Circolare Ministeriale 18 maggio 1990, n. 137

Prot. n. 13343/651/MT (Gabinetto)

Oggetto: Art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 - Aggiornamento e formazione in servizio

Introduzione

La presente circolare intende individuare la portata applicativa dell'art. 26 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 concernente l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente della scuola, nonché impartire istruzioni in ordine alle modalità di partecipazione dei docenti allo svolgimento delle relative attività.

A tal fine e utile premettere che l'aggiornamento è previsto nel vigente ordinamento come dovere di ogni dipendente pubblico, essendo inteso ad assicurare il costante adeguamento delle attitudini professionali alle esigenze di qualità ed efficienza del servizio reso all'utenza (art. 21 della Legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego).

L'aggiornamento del personale docente assume, peraltro, alcune connotazioni di peculiare specificità.

Esso, secondo la configurazione datane dall'art. 2 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 e dall'art. 7 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, si iscrive nell'ordinamento scolastico quale diritto-dovere, la cui esplicazione, arricchendo la professionalità del docente, si pone come condizione per un qualificato e responsabile esercizio della libertà di insegnamento.

In quanto funzionale al costante adeguamento delle conoscenze culturali e professionali individuali, visto in una dimensione interdisciplinare e di connessione con le attività di ricerca educativa e di sperimentazione metodologica e didattica realizzate nella scuola, in partecipazione ad iniziative di aggiornamento del personale docente rinviene nell'attività annuale degli organi collegiali, primo fra tutti il collegio dei docenti, il suo privilegiato momento di programmazione (art. 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416).

Questo ruolo peculiare di elaborazione programmatica trova conferma nell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 qui in esame, che riconosce, tra l'altro, la diretta competenza del collegio a progettare iniziative di aggiornamento.

Il collegio dei docenti, infatti, è individuato come l'organo avente la responsabilità di "iniziative di formazione in servizio", "sulla base del programma pluriennale definito sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo...".

Il predetto collegio, a tal fine, è chiamato a formulare obiettivi, criteri e modalità organizzative che riguardano:

- la partecipazione alle iniziative di aggiornamento;

- la loro realizzazione;

- la loro verifica collegiale.

La stessa complessità di iniziative ed obiettivi così delineata impone una lettura sistematica dell'insieme delle disposizioni dettate dall'art. 26, al fine di cogliere le diverse tipologie di attività realizzabili, nonché di identificare i possibili oggetti della deliberazione del collegio dei docenti ed infine individuare le conseguenze giuridiche desumibili.

I) Tipi di iniziative previste dall'articolo 26 e deliberazione del collegio dei docenti.

Chiarita la funzione che, nel quadro delle disposizioni dettate al comma 5 dell'art. 14 del D.P.R. n. 399/88 e art. 26 del D.P.R. n. 399/88 e delle più generali attribuzioni di competenza, svolge il collegio dei docenti, formulando obiettivi, criteri e modalità organizzative delle attività di aggiornamento riguardanti il personale docente in servizio nelle singole scuole, è opportuno precisare che in tale contesto programmatorio il collegio stesso, considerate anche le proposte espresse da singoli settori disciplinari o da consigli di classe, può prendere in esame le seguenti, diverse tipologie di iniziative:

- iniziative indicate con priorità nel piano nazionale di aggiornamento predisposto dal Ministero;

- iniziative deliberate come proprie dal collegio dei docenti, sia in quanto progettate e realizzate autonomamente dal collegio medesimo all'interno della scuola, sia in quanto progettate e realizzate dall'amministrazione, dalle università, dagli I.R.R.S.A.E., da enti (ai sensi del successivo paragrafo III) all'esterno della scuola, alla quale partecipi il personale della scuola stessa;

- iniziative esterne alla scuola, progettate e realizzate dalle università, dagli I.R.R.S.A.E., da enti (ai sensi del successivo paragrafo III), che siano oggetto di richiesta di partecipazione individuale da parte di singoli docenti.

