Circolare Ministeriale 31 maggio 1999, n. 139
Prot. n. 7287/B/1A
Oggetto: Quesiti relativi al nuovo esame di stato
In relazione a ricorrenti quesiti aventi ad oggetto il nuovo esame di stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, si pregano le SS.LL. di far presente alle istituzioni scolastiche interessate che è tuttora attivo e funzionante un apposito spazio nel sito Internet di questo Ministero (www.istruzione.it) riservato alle risposte a quesiti concernenti i profili normativi, tecnico - giuridici e di merito dell'esame stesso.
La cospicua rassegna, aggiornata settimanalmente a cura degli appositi gruppi di lavoro operanti presso questo Ministero e trasferibile anche su supporto cartaceo, può rivelarsi di notevole utilità specie nel particolare momento di preparazione dell'esame.
Ad ogni buon fine e nell'intento di contribuire a rimuovere perduranti dubbi e incertezze, si mette a disposizione di codesti Uffici e delle istituzioni scolastiche sede di esame un ulteriore repertorio di casi riferiti, per comodità di consultazione, alle seguenti tre categorie:
I Provveditori ed i Sovrintendenti di competenza sono pregati di dare diffusione a tale repertorio nelle scuole di rispettiva competenza.
1. Un candidato esterno in possesso di promozione o idoneità
all'ultima classe, deve sostenere gli esami preliminari per l'ammissione all'esame di
Stato conclusivo dell'indirizzo di studi dello stesso tipo?
No.
2. Un candidato esterno in possesso di idoneità all'ultima classe,
conseguita in precedenti esami di maturità dello stesso tipo, deve sostenere gli esami
preliminari per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo dell'indirizzo di studi
prescelto?
No.
3. Un candidato che sia già in possesso di maturità deve sostenere
l'esame preliminare per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi
prescelto? Se sì, su quali discipline?
Sì, ma solo sulle materie e sulle parti di programma non comprese nel corso di studi già
seguito. Il Consiglio della classe dell'istituto statale corrispondente alla Commissione
alla quale il candidato è stato assegnato tiene conto, oltre che del curricolo, anche di
crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
4. Un candidato che non sia in possesso di promozione o idoneità
all'ultima classe deve sostenere l'esame preliminare? Se sì, su quali discipline?
Sì. L'ammissione del candidato è subordinata al superamento dell'esame preliminare,
inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e
orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la preparazione del candidato stesso
nelle materie dell'anno o degli anni per i quali non sia in possesso della promozione o
dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini dell'individuazione delle prove da
sostenere il Consiglio della classe dell'istituto statale corrispondente alla Commissione
alla quale il candidato è stato assegnato, tiene conto non solo del curricolo ma anche di
eventuali crediti formativi acquisiti e debitamente documentati. Il citato Consiglio può
essere integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo.
5. Un candidato che sia in possesso di promozione o idoneità
all'ultima classe di altro corso di studi deve sostenere l'esame preliminare per
l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi prescelto?
Sì, ma solo sulle materie e sulle parti di programma non comprese nel corso di studi già
seguito. Il Consiglio della classe dell'istituto statale corrispondente alla Commissione
alla quale il candidato è stato assegnato tiene conto non solo del curricolo ma anche di
eventuali crediti formativi acquisiti e debitamente documentati.
6. Quale è il punteggio minimo occorrente per superare l'esame
preliminare?
Non meno di sei decimi in ogni materia oggetto d'esame.
7. Un candidato esterno che non superi l'esame preliminare per
l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi prescelto può ottenere
l'idoneità ad una classe precedente?
Sì, a giudizio del Consiglio di classe.
8. Gli esami preliminari si possono considerare corrispondenti alle
prove orali integrative previste dal vecchio esame di maturità?
Solo sotto il profilo formale. Nella sostanza si differenziano almeno sotto due aspetti:
i candidati privatisti del vecchio esame di maturità sostenevano prove orali integrative, il cui esito non pregiudicava l'ammissione al successivo colloquio. Col nuovo esame occorre riportare almeno sei decimi nelle discipline oggetto dell'esame preliminare per poter essere ammessi a sostenere l'esame di Stato;
le prove orali integrative si risolvevano solo in un colloquio sulle discipline individuate dalla Commissione d'esame, integrato da dimostrazioni pratiche per gli istituti tecnici e professionali. Con la nuova normativa i candidati esterni sostengono negli esami preliminari prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali secondo il relativo piano di studi.
