Circolare Ministeriale 18 giugno 1999, n. 157
Prot. n. 8002/B/1/A
Oggetto: Esame di stato 1998-99. Assenza temporanea dei componenti delle commissioni giudicatrici
Pervengono quesiti a questo Coordinamento intesi a conoscere se entro la fattispecie di cui all'art. 11, 5° comma, dell'O.M. n. 38 dell'11 febbraio 1999, concernente l'assenza di componenti delle commissioni di esame, possa assumere autonoma rilevanza l'assenza temporanea, vale a dire l'assenza che, per la sua breve durata, non provochi interruzione nello svolgimento delle operazioni di esame, ma non comporti neppure la sostituzione del commissario assente.
Si ritiene di dover premettere che questo Coordinamento è dell'avviso che per assenza temporanea debba intendersi un'assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno.
Tanto anche in coerenza con un'interpetazione consolidata, quale è dato desumere dalla normativa sulle assenze avente ad oggetto il vecchio esame di maturità.
Resta inteso che l'ipotesi di assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati e configura, comunque, una circostanza eccezionale riferibile a non più di un componente della commissione. Va escluso, pertanto, che i componenti delle commissioni possano assentarsi in maniera ripetuta e magari a turno.
Si ritiene di dover evidenziare che, in caso di assenza temporanea, si rende possibile il prosieguo delle operazioni di esame relative alla correzione delle prove scritte e all'espletamento dei colloqui semprechè sia assicurata la presenza in commissione del presidente o di un suo delegato e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare.
Qualora si assenti il Presidente, sempre per un tempo non superiore a un giorno, le operazioni di cui sopra possono egualmente effettuarsi se è assicurata la presenza in commissione del delegato e di almeno due docenti per ciascuna area disciplinare.