Il collegio dei docenti, nell'ambito del piano annuale di cui all'articolo 14, comma 5, e con le modalità ivi previste, delibera:

- sulle iniziative che intende autonomamente progettare e realizzare all'interno della scuola;

- sulla partecipazione dei docenti a:

a) iniziative che nell'ambito del piano nazionale d'aggiornamento corrispondono ad esigenze formative del sistema nel suo complesso;

b) iniziative autonomamente progettate dal collegio dei docenti, da realizzare all'interno della scuola;

c) iniziative svolte dall'amministrazione, dalle università, dagli I.R.R.S.A.E. o da enti (ai sensi del successivo paragrafo III), considerate coerenti con gli obiettivi definiti nel proprio piano collegiale di aggiornamento per gli effetti di "trasferimento" o "ricaduta" che possono avere all'interno della scuola, positivamente e motivatamente apprezzati, alle quali partecipino la scuola o anche singoli docenti;

d) iniziative svolte da università, I.R.R.S.A.E. o da enti (ai sensi del successivo paragrafo III), per le quali siano state avanzate richieste di partecipazione individuale da uno o più docenti, e che non siano dal collegio considerate rientranti nella precedente ipotesi sub c).

Nel deliberare sulla partecipazione del personale il collegio dei docenti deve dare priorità alle iniziative di cui alla lettera a).

Nel corso dell'anno il collegio può deliberare di modificare le decisioni assunte, a seguito di eventuali mutamenti della situazione di fatto originariamente presa in considerazione, con riguardo, in particolare, al personale docente in servizio, alle iniziative di aggiornamento da realizzare nella scuola, nonché alle offerte formative esterne alla scuola alle quali possono partecipare i docenti.

Per le iniziative indicate alle lettere a), b) e c), da considerarsi ad ogni effetto iniziative ricomprese nel piano di aggiornamento deliberato dal collegio, la partecipazione dei docenti si conclude:

- con una relazione scritta o altri materiali strutturati, appositamente elaborati, che illustrino contenuti, metodi ed obiettivi delle esperienze, approntati dal soggetto o (collettivamente) dai soggetti che hanno preso parte all'attività e da produrre al collegio dei docenti;

- con la conseguente verifica collegiale;

- con l'inserimento nel fascicolo personale, a richiesta del docente, della relazione scritta e della certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative;

- con il computo, ai fini dell'assolvimento dell'impegno di servizio fino a 40 ore, delle ore svolte al di fuori dell'orario di insegnamento, ovvero, nel caso di partecipazione ad iniziative con esonero parziale o totale dall'insegnamento, delle sole ore eccedenti quelle di esonero ottenuto (come precisato al successivo paragrafo V).

Sulla certificazione il capo d'istituto curerà che siano annotati gli estremi della delibera del collegio, nonché il fatto che la partecipazione all'iniziativa è stata computata, con riferimento all'anno scolastico di svolgimento, nel relativo monte ore complessivo per l'aggiornamento.

Per le iniziative di cui alla lettera d) la partecipazione dei docenti può comportare l'autorizzazione all'esonero totale o parziale dall'insegnamento, nei limiti e con le modalità stabilite dall'articolo 14, comma 12, nonché, per le ore eccedenti l'esonero ottenuto, il computo nelle 40 ore ove residuino ore disponibili dopo l'utilizzo per le iniziative di cui alle precedenti lettere a), b), c). Gli interessati devono presentare la certificazione rilasciata a conclusione delle attività formative.

Per quanto sopra detto, si fa presente che, pur nella consapevolezza della possibile positiva valenza culturale e professionale di altre iniziative, gli effetti elencati in relazione ai diversi tipi di iniziative discendono esclusivamente dalla partecipazione alle iniziative stesse di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Altri effetti, inoltre, potranno derivare dall'applicazione dell'art. 28 del D.P.R. n. 399/1988 in materia di sviluppo del trattamento economico per particolari meriti.