9. Un candidato esterno che sostiene l'esame preliminare può essere ammesso all'esame
di Stato con debito formativo?
No.
10. Chi stabilisce il calendario di svolgimento degli esami
preliminari?
Il capo d'Istituto sentito il Collegio dei docenti.
11. Quando devono esser svolti gli esami preliminari?
Nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni.
12. Chi stabilisce la durata e il numero delle prove scritte,
scrittografiche, pratiche e orali da effettuare?
Il Consiglio di classe dell'istituto statale corrispondente alla Commissione alla quale il
candidato è stato assegnato, eventualmente integrato dai docenti di classi precedenti
l'ultima. Lo stesso, all'atto dell'insediamento, dopo aver esaminato la documentazione
presentata dai candidati e aver determinato le materie o le parti di programmi su cui
esaminare i singoli candidati, stabilisce il numero e la durata delle prove da effettuare.
13. Chi sceglie le tracce dei temi delle prove scritte e
scrittografiche e l'oggetto delle prove pratiche?
Il Consiglio di classe autonomamente, tenuto conto dei contenuti e delle finalità delle
singole discipline e del corso di studi.
14. Il divieto di esaminare candidati ai quali sono state impartite
lezioni private si applica anche agli esami preliminari?
Sì. Ciascun componente del Consiglio di classe, impegnato nello svolgimento dell'esame
preliminare, deve rilasciare apposita dichiarazione di non aver impartito lezioni private
ai candidati da esaminare.
15. Un componente del Consiglio di classe, legato da vincoli di
parentela o di affinità entro il quarto grado ovvero da rapporto di coniugio con i
candidati, deve essere sostituito?
Sì.
16. Il Consiglio di classe deve operare sempre collegialmente?
Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di classe può operare anche
per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso colui che la presiede.
SCRUTINI FINALI
1. Con la nuova normativa sugli esami di Stato, sono state apportate
variazioni alla procedura regolante lo svolgimento degli scrutini finali?
No. Rimangono ferme le norme preesistenti, integrate dall'O.M. 128/99 sugli scrutini ed
esami. Comunque, a partire da quest'anno scolastico, il Consiglio di classe di ciascuno
degli ultimi tre anni di corso, in relazione all'andamento degli studi, deve attribuire
anche il credito scolastico.
2. Va attribuito il credito scolastico all'alunno che non consegue
la promozione alla classe successiva?
No (si veda l'art. 11, comma 3, del Regolamento sui nuovi esami di Stato approvato con
D.P.R. 323/98).
3. All'alunno promosso con carenze in una o più discipline quale
credito scolastico va attribuito?
Il punteggio minimo previsto nella banda di oscillazione relativa alla media dei voti
riportati. In caso di accertato recupero del debito formativo, il Consiglio di classe può
integrare, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico successivo, il punteggio
minimo assegnato nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale
punteggio.
4. Nel caso precedente, la media dei voti da tener presente per
l'assegnazione alla banda di oscillazione tiene conto del voto realmente assegnato alla o
alle materie con debito formativo?
No, la media va calcolata assegnando sei alla o alle materie oggetto di debito formativo.
5. Per l'assegnazione del credito scolastico per ciascuna disciplina
il voto scaturi-sce dalla media fra il primo e il secondo quadrimestre?
No, i voti su cui fare la media ai fini dell'attribuzione del credito scolastico sono
quelli riportati nel secondo quadrimestre.
6. In base a quali criteri viene calcolato il credito scolastico?
Il Regolamento sui nuovi esami di Stato (D.P.R. 323/98, artt. 11 e 15) prevede un
mec-canismo di attribuzione riportato nelle cinque Tabelle allo stesso allegate.
L'assegnazione tiene conto di:
profitto;
assiduità della frequenza (compresa quella dell'area di progetto o di professionaliz-zazione ove previste);
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
attività complementari e integrative;
eventuali crediti formativi.
7. Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune
discipline ha diritto di sostenere l'esame di Stato?
Sì, se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.
8. Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non
classificazione in una o più discipline può sostenere l'esame di Stato?
