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Circolare Ministeriale 4 ottobre 2001, n. 146

Prot. n. 2802

Oggetto: Contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato del personale docente. Anno scolastico 2001/2002

In relazione a quesiti pervenuti sulle problematiche di seguito indicate, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo.

1) Assunzioni a tempo indeterminato personale docente già di ruolo
Per quanto concerne la computabilità delle relative nomine nel contingente provinciale, si confermano anche per l'a.s. 2001/2002 le disposizioni contenute nell'allegato A, alla C.M. n. 263/2000.
Pertanto, il numero di nomine in ruolo, disposte per scorrimento di graduatorie concorsuali nei confronti di personale già titolare di contratto a tempo indeterminato in altro ordine o grado di scuola, non incide sul numero massimo di nomine autorizzate, e quindi non va computato. In tal caso, infatti, con le nomine relative al personale già di ruolo non si concretizzano "nuove assunzioni" bensì semplici variazioni nello stato giuridico ed economico degli interessati. Di conseguenza tali nomine potranno essere disposte in eccedenza rispetto al numero di nuove assunzioni autorizzate nei rispettivi tabulati.

2) Assunzioni a tempo indeterminato su posti di sostegno
In base al riconosciuto principio della possibilità di opzione nell'ambito di un medesimo anno scolastico, l'accettazione o la rinuncia di una nomina a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di conseguire, nello stesso anno scolastico, la nomina in ruolo su posto comune sulla base delle medesime o di altre graduatorie.

3) Assunzioni a tempo indeterminato di personale inserito in graduatorie permanenti di 2 province
Nella normativa del concorso per soli titoli ( D.M. 29/03/1996) era previsto, in caso di nomina in una Provincia, il depennamento dalle graduatorie della seconda provincia. Nella recente normativa che regola le graduatorie permanenti (D.M. n. 146/2000) tale penalizzazione non è più prevista. Pertanto, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie permanenti di due province mantengono l'iscrizione nella seconda provincia in caso di assunzione a tempo indeterminato ottenuta nell'altra.

4) Assunzioni a tempo determinato
Si ritiene opportuno, per il prossimo anno scolastico, non applicare le sanzioni di cui all'art. 8 del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. n. 201/00 nei casi di rinuncia alla proposta di assunzione per supplenze conferite sulla base delle graduatorie permanenti, seppur effettuate dai dirigenti scolastici. Quanto sopra, nella considerazione che nel sistema introdotto con il D.L. n. 255/2001, convertito nella legge n. 333/2001, ogni anno le graduatorie permanenti vengono integrate e modificate. Inoltre, quest'anno, il sistema organizzativo ha avuto cambiamenti ed accelerazioni che, nell'assicurare, efficacia alle operazioni, possono aver provocato negli aspiranti disorientamenti e difficoltà nell'osservare esattamente le formalità previste.

5) Competenze in merito alla distribuzione dei supplenti nominati sulle disponibilità derivanti dagli incrementi di posti di sostegno, disposti dai dirigenti scolastici dopo il 31 agosto, in deroga al rapporto 1:138
I Dirigenti scolastici, esercitata la competenza di cui sopra, dovranno segnalare all'Ufficio Provinciale la circostanza, in modo che il predetto possa offrire le relative disponibilità sopravvenute a scelta degli aspiranti ad una supplenza annuale in base alle graduatorie provinciali, secondo le modalità organizzative a suo tempo adottate e fino al termine del periodo di competenza del livello provinciale. Si precisa che in questi casi la competenza alla retribuzione è della Direzione Provinciale del Tesoro.


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