raggiungere tale risultato, la retribuzione lorda del personale interessato deve essere ridotta in misura pari al contributo previdenziale obbligatorio soppresso , meccanismo che, a quanto è stato possibile rilevare, è stato e viene applicato nei confronti dei supplenti annuali.
Risulta, infatti che, al presente, le retribuzioni del personale assunto a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico, ivi compreso gli insegnanti di religione, vengano correttamente ridotte delle seguenti ritenute previdenziali e assistenziali.

 

dipendente

Stato

 

I.N.P.D.A.P.

8,75%

24,20%

sul 118% dello stipendio o indennità pensionabili

I.N.P.D.A.P.

8,75%

24,20%

sul 100% di tutte le somme non incluse nella base pensionabile

Fondo credito

 

0,35%

sul 100% di quanto viene corrisposto

I.N.P.S. - disoccupazione

 

1,61%

sul 100% di quanto viene corrisposto

Opera di previdenza

2,50%

7,10%

su 80% stipendio e 13 mensilità

Opera di previdenza

2,00%

7,10%

sul 60% I.I.S.

Altrettanto, tuttavia, non si è potuto rilevare nei confronti del personale supplente assunto con contratto annuale scadente al termine delle attività didattiche o per supplenze brevi e saltuarie, personale tutto che, per non essere state effettuate nei suoi confronti le ultime due delle ritenute sopra elencate (pur avendo esso acquisito il diritto al T.F.R.), nonché quella relativa al fondo credito, pari allo 0,35% di quanto corrisposto, è venuto a percepire una retribuzione superiore a quella spettante, con conseguente creazione di un debito erariale.
Al fine, pertanto, di porre termine a siffatta situazione che viene a porre l'I,N.P.D.A.P in situazione di squilibrio, le SS.LL sono invitate ad impartire le opportune disposizioni affinchè , in fase di corresponsione degli emolumenti nei confronti dei citati supplenti temporanei, vengano effettuate le ritenute per l'opera di previdenza nella stessa misura dei supplenti annuali.
Si rammenta, a tal proposito, che il versamento del contributo relativo al personale assunto in regime di TFR, deve essere effettuato entro il giorno quindici di ogni mese, unitamente al versamento dei contributi obbligatori, a valere sulla contabilità speciale n. 20005, accesa presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n. 20005 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Le Istituzioni Scolastiche che non hanno ancora provveduto al pagamento vi provvederanno alla prima scadenza utile.
Sarà anche opportuno allegare alla copia dell'avvenuto versamento, da consegnare alla Sede Provinciale dell'INPDAP, l'elenco dei nominativi per i quali lo stesso è stato effettuato. Eventuali somme versate in eccesso rispetto al dovuto potranno essere portate in detrazione a fronte del primo versamento avendo cura di evidenziare i nominativi interessati e l'importo detratto per ognuno.
L'obbligo del versamento della quota, pari all'0,35% della retribuzione, da destinare al fondo credito, deve essere, invece, assolto, sempre entro il 15 di ogni mese, a valere sulla contabilità speciale n. 1011, accesa presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato della Banca d'Italia o mediante girofondi sul conto corrente infruttifero n. 21039 acceso presso la Tesoreria Centrale della Banca d'Italia.
Per quanto attiene alle modalità con cui procedere alla determinazione delle somme da versare, si rinvia a quanto precisato dall'I.N.P.D.A.P. con la circolare 8/6/2000 n. 29 pagg. 6 e 7 diramata con la già menzionata C.M. 8/6/2001, n. 108.
In ordine, poi, alle situazioni pregresse ( con esclusione dello 0,35% dovuto per il Fondo credito per il quale si fa riserva di ulteriori disposizioni) venutesi a creare dal 30.5.2000 per le quali, come dianzi evidenziato, non risulta effettuata alcuna ritenuta, premesso che la compilazione del T.F.R./1 rientra nella competenza delle istituzioni scolastiche, occorre distinguere le seguenti due fattispecie:

  1. il T.F.R. non risulta erogato;

  2. il T.F.R. risulta corrisposto.