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, esaminerà attentamente le
motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina;
dopo aver con-siderato tutti gli elementi a disposizione delibererà se procedere o meno
alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline. In caso affermativo,
sulla base degli elementi di valutazione a disposizione del Consiglio di classe, l'allievo
sarà valutato e potrà soste-nere l'esame di Stato.
9. In questo primo anno di applicazione della riforma
nell'attribuzione del credito scolastico quale peso va dato all'andamento degli studi
scolastici precedenti?
Per determinare il credito scolastico di quest'anno non va calcolata la media dei voti
riportati negli scrutini finali (positivamente superati) del penultimo e terzultimo anno
del corso di studi, ma si considera l'andamento generale riferito a tali anni. Sarebbe,
comun-que, opportuno che il Consiglio di classe individuasse dei parametri in base ai
quali valuta-re questa e le altre componenti che concorrono a formare il credito
scolastico (si confronti, a tale riguardo, l'art.15, comma 3, del D.P.R. 323/98).
10. Il voto di Educazione fisica fa media per l'attribuzione del
credito scolastico?
Sì. Tutte le materie dell'ultimo anno di corso di ogni indirizzo di studi, con l'unica
ecce-zione dell'insegnamento della religione cattolica, concorrono all'attribuzione del
credito scolastico.
11. La Religione o la materia alternativa concorrono
all'attribuzione dei crediti scolastici?
Gli insegnanti incaricati di Religione partecipano alle valutazioni periodiche e finali
limitatamente agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. La Religione contribuisce
alla valutazione del candidato e può incidere sul credito scolastico. Infatti, il docente
di Religione è parte integrante del Consiglio di classe, nonostante la sua disciplina non
concorra a fare media. Si confronti a riguardo il D.Lgv. 297/94, art. 309, comma 4:
"Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti ed esami, viene
redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono
avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella
scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il
profitto che ne ritrae". Il docente di Religione concorre invece alla valutazione
delle altre componenti del credito scolastico (assiduità della frequenza scolastica,
frequenza dell'area di progetto -ove prevista-, interesse e impegno nella partecipazione
al dialogo educativo e alle attività complementari e integrative, ecc.). In sede di
scrutinio finale, il voto dell'insegnante di Religione, nel caso in cui le norme
richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, se determinante, si esprime
attraverso un giudizio motivato ed iscritto a verbale.
CREDITO FORMATIVO
12. Chi valuta il credito formativo per i candidati interni?
Il Consiglio di classe.
13. E per i candidati esterni?
La Commissione d'esame.
14. Quali esperienze rientrano nel credito formativo?
Deve trattarsi di qualificate esperienze acquisite al di fuori della scuola di
appartenen-za, debitamente documentate, che diano luogo a competenze coerenti con il tipo
di corso a cui si riferisce l'esame di Stato. I consigli di classe -e le Commissioni
d'esame per i candidati esterni- nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione di
tali esperienze, tenendo conto della qualità e rilevanza delle stesse anche con riguardo
alla formazione perso-nale, civile e sociale dei candidati. La norma di riferimento è il
D.M. 34/99, che reca anche l'indicazione di alcune tipologie di esperienze.
15. Il credito formativo può servire per compensare un debito
formativo?
No. Il debito contratto in una o più materie può essere compensato soltanto colmando le
lacune presenti nella preparazione della o delle stesse. La partecipazione ad altre
atti-vità configuranti credito formativo può migliorare la preparazione culturale
generale, ma non estinguere il debito.
16. Per il credito formativo si possono valutare esperienze
extrascolastiche raccolte negli anni precedenti quello in corso?
Spetta al Consiglio di classe stabilire i criteri in base ai quali assegnare i punti
relativi alle varie voci che contribuiscono a determinare il credito scolastico; tra tali
voci rientrano anche i crediti formativi relativi alle esperienze extrascolastiche (si
veda il D.M. 34/99). Per quest'anno scolastico, atteso che nelle ultime classi il credito
viene attribuito con riferi-mento ai risultati dell'anno -tenuto conto anche
dell'andamento dei due anni precedenti-, il Consiglio di classe può valutare le attività
extrascolastiche effettuate negli ultimi due anni.
17. Gli studenti lavoratori che possano certificare il possesso dei
crediti formativi relativi ad alcune materie del quinto anno devono comunque sostenere in
sede d'esame la prova corrispondente a tali materie?
