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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Circolare Ministeriale 11 aprile 1994, n. 123

Oggetto: Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale - G.L.I.P. – ex art. 15 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Com'è noto, con i DD.MM.: D.M. 26 giugno 1992 e D.M. 31 luglio 1992 questo Ministero - secondo il dettato contenuto nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104- ha indicato i criteri per la costituzione dei Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (G.L.I.P.), previsti dall'art. 15, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La verifica effettuata sulla prima applicazione della norma sopra citata nonché le innovazioni introdotte con il D.Lvo n. 35/1993 (che hanno modificato in modo sostanziale le modalità di selezione del personale direttivo e docente utilizzato in specifiche attività presso gli uffici scolastici provinciali) rendono necessaria una parziale revisione ed una messa a punto delle indicazioni come sopra fornite e ciò al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità all'azione dei G.L.I.P. in funzione dell'integrazione degli alunni in situazione di handicap.

Con l'allegato decreto, pertanto, si forniscono direttive intese a configurare metodi di lavoro e procedure per obiettivi che possano con organicità configurare un flusso continuo di apporto al sistema scolastico. Si aggiunga che ai fini predetti si è tenuto conto anche dei contributi emersi nell'ambito dell'Osservatorio Interistituzionale sull' handicap costituito con D.M. del 16 maggio 1990 presso l'Ufficio studi, bilancio e programmazione di questo Ministero, nonché dell'esperienza maturata nel corso di oltre un anno di attività dei G.L.I.P. in parola già insediatisi ed approfondita in un recente incontro di aggiornamento svoltosi con i docenti utilizzati presso gli uffici scolastici provinciali.

Va preliminarmente evidenziata l'introduzione, nel nuovo decreto, di un preciso richiamo alla permanenza nella struttura costitutiva, del quadro di riferimento operativo e delle competenze dei "Gruppi di lavoro provinciali" di cui alle circolari: C.M. 8 agosto 1975, n. 227 e C.M. 3 agosto 1977, n. 216 meglio noti con la denominazione di "Gruppi H".

Tali Gruppi, a differenza dei G.L.I.P., non hanno un carattere interistituzionale rappresentativo, ma una connotazione tecnico-professionale istituzionale. Essi, infatti, sono costituiti da operatori che operano nell'ambito del sistema educativo, con competenze professionali afferenti alle scienze dell'educazione nella accezione più ampia.

Ai "Gruppi H" rimangono, pertanto, le competenze di carattere istituzionale, tra le quali -in primo luogo- l'esame dei documenti diagnostici e dei materiali di programmazione educativa e didattica riferiti ai singoli alunni in situazione di handicap: esame al quale le SS.LL. si riferiscono, tra l'altro, per la determinazione delle risorse di sostegno ordinarie o in deroga.

Rispetto ai precedenti DD.MM., quello che viene adesso trasmesso deve essere tenuto in particolare considerazione per le seguenti indicazioni.

a) Componenti:

ribadisce le procedure di individuazione dei componenti dei G.L.I.P. da parte dei provveditori agli studi, prevedendo peraltro l'automatica sostituzione di quei membri che, a causa di ripetute assenze alle riunioni, possono seriamente pregiudicare l'operatività dei Gruppi;

meglio esplicita la distinzione dell'autonomia tra gli stessi provveditori agli studi e i Gruppi di lavoro interistituzionali. Questi ultimi, essendo organi di consulenza e di proposta rispetto ai provveditori, debbono poter esercitare nella necessaria autonomia la loro attività di studio e di elaborazione

l'ispettore tecnico assume la presidenza del G.L.I.P. sulla base della sola designazione da parte del provveditore, senza alcuna ulteriore procedura di delega;

viene prevista la costituzione di una segreteria del G.L.I.P., automaticamente affidata all'esperto direttivo o docente utilizzato presso il Provveditorato nominato quale componente del Gruppo stesso: ciò al fine di assicurare condizioni di regolarità e di continuità, anche attraverso la tenuta degli atti documentali che debbono potere testimoniare dell'efficacia dell'azione del Gruppo.

b) Attività e compiti:

Si è inteso esplicitare maggiormente più il disegno complessivo della Legge-quadro n. 104/1992, evidenziando di contenuti qualificativi per la loro interattività ed operatività interistituzionali delle competenze del G.L.I.P. La dimensione interistituzionale, infatti, caratterizza i Gruppi di lavoro previsti dalla Legge-quadro e ne motiva non soltanto la composizione ma la stessa ragione d'essere.

Deve essere posta a disposizione dei coordinatori dei G.L.I.P. ogni possibile risorsa affinchè non venga mai meno l'apporto delle Associazioni dei genitori, degli enti locali e delle UU.SS.LL.

Particolare impegno dovrà necessariamente essere profuso dai G.L.I.P. per la produzione di materiali finalizzati alla stipula, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica degli accordi di programma, i quali costituiscono un elemento di costante attenzione nell'ambito della stessa Legge-quadro. A tale proposito, infatti, pur nel rispetto delle specifiche titolarità alle quali rimandano i vari aspetti della progettazione, dell'esecuzione e del controllo degli esiti degli accordi di programma, il ruolo e la dimensione interistituzionale dei G.L.I.P. appaiono essenziali.

L'attenzione alla dimensione interistituzionale non dovrà naturalmente tradursi in alcun caso nell'assunzione diretta e/o nella gestione di competenze che appartengono a specifici soggetti amministrativi e tecnici delle diverse amministrazioni coinvolte, ivi inclusa quella scolastica.

In particolare, i Gruppi potranno realizzare rilevazioni di dati, comparazione fra contesti territoriali differenti, attività di ricerca ed analisi di situazioni significative a livello interistituzionale, elaborando corrispondenti proposte nonchè specifiche ipotesi di intervento su singole questioni di particolare emergenza, segnalati dalle SS.LL. ovvero venuti a conoscenza del Gruppo attraverso gli apporti dei suoi membri.

Le SS.LL. avranno cura di sollecitare, ove non sia stato già provveduto, la costituzione dei Gruppi di lavoro e di studio di Circolo o di Istituto, prevista dallo stesso art. 15 della Legge Quadro. A tale proposito vorranno richiamare l'attenzione dei capi d'istituto sulla opportunità di salvaguardare integrandole nelle nuove strutture prefigurate dalla norma legislativa quelle forme organizzative che abbiano dato prova di funzionalità e di efficacia, evitando di arrestare gli eventuali processi positivi di crescita della cultura dell'integrazione nelle singole istituzioni scolastiche.


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