Nell'ipotesi sub. a), le istituzioni scolastiche, nel rimettere all'I.N.P.D.A.P.il modello T.F.R./1 previsto dalla nota 12 gennaio 2001 prot. 1 della Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali Ufficio III - Coordinamento - del suddetto Istituto previdenziale avranno cura di evidenziare come, in sede di liquidazione di quanto dovuto, dovrà procedersi al recupero delle ritenute non versate ed il conseguente obbligo del più volte menzionato I.N.P.D.A.P., di corrispondere l'indennità in questione al netto.
Ove, viceversa, si sia in presenza dell'ipotesi sub. b), le istituzioni scolastiche dovranno provvedere, possibilmente mediante convocazione diretta, a chiarire agli interessati il motivo del recupero da effettuarsi a loro carico, recupero che, per quanto precisato in premessa, è da ritenersi afferente a debiti erariali e non già a debiti contributivi.
In sede di rilascio dell'autorizzazione scritta al recupero in argomento, agli stessi dovrà anche essere consentita, qualora trovansi attualmente in servizio di ruolo o precario, l'opzione tra:

  1. Autorizzazione all'I.N.P.D.A.P. a procedere al recupero in sede di liquidazione del T.F.R. qualora si trovino a prestare servizio in posizione di precari;

  2. l'estinzione del debito mediante rimborso diretto all'Erario in unica soluzione.

In alternativa, (seconda ipotesi) gli interessati potranno optare per il versamento diretto dell'importo posto a loro carico, indicando nella causale "restituzione maggiori assegni percepiti (art. 26, comma 19, legge 23.12.1998, n. 448 e art. 1, comma 4, D.P.C.M. 20.12.1999), da versare al capo XIII cap. 3550". In tal caso le Istituzioni scolastiche trasmetteranno alle Direzioni provinciali dei servizi vari, copia delle relative ricevute, per consentire il versamento all'INPDAP dell'importo della parte di contributo a carico del datore di lavoro ancora dovuta a seguito del mancato incameramento.
Considerato che, in ogni caso, il recupero del credito erariale genera un credito d'imposta a favore degli interessati, occorre informare i medesimi che, in caso di recupero da parte dell'INPDAP, il prospetto di liquidazione rilasciato all'atto del pagamento del TFR, sul quale sarà riportata apposita annotazione o, in caso di versamento diretto, la ricevuta del versamento con l'indicazione della causale sopra riportata, costituiscono documentazione valida ai fini della richiesta di rimborso del credito d'imposta.
La documentazione anzidetta potrà essere presentata all'Ufficio che eroga la retribuzione entro il termine utile perché ne possa tener conto nel conguaglio fiscale. In alternativa il rimborso potrà essere chiesto in sede di dichiarazione dei redditi, con il Mod 730 o con il mod. UNICO.
Tanto chiarito in ordine alla natura del T.F.R., sul piano operativo si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sulle disfunzioni ed i ritardi che potrebbero verificarsi nell'accertamento o meno del diritto alla corresponsione del T.F.R. o nella sua quantificazione.
Per ovviare ai suddetti facilmente presumibili disguidi, si rende opportuno da parte delle SS.LL. l'emanazione di apposite disposizioni affinchè, al termine di ogni rapporto di lavoro, le istituzioni scolastiche forniscano d'ufficio, ad ogni interessato, il relativo certificato di servizio dal quale possa rilevarsi il periodo esatto della prestazione talchè, in presenza di due o più rapporti brevi di lavoro, prestati senza soluzione di continuità, l'ultima scuola sia immediatamente in grado di stabilire il diritto o meno al T.F.R.
Si comunica, infine, che in sede di accordi convenuti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Servizio Centrale per il sistema informatico integrato ha assicurato la fornitura dei dati relativi al trattamento economico utile per il T.F.R. con una procedura in fase di elaborazione.

La presente circolare viene emanata d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale degli Uffici locali e dei servizi del Tesoro e con l'I.N.P.D.A.P. - Direzione Centrale Entrate Contributive e Direzione Centrale prestazioni di fine servizio e previdenza complementare.

Il Direttore Generale
F.to Zucaro


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