Limitatamente alla terza prova scritta e al colloquio, e solo per l'anno scolastico
1998/99, i candidati che provengono da un corso sperimentale di istruzione per adulti e
che siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza delle materie di cui
han-no potuto certificare la preparazione anche attraverso esperienze lavorative
extrascolasti-che possono fare richiesta di essere esonerati dall'esame su tali materie. A
tal riguardo si veda l'art. 7, comma 4, del D.M. 449/98.
18. Per tutti gli altri candidati il possesso di un credito
formativo può essere consi-derato utile ai fini dell'esonero dall'accertamento di alcune
materie nella fase del colloquio?
No. Per i candidati che non siano studenti provenienti da un corso sperimentale di
istruzione per adulti il colloquio si svolge, indipendentemente dai titoli di studio e dai
crediti formativi posseduti, su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti al
percorso didatti-co della classe terminale.
19. E' possibile ricorrere all'autocertificazione per le esperienze
che concorrono alla creazione del credito formativo?
Solo per le esperienze effettuate nella pubblica amministrazione.
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
PROVE SCRITTE
1. Tutti i commissari devono partecipare alla correzione di ciascuna
delle tre prove scritte?
No. La correzione può avvenire anche per aree disciplinari, ferma restando la
responsabilità collegiale della Commissione.
2. Si formula un giudizio sintetico per ogni prova d'esame corretta?
La valutazione di ogni elaborato avviene attraverso un punteggio per l'assegnazione del
quale sarebbe opportuno che la Commissione predisponesse una apposita griglia di
valutazione.
3. Si può svolgere la prima prova utilizzando il computer?
No, per ora questa possibilità non è consentita.
4. La Commissione può correggere la prima prova prima dello
svolgimento della terza?
La Commissione stabilisce autonomamente il diario delle operazioni finalizzate alla
correzione e valutazione delle prove scritte, fermi restando i vincoli procedurali e
temporali fissati per la predisposizione della terza prova.
5. La seconda prova può avere carattere multidisciplinare?
La seconda prova verte su un'unica disciplina caratterizzante il corso di studi e perciò
non può avere carattere multidisciplinare.
6. Da chi è predisposta la terza prova scritta?
La terza prova viene predisposta per ogni classe dalla Commissione esaminatrice, di cui
fanno parte anche i docenti interni. In base al Regolamento, approvato con D.P.R. 323/98,
le Commissioni devono predisporre il testo della terza prova, formulandolo in coerenza con
l'azione educativa e didattica realizzata nella classe quale si desume dal Documento del
Consiglio di classe. Le caratteristiche della terza prova devono corrispondere a quanto
previsto dal D.M. 357/98 e in particolare dall'art. 4, limitatamente ai primi due anni di
applicazione del nuovo ordinamento degli esami di Stato.
7. Quale è la durata prevista per la terza prova?
La durata della prova è correlata alla sua complessità. Pertanto, la Commissione d'esame
che predispone il testo della prova ne indicherà anche il tempo massimo previsto per lo
svolgimento.
8. Cosa deve accertare la terza prova?
La terza prova, pluridisciplinare, deve accertare le capacità del candidato di utilizzare
e integrare conoscenze e competenze relative alle materie dell'ultimo anno di corso. La
Commissione d'esame, in coerenza con il Documento del Consiglio di classe, definisce
collegialmente la struttura della prova, ai sensi del D.M. 357/98, ed in particolare
dell'art. 4, limitatamente ai primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli
esami di Stato.
9. La terza prova per i corsi sperimentali va formulata in modo
diverso rispetto a quella relativa ai corsi normali?
No, le modalità di predisposizione e di svolgimento della terza prova negli indirizzi
sperimentali (ad esempio "Brocca", "Mercurio" ecc.) sono identiche a
quelle previste per i corsi di ordinamento. Per quanto riguarda i contenuti di tale prova,
tuttavia, l'accertamento deve vertere su materie e tematiche svolte nell'ultimo anno di
corso, non necessariamente del tutto coincidenti con quelle di un indirizzo analogo di
ordinamento.
10. Si deve dare comunicazione agli studenti delle materie scelte
dalla Commissione per la terza prova?
Non è prevista alcuna comunicazione di questo genere. La normativa prevede soltanto che
la Commissione d'esame, in coerenza con il Documento del Consiglio di classe, scelga
collegialmente la struttura della prova, ai sensi del D.M. 357/98 e in particolare
dell'art. 4, limitatamente ai primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento degli
esami di Stato.
