Circolare Ministeriale 4 ottobre
2001, n. 146
Prot. n. 2802
Oggetto: Contratti a tempo determinato e a tempo
indeterminato del personale docente. Anno scolastico 2001/2002
In relazione a quesiti pervenuti sulle problematiche di seguito
indicate, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo.
1) Assunzioni a tempo indeterminato personale docente già di ruolo
Per quanto concerne la computabilità delle relative nomine nel
contingente provinciale, si confermano anche per l'a.s. 2001/2002 le
disposizioni contenute nell'allegato A, alla C.M. n. 263/2000.
Pertanto, il numero di nomine in ruolo, disposte per scorrimento di
graduatorie concorsuali nei confronti di personale già titolare di
contratto a tempo indeterminato in altro ordine o grado di scuola, non
incide sul numero massimo di nomine autorizzate, e quindi non va
computato. In tal caso, infatti, con le nomine relative al personale
già di ruolo non si concretizzano "nuove assunzioni" bensì
semplici variazioni nello stato giuridico ed economico degli
interessati. Di conseguenza tali nomine potranno essere disposte in
eccedenza rispetto al numero di nuove assunzioni autorizzate nei
rispettivi tabulati.
2) Assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno
In base al riconosciuto principio della possibilità di opzione
nell'ambito di un medesimo anno scolastico, l'accettazione o la
rinuncia di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno
consentono di conseguire, nello stesso anno scolastico, la nomina in
ruolo su posto comune sulla base delle medesime o di altre
graduatorie.
3) Assunzioni a tempo indeterminato di personale inserito in
graduatorie permanenti di 2 province
Nella normativa del concorso per soli titoli ( D.M. 29/03/1996) era
previsto, in caso di nomina in una Provincia, il depennamento dalle
graduatorie della seconda provincia. Nella recente normativa che
regola le graduatorie permanenti (D.M. n. 146/2000) tale
penalizzazione non è più prevista. Pertanto, gli aspiranti inclusi
nelle graduatorie permanenti di due province mantengono l'iscrizione
nella seconda provincia in caso di assunzione a tempo indeterminato
ottenuta nell'altra.
4) Assunzioni a tempo determinato
Si ritiene opportuno, per il prossimo anno scolastico, non applicare
le sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento delle supplenze adottato
con D.M. n. 201/00 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione
per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti,
seppur effettuate dai dirigenti scolastici. Quanto sopra, nella
considerazione che nel sistema introdotto con il D.L. n. 255/2001,
convertito nella legge n. 333/2001, ogni anno le graduatorie
permanenti vengono integrate e modificate. Inoltre, quest'anno, il
sistema organizzativo ha avuto cambiamenti ed accelerazioni che,
nell'assicurare, efficacia alle operazioni, possono aver provocato
negli aspiranti disorientamenti e difficoltà nell'osservare
esattamente le formalità previste.
5) Competenze in merito alla distribuzione dei supplenti nominati
sulle disponibilità derivanti dagli incrementi di posti di sostegno,
disposti dai dirigenti scolastici dopo il 31 agosto, in deroga al
rapporto 1:138
I Dirigenti scolastici, esercitata la competenza di cui sopra,
dovranno segnalare all'Ufficio Provinciale la circostanza, in modo che
il predetto possa offrire le relative disponibilità sopravvenute a
scelta degli aspiranti ad una supplenza annuale in base alle
graduatorie provinciali, secondo le modalità organizzative a suo
tempo adottate e fino al termine del periodo di competenza del livello
provinciale. Si precisa che in questi casi la competenza alla
retribuzione è della Direzione Provinciale del Tesoro. |