Relativamente ai docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché ai docenti di ruolo della scuola materna ed elementare cui l'insegnamento della religione cattolica sia stato affidato, l'aggiornamento in materia si realizza mediante la partecipazione alle iniziative di cui alla C.M. 18 giugno 1989, n. 176. A tal fine il collegio dei docenti ne delibera l'inclusione nel piano annuale.

II) Individuazione di istituti scientifici, enti culturali ed associazioni professionali che possono richiedere l'autorizzazione delle iniziative di aggiornamento.

In coerenza con i principi di "pluralismo" aventi rilevanza costituzionale (art. 33 Cost.), si ritiene di poter così individuare i soggetti che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988, e per i diversi fini che il suddetto articolo riconnette alla partecipazione del personale scolastico alle iniziative di aggiornamento, possono essere giuridicamente riconosciuti:

1) enti forniti di personalità giuridica di diritto pubblico, che per legge, o secondo lo statuto o l'atto costitutivo, perseguono una o più delle seguenti finalità:

- l'istruzione di ogni ordine e grado o la formazione professionale dei giovani;

- l'aggiornamento o la formazione in generale del personale della scuola;

- l'educazione;

- l'attuazione dell'esercizio del diritto allo studio;

- l'arte, la cultura, la scienza.

2) enti forniti di personalità giuridica di diritto privato, senza scopi di lucro, nel cui statuto o atto costitutivo siano esplicitamente annoverati, tra i fini, quello dell'istruzione o quello dell'aggiornamento o della formazione del personale della scuola;

3) istituzioni scientifiche, enti cultuali, associazioni professionali ed associazioni di categoria - associazioni cui aderiscono una o più delle componenti scolastiche mediante la libera iscrizione dei partecipanti - che siano comunque dotati di rilevanza giuridica riconoscibile nella sussistenza dei seguenti concorrenti elementi:

- costituzione con atto pubblico;

- finalità statutaria prevalente riferita all'aggiornamento o alla formazione professionale del personale della scuola o alla realizzazione di interventi nei confronti delle componenti scolastiche;

- consistenza organizzativa a carattere nazionale;

- inesistenza di scopi di lucro.

Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988 ed in relazione alla natura istituzionale dell'ente promotore, non occorre alcuna autorizzazione per le attività di aggiornamento organizzate dagli I.R.R.S.A.E. e dalle università.

III) Modalità di richiesta e rilascio dell'autorizzazione delle iniziative di aggiornamento.

Gli istituti scientifici gli enti culturali e le associazioni professionali menzionati al paragrafo II, che, in relazione alle iniziative di aggiornamento da essi liberamente intraprese, intendono ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/88, devono presentare apposita richiesta scritta, corredata di documentazione idonea a dimostrare in sussistenza dei prescritti requisiti, secondo le modalità riportate nelle sottoelencate ipotesi:

a) per le iniziative a livello provinciale

La domanda va indirizzata al provveditore agli studi della sede in cui si svolge l'iniziativa.

Per l'autorizzazione della iniziativa il provveditore emana un decreto motivato, sentita una commissione costituita da ispettori tecnici e da rappresentanti dell'IRRSAE.

b) per le iniziative a livello interprovinciale o interregionale

La domanda va indirizzata al provveditore agli studi della provincia in cui si trova la sede di svolgimento della iniziativa, ovvero, nel caso di più sedi in diverse province o regioni, al provveditore agli studi della provincia in cui si trova una soltanto (a scelta) delle sedi di svolgimento delle iniziative.

Il provveditore agli studi cura il tempestivo inoltro della richiesta al Ministero della pubblica istruzione, indirizzandola secondo quanto precisato al successivo punto c), e corredandola di un motivato parere al riguardo, espresso sentita in commissione di cui al precedente punto a).

Il provvedimento di autorizzazione è adottato dal ministro della pubblica istruzione secondo quanto previsto per le iniziative a livello nazionale.

c) per le iniziative a livello nazionale

La domanda va indirizzata al ministero della pubblica istruzione, in duplice copia: una all'Ufficio studi e programmazione, che ne cura la relativa istruttoria, e l'altra alla Direzione generale, Ispettorato o Servizio competente per il personale interessato.

