Circolare Ministeriale 18 maggio 2000, n. 147
Oggetto: O.M. n. 33 del 7.2.2000 - Sessione riservata di abilitazione e di idoneità all'insegnamento. Disposizioni integrative
In relazione alle difficoltà rappresentate dalle SS.LL. di poter concludere la seconda fase della procedura riservata, indetta con l'O.M. n. 33/2000, per le categorie di personale che, a suo tempo, hanno prodotto istanza di partecipazione, senza poter frequentare, per motivi organizzativi, la sessione riservata di abilitazione o di idoneità, di cui all'O.M. n. 153/99, si ritiene utile precisare quanto segue.
Come è noto l'OM n. 33 in parola, per giungere ad una migliore flessibilità nell'utilizzazione del personale docente, con relativo risparmio per l'Erario, consente a chi ha acquisito una certificata professionalità, la partecipazione alla sessione riservata di abilitazione e di idoneità, prescindendo dall'ordine e grado di scuola in cui il servizio è stato prestato.
Ciò premesso, alla luce di tale integrazione dei requisiti, di accesso, si ritiene che anche la riduzione della frequenza del corso riservato, prevista dall'art. 7, comma 12 dell'O.M. n. 153/99 per i docenti già abilitati o in possesso di idoneità all'insegnamento, limitatamente al conseguimento di altra abilitazione o idoneità riferita allo stesso ordine e grado di scuola, possa essere consentita anche per il conseguimento di abilitazioni o idoneità relative a tutte le classi di concorso o posti di insegnamento.
Pertanto, ai docenti di ruolo e non di ruolo, già abilitati o in possesso di idoneità, la frequenza al modulo base deve essere ridotta del 50% delle ore previste e, inoltre, alle attività di autoformazione possono essere destinate un numero di ore pari al 20% della durata del corso.
Quanto sopra, in aggiunta alla possibilità di utilizzare le stesse strutture organizzative, gli stessi docenti e gli stessi progetti formativi, dovrebbe consentire la conclusione dei corsi in parola prima della conclusione dell'anno scolastico, senza tuttavia interferire con le connesse operazioni. Si rimette, quindi, alla discrezionale valutazione delle SS.LL. ogni decisione in merito allo svolgimento dei corsi che, ove necessario, potranno essere conclusi, anche dopo la sospensione eventualmente necessaria per le citate operazioni di scrutinio ed esami, nel mese di luglio, ovvero nei primi giorni di settembre.
Con l'occasione, si chiarisce che le istruzioni impartite con la C.M. n. 111 del 10 aprile 2000, in merito all'avvio immediato dei docenti di ruolo alla procedura riservata, hanno carattere vincolante, considerato anche che tale adempimento è stato più volte, anche in sede di contenzioso, sollecitato dagli interessati e dalle OO.SS.
Ciò premesso, tuttavia, le SS.LL. potranno accogliere le esplicite richieste di rinvio dei docenti in parola che, impegnati in molteplici attività d'istituto in quest'ultimo scorcio di anno scolastico, intendano frequentare i corsi che saranno attivati in autunno insieme ai docenti che aspirano al conseguimento della seconda abilitazione o idoneità.