Circolare Ministeriale 20 agosto 2001, n. 137
Prot. n. 2221
Oggetto: Titoli di specializzazione per il sostegno, abilitazione ed idoneità conseguiti oltre il termine - Costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto con effetto dall'a.s. 2001/2002 - Ulteriori istruzioni
Con riferimento alla procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di cui al D.M. 4 giugno 2001, n. 103, si forniscono ulteriori istruzioni - che, relativamente al diploma di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, riguardano anche l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e delle graduatorie permanenti - e precisazioni in ordine ai seguenti punti.
1. DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO.
a. Graduatorie dei concorsi per esami e titoli e graduatorie permanenti.
Per le operazioni relative all'anno scolastico 2001/2002, ai fini dell'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato in base allo scorrimento delle graduatorie di concorsi per esami e titoli ed ai fini dell'attribuzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato e di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche in base allo scorrimento delle graduatorie permanenti, sono validi - previa comunicazione da parte degli aspiranti interessati all'Ufficio Scolastico che ha gestito la relativa procedura concorsuale - i diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti oltre i termini previsti dalle rispettive procedure concorsuali e fino al 31 agosto 2001.
Gli aspiranti in questione sono collocati in coda agli elenchi di sostegno tratti dalle rispettive graduatorie, in posizione subordinata a tutti coloro che già vi figurano avendo conseguito il predetto diploma nei termini originariamente previsti; nell'ambito di tale coda gli aspiranti sono graduati tra loro in base al relativo punteggio e per quanto riguarda le graduatorie permanenti, tenendo conto della posizione di fascia occupata nelle graduatorie medesime. Resta inteso che eventuali nomine già effettuate prima della diramazione delle presenti disposizioni vanno confermate e non comportano il rifacimento delle operazioni
b. Graduatorie di circolo e di istituto
Ai fini dell'inclusione negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto sono validi i diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti sia entro il 31 agosto 2001 che successivamente a tale data, secondo le seguenti condizioni.
Gli aspiranti che figurano nelle graduatorie permanenti col possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento di sostegno sono inclusi nella prima fascia degli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto ai sensi dell'art. 11, del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001, secondo la medesima posizione e punteggio con cui figurano negli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie permanenti, anche per effetto delle disposizioni di cui al precedente punto a).
Gli aspiranti che risultano inclusi in graduatoria permanente senza il possesso del titolo di specializzazione, e che comunicano alle scuole che gestiscono la loro domanda il conseguimento del titolo di sostegno dopo il 31 agosto 2001 sono collocati nella prima fascia degli elenchi di sostegno come ulteriore coda a tutti gli aspiranti di cui al capoverso precedente; essi sono graduati tra loro in base al punteggio e tenendo conto della posizione di fascia occupato nelle graduatorie permanenti.
Per quanto riguarda gli aspiranti non inclusi in graduatoria permanente, coloro che comunicano il conseguimento del titolo entro il 31 agosto 2001 vengono inseriti a pieno titolo nella seconda o terza fascia di pertinenza degli elenchi di sostegno tratti dalle graduatorie di circolo e di istituto, mentre gli aspiranti che lo conseguono, o effettuano la relativa comunicazione, dopo la predetta data vengono graduati tra loro e inseriti in coda ai rispettivi elenchi relativamente alla seconda o terza fascia di pertinenza.
In deroga al principio di autocertificazione, gli aspiranti che siano in possesso di diplomi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguiti al termine dei relativi corsi attivati dalle Università ai sensi del Decreto Interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, devono produrre copia del diploma di specializzazione contenente, anche con documentazione a parte allegata, i requisiti di validità di cui all'art. 1, del D.M. n. 287 del 30 novembre 1999. Pertanto, le assunzioni sulle graduatorie indicate al presente punto b) e al precedente punto a) sui posti di sostegno, saranno disposte sotto condizione dell'accertamento della regolarità formale e sostanziale del titolo.
L'inserimento negli elenchi del sostegno sulla base delle presenti disposizioni non comporta il rifacimento delle eventuali operazioni di nomina già effettuate.
2. CONSEGUIMENTO DI ABILITAZIONI E IDONEITA' SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DI SCADENZA DELLE DOMANDE DI INCLUSIONE IN GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO.
Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, e 5 del D.M. n. 103 del 4 giugno, si precisa che , al fine di recepire nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia, gli effetti di alcune procedure abilitanti che si concluderanno dopo il termine di presentazione delle relative domande, gli aspiranti interessati possono far pervenire le notizie necessarie all'acquisizione della loro posizione, sia entro il 31 agosto 2001, sia successivamente alla predetta data, relativamente alle seguenti situazioni:
a. conseguimento di abilitazione o idoneità, ivi inclusa l'idoneità all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, ottenuta sia a seguito di procedure concorsuali ordinarie, sia a seguito di sessioni riservate di abilitazione, sia a seguito dei corsi svolti nelle scuole di specializzazione di cui all'art. 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (S.S.I.S.);
b. conseguimento del riconoscimento professionale ai sensi delle Direttive comunitarie 89/48 e 92/51.
Gli aspiranti interessati dovranno far pervenire le comunicazioni telegrafiche relative al conseguimento dei titoli sopracitati alla scuola che gestisce la loro domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, fornendo altresì tutte le notizie che per ciascun titolo erano richieste nel relativo modulo di domanda. Le predette comunicazioni, anche se fornite non contestualmente, assumono il carattere di autocertificazione cui è improntata la procedura relativa all'acquisizione dei dati per la costituzione delle graduatorie in questione.
Gli aspiranti che conseguono e comunicano il conseguimento dei predetti titoli entro il 31 agosto 2001, vengono inseriti a pieno titolo nella fascia di pertinenza delle graduatorie di circolo e di istituto, mentre gli aspiranti che li conseguono, o effettuano la relativa comunicazione, dopo il 31 agosto vengono graduati tra loro e inseriti in coda alla fascia di pertinenza.
3. ASPIRANTI INCLUSI CON RISERVA NELLE GRADUATORIE PERMANENTI
Gli aspiranti inclusi con riserva nelle graduatorie permanenti sono parimenti inclusi con riserva nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e, finché permane tale riserva, le loro posizioni non sono utili al conseguimento di rapporti di lavoro.
Si prega di diramare urgentemente alle istituzioni scolastiche la presente circolare che viene comunque resa accessibile tramite la rete INTRANET.
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