11. Le discipline a carattere teorico-pratico (ad esempio
Merceologia) possono essere oggetto della terza prova?
Sì, nell'ambito delle scelte operate dalla Commissione d'esame. La verifica deve tenere
conto non solo delle caratteristiche pratiche di tale tipo di discipline, ma anche (e
soprattutto) delle loro componenti teoriche "anche ai fini di una produzione scritta,
grafica o pratica" (D.M. 357/98, art. 1, comma 1).
12. Quali sono i criteri in base ai quali attribuire i punteggi
della terza prova?
I criteri di valutazione sono stabiliti autonomamente da ciascuna Commissione, come
d'altra parte deve avvenire per tutte le prove. Non ci sono regole codificate.
13. L'esito delle prove scritte è pubblicato all'albo della scuola
due giorni prima della data d'inizio dello svolgimento del colloquio per tutti i candidati
o per gruppi secondo il calendario dei colloqui?
L'esito delle prove scritte deve essere pubblicato all'albo dell'istituto, sede della
Commissione d'esame, contestualmente per tutti i candidati almeno due giorni prima della
data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio (si veda l'art. 15, comma 7,
dell'O.M. 38/99).
IL COLLOQUIO
14. Esiste la non ammissione al colloquio in caso di prove scritte
particolarmente negative?
No.
15. Deve essere ammesso al colloquio un candidato che abbia
realizzato tra prove scritte e credito scolastico un punteggio tale da non consentirgli di
raggiungere il punteggio minimo di 60 punti?
Sì. Il candidato deve essere sempre ammesso al colloquio, anche quando si ha certezza che
pur conseguendo il punteggio massimo di 35 il candidato non raggiunga i 60/100.
16. Si devono considerare automaticamente escluse dal colloquio le
discipline oggetto delle prove scritte?
No. Tutte le materie, anche quelle oggetto delle prove scritte, possono essere comprese
tra gli argomenti del colloquio.
17. Dal colloquio si intendono escluse le materie non rappresentate
nella Commissione da alcun docente?
Non necessariamente. Possono infatti essere utilizzate competenze comunque presenti in
Commissione.
18. Quanti candidati possono sostenere il colloquio nello stesso
giorno?
La O.M. 38/99 all'art. 12 prescrive che di norma il numero dei candidati convocati per il
colloquio non può essere superiore a sei per ogni giorno. Ciascuna Commissione
stabili-sce autonomamente il calendario dei colloqui.
19. Come si svolge il colloquio?
Inizia con la presentazione di un argomento o di esperienze di ricerca e di progetto,
anche in forma multimediale, scelti dal candidato e preparati, durante l'anno scolastico,
con l'ausilio degli insegnanti della classe. Tale fase non esaurisce il colloquio che
prosegue con altri argomenti di interesse pluridisciplinare e attinenti ai programmi e al
lavoro didattico dell'ultimo anno di corso (si veda l'art. 4, comma 5, del D.P.R. 323/98)
proposti dalla Commissione ed introdotti anche mediante l'utilizzo di un testo, di un
documento, di un progetto o di altre indicazioni di cui il candidato individua le
componenti culturali, discutendole. Durante il colloquio dovrà essere assicurata la
possibilità di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
20. Ai fini dello svolgimento del colloquio la Commissione può
operare per sottocommissioni o per aree disciplinari?
La normativa del nuovo esame di Stato non prevede la costituzione di sottocommissioni. La
Commissione preliminarmente può scegliere, ai sensi dell'art. 16 dell'O.M. 38/99, di
presentare al candidato gli argomenti attinenti le varie discipline raggruppate per aree
disciplinari come definite dal D.M. n. 358/98.
21. Esiste un ordine in base al quale i commissari d'esame
intervengono nel corso del colloquio?
No. E' comunque opportuno che prima di dare inizio ai colloqui giornalieri la Commissione
d'esame stabilisca un ordine di massima degli interventi tenendo presenti le finalità, le
fasi e il punteggio da attribuire al colloquio nonché i criteri di valutazione
precedentemente concordati e validi per tutti i candidati.
22. Qual è il ruolo del Presidente?
Sovrintende e coordina i lavori delle Commissioni.