Per l'autorizzazione dell'iniziativa il ministro emana un decreto motivato, sentiti i competenti ispettori tecnici.

Considerato che con l'autorizzazione da rilasciare ai sensi del primo comma dell'art. 26 agli enti che ne facciano richiesta, le iniziative assumono una sorta di rilevanza "esterna", nel senso di produrre specifiche conseguenze giuridiche previste dall'ordinamento scolastico (assolvimento di orario di servizio, accesso al fondo di incentivazione, esonero dal servizio), l'amministrazione procede, oltre che all'accertamento della sussistenza dei requisiti in capo agli enti richiedenti secondo le indicazioni fornite nel precedente paragrafo II, anche ad un apprezzamento delle iniziative medesime.

In particolare dovranno essere valutate, sulla base della documentazione prodotta:

- la coerenza e rispondenza delle finalità di formazione delle iniziative proposte rispetto agli obiettivi di carattere istituzionale:

- la capacità dell'ente di mettere a disposizione dei partecipanti le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'iniziativa (es. computers, laboratori linguistici, o altro a seconda del tema che si intende affrontare).

Le iniziative di aggiornamento, quanto a modalità di svolgimento, possono assumere la forma di corsi a carattere seminariale o residenziale, convegni di studi, aggiornamento a distanza con eventuali comunicazioni multimediali e interattive, aggiornamento mediante tecnologie telematiche o altre forme di attuazione rese possibili dallo sviluppo tecnologico e della ricerca didattica.

IV) Impegno orario per le attività di aggiornamento

Secondo la previsione normativa contenuta nell'articolo 26, comma 2, all'attività di formazione in servizio dei docenti è destinata una quota di orario obbligatorio di servizio pari ad un impegno fino a quaranta ore.

La norma individua, certamente, il limite quantitativo dell'obbligatorietà dell'impegno alla formazione in servizio.

Ciò non esclude, peraltro, che, nel quadro del programma annuale delle attività e sia pur al di fuori di uno stretto vincolo giuridico d'osservanza, possa essere destinato all'aggiornamento un numero di ore attestato al di là del limite così indicato.

Del resto, già con il D.M. 13 luglio 1989 recante disposizioni applicative in materia di accesso al fondo di incentivazione definite in sede di contrattazione nazionale decentrata, sono stati previsti compensi maggiorati per fasce orarie superiori alle 40 ore.

Quanto, più in generale, alla determinazione dell'impegno orario, non può ignorarsi la considerazione che l'aggiornamento costituisce per il personale della scuola, secondo l'assetto della vigente normativa, un diritto-dovere.

Di conseguenza, non può ritenersi coerente con tale configurazione la mancata previsione, da parte del collegio dei docenti, di qualsiasi partecipazione ad attività di aggiornamento, od anche una previsione deliberata in misura tale da pregiudicare, obiettivamente e gravemente, il dovere all'aggiornamento, sancito nell'ordinamento giuridico - come si è detto - in vista dell'arricchimento culturale e professionale che è garanzia sostanziale per lo stesso effettivo esercizio della libertà di insegnamento.

Rientra, perciò, nella responsabile autonomia del collegio assicurare, nel senso indicato, il rispetto dell'attuazione del diritto-dovere all'aggiornamento.

In relazione, infine, al periodo dell'anno scolastico entro il quale realizzare la partecipazione all'attività di aggiornamento, pur raccomandandosi preferibilmente i periodi intercorrenti tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni, ovvero tra il termine delle lezioni ed il 30 giugno, può essere prescelto ogni altro periodo purché non venga intralciato il normale svolgimento dell'attività didattica.

V) Esonero dal servizio - Accesso al fondo di incentivazione.

