Circolare Ministeriale 20 luglio 2001, n.
125
Prot. n. 11186
Oggetto: Certificazioni per gli alunni in situazione di
handicap
Le disposizioni vigenti in materia di scrutini nelle scuole secondarie
superiori prevedono il rilascio di certificazioni di crediti formativi agli
alunni in situazione di handicap che non conseguono il titolo di studio avente
valore legale.
Si fa riferimento, in particolare:
- al D.P.R. n.323 del 23.7.1998 - Regolamento recante disciplina degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore -
che, all'art.13, stabilisce che "qualora l'alunno in situazione di
handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia
conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un
attestato recante gli elementi informativi" relativi a indirizzo e
durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di
insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della
durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e
capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in
sede di esame;
- all'O.M. n.90 del 21 maggio 2001 - relativa agli scrutini e agli esami
nelle scuole di ogni ordine e grado -, che, all'art.15, prevede che gli
alunni disabili, valutati in modo differenziato, possono "partecipare
agli esami di qualifica professionale e di maestro d'arte, svolgendo prove
differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate alla attestazione
delle competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in
particolare quando il piano educativo personalizzato prevede esperienze di
orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito
formativo spendibile nella frequenza dei corsi di formazione professionale
nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali".
Al riguardo, per quanto concerne la certificazione relativa al credito
formativo da rilasciare ai candidati che sostengono gli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, si confermano
i modelli già adottati nel decorso anno scolastico.
Anche per quanto concerne la certificazione relativa agli esami di qualifica
professionale e di maestro d'arte sostenuti su prove differenziate da alunni
disabili, i modelli che si propongono sono già stati validamente sperimentati,
nei decorsi anni da molte istituzioni scolastiche.
Per altro, per le due tipologie, i modelli in questione sono stati approvati
dall'Osservatorio Nazionale sull'handicap e sono allegati alla presente
circolare unitamente ad una nota esplicativa.
In ordine a tutti i suddetti modelli di certificazione, si ritiene utile
porre in evidenza, da una parte, che essi fanno riferimento alle direttive
europee sulla trasparenza delle certificazioni, e, dall'altra, che essi
rispondono alla esigenza di certificare come crediti formativi i percorsi
differenziati degli alunni disabili, in funzione della necessità di agevolare
la frequenza dei sistemi di formazione regionale o il rientro nel sistema
formativo pubblico.
Nell'ottica suddetta, si sottolinea che la modulistica allegata è in grado
di:
- descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile,
indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono
realizzarsi;
- permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di
collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le
capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità
di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità
dell'alunno;
- fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità
possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
- essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi"
perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in
una situazione protetta.
Si prega di dare tempestiva diffusione della presente circolare a tutte le
istituzioni scolastiche dipendenti.
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