23. Il colloquio può svolgersi in tempi diversi e distinti?
No, il colloquio si sostiene in un solo tempo. La Commissione non può esaminare due
candidati contemporaneamente dividendosi in due sottocommissioni, ma deve esaminare un
candidato alla volta e condurre il colloquio sempre collegialmente. Tuttavia può
interloquire con il candidato distintamente con riferimento alle due aree disciplinari (si
veda a tale riguardo l'art. 16 della O.M. n.38/99).
24. Il colloquio può riguardare argomenti che fanno parte del
programma del penultimo anno?
No. Gli argomenti oggetto del colloquio devono tutti riferirsi ai programmi svolti
nell'ultimo anno.
25. Gli argomenti scelti dai candidati per l'inizio del colloquio
devono essere indicati nel Documento del Consiglio di classe?
La normativa non prescrive che l'argomento scelto dal candidato per iniziare il colloquio
debba essere indicato nel Documento del Consiglio di classe.
26. E' obbligatorio presentare tesine o progetti per lo svolgimento
del colloquio?
No. La normativa non impone al candidato alcun obbligo in tal senso, ma prevede soltanto
che il colloquio inizi con la presentazione di un argomento o di esperienze di ricerca e
di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato stesso e preparati, durante
l'anno scolastico, con l'ausilio degli insegnanti della classe. Nulla esclude che il
candidato possa presentare solo oralmente l'argomento prescelto.
27. La tesina, la ricerca e il progetto devono essere individuali o
possono derivare anche da un lavoro di gruppo?
Non si esclude che il lavoro di ricerca e di progetto possa essere frutto di un lavoro di
gruppo purché sia individuabile il contributo del candidato. In tale caso il candidato
esporrà nel colloquio quella parte che ha individualmente sviluppato.
28. E' possibile per un candidato chiedere di anticipare la data
fissata per il suo colloquio, a fronte di comprovati motivi?
Sì, il candidato può fare richiesta in tal senso al presidente della Commissione
d'esame, a cui comunque spetta di decidere autonomamente al riguardo.
29. Quando va reso noto il punteggio attribuito al colloquio? Nello
stesso giorno della prova o solo al termine degli esami?
Al termine degli esami.
HANDICAP
30. Nel caso di un candidato in situazione di handicap la prima e la
seconda prova sono formulate in modo diverso?
Possono esserlo, se il tipo di handicap lo richiede. In questo caso la Commissione, sulla
base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, prepara prove equipollenti a
quelle predisposte per gli altri candidati, con la consulenza, se necessaria, di personale
esperto. I testi della prima e seconda prova sono trasmessi dal Ministero anche tradotti
in linguaggio Braille, in presenza di candidati in situazione di forte handicap visivo.
Per i candidati che hanno seguito un piano educativo personalizzato e sono stati va-lutati
dal Consiglio di classe solo in base allo svolgimento di tale piano, la Commissione
d'esame elabora apposite prove differenziate coerenti con il percorso dello studente,
finalizzate solo al rilascio di un attestato finale, relativo al curricolo seguito e
previsto dall'art.13 del Regolamento.
Si veda al riguardo l'art. 6 del Regolamento, approvato con D.P.R. 323/98, e l'art. 17
dell'O.M. 38/99.
VALUTAZIONE
31. Come avviene l'attribuzione del punteggio alle prove d'esame nel
caso in cui vengano proposti punteggi diversi e non vi sia accordo?
Il presidente mette ai voti le proposte dei singoli, partendo dal punteggio più alto a
scendere. Se non si raggiunge un accordo a maggioranza, il presidente attribuisce il
punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti, arrotondata al numero
intero più approssimato.
32. Un commissario può astenersi dal dare un punteggio?
No.
CERTIFICAZIONE
33. Cosa deve attestare la certificazione finale integrativa del
diploma?
La certificazione finale integrativa del diploma deve attestare:
l'indirizzo e la durata del corso degli studi, le materie di insegnamento comprese nel curricolo con l'indicazione della durata oraria complessiva di ciascuna materia;
la votazione complessiva, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati;
le ulteriori specificazioni valutative della Commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolarmente positivo.
Si veda a tale riguardo il D.M. 450/98 e il modello allo stesso allegato.
34. Anche il modello di certificazione integrativo del diploma viene
fornito dal Ministero?
Sì.