Il primo comma dell'articolo 26 prevede che l'esonero, totale o parziale, dal servizio di insegnamento può essere concesso, per consentire la partecipazione ad iniziative di aggiornamento, in presenza di tre concomitanti condizioni:

1) nei limiti e con le modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 14 del D.P.R. n. 399/1988 e sempre che sia possibile la sostituzione con personale in servizio, considerato anche il contingente delle DOA o di personale in soprannumero assegnato ai circoli ed istituti ai sensi dell'art. 14 della Legge 20 maggio 1982, n. 270;

2) nell'ambito della "programmazione" del collegio dei docenti e previa autorizzazione del capo di istituto;

3) allo scopo di consentire la partecipazione, anche individuale, ad iniziative di aggiornamento.

Circa la condizione indicata sub 1) si devono qui espressamente richiamare le disposizioni vigenti in materia di sostituzione del personale ai sensi del comma 12 dell'art. 14, per la cui applicazione è stata, tra l'altro, emanata la C.M. 23 settembre 1988, n. 266.

Circa la condizione di cui sub 2) si precisa che non e sufficiente che l'esonero sia compreso nella programmazione del collegio dei docenti, ma occorre altresì una specifica autorizzazione del capo d'istituto.

Circa la condizione di cui al n. 3, il collegio deve verificare che la richiesta di partecipazione si riferisca ad una iniziativa compresa nel piano del collegio dei docenti; a tal fine si precisa che le iniziative deliberate nel piano del collegio dei docenti possono anche prevedere la partecipazione individuale, su richiesta di singoli docenti, ad attività organizzate da enti che siano state autorizzate ai sensi del precedente paragrafo III; ovviamente, nel caso di attività svolte in orario di insegnamento, si deve tener conto della sostituibilità del docente nei modi anzidetti.

In relazione ai casi in cui per la partecipazione ad iniziative di aggiornamento sia autorizzato - ricorrendone le condizioni - l'esonero totale o parziale dall'insegnamento, va chiarito che le ore cosi destinate all'attività di aggiornamento non possono essere computate nel monte-ore (fino n 40) previsto dal comma 2, dell'art. 26 del D.P.R. n. 399/1988.

Al riguardo occorre notare che, nei casi di esonero, al normale servizio di istituto (insegnamento) si sostituisce una diversa attività (aggiornamento), senza che quest'ultima incida in termini orari, sul monte-ore aggiuntivo (40 ore) che resta integro.

Ne consegue che solo le ore di attività di aggiornamento eventualmente "eccedenti" l'esonero totale o parziale dall'insegnamento possono scomputare il monte-ore prescritto (40 ore).

Peraltro, il suddetto meccanismo esclude anche il determinarsi di disparità di trattamento nei confronti di docenti che, non potendo ottenere l'esonero dall'insegnamento, svolgono attività di aggiornamento solo "in aggiunta" al normale servizio d'istituto.

Quanto all'accesso al fondo di incentivazione (modalità, computo per fasce orarie, ecc.). Si rinvia esplicitamente alle disposizioni in vigore (attualmente D.M. 13 luglio 1989).

VI) Personale direttivo - Partecipazione ad iniziative di aggiornamento.

Il personale direttivo delle scuole di ogni ordine e grado, può partecipare a:

a) iniziative di aggiornamento svolte dall'amministrazione nell'ambito dei piani nazionali e provinciali;

b) iniziative svolte dalle università, dagli I.R.R.S.A.E., da enti (ai sensi del precedente paragrafo III).

La partecipazione alle iniziative di cui alla lettera a) ha carattere di priorità.

Per le sole iniziative indicate alla lettera b) l'interessato deve presentare documentata istanza al provveditore agli studi di appartenenza, che autorizza la partecipazione alle attività di aggiornamento.

L'autorizzazione all'assenza dal servizio è concessa, nei limiti temporali strettamente necessari, subordinatamente alla sostituzione del capo di istituto con il docente collaboratore vicario, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'istituzione scolastica.

A conclusione dell'attività di aggiornamento l'interessato produce la certificazione rilasciata a seguito delle attività formative svolte ed una relazione scritta, per l'inserimento nel proprio fascicolo personale.